Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 95/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 95 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Stanislao Marcello Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Romano Enrico Controparte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore le parti hanno raggiunto un accordo sulla separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, parte ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario in San Prisco (CE) in data 25.04.2018 con la parte resistente, e dalla loro unione è nata la figlia il 25.06.2020. Per_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito della separazione alla parte resistente, disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocamento privilegiato presso la madre, richiedente, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale e disciplina del relativo diritto di visita, ed infine chiedendo versarsi a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore un assegno pari a euro 500,00 Per_1 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio parte resistente, non opponendosi alla separazione personale e chiedendo, in via riconvenzionale, ascriversi l'addebito della separazione a parte ricorrente, per il resto non opponendosi all'assegnazione della casa coniugale alla madre e al regime di affido condiviso;
chiedeva, inoltre, regolamentarsi il diritto di visita nei confronti della minore, ed infine versarsi un contributo al mantenimento in favore della figlia pari a euro 300,00 mensili, oltre al contributo al 50% alle Per_1 spese straordinarie
All'udienza del 06.06.2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e la causa è stata introitata per la decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“
1. Le parti concordano il regime di affido della minore che resterà collocata presso la madre presso l'abitazione Per_1 familiare;
2. Le decisioni di maggiore importanza per la minore saranno assunte da entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso;
3. Le parti concordano l'esercizio del diritto di visita del padre in favore della minore secondo le modalità di cui al piano genitoriale allegato al verbale d'udienza e sottoscritto dalle parti che si impegnano a depositarlo telematicamente.
Di seguito, si trascrive estratto del piano genitoriale relativo al diritto di visita da parte del genitore non collocatario:
2 3
“PIANO DELLE FREQUENTAZIONI DEL PADRE
Il Sig. potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: il martedì ed Controparte_1 Persona_2 il giovedì, dalle ore 16.30 alle ore 20.30, nonché - a settimane alterne- il sabato e la domenica a far tempo dalle ore
14.00 del sabato, riaccompagnandola presso la madre alle ore 20.30 della domenica (con pernotto il sabato). Il Sig. potrà tenere con sé la figlia minore per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 Controparte_1 Per_1 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
per le ferie estive potrà tenere con sé la figlia per almeno 15 gg. che potranno anche Controparte_1 essere frazionati tra il mese di luglio ed agosto e precisamente per n.7 giorni consecutivi il mese di luglio e n.8 giorni consecutivi il mese di agosto (o viceversa); l'esatto periodo (data inizio e data fine) dovrà essere comunque concordato entro il mese di maggio . Ci sarà comunque un'equa alternanza della permanenza presso di sé della figlia minore nei periodi di festa e ricorrenze come, ad esempio, anche il compleanno;
così nel caso in cui il compleanno dei genitori cada in un giorno in cui la figlia è già presso di sé, il padre potrà recuperare quel giorno durante la Persona_2 settimana o il mese. La minore trascorrerà il compleanno del padre con il predetto il quale potrà Persona_2 tenerla con sé per l'intera giornata dalle ore 10:00 del mattino alle ore 19,30. In merito al compleanno della figlia minore , lo stesso potrà essere trascorso, se del caso, con entrambi i genitori. Le spese per allestimento Persona_2 di un eventuale festa di compleanno saranno in tal caso suddivise per il 50% a carico di ciascun genitore.”
4. Le parti vivranno separate con obbligo del reciproco rispetto, il resistente si impegna a lasciare la casa coniugale entro
30 giorni da oggi dall'accordo prorogabili per altri 15 giorni ulteriori con ritiro dei propri effetti personali;
5. Le parti concordano che la ricorrente si impegna a volturare le utenze dalla data di rilascio dell'immobile da parte del resistente e tutte le spese ivi connesse che saranno a carico della parte assegnataria della casa coniugale;
6. Le parti concordano l'assegnazione della casa coniugale e il box auto alla ricorrente mentre concordano che il posto auto rimarrà nella esclusiva disponibilità del resistente Controparte_1
7. Le parti concordano l'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore della figlia minore nella misura di euro
350,00 mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese
a far data dal 5 luglio prossimo e con partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore della minore (si richiama il protocollo del Tribunale di S.M.C.V).
8. Le parti concordano che l'assegno unico in favore della figlia verrà ripartito tra i coniugi al 50% come per Per_1 legge e si impegnano agli adempimenti burocratici necessari.
9. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti.
10. Le parti chiedono compensarsi le spese di lite.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e perché conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(CE) il 18.12.1979;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Prisco (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 2, Parte
II, Serie A, anno 2018);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
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