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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV Ferriero consigliere
Biagio Politano consigliere
NN IA OR consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1762 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo inerente a un contratto d'appalto e vertente
TRA
Unione dei Casali ( ), difesa dall'avvocato Luigi Monaco P.IVA_1
Parte appellante
e
( ), difesa dall'avvocato Maurizio Controparte_1 P.IVA_2
Ferrari
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 208/2019, resa dal
Tribunale Ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice dott.ssa NN Rombolà, nel procedimento RGN.3029/2018, e, per l'effetto,:
- In via cautelare, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, sospendere l'esecutività della pronuncia di prime cure;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza delle ragioni di credito poste a base del decreto ingiuntivo n. 247/2018 emesso il 9.02.2018 dal Tribunale Ordinario di Cosenza, Giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta, in procedura monitoria n. 4222/2017 r.g., recante condanna dell'Unione dei
Casali al pagamento in favore di della somma di €. Controparte_1
504.337,72 oltre interessi come da domanda, nonché spese della procedura liquidate in € 2.500,00 per onorari, € 634,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a. e, per l'effetto ne disponga la revoca.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'atto di citazione in appello proposto da Unione dei
Casali, perché infondato per i motivi di cui in narrativa, confermando la
Sentenza gravata n. 208/2019 resa dal Tribunale di Cosenza – prima Sezione civile, pubblicata in data 4.2.2019, respingere la domanda proposta dall'appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per difetto dei presupposti di legge. Il tutto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3 luglio 2018, l'Unione dei Casali aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/2018 emesso dal Tribunale di Cosenza il 9 febbraio 2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 504.337,72, in favore di
[...]
a titolo di saldo delle fatture emesse per una parte dell'anno Controparte_1
2013 e per gli anni 2014-2016 nell'ambito dell'appalto relativo al servizio di
“Igiene ambientale con il metodo porta a porta nel territorio Unione dei
Casali”.
In via preliminare l'opponente aveva dedotto di aver avuto conoscenza del predetto decreto ingiuntivo soltanto in data 31 maggio 2018 e, in particolare, di non aver potuto proporre tempestiva opposizione in ragione della nullità, o quantomeno irregolarità, della sua notificazione, eseguita a mezzo posta, la cui CAD, invece che a un proprio dipendente, era stata consegnata a un dipendente del Comune di Cellara , non Persona_1
legittimato a ricevere le notificazioni di atti giuridici per suo conto.
Nel merito l'opponente aveva contestato la fondatezza della domanda di pagamento, deducendo che le fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio fossero state già saldate, per come desunto dall'esame delle determinazioni del responsabile dell'ufficio tecnico dell'Unione dei Casali e dei mandati di pagamento effettuati.
Aveva formulato, inoltre, domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, deducendo di aver corrisposto alla parte opposta, in eccedenza rispetto a quanto dovuto, la somma di € 117.589,73.
Costituitasi in giudizio, aveva eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, poiché la notificazione del
3 decreto opposto era regolare: essa era stata eseguita presso la sede dell'Unione dei Casali, sita in Cellara, alla via Roma, n. 99, e si era perfezionata per compiuta giacenza in data 6 marzo 2018.
Nel merito, poi, aveva contestato la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, di cui aveva eccepito l'inammissibilità.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 208, resa il 4 febbraio 2019 ex art. 281 sexies c.p.c. a definizione del giudizio n. 3029/2018, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, nonché disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la decisione sulla domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
L'appellante ha impugnato la sentenza, chiedendo anche la sospensione della sua efficacia esecutiva, sulla scorta dei seguenti motivi d'appello: 1) erroneità della decisione per mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, segnatamente l'escussione del teste 2) erronea Persona_1
interpretazione della questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Si è costituita in giudizio opponendosi alla Controparte_1
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e argomentando per l'infondatezza dell'appello.
Rigettate l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e la richiesta di prova testimoniale, ritenuta non rilevante ai fini della decisione, all'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 19 maggio
2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
4 L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. non integra un vizio processuale per lesione del diritto di difesa, essendo stato il giudizio definito anticipatamente su una questione preliminare di rito.
La Corte di cassazione ha in merito affermato: “In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (Cass. Sez. II, ord. 23.11.2023, n.
32577).
La parte che denuncia tale vizio, peraltro, ha l'onere di allegare e dimostrare il pregiudizio sofferto, specificando quale sarebbe stato il thema decidendum che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare ove fossero stati concessi i termini, nonché quali mezzi istruttori sarebbero stati articolati;
in difetto di tale allegazione, l'eccezione è inammissibile per carenza d'interesse (Cass., sez. III, sentenza 11 marzo 2016 n. 4767).
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. invitando le parti a precisare le conclusioni sulla
5 sola eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., in quanto questione preliminare e assorbente, rispetto alla quale non vi era motivo di concedere i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Unione dei Casali,
l'escussione del teste dipendente del Comune di Cellara e Persona_1
non legittimato a ricevere notificazioni per conto dell'appellante, non avrebbe apportato alcun contributo utile alla ricostruzione della vicenda.
In particolare, la circostanza che lo stesso abbia materialmente ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) sarebbe stata irrilevante ai fini dello scrutinio della regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Anche il secondo motivo d'appello, relativo all'asserita erronea interpretazione della questione dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., è infondato.
L'art. 650 c.p.c. consente all'ingiunto la possibilità di proporre opposizione anche oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, se dimostra di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Il caso fortuito e la forza maggiore sono da intendersi come una forza esterna ostativa in modo assoluto e un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria.
L'appellante ha dedotto di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, ipotesi che la corte non ritiene ricorrente nel caso di specie, attesa la regolarità del procedimento notificatorio.
Occorre precisare che non risulta provato quanto dedotto sul punto dall'appellante, e cioè che l'avviso di emissione della cad sarebbe stato
6 consegnato a persona non abilitata: è vero che dalla "distinta" di ritiro prodotta emerge che il responsabile dell'ufficio tecnico - che tra l'altro non si chiama come invece afferma l'appellante - avrebbe ritirato Persona_1
degli atti, ma tali atti non sono identificabili nell'avviso di emissione cad, che al contrario risulta immesso in cassetta.
In ogni caso la circostanza è ininfluente, in considerazione di quanto si dirà in seguito e delle emergenze documentali.
Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, qualora l'atto venga messo in deposito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza di persone abilitate a riceverlo, o anche quando queste si rifiutino di riceverlo, la notificazione postale si ha comunque per eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata con la quale si informa il destinatario del tentativo di notifica e dell'intervenuto deposito, ed è escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa poi coincidere con il ritiro raccomandato del plico presso l'ufficio postale (Cass., sez. VI, ordinanza n. 4049/6 del 20 febbraio 2018).
Sulla questione, peraltro, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno precisato che, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (Cass., sez. un., sentenza 15 aprile 2021, n. 10012: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della
7 l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”).
Dalla documentazione prodotta in giudizio, invece, risultano i seguenti elementi: il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'Unione dei Casali, presso la sua sede legale, sita in Cellara, alla via Roma n. 99, a mezzo del servizio postale, il 9 febbraio 2018; a fronte dell'assenza temporanea del destinatario, il 22 febbraio 2018, è stata inviata, con raccomandata a.r., la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, e l'avviso di ricevimento è stato immesso in cassetta dall'agente postale il 25 febbraio 2018; l'atto non è stato ritirato ed è stato restituito al mittente per compiuta giacenza in data 6 marzo 2018.
Ai sensi del citato art. 8 della legge n. 890/1982 e dei principi giurisprudenziali prima riportati, la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata il 4 marzo 2018, cioè dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata contenente l'avviso di deposito.
È incontestato, nonché documentalmente provato, che l'atto di citazione in opposizione sia stato notificato soltanto il 3 luglio 2018.
Ne consegue la tardività dell'opposizione rispetto al termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. per la sua ammissibilità.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, dello scaglione di riferimento
8 (scaglione da € 260.00,00 a € 520.000,00), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 10.060,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN IA OR LV Ferriero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV Ferriero consigliere
Biagio Politano consigliere
NN IA OR consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1762 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo inerente a un contratto d'appalto e vertente
TRA
Unione dei Casali ( ), difesa dall'avvocato Luigi Monaco P.IVA_1
Parte appellante
e
( ), difesa dall'avvocato Maurizio Controparte_1 P.IVA_2
Ferrari
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 208/2019, resa dal
Tribunale Ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice dott.ssa NN Rombolà, nel procedimento RGN.3029/2018, e, per l'effetto,:
- In via cautelare, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, sospendere l'esecutività della pronuncia di prime cure;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza delle ragioni di credito poste a base del decreto ingiuntivo n. 247/2018 emesso il 9.02.2018 dal Tribunale Ordinario di Cosenza, Giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta, in procedura monitoria n. 4222/2017 r.g., recante condanna dell'Unione dei
Casali al pagamento in favore di della somma di €. Controparte_1
504.337,72 oltre interessi come da domanda, nonché spese della procedura liquidate in € 2.500,00 per onorari, € 634,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a. e, per l'effetto ne disponga la revoca.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'atto di citazione in appello proposto da Unione dei
Casali, perché infondato per i motivi di cui in narrativa, confermando la
Sentenza gravata n. 208/2019 resa dal Tribunale di Cosenza – prima Sezione civile, pubblicata in data 4.2.2019, respingere la domanda proposta dall'appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per difetto dei presupposti di legge. Il tutto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3 luglio 2018, l'Unione dei Casali aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/2018 emesso dal Tribunale di Cosenza il 9 febbraio 2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 504.337,72, in favore di
[...]
a titolo di saldo delle fatture emesse per una parte dell'anno Controparte_1
2013 e per gli anni 2014-2016 nell'ambito dell'appalto relativo al servizio di
“Igiene ambientale con il metodo porta a porta nel territorio Unione dei
Casali”.
In via preliminare l'opponente aveva dedotto di aver avuto conoscenza del predetto decreto ingiuntivo soltanto in data 31 maggio 2018 e, in particolare, di non aver potuto proporre tempestiva opposizione in ragione della nullità, o quantomeno irregolarità, della sua notificazione, eseguita a mezzo posta, la cui CAD, invece che a un proprio dipendente, era stata consegnata a un dipendente del Comune di Cellara , non Persona_1
legittimato a ricevere le notificazioni di atti giuridici per suo conto.
Nel merito l'opponente aveva contestato la fondatezza della domanda di pagamento, deducendo che le fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio fossero state già saldate, per come desunto dall'esame delle determinazioni del responsabile dell'ufficio tecnico dell'Unione dei Casali e dei mandati di pagamento effettuati.
Aveva formulato, inoltre, domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, deducendo di aver corrisposto alla parte opposta, in eccedenza rispetto a quanto dovuto, la somma di € 117.589,73.
Costituitasi in giudizio, aveva eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, poiché la notificazione del
3 decreto opposto era regolare: essa era stata eseguita presso la sede dell'Unione dei Casali, sita in Cellara, alla via Roma, n. 99, e si era perfezionata per compiuta giacenza in data 6 marzo 2018.
Nel merito, poi, aveva contestato la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, di cui aveva eccepito l'inammissibilità.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 208, resa il 4 febbraio 2019 ex art. 281 sexies c.p.c. a definizione del giudizio n. 3029/2018, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, nonché disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la decisione sulla domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
L'appellante ha impugnato la sentenza, chiedendo anche la sospensione della sua efficacia esecutiva, sulla scorta dei seguenti motivi d'appello: 1) erroneità della decisione per mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, segnatamente l'escussione del teste 2) erronea Persona_1
interpretazione della questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Si è costituita in giudizio opponendosi alla Controparte_1
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e argomentando per l'infondatezza dell'appello.
Rigettate l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e la richiesta di prova testimoniale, ritenuta non rilevante ai fini della decisione, all'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 19 maggio
2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
4 L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. non integra un vizio processuale per lesione del diritto di difesa, essendo stato il giudizio definito anticipatamente su una questione preliminare di rito.
La Corte di cassazione ha in merito affermato: “In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (Cass. Sez. II, ord. 23.11.2023, n.
32577).
La parte che denuncia tale vizio, peraltro, ha l'onere di allegare e dimostrare il pregiudizio sofferto, specificando quale sarebbe stato il thema decidendum che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare ove fossero stati concessi i termini, nonché quali mezzi istruttori sarebbero stati articolati;
in difetto di tale allegazione, l'eccezione è inammissibile per carenza d'interesse (Cass., sez. III, sentenza 11 marzo 2016 n. 4767).
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. invitando le parti a precisare le conclusioni sulla
5 sola eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., in quanto questione preliminare e assorbente, rispetto alla quale non vi era motivo di concedere i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Unione dei Casali,
l'escussione del teste dipendente del Comune di Cellara e Persona_1
non legittimato a ricevere notificazioni per conto dell'appellante, non avrebbe apportato alcun contributo utile alla ricostruzione della vicenda.
In particolare, la circostanza che lo stesso abbia materialmente ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) sarebbe stata irrilevante ai fini dello scrutinio della regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Anche il secondo motivo d'appello, relativo all'asserita erronea interpretazione della questione dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., è infondato.
L'art. 650 c.p.c. consente all'ingiunto la possibilità di proporre opposizione anche oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, se dimostra di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Il caso fortuito e la forza maggiore sono da intendersi come una forza esterna ostativa in modo assoluto e un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria.
L'appellante ha dedotto di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, ipotesi che la corte non ritiene ricorrente nel caso di specie, attesa la regolarità del procedimento notificatorio.
Occorre precisare che non risulta provato quanto dedotto sul punto dall'appellante, e cioè che l'avviso di emissione della cad sarebbe stato
6 consegnato a persona non abilitata: è vero che dalla "distinta" di ritiro prodotta emerge che il responsabile dell'ufficio tecnico - che tra l'altro non si chiama come invece afferma l'appellante - avrebbe ritirato Persona_1
degli atti, ma tali atti non sono identificabili nell'avviso di emissione cad, che al contrario risulta immesso in cassetta.
In ogni caso la circostanza è ininfluente, in considerazione di quanto si dirà in seguito e delle emergenze documentali.
Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, qualora l'atto venga messo in deposito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza di persone abilitate a riceverlo, o anche quando queste si rifiutino di riceverlo, la notificazione postale si ha comunque per eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata con la quale si informa il destinatario del tentativo di notifica e dell'intervenuto deposito, ed è escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa poi coincidere con il ritiro raccomandato del plico presso l'ufficio postale (Cass., sez. VI, ordinanza n. 4049/6 del 20 febbraio 2018).
Sulla questione, peraltro, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno precisato che, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (Cass., sez. un., sentenza 15 aprile 2021, n. 10012: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della
7 l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”).
Dalla documentazione prodotta in giudizio, invece, risultano i seguenti elementi: il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'Unione dei Casali, presso la sua sede legale, sita in Cellara, alla via Roma n. 99, a mezzo del servizio postale, il 9 febbraio 2018; a fronte dell'assenza temporanea del destinatario, il 22 febbraio 2018, è stata inviata, con raccomandata a.r., la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, e l'avviso di ricevimento è stato immesso in cassetta dall'agente postale il 25 febbraio 2018; l'atto non è stato ritirato ed è stato restituito al mittente per compiuta giacenza in data 6 marzo 2018.
Ai sensi del citato art. 8 della legge n. 890/1982 e dei principi giurisprudenziali prima riportati, la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata il 4 marzo 2018, cioè dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata contenente l'avviso di deposito.
È incontestato, nonché documentalmente provato, che l'atto di citazione in opposizione sia stato notificato soltanto il 3 luglio 2018.
Ne consegue la tardività dell'opposizione rispetto al termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. per la sua ammissibilità.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, dello scaglione di riferimento
8 (scaglione da € 260.00,00 a € 520.000,00), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 10.060,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN IA OR LV Ferriero
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