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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1282/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1282/2015, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”
PROMOSSO DA
, in persona del pro tempore, c.f. Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro De Luca ed elettivamente domiciliato presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Michele Bartoli sito in , via Vittorio Emanuele Orlando s.n.c., giusta Parte_1
procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, con sede legale in , in via Agesilao Greco n. 5,
[...] Parte_1
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Pietro Cusumano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , via Parte_1
Alessandro Manzoni n. 24, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/10/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21/10/2015, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 228/2015, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
28/7/2015 e notificato in data 15/9/2015, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 47.073,32, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore della Controparte_1 (d'ora innanzi, , a titolo di canoni maturati e non versati per il servizio di gestione delle CP_1
piscine comunali da essa prestato, giuste fatture n. 5/A14 del 24/2/2014, n. 6/A14 del 18/03/2014, n.
7/A14 del 22/04/2014, n. 8/A14 del 03/05/2014, n. 10/A14 del 26/05/2014, n. 34/A14 del
04/08/2014 e n. 113/A14 del 29/12/2014.
L'opponente premetteva di avere stipulato con la un contratto di appalto per il Controparte_1
servizio di gestione delle piscine comunali in via Agesilao Greco n. 5 della durata di quindici anni, per il totale corrispettivo di € 1.485.000,00.
Il rappresentava che a causa della “pesante congiuntura economica, che lo vedeva più Pt_1 volte sull'orlo del dissesto finanziario” aveva ritardato il pagamento dei canoni maturati dal mese di novembre 2012 al mese di dicembre 2013 e che, a fronte di tali ritardi – che non avrebbero “potuto comportare, quanto meno automaticamente, la paralisi della gestione” –, la società opposta, con nota n. 5524 del 10/2/2014, aveva comunicato la sospensione del servizio fruibile all'utenza fino al definitivo superamento dello stato di insolvenza del Diffidata con nota prot. n. 18734 del Pt_1
13/05/2014 alla riapertura al pubblico delle piscine, l'opposta aveva, poi, comunicato che gli impianti sarebbero stati riaperti al pubblico con decorrenza dal 13/06/2014.
Pertanto, l'opponente eccepiva di non essere tenuto a corrispondere i canoni afferenti al periodo di sospensione del servizio, avendo invece già corrisposto quelli maturati successivamente, giusta mandato di pagamento del 24/02/2015.
Sulla scorta di tali premesse deduceva, pertanto, che nulla era dovuto in relazione alle fatture n.
5/A14 del 24/2/2014, n. 6/A14 del 18/03/2014, n. 7/A14 del 22/04/2014 e n. 10/A14 del
26/05/2014, attesa la sospensione del servizio da parte della società dal 12/2/2014 al CP_1
13/6/2014, né in relazione alle fatture n. 8/A14 del 03/05/2014, n. 34/A14 del 04/08/2014 e n.
113/A14 del 29/12/2014, poiché l'adeguamento ISTAT non era contemplato da alcuna clausola contrattuale, facendo rilevare, peraltro, che l'importo mensile indicato nelle fatture azionate, pari ad
€ 9.150,00, per di più quale acconto, non coincideva con il corrispettivo indicato nel contratto di appalto, pari a € 1.485.000,00 per quindici anni e, quindi, a € 99.000,00 per anno e € 8.250,00 mensili.
Evidenziava, inoltre, che nell'ambito del giudizio iscritto al n. 7/2015 R.G. innanzi al Tribunale di
Caltagirone, avviato dalla cooperativa per la risoluzione del contratto di appalto e il pagamento dei canoni dovuti, l'opposta aveva richiesto unicamente il pagamento dei canoni relativi al periodo giugno-dicembre 2014 (pari ad € 70.455,00), senza nulla rivendicare per il periodo antecedente.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “ritenere e dichiarare inammissibile e quindi revocare o, comunque, annullare con qualsiasi motivazione il decreto ingiuntivo n. 228/15, emesso dal Giudice designato il 28/07/2015, per insussistenza del credito vantato dalla
[...] con vittoria di spese e Parte_3
compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/2/2016, si costituiva in giudizio la
, la quale, nel Controparte_1
contestare tutto quanto dedotto dall'opponente, evidenziava, anzitutto, che il di Pt_1 Parte_1
soltanto il 3/4/2015 aveva comunicato che non avrebbe proceduto alla liquidazione delle somme dovute, senza aver mai prima contestato le fatture azionate, né la qualità delle prestazioni erogate dalla Cooperativa in esecuzione del contratto.
Aggiungeva che il aveva omesso il pagamento dei corrispettivi contrattuali Parte_1
a partire dal novembre 2012 “e per tutto l'anno 2013 e così anche per gli anni 2014 e 2015”, per cui la cooperativa aveva già ottenuto il decreto ingiuntivo n. 96/14 dell'importo di € 147.616,77 per i canoni dovuti e non pagati sino a tutto il 2013, seguito dal relativo atto di precetto, e il decreto ingiuntivo n. 362/15 dell'importo di € 71.232,14 per i canoni da giugno 2014 a dicembre 2014
(somme queste già versate dall'opponente limitatamente alla sorte capitale) ed aveva anche conferito mandato ad un legale per il recupero delle ulteriori mensilità maturate nell'anno 2015.
Faceva rilevare, dunque, che la sospensione del servizio, limitatamente ai servizi “riferiti all'utenza”, dal 10/2/2014 sino al 13/6/2014 era stata diretta conseguenza dell'omesso versamento dei corrispettivi contrattuali da parte del e quindi era stata disposta per garantire i livelli Pt_1
minimi di sicurezza e igiene, previa peraltro informativa al essendo rimaste prive di Pt_1
riscontro le comunicazioni e le richieste di incontro a tal fine inoltrate. A fronte dell'omesso versamento di oltre 16 mensilità di canone, infatti, “il in nessun caso poteva Parte_1 imporre alla di continuare a svolgere il servizio” costituendo tale inadempimento “un caso di CP_1 forza maggiore che a norma dell'art. 21 del capitolato speciale d'oneri annesso al Contratto
d'appalto autorizzava la concessionaria a sospendere il servizio” oltre che fonte di responsabilità a carico della Stazione appaltante.
Insisteva, dunque, nella domanda di pagamento dei canoni oggetto delle fatture azionate (acconto mensilità da febbraio a maggio 2014 e saldo relativo ai mesi da gennaio ad aprile 2014 e da maggio a luglio 2014), aggiungendo, quanto alla fattura n. 113/A14 dell'importo di € 795,18, avente ad oggetto le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, che l'art. 115 del D.lgs. 163/2006, che impone di inserire nei contratti ad esecuzione continuata la clausola di adeguamento del prezzo nel corso del tempo, costituiva una norma imperativa per cui, in caso di mancata previsione contrattuale, doveva ritenersi operante il meccanismo di inserzione automatica ex art. 1339 c.c...
Instava, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con ordinanza del 20/6/2017, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
In sede di prima memoria istruttoria, la insisteva nell'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, chiedendo di condannare il
[...]
al pagamento di tutte le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto “e ciò anche a Parte_1 titolo di risarcimento del danno subito”.
Rigettata con ordinanza presidenziale del 30/11/2023 la richiesta dell'opponente di riunione del presente giudizio a quello n. 7/2015 R.G., avente ad oggetto la risoluzione del contratto del
3/1/2011 per grave inadempimento del e a quello n. 337/2018 R.G., avente Parte_1
ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2018, la causa veniva istruita in via documentale e, assegnata nelle more all'odierna decidente, all'udienza indicata in epigrafe, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta dal è fondata e va accolta per le ragioni di seguito Parte_1
esposte.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo della fase monitoria e richiede al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è limitato ad un controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/05/2008, n.13085).
Ne deriva che l'indagine da effettuarsi in questa sede non attiene alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio a consentire l'emissione del decreto opposto, ma alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio ed eventualmente di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore.
A ciò consegue la necessità di vagliare le prove offerte da parte opposta – attrice in senso sostanziale – a fondamento della propria pretesa a fronte delle controdeduzioni dell'opponente – convenuta in senso sostanziale – circa eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Valgono sul punto, infatti, le regole ordinarie in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio grava su chi propone la relativa domanda.
In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001).
Fatta tale premessa in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, nella fattispecie, parte opposta ha agito in via monitoria per l'adempimento del contratto di appalto sottoscritto con il
[...]
in data 3/1/2011 e, segnatamente, dell'obbligazione di pagamento del canone mensile Parte_1 da parte dell'Ente, producendo, oltre al predetto contratto, le fatture n. 5/A14 del 24/2/2014, n.
6/A14 del 18/03/2014, n. 7/A14 del 22/04/2014 e n. 10/A14 del 26/05/2014, relative ai canoni dovuti per i mesi da febbraio a maggio 2014, le fatture n. 8/A14 del 03/05/2014 e n. 34/A14 del
04/08/2014, relative rispettivamente al saldo per le mensilità da gennaio ad aprile 2014 e da maggio a luglio 2014, nonché, da ultimo, la fattura n. 113/A14 del 29/12/2014, relativa alla differenza per adeguamento del canone dall'1/5/2012 al 30/4/2014, per un totale di € 47.073,32, eccependo l'inadempimento del Pt_1
Il opponente, dal canto suo, non ha, invero, contestato di essere inadempiente rispetto al Pt_1
pagamento delle somme ingiunte;
ha, nondimeno, eccepito, quanto alle fatture aventi ad oggetto i canoni afferenti alle mensilità da febbraio a maggio 2014, di non essere tenuto al pagamento per avere parte opposta sospeso il servizio dal 12/2/2014 al 13/6/2014, e, quanto alla fattura per l'adeguamento del canone, di non aver assunto alcuna obbligazione contrattuale in tal senso.
Sotto il primo profilo, deve osservarsi che la circostanza che il servizio all'utenza sia stato interamente sospeso dalla dal 12/2/2014 al 13/6/2014 non è in contestazione tra Controparte_1
le parti.
Non è altresì in contestazione che l'opposta abbia sospeso il servizio avvalendosi del potere di autotutela contrattuale previsto in termini generali dall'art. 1460 c.c., a causa del mancato puntuale pagamento da parte dei canoni già in precedenza maturati (oggetto di altro Parte_1
decreto ingiuntivo).
Ciò che appare controverso tra le parti è, piuttosto, la legittimità o meno di tale sospensione, avendo il di evidenziato che la mancata corresponsione dei canoni alle scadenze Pt_1 Parte_1
pattuite – come detto, non contestata – “non avrebbe potuto determinare la paralisi della gestione, viste le risorse economiche ricavate ordinariamente dalla concessionaria con il normale pagamento del biglietto di ingresso alle piscine e visti gli utili tratti anche dalle attività connesse”
(cfr. pagg.
2-3 dell'atto di opposizione); di contro, parte opponente ha evidenziato che la sospensione del servizio è stata causata dall'inadempimento del protratto per diverse Pt_1
mensilità, dal ché il diritto a percepire il corrispettivo.
Invero, ai fini della delibazione della domanda di adempimento proposta da parte opposta e, più in generale, avuto riguardo all'oggetto del presente giudizio come determinato dalle domande ritualmente proposte nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie, non assume rilievo la legittimità o meno della suddetta sospensione.
Essa, infatti, ai presenti fini, rileva in sé, come fatto incontestato, a prescindere dalle ragioni che l'hanno determinata, non avendo entrambe le parti avanzato in questa sede rituale domanda risarcitoria e rimanendo irrilevanti a presenti fini tutti gli aspetti funzionali alla risoluzione del contratto, già oggetto di altro giudizio.
A tale ultimo proposito, va precisato che risultano estranei al presente giudizio gli inadempimenti contestati dal all'opposta e relativi al lamentato uso del pozzo comunale in assenza di Pt_1 autorizzazione, all'omissione delle migliorie e degli investimenti previsti in contratto e alla concessione in uso a terzi del piazzale antistante la piscina: essi, infatti, in disparte l'effettiva prova, non solo non sono stati dallo stesso opponente ricollegati, eventualmente agli effetti dell'art. 1460
c.c., al proprio inadempimento (anzi, il ha espressamente addebitato il mancato pagamento Pt_1
dei canoni mensili alla propria grave situazione economica - cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione -), ma non appaiono comunque correlati alla controprestazione rifiutata e possono al più assumere rilievo ai fini della risoluzione del contratto di appalto e delle eventuali pronunce connesse.
Quanto alle pretese risarcitorie, mentre alcuna domanda è stata proposta dall'opponente, occorre chiarire che quanto dedotto da parte opposta solo in sede di prima memoria istruttoria e poi nei successivi scritti difensivi, ovverosia che le somme oggetto di ingiunzione andrebbero riconosciute
“anche” a titolo di risarcimento del danno subito, costituisce in realtà domanda diversa e alternativa rispetto a quella azionata in via monitoria - ovvero la domanda di adempimento del contratto - che, in quanto tale, andava tempestivamente proposta in sede di costituzione.
Invero, come noto, a norma dell'art. 1453 c.c., “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
La parte adempiente può, quindi, senz'altro agire in via risarcitoria anche quanto richieda l'adempimento del contratto.
La domanda risarcitoria, nondimeno, per costante lettura giurisprudenziale, è una domanda autonoma e diversa rispetto a quella di risoluzione o adempimento e, pertanto, deve essere espressamente – e tempestivamente – proposta. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi, se, per un verso, è consentita la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative rispetto a quella introdotta in via monitoria, anche a prescindere dalla proposizione di domande o eccezioni riconvenzionali da parte dell'opponente, purché esse trovino il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione (ciò anche in linea con quanto statuito da Cass. civ., sez. un., 15/06/2015, n.12310), per altro verso, è esclusa “in un'ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale di cui all'articolo 88, primo comma, c.p.c. (…)” la possibilità di riservare tali domande alternative “fino all'«ultimo giro» offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., sez. un.,
15/10/2024, n.26727).
Peraltro, con particolare riferimento al caso in esame, il danno subito dalla Cooperativa opposta per effetto dell'inadempimento del al versamento dei canoni mensili oggetto di Parte_1
ingiunzione non è senz'altro identificabile nel c.d. interesse positivo, ovverosia nel corrispettivo mancato, come pretenderebbe l'opposta, avendo quest'ultima in via di autotutela sospeso la propria prestazione.
A prescindere, dunque, da quanto appena rilevato in ordine alla tempestività della domanda, era preciso onere dell'opposta provare il danno subito nonostante l'attivazione dell'autotutela contrattuale, prova mancata nella fattispecie.
Ciò posto, venendo all'esame della domanda di adempimento sottesa al ricorso monitorio e ritualmente proposta, essa non è meritevole di accoglimento, risultando, di contro, fondata l'opposizione del Parte_1
In diritto, a norma dell'art. 1460 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
La norma attribuisce, pertanto, alla parte adempiente il diritto di rifiutare di eseguire la prestazione cui è obbligata se l'altra parte non adempia o non si metta in condizioni di poterlo fare, sempreché
l'obbligo di adempiere sia scaduto e non sia soggetto a condizioni.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “
3.2. L'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore.
3.3.Essa costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare
l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria. (…). L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte. L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiente, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà l'eccepiente ad essere tenuto all'adempimento” (Cass. civ., sez. II, 28/12/2023, n.
36295).
L'esercizio del potere di autotutela contrattuale previsto dall'art. 1460 c.c., quando ne ricorrano i presupposti, determina, dunque, la sospensione dell'esecuzione del rapporto, consentendo alla parte adempiente di rifiutare la propria prestazione e così tutelarsi rispetto all'inadempimento della controparte fino a quando non venga ripristinato il sinallagma contrattuale o sia sciolto il vincolo contrattuale.
Nella fattispecie, la pacifica sospensione del servizio all'utenza dal febbraio 2012 al maggio 2012, ancorché attuata dalla in via di autotutela contrattuale a fronte Controparte_1 dell'inadempimento del opponente all'obbligazione di pagamento dei canoni mensili, non Pt_1
legittima l'opposta a richiedere il corrispettivo pattuito, proprio in quanto difetta la prestazione cui esso è correlato, impregiudicata ogni eventuale pretesa risarcitoria.
In assenza, quindi, per quanto sopra esposto, di una autonoma e tempestiva domanda risarcitoria, oltre che della prova del danno subito nonostante la temporanea sospensione del servizio in autotutela, la domanda di adempimento proposta della avente ad oggetto i canoni Controparte_1
maturati per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2012 non può trovare accoglimento.
Giova precisare, benché tale circostanza non sia stata oggetto di una specifica difesa dell'opposta, che le considerazioni sopra svolte rimangono valide pur a fronte della sospensione solo parziale del servizio (limitatamente ai servizi rivolti all'utenza), non avendo l'opposta specificato il valore economico della prestazione residua eseguita o limitato ad esso la propria pretesa economica, evincendosi piuttosto dal contratto di appalto che gli importi ingiunti attengono all'integrale esecuzione della prestazione.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto alla domanda di pagamento delle fatture n. 8/A14 del 03/05/2014 e n. 34/A14 del 04/08/2014, relative rispettivamente al saldo per le mensilità da gennaio ad aprile 2014 e da maggio a luglio 2014, nonché della fattura n. 113/A14 del 29/12/2014, relativa alla differenza per adeguamento del canone dall'1/5/2012 al 30/4/2014, in quanto, pur a fronte delle difese spiegate dall'opponente limitatamente alle mensilità di sospensione del servizio
(febbraio-maggio 2012), l'opposta – attrice in senso sostanziale – non ha specificato quali delle somme complessivamente ingiunte a titolo di saldo e di adeguamento del canone (queste ultime in astratto dovute a prescindere dall'esistenza di una espressa previsione contrattuale, cfr. ex multis,
Consiglio di Stato, sez. III, 6 dicembre 2017, n. 5751; sez. V, 21 luglio 2015, n. 3594) siano effettivamente riferibili a mensilità diverse da quelle interessate dalla sospensione.
Per tutto quanto esposto l'opposizione proposta dal va accolta con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 228/2015, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
28/7/2015.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della
[...]
nei confronti del Comune di e sono Controparte_1 Parte_1
determinate in applicazione del D.M. 55/2014 (come aggiornato) secondo il valore del giudizio e per le fasi espletate (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1282/2015
R.G., così statuisce:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e per l'effetto REVOCA il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 228/2015 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 28/7/2015;
- CONDANNA la Controparte_1
al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti del
[...] [...]
, pari a € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa Parte_1
come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 9/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1282/2015, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”
PROMOSSO DA
, in persona del pro tempore, c.f. Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro De Luca ed elettivamente domiciliato presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Michele Bartoli sito in , via Vittorio Emanuele Orlando s.n.c., giusta Parte_1
procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, con sede legale in , in via Agesilao Greco n. 5,
[...] Parte_1
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Pietro Cusumano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , via Parte_1
Alessandro Manzoni n. 24, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/10/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21/10/2015, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 228/2015, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
28/7/2015 e notificato in data 15/9/2015, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 47.073,32, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore della Controparte_1 (d'ora innanzi, , a titolo di canoni maturati e non versati per il servizio di gestione delle CP_1
piscine comunali da essa prestato, giuste fatture n. 5/A14 del 24/2/2014, n. 6/A14 del 18/03/2014, n.
7/A14 del 22/04/2014, n. 8/A14 del 03/05/2014, n. 10/A14 del 26/05/2014, n. 34/A14 del
04/08/2014 e n. 113/A14 del 29/12/2014.
L'opponente premetteva di avere stipulato con la un contratto di appalto per il Controparte_1
servizio di gestione delle piscine comunali in via Agesilao Greco n. 5 della durata di quindici anni, per il totale corrispettivo di € 1.485.000,00.
Il rappresentava che a causa della “pesante congiuntura economica, che lo vedeva più Pt_1 volte sull'orlo del dissesto finanziario” aveva ritardato il pagamento dei canoni maturati dal mese di novembre 2012 al mese di dicembre 2013 e che, a fronte di tali ritardi – che non avrebbero “potuto comportare, quanto meno automaticamente, la paralisi della gestione” –, la società opposta, con nota n. 5524 del 10/2/2014, aveva comunicato la sospensione del servizio fruibile all'utenza fino al definitivo superamento dello stato di insolvenza del Diffidata con nota prot. n. 18734 del Pt_1
13/05/2014 alla riapertura al pubblico delle piscine, l'opposta aveva, poi, comunicato che gli impianti sarebbero stati riaperti al pubblico con decorrenza dal 13/06/2014.
Pertanto, l'opponente eccepiva di non essere tenuto a corrispondere i canoni afferenti al periodo di sospensione del servizio, avendo invece già corrisposto quelli maturati successivamente, giusta mandato di pagamento del 24/02/2015.
Sulla scorta di tali premesse deduceva, pertanto, che nulla era dovuto in relazione alle fatture n.
5/A14 del 24/2/2014, n. 6/A14 del 18/03/2014, n. 7/A14 del 22/04/2014 e n. 10/A14 del
26/05/2014, attesa la sospensione del servizio da parte della società dal 12/2/2014 al CP_1
13/6/2014, né in relazione alle fatture n. 8/A14 del 03/05/2014, n. 34/A14 del 04/08/2014 e n.
113/A14 del 29/12/2014, poiché l'adeguamento ISTAT non era contemplato da alcuna clausola contrattuale, facendo rilevare, peraltro, che l'importo mensile indicato nelle fatture azionate, pari ad
€ 9.150,00, per di più quale acconto, non coincideva con il corrispettivo indicato nel contratto di appalto, pari a € 1.485.000,00 per quindici anni e, quindi, a € 99.000,00 per anno e € 8.250,00 mensili.
Evidenziava, inoltre, che nell'ambito del giudizio iscritto al n. 7/2015 R.G. innanzi al Tribunale di
Caltagirone, avviato dalla cooperativa per la risoluzione del contratto di appalto e il pagamento dei canoni dovuti, l'opposta aveva richiesto unicamente il pagamento dei canoni relativi al periodo giugno-dicembre 2014 (pari ad € 70.455,00), senza nulla rivendicare per il periodo antecedente.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “ritenere e dichiarare inammissibile e quindi revocare o, comunque, annullare con qualsiasi motivazione il decreto ingiuntivo n. 228/15, emesso dal Giudice designato il 28/07/2015, per insussistenza del credito vantato dalla
[...] con vittoria di spese e Parte_3
compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/2/2016, si costituiva in giudizio la
, la quale, nel Controparte_1
contestare tutto quanto dedotto dall'opponente, evidenziava, anzitutto, che il di Pt_1 Parte_1
soltanto il 3/4/2015 aveva comunicato che non avrebbe proceduto alla liquidazione delle somme dovute, senza aver mai prima contestato le fatture azionate, né la qualità delle prestazioni erogate dalla Cooperativa in esecuzione del contratto.
Aggiungeva che il aveva omesso il pagamento dei corrispettivi contrattuali Parte_1
a partire dal novembre 2012 “e per tutto l'anno 2013 e così anche per gli anni 2014 e 2015”, per cui la cooperativa aveva già ottenuto il decreto ingiuntivo n. 96/14 dell'importo di € 147.616,77 per i canoni dovuti e non pagati sino a tutto il 2013, seguito dal relativo atto di precetto, e il decreto ingiuntivo n. 362/15 dell'importo di € 71.232,14 per i canoni da giugno 2014 a dicembre 2014
(somme queste già versate dall'opponente limitatamente alla sorte capitale) ed aveva anche conferito mandato ad un legale per il recupero delle ulteriori mensilità maturate nell'anno 2015.
Faceva rilevare, dunque, che la sospensione del servizio, limitatamente ai servizi “riferiti all'utenza”, dal 10/2/2014 sino al 13/6/2014 era stata diretta conseguenza dell'omesso versamento dei corrispettivi contrattuali da parte del e quindi era stata disposta per garantire i livelli Pt_1
minimi di sicurezza e igiene, previa peraltro informativa al essendo rimaste prive di Pt_1
riscontro le comunicazioni e le richieste di incontro a tal fine inoltrate. A fronte dell'omesso versamento di oltre 16 mensilità di canone, infatti, “il in nessun caso poteva Parte_1 imporre alla di continuare a svolgere il servizio” costituendo tale inadempimento “un caso di CP_1 forza maggiore che a norma dell'art. 21 del capitolato speciale d'oneri annesso al Contratto
d'appalto autorizzava la concessionaria a sospendere il servizio” oltre che fonte di responsabilità a carico della Stazione appaltante.
Insisteva, dunque, nella domanda di pagamento dei canoni oggetto delle fatture azionate (acconto mensilità da febbraio a maggio 2014 e saldo relativo ai mesi da gennaio ad aprile 2014 e da maggio a luglio 2014), aggiungendo, quanto alla fattura n. 113/A14 dell'importo di € 795,18, avente ad oggetto le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, che l'art. 115 del D.lgs. 163/2006, che impone di inserire nei contratti ad esecuzione continuata la clausola di adeguamento del prezzo nel corso del tempo, costituiva una norma imperativa per cui, in caso di mancata previsione contrattuale, doveva ritenersi operante il meccanismo di inserzione automatica ex art. 1339 c.c...
Instava, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con ordinanza del 20/6/2017, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
In sede di prima memoria istruttoria, la insisteva nell'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, chiedendo di condannare il
[...]
al pagamento di tutte le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto “e ciò anche a Parte_1 titolo di risarcimento del danno subito”.
Rigettata con ordinanza presidenziale del 30/11/2023 la richiesta dell'opponente di riunione del presente giudizio a quello n. 7/2015 R.G., avente ad oggetto la risoluzione del contratto del
3/1/2011 per grave inadempimento del e a quello n. 337/2018 R.G., avente Parte_1
ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2018, la causa veniva istruita in via documentale e, assegnata nelle more all'odierna decidente, all'udienza indicata in epigrafe, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta dal è fondata e va accolta per le ragioni di seguito Parte_1
esposte.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo della fase monitoria e richiede al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è limitato ad un controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/05/2008, n.13085).
Ne deriva che l'indagine da effettuarsi in questa sede non attiene alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio a consentire l'emissione del decreto opposto, ma alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio ed eventualmente di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore.
A ciò consegue la necessità di vagliare le prove offerte da parte opposta – attrice in senso sostanziale – a fondamento della propria pretesa a fronte delle controdeduzioni dell'opponente – convenuta in senso sostanziale – circa eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Valgono sul punto, infatti, le regole ordinarie in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio grava su chi propone la relativa domanda.
In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001).
Fatta tale premessa in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, nella fattispecie, parte opposta ha agito in via monitoria per l'adempimento del contratto di appalto sottoscritto con il
[...]
in data 3/1/2011 e, segnatamente, dell'obbligazione di pagamento del canone mensile Parte_1 da parte dell'Ente, producendo, oltre al predetto contratto, le fatture n. 5/A14 del 24/2/2014, n.
6/A14 del 18/03/2014, n. 7/A14 del 22/04/2014 e n. 10/A14 del 26/05/2014, relative ai canoni dovuti per i mesi da febbraio a maggio 2014, le fatture n. 8/A14 del 03/05/2014 e n. 34/A14 del
04/08/2014, relative rispettivamente al saldo per le mensilità da gennaio ad aprile 2014 e da maggio a luglio 2014, nonché, da ultimo, la fattura n. 113/A14 del 29/12/2014, relativa alla differenza per adeguamento del canone dall'1/5/2012 al 30/4/2014, per un totale di € 47.073,32, eccependo l'inadempimento del Pt_1
Il opponente, dal canto suo, non ha, invero, contestato di essere inadempiente rispetto al Pt_1
pagamento delle somme ingiunte;
ha, nondimeno, eccepito, quanto alle fatture aventi ad oggetto i canoni afferenti alle mensilità da febbraio a maggio 2014, di non essere tenuto al pagamento per avere parte opposta sospeso il servizio dal 12/2/2014 al 13/6/2014, e, quanto alla fattura per l'adeguamento del canone, di non aver assunto alcuna obbligazione contrattuale in tal senso.
Sotto il primo profilo, deve osservarsi che la circostanza che il servizio all'utenza sia stato interamente sospeso dalla dal 12/2/2014 al 13/6/2014 non è in contestazione tra Controparte_1
le parti.
Non è altresì in contestazione che l'opposta abbia sospeso il servizio avvalendosi del potere di autotutela contrattuale previsto in termini generali dall'art. 1460 c.c., a causa del mancato puntuale pagamento da parte dei canoni già in precedenza maturati (oggetto di altro Parte_1
decreto ingiuntivo).
Ciò che appare controverso tra le parti è, piuttosto, la legittimità o meno di tale sospensione, avendo il di evidenziato che la mancata corresponsione dei canoni alle scadenze Pt_1 Parte_1
pattuite – come detto, non contestata – “non avrebbe potuto determinare la paralisi della gestione, viste le risorse economiche ricavate ordinariamente dalla concessionaria con il normale pagamento del biglietto di ingresso alle piscine e visti gli utili tratti anche dalle attività connesse”
(cfr. pagg.
2-3 dell'atto di opposizione); di contro, parte opponente ha evidenziato che la sospensione del servizio è stata causata dall'inadempimento del protratto per diverse Pt_1
mensilità, dal ché il diritto a percepire il corrispettivo.
Invero, ai fini della delibazione della domanda di adempimento proposta da parte opposta e, più in generale, avuto riguardo all'oggetto del presente giudizio come determinato dalle domande ritualmente proposte nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie, non assume rilievo la legittimità o meno della suddetta sospensione.
Essa, infatti, ai presenti fini, rileva in sé, come fatto incontestato, a prescindere dalle ragioni che l'hanno determinata, non avendo entrambe le parti avanzato in questa sede rituale domanda risarcitoria e rimanendo irrilevanti a presenti fini tutti gli aspetti funzionali alla risoluzione del contratto, già oggetto di altro giudizio.
A tale ultimo proposito, va precisato che risultano estranei al presente giudizio gli inadempimenti contestati dal all'opposta e relativi al lamentato uso del pozzo comunale in assenza di Pt_1 autorizzazione, all'omissione delle migliorie e degli investimenti previsti in contratto e alla concessione in uso a terzi del piazzale antistante la piscina: essi, infatti, in disparte l'effettiva prova, non solo non sono stati dallo stesso opponente ricollegati, eventualmente agli effetti dell'art. 1460
c.c., al proprio inadempimento (anzi, il ha espressamente addebitato il mancato pagamento Pt_1
dei canoni mensili alla propria grave situazione economica - cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione -), ma non appaiono comunque correlati alla controprestazione rifiutata e possono al più assumere rilievo ai fini della risoluzione del contratto di appalto e delle eventuali pronunce connesse.
Quanto alle pretese risarcitorie, mentre alcuna domanda è stata proposta dall'opponente, occorre chiarire che quanto dedotto da parte opposta solo in sede di prima memoria istruttoria e poi nei successivi scritti difensivi, ovverosia che le somme oggetto di ingiunzione andrebbero riconosciute
“anche” a titolo di risarcimento del danno subito, costituisce in realtà domanda diversa e alternativa rispetto a quella azionata in via monitoria - ovvero la domanda di adempimento del contratto - che, in quanto tale, andava tempestivamente proposta in sede di costituzione.
Invero, come noto, a norma dell'art. 1453 c.c., “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
La parte adempiente può, quindi, senz'altro agire in via risarcitoria anche quanto richieda l'adempimento del contratto.
La domanda risarcitoria, nondimeno, per costante lettura giurisprudenziale, è una domanda autonoma e diversa rispetto a quella di risoluzione o adempimento e, pertanto, deve essere espressamente – e tempestivamente – proposta. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi, se, per un verso, è consentita la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative rispetto a quella introdotta in via monitoria, anche a prescindere dalla proposizione di domande o eccezioni riconvenzionali da parte dell'opponente, purché esse trovino il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione (ciò anche in linea con quanto statuito da Cass. civ., sez. un., 15/06/2015, n.12310), per altro verso, è esclusa “in un'ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale di cui all'articolo 88, primo comma, c.p.c. (…)” la possibilità di riservare tali domande alternative “fino all'«ultimo giro» offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., sez. un.,
15/10/2024, n.26727).
Peraltro, con particolare riferimento al caso in esame, il danno subito dalla Cooperativa opposta per effetto dell'inadempimento del al versamento dei canoni mensili oggetto di Parte_1
ingiunzione non è senz'altro identificabile nel c.d. interesse positivo, ovverosia nel corrispettivo mancato, come pretenderebbe l'opposta, avendo quest'ultima in via di autotutela sospeso la propria prestazione.
A prescindere, dunque, da quanto appena rilevato in ordine alla tempestività della domanda, era preciso onere dell'opposta provare il danno subito nonostante l'attivazione dell'autotutela contrattuale, prova mancata nella fattispecie.
Ciò posto, venendo all'esame della domanda di adempimento sottesa al ricorso monitorio e ritualmente proposta, essa non è meritevole di accoglimento, risultando, di contro, fondata l'opposizione del Parte_1
In diritto, a norma dell'art. 1460 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
La norma attribuisce, pertanto, alla parte adempiente il diritto di rifiutare di eseguire la prestazione cui è obbligata se l'altra parte non adempia o non si metta in condizioni di poterlo fare, sempreché
l'obbligo di adempiere sia scaduto e non sia soggetto a condizioni.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “
3.2. L'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore.
3.3.Essa costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare
l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria. (…). L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte. L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiente, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà l'eccepiente ad essere tenuto all'adempimento” (Cass. civ., sez. II, 28/12/2023, n.
36295).
L'esercizio del potere di autotutela contrattuale previsto dall'art. 1460 c.c., quando ne ricorrano i presupposti, determina, dunque, la sospensione dell'esecuzione del rapporto, consentendo alla parte adempiente di rifiutare la propria prestazione e così tutelarsi rispetto all'inadempimento della controparte fino a quando non venga ripristinato il sinallagma contrattuale o sia sciolto il vincolo contrattuale.
Nella fattispecie, la pacifica sospensione del servizio all'utenza dal febbraio 2012 al maggio 2012, ancorché attuata dalla in via di autotutela contrattuale a fronte Controparte_1 dell'inadempimento del opponente all'obbligazione di pagamento dei canoni mensili, non Pt_1
legittima l'opposta a richiedere il corrispettivo pattuito, proprio in quanto difetta la prestazione cui esso è correlato, impregiudicata ogni eventuale pretesa risarcitoria.
In assenza, quindi, per quanto sopra esposto, di una autonoma e tempestiva domanda risarcitoria, oltre che della prova del danno subito nonostante la temporanea sospensione del servizio in autotutela, la domanda di adempimento proposta della avente ad oggetto i canoni Controparte_1
maturati per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2012 non può trovare accoglimento.
Giova precisare, benché tale circostanza non sia stata oggetto di una specifica difesa dell'opposta, che le considerazioni sopra svolte rimangono valide pur a fronte della sospensione solo parziale del servizio (limitatamente ai servizi rivolti all'utenza), non avendo l'opposta specificato il valore economico della prestazione residua eseguita o limitato ad esso la propria pretesa economica, evincendosi piuttosto dal contratto di appalto che gli importi ingiunti attengono all'integrale esecuzione della prestazione.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto alla domanda di pagamento delle fatture n. 8/A14 del 03/05/2014 e n. 34/A14 del 04/08/2014, relative rispettivamente al saldo per le mensilità da gennaio ad aprile 2014 e da maggio a luglio 2014, nonché della fattura n. 113/A14 del 29/12/2014, relativa alla differenza per adeguamento del canone dall'1/5/2012 al 30/4/2014, in quanto, pur a fronte delle difese spiegate dall'opponente limitatamente alle mensilità di sospensione del servizio
(febbraio-maggio 2012), l'opposta – attrice in senso sostanziale – non ha specificato quali delle somme complessivamente ingiunte a titolo di saldo e di adeguamento del canone (queste ultime in astratto dovute a prescindere dall'esistenza di una espressa previsione contrattuale, cfr. ex multis,
Consiglio di Stato, sez. III, 6 dicembre 2017, n. 5751; sez. V, 21 luglio 2015, n. 3594) siano effettivamente riferibili a mensilità diverse da quelle interessate dalla sospensione.
Per tutto quanto esposto l'opposizione proposta dal va accolta con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 228/2015, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
28/7/2015.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della
[...]
nei confronti del Comune di e sono Controparte_1 Parte_1
determinate in applicazione del D.M. 55/2014 (come aggiornato) secondo il valore del giudizio e per le fasi espletate (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1282/2015
R.G., così statuisce:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e per l'effetto REVOCA il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 228/2015 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 28/7/2015;
- CONDANNA la Controparte_1
al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti del
[...] [...]
, pari a € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa Parte_1
come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 9/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione