Ordinanza cautelare 23 settembre 2020
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 29/03/2023, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2023
N. 01993/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02595/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2020, proposto da
BI AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Esposito Mocerino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palma Campania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto di espropriazione n°1 P.I.P Gorga del 12-06-2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palma Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in oggetto, l’odierno ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe indicato con cui il Comune di Palma Campania aveva disposto l’espropriazione dei beni immobili, di sua proprietà, siti in Palma Campania, località Gorga, censiti in Catasto Terreni al Foglio 9 Particelle n°1678, 1679, 1680, 1681,1700, 1701, 1649, 1650, 1651, 1653, 1654. In particolare, il predetto decreto era stato adottato in forza dell’art. 20, comma 11, DPR 327/2001, sul presupposto dell’avvenuta accettazione, da parte del ricorrente, della concordata indennità di espropriazione ed in luogo della cessione volontaria non perfezionatasi inter partes.
Il ricorrente ha censurato il gravato provvedimento deducendo, in primo luogo, la sua adozione in violazione dell’art. 13 comma 4 DPR n. 327/2001, poiché, essendo stata la dichiarazione di pubblica utilità approvata con la deliberazione sindacale n°1/92 del 23-03-92, l’impugnato decreto di esproprio era stato adottato oltre il termine di efficacia della predetta dichiarazione, dovendosi ritenere la civica amministrazione decaduta dal potere ablatorio.
In secondo luogo, il ricorrente ha evidenziato un’ulteriore profilo di illegittimità del censurato atto, lamentando l’inosservanza da parte della civica amministrazione dei preventivi obblighi comunicativi posti dagli art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dall’art. 17 del DPR n. 327/2001. Il Comune di Palma Campania, infatti, non aveva mai comunicato al ricorrente l’approvazione del progetto del piano d’insediamento produttivo, così determinando l’invalidità del provvedimento che aveva dichiarato, in maniera implicita, la pubblica utilità dei beni, con la conseguente illegittimità anche degli atti successivamente adottati.
Con ulteriore doglianza, il ricorrente ha censurato l’impugnato decreto di esproprio in quanto adottato sulla base di un errato presupposto, non potendosi ritenere perfezionata, in assenza della forma scritta, la cessione volontaria dei fondi espropriati asseritamente stipulata inter partes.
Ha dunque concluso per la declaratoria di illegittimità dell’occupazione dei fondi di sua proprietà da parte della civica amministrazione.
Quest’ultima, ritualmente costituitasi in giudizio, ha resistito alle proposte doglianze rappresentando, in sintesi, che, in data 18/11/2002, con delibera di Giunta Municipale n. 277, era stata accettata ed approvata la proposta di accordo di cessione bonaria presentata da AR BI riferita ai beni immobili oggetto del decreto di esproprio. Successivamente, con la determinazione dirigenziale n. 1251 del 05.12.2002, il Comune aveva anche provveduto al pagamento delle somme richieste.
Respinta la domanda cautelare con l’ordinanza n. 1735/2020, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 7 marzo 2023.
2.- Il ricorso è palesemente infondato, atteso che la sostenuta impostazione censoria confligge con la ricostruzione del punto nodale della vicenda, come emergente dalla documentazione depositata dal resistente Comune, costituito dal ruolo svolto dall’accordo preliminare stipulato inter partes in data 14.11.2022.
Rileva il Collegio che non si può negare la valenza pubblicistica di detto accordo, dovendosi allo stesso riconoscere la portata di accordo preliminare di cessione bonaria, atteso che nel convenuto regolamento negoziale è espressamente prevista la sua afferenza alla procedura espropriativa in esame, l’immediata immissione in possesso dei beni, l'accettazione della indennità proposta, nonché il successivo obbligo di trasferimento dei beni a mezzo di atto pubblico.
Né rileva, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l’avvenuta sottoscrizione del predetto accordo da parte del solo ricorrente, dovendosi sul punto rammentare che la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della sottoscrizione, e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, ma solo in relazione all'intenzione di avvalersi del relativo contenuto negoziale (Cassazione civile, sez. VI, 28/01/2022, n. 2666)
Se quelli testé descritti sono gli elementi che identificano il contenuto del convenuto accordo negoziale, va dato atto che, sia sotto il profilo soggettivo sia per gli aspetti contenutistici, l’accordo in questione si colloca nell'ambito di un procedimento espropriativo che ha avuto la sua origine proprio nella stipula di detto accordo di cessione bonaria, ancorché non completato in via definitiva, secondo lo schema procedimentale consegnato dall'art. 20 del DPR n. 327/2001.
A conferma dell'esistenza di un accordo recante la voluntas delle parti di procedere alla cessione bonaria dei beni, ancorché successivamente non conclusa, concorre anche l'altra fondamentale circostanza, pure specificatamente rimarcata dalla parte resistente, ovverosia il pagamento dell’indennità proposta.
Ebbene, dalla ricostruzione dei fatti si evince come nel suindicato accordo era stata concordata l'indennità di cessione nella misura richiesta dal ricorrente e versato il relativo importo, regolarmente incassato dal ricorrente, a dimostrazione della sussistenza della ulteriore condizione di una intervenuta cessione bonaria dei beni, costituita dalla condivisione della somma spettante a titolo di indennità.
Rimane da esplorare un ultimo punto della vexata quaestio, quello del mancato adempimento dell'accordo preliminare di cessione bonaria che, sulla scorta dei dati di fatto rilevabili in causa, ed in particolare dal giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Nola e definito con la sentenza n. 493/2020, non appare addebitabile all'Amministrazione pubblica, avendo quest’ultima regolarmente corrisposto l’indennità di esproprio concordata senza che il ricorrente addivenisse alla stipulazione della definitiva cessione volontaria.
Sulla scorta dei dati di fatto e di dritto sopra illustrati, appare evidente come l'azione del Comune si sia svolta in conformità del paradigma normativo recato dall'art. 20 del DPR n. 327/2001 che prevede, appunto, la possibilità per l'Amministrazione procedente, in ipotesi in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, di emettere senza altre formalità il decreto di esproprio (comma 9); del pari, il comma 11 di detta norma prevede espressamente che "dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere all'emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio”, così come esattamente avvenuto nel caso de quo.
L'art. 45 del D.P.R. n. 327 del 2001 stabilisce poi che "Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà" (comma 1); "L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio ..." (comma 3).
Dalle disposizioni di cui sopra si desume che l'accordo sull'ammontare dell'indennità, di cui all'art. 20, ha una propria autonomia e va tenuto distinto dall'atto di cessione volontaria, di cui all'art. 45. Entrambi hanno natura "negoziale pubblica", nel senso che si tratta di accordi che si inseriscono nel procedimento ablatorio come atti integrativi e determinano gli effetti giuridici tipici previsti dal Testo Unico in materia di espropriazione. In particolare, l'accordo sull'ammontare dell'indennità ai sensi dell'articolo 20 determina solo effetti obbligatori (l'obbligo della P.A. di corrispondere l'indennità determinata dall'ente espropriante secondo i criteri previsti dall'art. 45 comma 2 del T.U., come previsto dall'art. 20 comma 13, e accettata dal privato espropriando), mentre l'atto di cessione volontaria, ai sensi dell'articolo 45, fa sorgere, oltre all'effetto obbligatorio (i.e.: l'obbligo di pagamento del corrispettivo determinato secondi i criteri previsti dal secondo comma), anche quello traslativo della proprietà alla P.A.. In presenza di un accordo sull'ammontare dell'indennità, quest’ultimo non costituisce l'atto terminale del procedimento, che può anche concludersi con il decreto di esproprio (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 23/12/2021, n. 8209)
L’offerta di indennità accettata dal privato-espropriando non vincola la P.A. alla definizione della procedura ablatoria; la P.A., infatti, anche dopo l’accettazione dell’indennità offerta, conserva intatto il potere discrezionale di procedere o meno all’acquisizione del bene e di porre nel nulla l’accordo sull’indennità, ove ritenga che l’acquisizione del bene non risponda più alle ragioni di pubblico interesse. Se, invece, decide di procedere all’acquisizione del bene, conserva il potere di scegliere se utilizzare lo strumento negoziale (la cessione volontaria) o quello provvedimentale (il decreto di esproprio) ma, se ricorre all’atto autoritativo (il decreto di esproprio), ha l’obbligo di determinare l’indennità nella misura già offerta e accettata dal privato, restando l’accordo vincolante, purché, però, tale indennità sia stata determinata nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 del T.U., dai quali non è possibile in alcun modo discostarsi (cfr.: Consiglio di Stato, sez. IV, 21/10/2014, n. 5175).
Il Comune ha quindi applicato correttamente le previsioni appena riportate se è vero che ha proceduto al pagamento del saldo della indennità e disposto con il decreto in contestazione l'esproprio dei terreni de quibus, in corretto adempimento delle varie fasi amministrative previste dall'iter procedurale regolato dalla normativa sulla legislazione dettata in materia di espropriazione.
Valga sul punto ribadire che, ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nel caso di mancato adempimento, da parte del privato espropriando e indennizzato, dell'accordo preliminare con la p.a. di cessione bonaria dei beni oggetto di esproprio, legittimamente la stessa emette, senza particolari formalità, il decreto di esproprio e procede alla sua esecuzione (Cons. Stato, IV, 11 novembre 2014, n. 5526).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e va, perciò, respinto.
3.- Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 4000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO