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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 576/2025 N. R.G. 293/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 293/2025, avverso la sentenza n.
3337/2024, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Maria Grazia Florio, promossa da:
C.F. e P. IVA , in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1
Amministrazione, dott. , rappresentata e difesa nel presente procedimento Parte_2
dall'Avv. Daniele Fumagalli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso
[...]
, sito in Milano, Via Agnello, n. 12 CP_1
APPELLANTE
C/
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
Pasquale Biondi (C.F. ) giusta mandato allegato al ricorso CodiceFiscale_2
pagina 1 di 14 introduttivo di primo grado e con quest'ultimo elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa emanazione dei provvedimenti del caso, per i motivi tutti analiticamente esposti, in riforma della Sentenza appellata accogliere il presente ricorso in appello avverso la sentenza n. 3337/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano
in data 26 settembre 2024 e, conseguentemente, rigettare le richieste avanzate dal
, condannando lo stesso (a) a restituire le somme percepite in forza della Sentenza Parte_3
appellata e (b) a corrispondere alla Società la somma di euro 1.921,23 o la diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, in accoglimento della domanda riconvenzionale azionata nel giudizio a quo.
In via istruttoria: senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova diretta per interpello e testi sulle circostanze di fatto articolate dai punti da 1 a 9 del presente ricorso in appello (corrispondenti ai capitoli di prova di cui alla memoria difensiva nel primo giudizio), nonché a prova contraria sui capitoli di prova avversari
(nella denegata ipotesi di loro ammissione). Si indicano a testi, anche per l'eventuale prova contraria, i sigg.ri , e . Parte_4 Testimone_1 Testimone_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di liti di tutti i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO pagina 2 di 14 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente l'atto d'appello perché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto, ovvero in subordine ridurre equitativamente la penale, condannando l'appellante alle spese e competenze anche del grado di appello, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cpa,
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.
FATTO E DIRITTO
con il ricorso di I grado ha esposto di essere stato assunto da Controparte_2 Parte_1
in data 24/01/2022 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, qualifica di
[...]
“impiegato di concetto”, inquadramento nel 5° livello retributivo di cui al CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo e Pubblici esercizi” e mansioni di “customer service specialist”.
Il ricorrente ha precisato che il contratto conteneva una clausola di “durata minima garantita”
pari a 12 mesi dalla data di firma, clausola la quale obbligava il dipendente, in caso di recesso anticipato, al risarcimento del danno prodotto e provato pari a 3 mensilità della sua retribuzione annua lorda, a titolo di penale e parziale corrispettivo per l'insegnamento e la formazione impartiti.
Ha esposto di non aver mai ricevuto dalla datrice di lavoro alcun tipo di formazione, né alcun tipo di insegnamento professionale.
In data 13/10/2022 ha comunicato all'azienda le proprie dimissioni volontarie a decorrere dal
02/11/2022 e pertanto la società ha operato una trattenuta di 3 mensilità dalla busta paga relativa al mese di novembre 2022, che ha pertanto presentato un saldo negativo a debito del lavoratore, pari a € 1.921,23.
pagina 3 di 14 Formulava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia,
l'illegittimità ed invalidità della clausola contrattuale “di stabilità” e, per l'effetto, dichiarare la
illegittimità dell'addebito datoriale della somma di € 4.533,06;
2) per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute a titolo di
retribuzione ordinaria per il mese di novembre 2022 e a titolo di spettanze e competenze di
fine rapporto (ferie e permessi residue, ratei di mensilità aggiuntive e TFR), per complessivi €
3.834,14 lordi, nonché delle somme dovute dalla datrice di lavoro a titolo di 14ª mensilità per
il periodo 24/01/2022-31/07/2022, pari ad € 755,51 lordi, e a titolo di retribuzione per il mese
di ottobre 2022, pari ad € 1.595,63, lordi.
3) Determinare in ogni caso, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme
dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso
per la diminuzione di valore del suo credito condannando la datrice di lavoro al pagamento in
suo favore delle relative somme;
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse Parte_1
pretese perché infondate in fatto e in diritto.
In particolare, la parte convenuta ha esposto che la clausola di “durata minima garantita”
sarebbe stata stipulata a beneficio di entrambe le parti, non del solo datore di lavoro.
In via riconvenzionale ha chiesto il versamento della somma di euro 1.921,33 residua, non oggetto di trattenuta in ragione del saldo negativo nell'ultima busta paga.
pagina 4 di 14 Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto da d ha così disposto: “ accerta e CP_2
dichiara la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità ed invalidità della clausola contrattuale “di stabilità”
e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della trattenuta della somma di € 4.533,06;
per l'effetto, condanna l pagamento in favore del ricorrente delle somme Parte_1
dovute a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di novembre 2022 e a titolo di spettanze e
competenze di fine rapporto (ferie e permessi residue, ratei di mensilità aggiuntive e TFR),
per complessivi € 3.834,14 lordi, nonché delle somme dovute a titolo di 14ª mensilità per il
periodo 24/01/2022-31/07/2022, pari ad € 755,51 lordi, e a titolo di retribuzione per il mese di
ottobre 2022, pari ad € 1.595,63, lordi, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre
accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Ha rilevato: “In tema di cd. patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, fuori dalle
ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di
recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell'interesse del datore di
lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo, a tutela del
“minimo costituzionale” di cui all'art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata
atomisticamente, come contropartita dell'assunzione dell'obbligazione, bensì alla luce del
complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità
dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale
una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non
simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore.” (Cassazione civile sez. lav.,
09/06/2017, n.14457). pagina 5 di 14 Nel caso in analisi, è documentale come il contratto di assunzione sottoscritto dal ricorrente contenesse una clausola di “durata minima garantita”, del seguente tenore: «Fatto salvo il
caso di recesso per giusta causa, il rapporto di lavoro tra le parti avrà durata minima garantita
pari a 12 (dodici) mesi dalla data di firma del presente contratto di assunzione. In caso di
recesso anticipato per motivi diversi da una giusta causa, Lei sarà tenuta a versare alla
società un risarcimento del danno prodotto e provato pari a 3 (tre) mensilità della sua
retribuzione annua lorda, a titolo di penale e parziale corrispettivo per l'insegnamento e la
formazione impartiti».
Appare evidente l'assenza di corrispettività nelle obbligazioni, trattandosi di sacrifici imposti al solo lavoratore, il solo tenuto al risarcimento del danno in caso di recesso anticipato.
Né può ritenersi che il generico riferimento ad insegnamento e formazione possa rappresentare un reale bilanciamento delle pattuizioni contrattuali, poiché la formazione –
anche ove impartita – rientra nel complesso delle obbligazioni discendenti dal contratto di lavoro, risponde ad un interesse del solo datore di lavoro e viene ordinariamente bilanciata dalla corretta esecuzione della prestazione in favore dello stesso datore di lavoro.
Illegittimamente, dunque, la società datrice ha trattenuto dalla busta paga di novembre 2022
l'importo di € 4.533,06, pari a 3 retribuzioni mensili lorde, quale “indennità di recesso anticipato”, operando una compensazione con gli importi dovuti a sua volta a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di novembre 2022 e a titolo di spettanze di fine rapporto
(ferie e permessi residue, ratei di mensilità aggiuntive e TFR), pari a complessivi € 3.834,14
lordi.
Per tali ragioni ha respinto la domanda riconvenzionale.
pagina 6 di 14 Avverso detta decisione ha interposto appello la società.
Con il primo motivo di appello intestato: “L'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE
IN CUI IL PRIMO GIUDICE HA STATUITO L'ILLEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI
DURATA MINIMA DEL RAPPORTO PER “ASSENZA DI CORRISPETTIVITÀ”.
Ritiene che la clausola non sia stata correttamente interpretata, non essendo stato valorizzato il fatto che l'impegno a non risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro era reciproco,
essendo stato inequivocabilmente assunto anche dalla Società.
La clausola è inequivocabile sul punto: “fatto salvo il caso di recesso per giusta causa, il
rapporto di lavoro tra le parti avrà durata minima garantita pari a 12 (dodici) mesi dalla data di
firma del presente contratto di assunzione”.
Già solo questo elemento dimostra la chiara sussistenza di una obbligazione datoriale, del tutto reciproca rispetto a quella assunta dal lavoratore, che garantisce un equilibrio delle rispettive limitazioni assunte.
Secondo motivo di appello intestato: “(IN SUBORDINE): L'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI IL PRIMO GIUDICE HA RITENUTO CHE LA FORMAZIONE
IMPARTITA NON RAPPRESENTASSE, DI PER SÉ, UN CORRISPETTIVO PER
L'IMPEGNO A NON RASSEGNARE LE DIMISSIONI PER IL PERIODO DI “DURATA
MINIMA GARANTITA”.
Evidenzia che il Sig. nel corso della sua permanenza in azienda, ha Controparte_2
usufruito di un'approfondita formazione (i cui costi sono stati integralmente sostenuti dalla
Società) su temi quali:
- Lingua inglese;
pagina 7 di 14 - Corsi e certificazioni HACCP;
- Accesso a corsi su piattaforme di learning quali Udemy e Learnn;
- Partecipazione a workshop di formazione, sia interni che esterni, su tematiche di sviluppo e gestione di prodotto tecnologico.
Appare evidente come tale formazione non fosse strettamente connessa al ruolo assegnato al sig. (a mero titolo esemplificativo, il Lavoratore non era tenuto nell'adempimento CP_2
del suo ruolo a parlare in inglese), bensì rappresentasse una opportunità messa a disposizione del Lavoratore per accrescere il suo bagaglio professionale, da considerarsi aggiuntiva rispetto agli ordinari strumenti formativi correlati all'incarico assegnato al
Lavoratore.
Si è costituito rilevando che la sentenza impugnata non ha soltanto Controparte_2
dichiarato l'illegittimità della clausola contrattuale “di stabilità” e della trattenuta della somma condannando la al pagamento in favore del ricorrente delle somme Parte_1
dovute a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di novembre 2022 e a titolo di spettanze e competenze di fine rapporto (ferie e permessi residue, ratei di mensilità aggiuntive e TFR),
per complessivi € 3.834,14 lordi, ma ha anche condannato la al Parte_1
pagamento delle somme dovute a titolo di 14ª mensilità per il periodo 24/01/2022-31/07/2022,
pari ad € 755,51 lordi, e a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2022, pari ad € 1.595,63,
lordi, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
La statuizione relativa alla condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di 14ª
mensilità per il periodo 24/01/2022-31/07/2022 e a titolo di retribuzione per il mese di ottobre pagina 8 di 14 2022, non è stata oggetto di gravame da parte della società appellante, per cui la stessa è
passata in giudicato.
All'udienza del 24 giugno 2025, mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
* * *
L'appello non coglie nel segno e va rigettato.
Preliminarmente va rilevato, come evidenziato da parte appellata, che le statuizioni relative al pagamento delle somme dovute a titolo di 14ª mensilità per il periodo 24/01/2022-31/07/2022
e a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2022, non sono state oggetto di gravame da parte della società appellante, per cui su tali statuizioni si è formato il giudicato.
In relazione ai motivi di appello proposti da si rileva quanto segue. Parte_1
In via generale, occorre premettere che il patto di stabilità (o clausola di durata minima) è un negozio giuridico atipico con il quale il prestatore o il datore di lavoro (ovvero entrambi) si obbliga (o si obbligano), per un determinato periodo di tempo, a non recedere dal contratto di lavoro.
Tale clausola contrattuale ha, quindi, come oggetto la limitazione del potere di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro, riconosciuto ad entrambe le parti dall'art. 2118 c.c. e può
essere pattuita in sede di costituzione del rapporto di lavoro ovvero durante lo svolgimento dello stesso.
In seguito alla stipulazione del patto, le parti, durante il periodo di vigenza dello stesso, non potranno recedere dal contratto se non per giusta causa, ossia – secondo la definizione del pagina 9 di 14 codice civile – per una causa che “non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
La Suprema Corte ha sempre ribadito “con orientamento consolidato”, che, fuori dalle ipotesi di giusta causa di recesso, nelle quali viene in rilievo la norma inderogabile di cui all'art. 2119
c.c., nessun limite è posto dall'ordinamento all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore, di cui egli può
liberamente disporre pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, purchè limitata nel tempo, che comporti il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro nella ipotesi di mancato rispetto del periodo minimo di durata.
In relazione alla questione della necessità di un corrispettivo dell'impegno del lavoratore e le modalità della sua determinazione, la Suprema Corte ha chiarito che “per risolvere tali
questioni occorre muovere dal principio generale secondo cui nei rapporti a prestazioni
corrispettive la reciprocità dell'impegno non va valutata atomisticamente - come contropartita
della assunzione di ciascuna delle obbligazioni - bensì alla luce del complesso delle
reciproche pattuizioni. L'equilibrio tra le prestazioni corrispettive, sempre per principio
generale, è rimesso - (fuori dalle ipotesi patologiche di vizio del consenso) - alla libera
valutazione di ciascun contraente, che nel momento in cui conclude il negozio resta arbitro
della convenienza o meno della assunzione della posizione contrattuale.
Nel contratto di lavoro subordinato, tuttavia, vi è per il lavoratore il limite alla disponibilità della
posizione negoziale costituito dalla inderogabilità del diritto, attribuitogli dall'art. 36 Cost., ad
una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Tale rilievo ha immediata incidenza nel tema in trattazione;
infatti, nelle fattispecie in cui il
trattamento retributivo concordato, complessivamente considerato, non superi il cd. "minimo pagina 10 di 14 costituzionale" esso non può compensare, in alcuna misura, (anche) la temporanea rinunzia
del lavoratore alla sua facoltà di recesso. Invero in caso diverso sarebbe inevitabile l'effetto
della mancanza di proporzionalità della retribuzione, per la misura residua, alla quantità e
qualità della prestazione fondamentale di lavoro dipendente.
Sicchè, rispondendo alla prima questione in esame, deve affermarsi dovuto al lavoratore un
corrispettivo della limitazione delle sue facoltà rispetto al tipo contrattuale, affinchè non venga
inciso il minimo costituzionale dovutogli quale corrispettivo della prestazione fondamentale di
lavoro.
La corrispettività, tuttavia, venendo così alla seconda questione, deve essere valutata rispetto
al complesso dei diritti e degli obblighi che identificano la posizione contrattuale di ciascuna
parte.
Nell'equilibrio delle posizioni contrattuali il corrispettivo della clausola di durata minima
garantita nell'interesse del datore di lavoro, dunque, è sì necessario ma può essere
liberamente stabilito dalle parti e può consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità
assunto dalle parti ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, consistente
in una maggiorazione della retribuzione o in una obbligazione non-monetaria, purchè non
simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore.
Del resto, la necessità della previsione di un compenso specifico, in deroga al suddetto
principio generale, è stata espressamente prevista a pena di nullità ove ritenuta necessaria,
come nel caso dell'art. 2125 c.c., per il patto di non concorrenza nel lavoro subordinato e
dell'art. 1751 bis c.c. - nel testo introdotto dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23 - per il
patto di non concorrenza nel rapporto di agenzia “(vedi Cass., 9-6-2017, n. 14457 e, in tema di agenzia, anche Cass., 10-9-2021, n. 24478). pagina 11 di 14 La sentenza impugnata, come correttamente rilevato dal Tribunale, si è attenuta ai sopra riportati principi, rilevando che, nel caso in oggetto, risulta evidente l'assenza di corrispettività
nelle obbligazioni, trattandosi di sacrifici imposti al solo lavoratore, il solo tenuto al risarcimento del danno in caso di recesso anticipato, per cui essa si pone in difformità da quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, ai fini della validità del Patto di stabilità.
Anche il motivo di appello formulato in subordine, relativo alla formazione impartita quale corrispettivo per l'impegno a non rassegnare le dimissioni durante il periodo di “durata minima garantita” è infondato.
Invero, secondo l'appellante, il Sig. nel corso della sua permanenza in Controparte_2
azienda, avrebbe usufruito di un'approfondita formazione su temi quali:
- Lingua inglese;
- Corsi e certificazioni HACCP;
- Accesso a corsi su piattaforme di learning quali Udemy e Learnn;
- Partecipazione a workshop di formazione, sia interni che esterni, su tematiche di sviluppo e gestione di prodotto tecnologico;
Si evidenzia che parte oggi appellante, sin dal giudizio di primo grado, non ha offerto alcuna prova documentale delle attività di formazione professionale che sarebbero state impartite.
si è limitata a un generico riferimento a corsi di lingua inglese, HACCP, Parte_1
accesso a piattaforme di learning come Udemy e Learnn, e partecipazione a workshop aziendali.
pagina 12 di 14 Non è stata data la prova documentale dell'effettiva fruizione di tali corsi da parte del lavoratore, né della loro specifica attinenza all'arricchimento del suo bagaglio professionale in modo tale da giustificare la clausola di durata minima garantita.
Il documento n. 5 allegato in primo grado dall'appellante e denominato “Fattura
[...]
” è in realtà un mero pro-forma di fattura, privo di data, non riferibile ad alcun Per_1
lavoratore in particolare e di cui non vi è nemmeno prova del pagamento.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3337/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 24 Giugno 2025
pagina 13 di 14 Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 293/2025, avverso la sentenza n.
3337/2024, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Maria Grazia Florio, promossa da:
C.F. e P. IVA , in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1
Amministrazione, dott. , rappresentata e difesa nel presente procedimento Parte_2
dall'Avv. Daniele Fumagalli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso
[...]
, sito in Milano, Via Agnello, n. 12 CP_1
APPELLANTE
C/
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
Pasquale Biondi (C.F. ) giusta mandato allegato al ricorso CodiceFiscale_2
pagina 1 di 14 introduttivo di primo grado e con quest'ultimo elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa emanazione dei provvedimenti del caso, per i motivi tutti analiticamente esposti, in riforma della Sentenza appellata accogliere il presente ricorso in appello avverso la sentenza n. 3337/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano
in data 26 settembre 2024 e, conseguentemente, rigettare le richieste avanzate dal
, condannando lo stesso (a) a restituire le somme percepite in forza della Sentenza Parte_3
appellata e (b) a corrispondere alla Società la somma di euro 1.921,23 o la diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, in accoglimento della domanda riconvenzionale azionata nel giudizio a quo.
In via istruttoria: senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova diretta per interpello e testi sulle circostanze di fatto articolate dai punti da 1 a 9 del presente ricorso in appello (corrispondenti ai capitoli di prova di cui alla memoria difensiva nel primo giudizio), nonché a prova contraria sui capitoli di prova avversari
(nella denegata ipotesi di loro ammissione). Si indicano a testi, anche per l'eventuale prova contraria, i sigg.ri , e . Parte_4 Testimone_1 Testimone_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di liti di tutti i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO pagina 2 di 14 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente l'atto d'appello perché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto, ovvero in subordine ridurre equitativamente la penale, condannando l'appellante alle spese e competenze anche del grado di appello, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cpa,
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.
FATTO E DIRITTO
con il ricorso di I grado ha esposto di essere stato assunto da Controparte_2 Parte_1
in data 24/01/2022 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, qualifica di
[...]
“impiegato di concetto”, inquadramento nel 5° livello retributivo di cui al CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo e Pubblici esercizi” e mansioni di “customer service specialist”.
Il ricorrente ha precisato che il contratto conteneva una clausola di “durata minima garantita”
pari a 12 mesi dalla data di firma, clausola la quale obbligava il dipendente, in caso di recesso anticipato, al risarcimento del danno prodotto e provato pari a 3 mensilità della sua retribuzione annua lorda, a titolo di penale e parziale corrispettivo per l'insegnamento e la formazione impartiti.
Ha esposto di non aver mai ricevuto dalla datrice di lavoro alcun tipo di formazione, né alcun tipo di insegnamento professionale.
In data 13/10/2022 ha comunicato all'azienda le proprie dimissioni volontarie a decorrere dal
02/11/2022 e pertanto la società ha operato una trattenuta di 3 mensilità dalla busta paga relativa al mese di novembre 2022, che ha pertanto presentato un saldo negativo a debito del lavoratore, pari a € 1.921,23.
pagina 3 di 14 Formulava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia,
l'illegittimità ed invalidità della clausola contrattuale “di stabilità” e, per l'effetto, dichiarare la
illegittimità dell'addebito datoriale della somma di € 4.533,06;
2) per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute a titolo di
retribuzione ordinaria per il mese di novembre 2022 e a titolo di spettanze e competenze di
fine rapporto (ferie e permessi residue, ratei di mensilità aggiuntive e TFR), per complessivi €
3.834,14 lordi, nonché delle somme dovute dalla datrice di lavoro a titolo di 14ª mensilità per
il periodo 24/01/2022-31/07/2022, pari ad € 755,51 lordi, e a titolo di retribuzione per il mese
di ottobre 2022, pari ad € 1.595,63, lordi.
3) Determinare in ogni caso, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme
dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso
per la diminuzione di valore del suo credito condannando la datrice di lavoro al pagamento in
suo favore delle relative somme;
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse Parte_1
pretese perché infondate in fatto e in diritto.
In particolare, la parte convenuta ha esposto che la clausola di “durata minima garantita”
sarebbe stata stipulata a beneficio di entrambe le parti, non del solo datore di lavoro.
In via riconvenzionale ha chiesto il versamento della somma di euro 1.921,33 residua, non oggetto di trattenuta in ragione del saldo negativo nell'ultima busta paga.
pagina 4 di 14 Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto da d ha così disposto: “ accerta e CP_2
dichiara la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità ed invalidità della clausola contrattuale “di stabilità”
e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della trattenuta della somma di € 4.533,06;
per l'effetto, condanna l pagamento in favore del ricorrente delle somme Parte_1
dovute a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di novembre 2022 e a titolo di spettanze e
competenze di fine rapporto (ferie e permessi residue, ratei di mensilità aggiuntive e TFR),
per complessivi € 3.834,14 lordi, nonché delle somme dovute a titolo di 14ª mensilità per il
periodo 24/01/2022-31/07/2022, pari ad € 755,51 lordi, e a titolo di retribuzione per il mese di
ottobre 2022, pari ad € 1.595,63, lordi, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre
accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Ha rilevato: “In tema di cd. patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, fuori dalle
ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di
recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell'interesse del datore di
lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo, a tutela del
“minimo costituzionale” di cui all'art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata
atomisticamente, come contropartita dell'assunzione dell'obbligazione, bensì alla luce del
complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità
dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale
una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non
simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore.” (Cassazione civile sez. lav.,
09/06/2017, n.14457). pagina 5 di 14 Nel caso in analisi, è documentale come il contratto di assunzione sottoscritto dal ricorrente contenesse una clausola di “durata minima garantita”, del seguente tenore: «Fatto salvo il
caso di recesso per giusta causa, il rapporto di lavoro tra le parti avrà durata minima garantita
pari a 12 (dodici) mesi dalla data di firma del presente contratto di assunzione. In caso di
recesso anticipato per motivi diversi da una giusta causa, Lei sarà tenuta a versare alla
società un risarcimento del danno prodotto e provato pari a 3 (tre) mensilità della sua
retribuzione annua lorda, a titolo di penale e parziale corrispettivo per l'insegnamento e la
formazione impartiti».
Appare evidente l'assenza di corrispettività nelle obbligazioni, trattandosi di sacrifici imposti al solo lavoratore, il solo tenuto al risarcimento del danno in caso di recesso anticipato.
Né può ritenersi che il generico riferimento ad insegnamento e formazione possa rappresentare un reale bilanciamento delle pattuizioni contrattuali, poiché la formazione –
anche ove impartita – rientra nel complesso delle obbligazioni discendenti dal contratto di lavoro, risponde ad un interesse del solo datore di lavoro e viene ordinariamente bilanciata dalla corretta esecuzione della prestazione in favore dello stesso datore di lavoro.
Illegittimamente, dunque, la società datrice ha trattenuto dalla busta paga di novembre 2022
l'importo di € 4.533,06, pari a 3 retribuzioni mensili lorde, quale “indennità di recesso anticipato”, operando una compensazione con gli importi dovuti a sua volta a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di novembre 2022 e a titolo di spettanze di fine rapporto
(ferie e permessi residue, ratei di mensilità aggiuntive e TFR), pari a complessivi € 3.834,14
lordi.
Per tali ragioni ha respinto la domanda riconvenzionale.
pagina 6 di 14 Avverso detta decisione ha interposto appello la società.
Con il primo motivo di appello intestato: “L'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE
IN CUI IL PRIMO GIUDICE HA STATUITO L'ILLEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI
DURATA MINIMA DEL RAPPORTO PER “ASSENZA DI CORRISPETTIVITÀ”.
Ritiene che la clausola non sia stata correttamente interpretata, non essendo stato valorizzato il fatto che l'impegno a non risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro era reciproco,
essendo stato inequivocabilmente assunto anche dalla Società.
La clausola è inequivocabile sul punto: “fatto salvo il caso di recesso per giusta causa, il
rapporto di lavoro tra le parti avrà durata minima garantita pari a 12 (dodici) mesi dalla data di
firma del presente contratto di assunzione”.
Già solo questo elemento dimostra la chiara sussistenza di una obbligazione datoriale, del tutto reciproca rispetto a quella assunta dal lavoratore, che garantisce un equilibrio delle rispettive limitazioni assunte.
Secondo motivo di appello intestato: “(IN SUBORDINE): L'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI IL PRIMO GIUDICE HA RITENUTO CHE LA FORMAZIONE
IMPARTITA NON RAPPRESENTASSE, DI PER SÉ, UN CORRISPETTIVO PER
L'IMPEGNO A NON RASSEGNARE LE DIMISSIONI PER IL PERIODO DI “DURATA
MINIMA GARANTITA”.
Evidenzia che il Sig. nel corso della sua permanenza in azienda, ha Controparte_2
usufruito di un'approfondita formazione (i cui costi sono stati integralmente sostenuti dalla
Società) su temi quali:
- Lingua inglese;
pagina 7 di 14 - Corsi e certificazioni HACCP;
- Accesso a corsi su piattaforme di learning quali Udemy e Learnn;
- Partecipazione a workshop di formazione, sia interni che esterni, su tematiche di sviluppo e gestione di prodotto tecnologico.
Appare evidente come tale formazione non fosse strettamente connessa al ruolo assegnato al sig. (a mero titolo esemplificativo, il Lavoratore non era tenuto nell'adempimento CP_2
del suo ruolo a parlare in inglese), bensì rappresentasse una opportunità messa a disposizione del Lavoratore per accrescere il suo bagaglio professionale, da considerarsi aggiuntiva rispetto agli ordinari strumenti formativi correlati all'incarico assegnato al
Lavoratore.
Si è costituito rilevando che la sentenza impugnata non ha soltanto Controparte_2
dichiarato l'illegittimità della clausola contrattuale “di stabilità” e della trattenuta della somma condannando la al pagamento in favore del ricorrente delle somme Parte_1
dovute a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di novembre 2022 e a titolo di spettanze e competenze di fine rapporto (ferie e permessi residue, ratei di mensilità aggiuntive e TFR),
per complessivi € 3.834,14 lordi, ma ha anche condannato la al Parte_1
pagamento delle somme dovute a titolo di 14ª mensilità per il periodo 24/01/2022-31/07/2022,
pari ad € 755,51 lordi, e a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2022, pari ad € 1.595,63,
lordi, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
La statuizione relativa alla condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di 14ª
mensilità per il periodo 24/01/2022-31/07/2022 e a titolo di retribuzione per il mese di ottobre pagina 8 di 14 2022, non è stata oggetto di gravame da parte della società appellante, per cui la stessa è
passata in giudicato.
All'udienza del 24 giugno 2025, mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
* * *
L'appello non coglie nel segno e va rigettato.
Preliminarmente va rilevato, come evidenziato da parte appellata, che le statuizioni relative al pagamento delle somme dovute a titolo di 14ª mensilità per il periodo 24/01/2022-31/07/2022
e a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2022, non sono state oggetto di gravame da parte della società appellante, per cui su tali statuizioni si è formato il giudicato.
In relazione ai motivi di appello proposti da si rileva quanto segue. Parte_1
In via generale, occorre premettere che il patto di stabilità (o clausola di durata minima) è un negozio giuridico atipico con il quale il prestatore o il datore di lavoro (ovvero entrambi) si obbliga (o si obbligano), per un determinato periodo di tempo, a non recedere dal contratto di lavoro.
Tale clausola contrattuale ha, quindi, come oggetto la limitazione del potere di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro, riconosciuto ad entrambe le parti dall'art. 2118 c.c. e può
essere pattuita in sede di costituzione del rapporto di lavoro ovvero durante lo svolgimento dello stesso.
In seguito alla stipulazione del patto, le parti, durante il periodo di vigenza dello stesso, non potranno recedere dal contratto se non per giusta causa, ossia – secondo la definizione del pagina 9 di 14 codice civile – per una causa che “non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
La Suprema Corte ha sempre ribadito “con orientamento consolidato”, che, fuori dalle ipotesi di giusta causa di recesso, nelle quali viene in rilievo la norma inderogabile di cui all'art. 2119
c.c., nessun limite è posto dall'ordinamento all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore, di cui egli può
liberamente disporre pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, purchè limitata nel tempo, che comporti il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro nella ipotesi di mancato rispetto del periodo minimo di durata.
In relazione alla questione della necessità di un corrispettivo dell'impegno del lavoratore e le modalità della sua determinazione, la Suprema Corte ha chiarito che “per risolvere tali
questioni occorre muovere dal principio generale secondo cui nei rapporti a prestazioni
corrispettive la reciprocità dell'impegno non va valutata atomisticamente - come contropartita
della assunzione di ciascuna delle obbligazioni - bensì alla luce del complesso delle
reciproche pattuizioni. L'equilibrio tra le prestazioni corrispettive, sempre per principio
generale, è rimesso - (fuori dalle ipotesi patologiche di vizio del consenso) - alla libera
valutazione di ciascun contraente, che nel momento in cui conclude il negozio resta arbitro
della convenienza o meno della assunzione della posizione contrattuale.
Nel contratto di lavoro subordinato, tuttavia, vi è per il lavoratore il limite alla disponibilità della
posizione negoziale costituito dalla inderogabilità del diritto, attribuitogli dall'art. 36 Cost., ad
una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Tale rilievo ha immediata incidenza nel tema in trattazione;
infatti, nelle fattispecie in cui il
trattamento retributivo concordato, complessivamente considerato, non superi il cd. "minimo pagina 10 di 14 costituzionale" esso non può compensare, in alcuna misura, (anche) la temporanea rinunzia
del lavoratore alla sua facoltà di recesso. Invero in caso diverso sarebbe inevitabile l'effetto
della mancanza di proporzionalità della retribuzione, per la misura residua, alla quantità e
qualità della prestazione fondamentale di lavoro dipendente.
Sicchè, rispondendo alla prima questione in esame, deve affermarsi dovuto al lavoratore un
corrispettivo della limitazione delle sue facoltà rispetto al tipo contrattuale, affinchè non venga
inciso il minimo costituzionale dovutogli quale corrispettivo della prestazione fondamentale di
lavoro.
La corrispettività, tuttavia, venendo così alla seconda questione, deve essere valutata rispetto
al complesso dei diritti e degli obblighi che identificano la posizione contrattuale di ciascuna
parte.
Nell'equilibrio delle posizioni contrattuali il corrispettivo della clausola di durata minima
garantita nell'interesse del datore di lavoro, dunque, è sì necessario ma può essere
liberamente stabilito dalle parti e può consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità
assunto dalle parti ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, consistente
in una maggiorazione della retribuzione o in una obbligazione non-monetaria, purchè non
simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore.
Del resto, la necessità della previsione di un compenso specifico, in deroga al suddetto
principio generale, è stata espressamente prevista a pena di nullità ove ritenuta necessaria,
come nel caso dell'art. 2125 c.c., per il patto di non concorrenza nel lavoro subordinato e
dell'art. 1751 bis c.c. - nel testo introdotto dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23 - per il
patto di non concorrenza nel rapporto di agenzia “(vedi Cass., 9-6-2017, n. 14457 e, in tema di agenzia, anche Cass., 10-9-2021, n. 24478). pagina 11 di 14 La sentenza impugnata, come correttamente rilevato dal Tribunale, si è attenuta ai sopra riportati principi, rilevando che, nel caso in oggetto, risulta evidente l'assenza di corrispettività
nelle obbligazioni, trattandosi di sacrifici imposti al solo lavoratore, il solo tenuto al risarcimento del danno in caso di recesso anticipato, per cui essa si pone in difformità da quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, ai fini della validità del Patto di stabilità.
Anche il motivo di appello formulato in subordine, relativo alla formazione impartita quale corrispettivo per l'impegno a non rassegnare le dimissioni durante il periodo di “durata minima garantita” è infondato.
Invero, secondo l'appellante, il Sig. nel corso della sua permanenza in Controparte_2
azienda, avrebbe usufruito di un'approfondita formazione su temi quali:
- Lingua inglese;
- Corsi e certificazioni HACCP;
- Accesso a corsi su piattaforme di learning quali Udemy e Learnn;
- Partecipazione a workshop di formazione, sia interni che esterni, su tematiche di sviluppo e gestione di prodotto tecnologico;
Si evidenzia che parte oggi appellante, sin dal giudizio di primo grado, non ha offerto alcuna prova documentale delle attività di formazione professionale che sarebbero state impartite.
si è limitata a un generico riferimento a corsi di lingua inglese, HACCP, Parte_1
accesso a piattaforme di learning come Udemy e Learnn, e partecipazione a workshop aziendali.
pagina 12 di 14 Non è stata data la prova documentale dell'effettiva fruizione di tali corsi da parte del lavoratore, né della loro specifica attinenza all'arricchimento del suo bagaglio professionale in modo tale da giustificare la clausola di durata minima garantita.
Il documento n. 5 allegato in primo grado dall'appellante e denominato “Fattura
[...]
” è in realtà un mero pro-forma di fattura, privo di data, non riferibile ad alcun Per_1
lavoratore in particolare e di cui non vi è nemmeno prova del pagamento.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3337/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 24 Giugno 2025
pagina 13 di 14 Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 14 di 14