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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1910 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
, (C.F. ), con gli avv. Eugenio Parte_1 C.F._1
Novario e Laura Tana;
- appellante contro
(C.F. , con l'avv. Sergio Spatola;
CP_1 C.F._2
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 19480/2019 oggetto ripetizione di indebito conclusioni come in atti
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva che – accertata Parte_1
la violazione dei vincoli afferenti al prezzo massimo di cessione, prescritti dall'art. 13 della Convenzione edilizia del 27.03.2000, stipulata ex art. 35 della L. 865/1971 tra il di Roma e il nell'atto di CP_2 Controparte_3
compravendita del 18.10.2010 stipulato tra (in qualità di Parte_1
acquirente) e (in qualità di venditrice) – fosse accertata e dichiarata CP_1
la nullità parziale, ex art. 1419 c.c., della clausola relativa al prezzo contenuta nell'atto di vendita del 18.10.2010, in applicazione dell'art. 1339 c.c., altresì, chiedeva di accertare e dichiarare, che il prezzo massimo di cessione (determinato in forza della Convenzione edilizia del 27.03.2000) avrebbe dovuto essere di euro
90.236,52, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione, in suo favore della somma di euro 140.763,48 indebitamente percepita.
La somma di euro 140.763,48 consisteva nella differenza tra il prezzo massimo di cessione (fissato in euro 90.236,52 e determinato in forza della
Convenzione edilizia summenzionata) e il prezzo di mercato (pattuito tra le parti nella compravendita in euro 231.000,00).
Il ricorrente , a fondamento della propria domanda, sollevava Parte_1
questioni di legittimità costituzionale quali la dedotta incostituzionalità dell'art. 25 undecies della L. 136/2018: in primo luogo, deduceva la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio del legittimo affidamento in quanto la norma impugnata consentiva la modifica unilaterale ex post del regolamento contrattuale disciplinato tra le parti, incidendo sui presupposti del consenso così come determinato al momento della stipula del contratto e, sempre con riguardo a tale articolo, la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la norma operava uno stravolgimento del tessuto contrattuale già consolidato modificando in modo irrazionale alcuni elementi che caratterizzavano il contratto di compravendita
(in particolare, il prezzo), obbligando, altresì, una parte contrattuale ad attendere un adempimento amministrativo non previsto nel contratto originario. Inoltre, deduceva la violazione degli artt. 24, comma 1, Cost., 102 e 107, comma 1, Cost. in quanto l'applicazione del summenzionato art. 25 undecies nei giudizi in corso costituiva una indebita ingerenza del potere legislativo sull'esito del processo e, ancora, rilevava la violazione degli artt. 101, 104, 111 e 117 Cost.. Infine, deduceva la violazione del diritto a un equo processo garantito dall'art. 6 CEDU e del diritto al rispetto dei beni tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
Dall'incostituzionalità dell'art. 25 undecies e dalla non applicabilità di quest'ultimo ai giudizi pendenti discendeva, secondo il , l'impossibilità di Parte_1
una vendita a prezzo di mercato. Su tale circostanza, quindi, il ricorrente fondava la domanda di ripetizione di indebito relativamente alla differenza fra il prezzo massimo di cessione e il prezzo pattuito con l'atto di compravendita.
In via preliminare, il ricorrente eccepiva il tardivo deposito della produzione documentale avvenuta con le memorie ex art. 186, comma 6, n. 2 e, nella specie, la domanda di affrancazione da parte della resistente CP_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_1
formulate da parte ricorrente.
Il Tribunale di Roma - instaurato il contraddittorio, disposto il mutamento di rito e depositata da parte della resistente la domanda di affrancazione CP_1
finalizzata alla rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione
ex art. 35 della L. 865/71 presso il Comune di Roma - così provvedeva: “1) Dichiara la nullità dell'art. 4 del contratto di compravendita concluso da Parte_1
E con atto del notaio di Roma del
[...] CP_1 Per_1
18.10.2010, rep. N. 16205, racc. n. 9186, nella parte in cui determina in euro
231.00,00 il prezzo di vendita, con sostituzione ad esso ex art. 1339 cod. civ. del prezzo massimo di cessione;
2) Dichiara improseguibile l'azione di ripetizione di indebito;
3) Dichiara compensate le spese processuali.”.
Il Tribunale di Roma – preliminarmente – quanto all'eccepito tardivo deposito dell'istanza di affrancazione, rilevava che l'ultimo termine concesso per il deposito documentale, ossia il termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., scadeva il 2 aprile
2019, mentre la richiesta di affrancazione era stata protocollata presso il Comune di Roma il 18 aprile 2019. Pertanto, correttamente la resistente depositava detta CP_1
istanza alla prima udienza utile dell'11 giugno 2019, udienza alla quale alcuna lesione del contraddittorio si era verificata, atteso che il ricorrente aveva avuto rinvio all'udienza del 9 ottobre 2019 con termine sino a 15 giorni prima per depositare note per le controdeduzioni in ordine a detta istanza.
Il Giudice di prime cure, effettuato tale rilievo e superata tale eccezione, passava all'esame delle questioni di incostituzionalità che venivano ritenute manifestamente infondate. Sull'asserita violazione degli artt. 3, 24, 102 e 107 Cost.,
il Tribunale argomentava che non era precluso al legislatore di intervenire anche con effetto su azioni già esercitate e su diritti esistenti, non coperti da giudicato, giacché diversamente opinando il Parlamento sovrano sarebbe paralizzato dalle norme vigenti. Tale impostazione, infatti, trovava conferma nella sentenza n. 12/2018 del
30 gennaio della Corte Costituzionale che stabiliva che non era vietato al legislatore, al di fuori dei casi di tutela privilegiata riservata alla materia penale dall'art. 25, comma 2, Cost., di emanare norme retroattive innovative purché la retroattività
trovasse adeguata esigenza di tutela dei principi, dei diritti e dei beni di rilievo costituzionale. Tale sentenza era ritenuta dal Tribunale dirimente anche relativamente all'eccepita violazione del diritto ad un equo processo;
il Giudice di prime cure, sul punto, richiamava, altresì, una copiosa giurisprudenza della Corte
Costituzionale, tra cui, le sentenze della Corte Cost. n. 146 del 9.7.2015; n. 156 del
4.6.2014; n. 264 del 20.11.2012).
Il Tribunale proseguiva, sempre relativamente alle questioni di incostituzionalità sollevate dal ricorrente, rilevando che la riforma operata dalla L. n.
136 del 17 dicembre 2018 incideva su un consistente contenzioso pendente derivato dalla pronuncia delle Sez. Un. della Corte di Cassazione del 16 settembre 2015 n.
18135. Tale sentenza infatti – interpretando retroattivamente la normativa relativa agli immobili di edilizia agevolata costruiti ai sensi dell'art. 35 della L. 865/1971 nel senso della permanenza del vincolo del prezzo massimo di cessione come onere reale nei trasferimenti successivi al primo – aveva ribaltato l'orientamento in precedenza prevalente che per anni aveva ritenuto che dopo il primo trasferimento dell'immobile il vincolo del prezzo massimo di cessione non era più operante.
La sentenza delle Sez. Un. n. 18135 del 2015 (nell'optare per
l'interpretazione relativa alla permanenza quale onere reale del prezzo massimo di cessione degli alloggi di edilizia agevolata convenzionata, prevedendo la nullità
della clausola contrattuale recante il prezzo di mercato e la sua sostituzione automatica col prezzo massimo di cessione, con conseguente legittimazione dell'acquirente ad esercitare nei confronti dell'alienante l'azione di ripetizione dell'indebito per la differenza tra i due prezzi) aveva indicato la finalità specifica di contrastare le condotte speculative dei soggetti che, avendo acquistato a condizioni agevolate gli alloggi, li rivendevano poi a prezzo di mercato. Secondo il Tribunale, tuttavia, tale decisione non aveva tenuto conto che attraverso l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito e l'attribuzione al solo titolare attuale della proprietà o del diritto di superficie sull'alloggio nonché della facoltà di affrancarlo aveva determinato una potenziale condotta speculativa inversa dell'acquirente in danno dell'alienante. L'acquirente (in quanto titolare attuale del diritto) poteva ripetere l'indebito e poi vendere comunque l'immobile a prezzo di mercato, poiché l'istanza di affrancazione era prevista solo in capo al proprietario.
Quanto alla violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. il Tribunale rilevava che già prima della riforma della L. 136/2018 era previsto per gli edifici di edilizia agevolata convenzionata assegnati ai privati in diritto di superficie che – in alternativa al ritorno della proprietà al patrimonio indisponibile del Comune alla scadenza del diritto di superficie – il titolare potesse riscattare la proprietà previo pagamento al di CP_2
un determinato importo. Infatti, era prevista, dalla L. 448/1998 la possibilità per il solo titolare di affrancare l'immobile dall'onere reale del prezzo massimo di cessione per potere trasferire il diritto di superficie a terzi senza vincolo di prezzo.
Ciò posto, la resistente versava agli atti di causa copia dell'istanza per CP_1
la determinazione dell'indennità di affrancazione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione gravante su alloggi realizzati in aree destinate all'Edilizia Residenziale pubblica;
istanza depositata al Comune di Roma in data 18 aprile 2019
al n. prot. QI/2019/70478.
Il Tribunale, quindi, per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 136/2018 a partire dal 19.12.2018 e della sua applicabilità anche ai procedimenti pendenti ed ai contratti di compravendita del diritto di superficie su alloggi di edilizia convenzionata agevolata stipulati in data anteriore nonché della protocollazione da parte di in data 18.04.2019 della richiesta di affrancazione presentata Parte_2
da riteneva improseguibile la domanda di ripetizione di indebito CP_1
avanzata dai ricorrenti per ottenere la condanna della resistente al pagamento della differenza tra il prezzo di mercato pagato ed il prezzo massimo di cessione ad esso sostituito.
Tale improcedibilità era stata dichiarata in ragione dell'inefficacia del contratto di trasferimento dell'immobile limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato, che impediva di esaminare nel merito l'azione di ripetizione di indebito.
Avverso la sentenza in epigrafe proponeva appello . Parte_1
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto CP_1
dell'impugnazione.
La causa passava in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024 con termine di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce l'incostituzionalità e l'inapplicabilità al presente giudizio del comma 1 lettera b) dell'art. 25 undecies, introdotto dalla L.
136/2018 in sede di conversione del D.L. 119/2018, per violazione dell'art. 77, co.
2, della Costituzione in quanto la disposizione aggiunta è del tutto eterogenea ed estranea rispetto alla materia ed alle finalità dalle altre disposizioni del D.L.
119/2018.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'incostituzionalità e l'inapplicabilità al presente giudizio dell'art. 25 undecies introdotto dalla L.
136/2018, in sede di conversione del D.L. 119/2018 per violazione degli artt. 24 co. 1, 102 e 107 co. 1, Cost. in quanto la sua applicazione sui giudizi in corso costituisce una indebita ingerenza del potere legislativo sull'esito del processo. Violazione degli artt. 3 primo e secondo comma, 24, 101, 102, 104, 111, 117, primo comma, della
Costituzione e dell'art. 6 par. 1 CEDU nonché la violazione dell'art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU.
Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono destituiti di fondamento.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale l'art. 31, comma 49 bis della legge 448/1998 – disposizione questa introdotta dal decreto sviluppo del 2011 (art. 5, comma 3 bis della L. 12 luglio 2011, n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70) – ha riconosciuto la possibilità di rimuovere i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione al ricorrere dei presupposti ivi previsti.
Argomentando anche sulla base dell'intervento legislativo appena richiamato, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18135/2015, componendo il precedente contrasto interpretativo, hanno affermato il principio per cui il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del
1971, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione ex art. 31, comma 49 bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la “ratio legis” di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita.
In questo contesto normativo ed interpretativo, è poi intervenuta, dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio la novella di cui all'art. 25 undecies della legge 136/2018, tramite la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il
D.L. 119/2018.
Gli aspetti più rilevanti di questo ulteriore intervento legislativo sono i seguenti (v. anche attuali commi 49 bis e 49 quater dell'art. 31 della L. 23.12.1998
n. 448):
- estensione della legittimazione a richiedere l'affrancazione (sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento) a tutte le “persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile” (e dunque anche alla parte che ha già venduto l'immobile gravato dal vincolo);
- inefficacia della clausola determinativa del prezzo “in pendenza della rimozione dai vincoli” (ossia in pendenza del procedimento amministrativo di
“affrancazione” avviato dall'interessato) giacché è previsto che “il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato”;
- previsione dell'estinzione dell'azione fondata sulla nullità della clausola con la rimozione del vincolo (“L'eventuale pretesa di rimborso” - ossia l'azione di ripetizione di indebito o di arricchimento ingiustificato fondata sulla differenza fra prezzo convenuto e prezzo vincolato- “si estingue con la rimozione dei vincoli”) effettuata con le modalità ivi indicate;
- estensione dell'applicazione delle disposizioni che precedono anche alle compravendite immobiliari intervenute prima della riforma entrata in vigore il
19.12.2018 (v. comma 2 dell'art. 25 undecies della legge 136/2018, secondo cui “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”).
Va poi osservato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 210 del 2021, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, e dell'art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49- quater, della legge n. 448 del 1998, come modificato dal citato art. 25-undecies del
d.l. n. 119 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, secondo comma,
77, secondo comma, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché all'art. 1 del
Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dall'Arbitro unico di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe”. Appare allora evidente, alla luce delle pronunzie sopra richiamate,
l'infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale riproposte dall'appellante.
Va inoltre considerato che la portata retroattiva della disciplina introdotta dall'art. 25 undecies della legge 136/2018 è stata risolta positivamente dalla citata sentenza 210/2021 della Corte Costituzionale e, infine, affermata dalla S.C. a SS.UU. nella sentenza n. 21348/2022.
L'appellante formula ulteriore motivo di appello censurando la dichiarazione di improseguibilità dell'azione di ripetizione di indebito per erronea valutazione delle prove acquisite.
Sul punto, sostiene che la gravata sentenza è parzialmente nulla o da annullare in quanto rileva, erroneamente, la non meglio chiarita esistenza di una presunta causa estintiva dell'azione di ripetizione di indebito. Il prosegue ritenendo, in Parte_1
ogni caso, in via subordinata, la gravata sentenza nulla o da annullare parzialmente, in quanto il primo giudice fonda la sua decisione anche sull'errato presupposto che la resistente, odierna appellata, in primo grado avrebbe provato di aver depositato, presso il un'istanza di affrancazione relativa all'alloggio Controparte_4
per cui è causa, laddove, in realtà, quest'ultima ha prodotto, in atti, solo la copia di una ricevuta di protocollazione, senza provare di aver effettivamente depositato la domanda di rimozione dei vincoli.
Tale motivo è infondato.
In ordine alla censura secondo la quale la parte resistente avrebbe prodotto solo una copia dell'istanza di affrancazione si osserva che il Tribunale ha, invece, correttamente accertato che la predetta ha presentato una vera e propria domanda come si evince dalla protocollazione della stessa da parte di in data Parte_2
18.04.2019.
Quanto all'assunto che il Tribunale avrebbe fondato la decisione di ritenere improcedibile l'azione di ripetizione dell'indebito su un erroneo presupposto, mancando la conclusione della procedura amministrativa di affrancazione, va,
invece, rilevato che la semplice pendenza della procedura amministrativa volta ad ottenere l'affrancazione del vincolo è elemento sufficiente a non esaminare la domanda di ripetizione di indebito, atteso il carattere non discrezionale della
Pubblica Amministrazione in merito all'accoglimento dell'istanza.
Tale domanda, allo stato attuale, inoltre, risulta non azionabile, essendo stato rimosso definitivamente il vincolo del prezzo massimo di cessione con l'atto di affrancazione intercorso e autorizzato, dal di Roma, con la determina CP_2
QI/509/2023 del 24 marzo 2023.
Le ulteriori domande, quali la riduzione del prezzo, il risarcimento dei danni, indicate solo nell'atto di appello sono inammissibili in quanto tardive ex art. 345
c.p.c..
Assorbiti, inoltre, il motivo relativo alla nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché quello formulato in relazione alla violazione dell'art. 91 c.p.c..
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite devono essere compensate, nella misura del 50%, in considerazione della novità della questione trattata, del mutamento legislativo intervenuto in corso di causa e dell'assenza, ai sensi della L. 136/2018, di un meccanismo di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento amministrativo di affrancazione.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante Parte_1
, di importo pari al contributo unificato versato.
[...]
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
19480/2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione del 50% delle spese di lite, in Parte_1
favore di che si liquidano, per l'intero in euro 9.991,00 oltre accessori CP_1
di legge, compensandole nella parte rimanente;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante
, di somma pari al contributo unificato versato. Parte_1
Roma, 22 gennaio 2025
Il Presidente estensore