Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01819/2026REG.PROV.COLL.
N. 09312/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9312 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3,
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione IV, n. -OMISSIS- resa inter partes , concernente una domanda di risarcimento danni a seguito dell’inalazione di fibre di amianto nel corso dello svolgimento del servizio ed il mancato riconoscimento dei diritti di cui all’art. 13, comma 8, l. 257/1992.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere VA BA e udito per la parte appellante l’avvocato Ostili Laura in luogo dell’avvocato Ezio Bonanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 3053/2021, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor -OMISSIS- Luogotenente Pilota in congedo della Guardia di Finanza, aveva chiesto:
a ) l’accertamento della violazione degli obblighi, legali e contrattuali, delle controparti, nella qualità di datore di lavoro del ricorrente, con riferimento alle norme di cui all’art. 2087 c.c. e leggi speciali (artt. 4, 19, 20 e 21 del d.P.R. 303/56; artt. 4, 377 e 387 del D.P.R. 547/55, e di cui al d.lgs. 277/91, e degli artt. 1 e ss. del d.lgs. 626/94; e d.lgs. 81/2008);
b ) la condanna al risarcimento di tutti i danni per mancata informativa, sorveglianza sanitaria, rilascio del curriculum ai fini della procedura di accredito delle maggiorazioni amianto, ovvero per la impossibilità del deposito della domanda all’INAIL nel termine del 15 giugno 2005 e per il mancato accredito dei diritti di cui all’art. 13, comma 8, L. 257/1992, sia ai fini del prepensionamento e della rivalutazione delle prestazioni, e dei c.d. danni morali da esposizione.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto di aver ingiustamente subìto danni a seguito dell’inalazione di fibre di amianto nel corso dello svolgimento del servizio e segnatamente per tutto il relativo periodo dal 26 settembre 1977 al 12 gennaio 2012. Ha, quindi, invocato il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione degli obblighi contrattuali di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. e al d.lgs. n. 81/2008, sotto i profili del pregiudizio morale per la paura di ammalarsi, dei danni da mancato accredito dell’indennizzo contributivo, dei danni da perdita del diritto al collocamento in Ausiliaria ed all’alternativo diritto c.d. moltiplicatore.
3. Nella resistenza del Ministero delle finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza, il Tribunale adìto (Sezione IV) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha preliminarmente respinto l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione (tale capo della sentenza non risulta impugnato ed è pertanto passato in giudicato);
- ha respinto il ricorso;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 2.000).
4. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, ai fini della risarcibilità del danno morale da “ paura di ammalarsi ”, è indispensabile che siano allegati elementi obiettivi che giustifichino appunto la sussistenza di un fondato timore di ammalarsi, elementi che parte ricorrente non avrebbe prodotto. Osserva, infatti, il T.a.r. che questa prospettata situazione di sofferenza e disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato, richiedendosi un turbamento psichico ricavabile da elementi obiettivi “ quali la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento o altro ”. Solo con la memoria di replica, si osserva, parte ricorrente ha genericamente dedotto di essere afflitto da “ malattie già riconosciute, di natura respiratoria, pleurica e polmonare da amianto ” e di vivere “ con la necessità di doversi alimentare con l’ossigeno ”, senza tuttavia indicare alcuno specifico elemento a sostegno di quanto affermato. Per quanto poi riguarda il mancato godimento dei benefici previdenziali non risulta che il valore di 100 fibre per litro sia stato superato ed il ricorrente non avrebbe “ individuato l’illecito contrattuale o extracontrattuale imputabile all’Amministrazione che avrebbe determinato la perdita del diritto a fruire del c.d. moltiplicatore di cui all’art. 3, comma 7, d.vo n. 165/1997 ”. Inoltre non ricorrerebbero nella vicenda in esame i presupposti affinché il ricorrente possa avvalersi del beneficio contributivo in questione essendo cessato dal servizio permanente per infermità, senza aver raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento in ausiliaria.
5. Avverso tale pronuncia il signor-OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 24 novembre 2023 e depositato il 27 novembre 2023, articolando n. 4 motivi di gravame (pagine 14-38) così rubricati:
I) Error in procedendo . Omesso esame degli atti e documenti allegati e decisione della causa senza ammissione delle prove richieste. Violazione degli artt. 63 e ss. c.p.a. Indispensabilità della verificazione e/o CTU medico legale. Violazione del principio della domanda ex art. 99 c.p.c. con riferimento all’art. 34 comma 1 c.p.a. e 34 e 39 c.p.a. che rinvia ai principi generali del Codice di procedura civile, ex art. 112 c.p.c. e/o 24 e 111 Cost. Violazione del principio di non contestazione, di cui all’art. 64 comma 2 c.p.a. e art. 115 c.p.c. Omessa pronuncia con riferimento alle deduzioni del ricorso di primo grado, con riferimento a tutti i capi del ricorso introduttivo del giudizio, e comunque delle domande indicate nel capo V della sentenza impugnata. Travisamento dei fatti, omessa motivazione, difetto e illogicità della motivazione. Violazione dei principi del giusto processo;
II) Error in iudicando in ordine a tutti i capi impugnati, in particolare da 5 a 8. Violazione delle norme di cui agli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. e/o 2043 e 2059 c.c., in relazione all’art. 2087 c.c., e agli artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 38 Cost. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 63 e ss. c.p.a. e 115 e 116 c.p.c., con riferimento alle norme di cui agli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. e/o 2043 e 2059 c.c., in relazione all’art. 2087 c.c., e agli artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 38 Cost., e artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c.;
III) Violazione delle norme di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. e/o 432 c.p.c. e/o di tutte le altre norme in tema di risarcimento dei danni, a fronte di responsabilità contrattuale, ed extracontrattuale, diretta e vicaria;
IV) Illegittimità delle condotte dell’amministrazione appellata.
5.1. In particolare, si lamenta, con il primo motivo, che il T.a.r. non si sarebbe pronunciato sul danno da esposizione ad amianto essendosi soffermato “ solo sulla paura di ammalarsi, che è un profilo ulteriore ”. Non solo l’esposizione all’amianto sarebbe comprovata ex actis , ma, come si ricava da una serie di atti della Commissione parlamentare e del Ministero della salute, “ non c’è una soglia al di sotto della quale il rischio si annulla ”. La prova dell’esposizione ad amianto sarebbe da reputare pacifica. Si invoca poi la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia con riferimento anche al capo 7. Sarebbero state violate le norme di cui agli artt. 67 e 66 c.p.a. perché la determinazione ex post dei livelli espositivi si raggiunge con la legge scientifica/algoritmo. Evidenzia che la prova dell’esposizione ad amianto può essere resa con ogni mezzo. Rimarca poi che è in corso procedimento penale a seguito di denunzia querela per “ rischio morbigeno per esposizione ad amianto ” e si evidenzia che l’appellante è stato esposto in modo ubiquitario a polveri e fibre di amianto anche per via delle attività operative. Si menziona specifica sentenza della Corte di Cassazione (n.10582/2017) che esplicita il principio per il quale non occorre una prova precisa circa
l’entità dell’esposizione, specialmente ex post , essendo sufficiente la prova presuntiva della pericolosità. Sarebbero poi state certificate le infermità dalle quali l’odierno appellante è affetto e che “ sono il segno biologico di elevata esposizione ad amianto ”. Si lamenta altresì l’omessa pronuncia in ordine alle condotte violative dell’Amministrazione, ex art. 2087 c.c., e/o di informativa sul rischio, ex art. 36 del d.lgs. 81/2008. Si lamenta poi l’erroneità della pronuncia impugnata anche per quanto attiene ai danni da perdita del diritto al collocamento in Ausiliaria ed all’alternativo diritto c.d. moltiplicatore. Il T.a.r. non si sarebbe avveduto dei denunciati profili di condotte illecite dell’Amministrazione nonché del fatto che le condotte dell’Amministrazione hanno precluso all’appellante di poter usufruire dei benefici contributivi, tenendo conto del termine del 15 giugno 2005; del fatto che poi dal 2 ottobre 2003 i benefici sono stati ridotti con il coefficiente 1,25.
5.2. Col secondo motivo si deduce che la colpa sarebbe sussistente, sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale, tanto che lo stesso Tribunale avrebbe ammesso che “ vi fu esposizione, e dunque le fibre di amianto sono penetrate nel corpo dell’appellante, e saranno in grado, nei prossimi decenni, di poter provocare il mesotelioma ”. Sarebbero stati avvalorati i c.d. danni da paura di ammalarsi e la lesività dell’amianto nonché l’illiceità dell’esposizione non presuppongono il superamento di una specifica soglia. Ciò che rileva è che l’amianto era presente sui luoghi di causa e soprattutto sugli elicotteri ed un eventuale approfondimento istruttorio avrebbe consentito di appurare il patema d’animo e la sofferenza patita dall’appellante. Il danno morale sarebbe risarcibile a prescindere dal danno da esposizione, che è distinto da quello connesso alla paura di ammalarsi e, si deduce, si dovrebbe tener conto del rilevante lasso di tempo che connota la latenza media del mesotelioma. Inoltre il T.a.r. non si sarebbe pronunciato circa il fatto che l’appellante “ non è stato informato della presenza di amianto, ovvero della sua esposizione ” ed avrebbe fatto riferimento alle misurazioni “ effettuate nel 2014, e non riferite ai periodi di servizio dal 26.09.1977 al 12.01.2012 ”. Ciò che rileva è “ l’indagine ambientale, effettuata il 05.02.2014, che comunque conferma la presenza di amianto, ed è stata effettuata dopo che le lavorazioni erano già state sospese ”. Si argomenta nel senso che sarebbe comunque emerso un danno morale “ ovvero un patema d’animo per l’esposizione, in occasione di ogni controllo, e comunque dei fastidi e disagi ulteriori, oltre alla concreta preoccupazione di ammalarsi ...”.
5.3. Con il terzo motivo di gravame si deduce nel senso di avere fornito “ tutti gli elementi utili ai fini della prova indiziaria e presuntiva (e per ciò spesso, secondo giurisprudenza, bastevole) della sofferenza morale subìta dall’appellante ”. Il T.a.r. si sarebbe cosi dissociato dai principi al riguardo affermati dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato.
5.4. Con il quarto motivo si ripropongono sinteticamente i motivi di diritto formulati con il ricorso di primo grado, “ che si intendono integralmente ripetuti ”.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, anche previa verificazione se reputata necessaria, l’accoglimento del ricorso di primo grado. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
7. In data 8 gennaio 2026 parte appellante ha depositato memoria al fine di argomentare per la fondatezza del gravame anche valorizzando la recente pronuncia del T.a.r. Trento con la quale sono state riconosciute le infermità del ricorrente ai fini del suo collocamento nella categoria della “ riserva ” invece che del “ congedo assoluto ”. Si insiste per l’ammissione di tutte le prove tra cui la CTU e/o verificazione medico legale in ordine a tutti i profili di danno, anche quello psichico e quindi per l’accoglimento del gravame anche con eventuale rimessione al T.a.r. Lazio. Con condanna alle spese da distrarsi.
8. In data 2 febbraio 2026 il Ministero delle finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, si sono costituiti in giudizio.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 12 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello, per le ragioni di seguito esposte, è da reputare infondato.
I motivi articolati, stante il loro tenore, sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente.
Invero il complesso quadro censorio che connota il gravame in esame, come sinteticamente riportato in punto di fatto, è imperniato sull’assunto secondo cui l’appellante sarebbe affetto da una patologia causalmente connessa al servizio prestato in considerazione dall’esposizione all’amianto protrattasi per un lungo lasso di tempo.
La disamina dei rilievi di parte appellante deve prendere le mosse dalla esatta ricostruzione della vicenda di causa sul piano fattuale, dovendosi all’uopo esaminare le deduzioni sollevate in questa sede intese a valorizzare le condizioni di salute dell’appellante evincibili anche dalla pronuncia del T.a.r. di Trento intervenuta nelle more della definizione del presente giudizio e segnatamente la sentenza n. 153 del 15 ottobre 2025. Nel valorizzare tale pronuncia parte appellante, peraltro, formula istanza istruttoria adducendo la eventuale necessità di provvedere a tale approfondimento mediante apposita CTU.
Sul punto occorre rilevare che la vicenda di causa, secondo il principio tempus regit actum , si colloca in un preciso e circoscritto contesto temporale, scandito dalla proposizione del relativo gravame di prime cure, di guisa che non può espandersi fino ad abbracciare successivi passaggi evolutivi della stessa.
Non è dato, quindi, accedere favorevolmente all’istanza istruttoria formulata dall’appellante con la memoria dell’8 gennaio 2026, al fine di evitare la valorizzazione di circostanze fattuali non inerenti al lasso temporale cui si riferisce la vicenda di causa.
Peraltro la valorizzata pronuncia del T.a.r. Trento non assume specifico rilievo ai fini della presente vicenda di causa, a prescindere dalla sua collocazione temporale, in quanto dal suo relativo tenore non è dato evincere che il giudice di prime cure abbia preso atto nel dettaglio delle condizioni di salute del-OMISSIS-, prendendo atto del raggiungimento di una specifica soglia di aggravamento.
Più precisamente occorre osservare che tale pronuncia attiene all’istanza del-OMISSIS- al fine di essere collocato << … nello stato giuridico del “ congedo assoluto” per totale, permanente e assoluta inidoneità e/o inabilità fisica al servizio militare con effetti retroattivi a far data dal 4.06.2015 … >>.
Ebbene, la sentenza si riferisce ad un lasso temporale successivo a quello che riguarda il giudizio in esame essendo presa in considerazione “ la sequenza dei giudizi espressi dalle C.M.O. (nel 2012 nel 2015 e nel 2017) ” (cfr. § 9), con la conseguenza che non può avere alcuna refluenza su una vicenda di causa che presenta una dinamica temporale antecedente (“ dal 26.09.1977 al 12.01.2012 ”).
Definito quindi, negli anzidetti termini, il contesto giuridico-fattuale che connota il gravame in esame non si può non prendere atto del fatto che dalla documentazione di causa non si evince che l’appellante sia stato interessato da una specifica patologia, lamentando soltanto un disagio psicologico senza alcuna specifica refluenza, nell’anzidetta fascia temporale, sul suo stato di salute fisica e psichica.
Tale circostanza trova ampio riscontro nella documentazione di causa afferente alle condizioni di salute dell’odierno appellante, il quale peraltro, nelle sue stesse argomentazioni difensive, riconduce il danno lamentato alla condizione di stress psicologico che deriva dalla presa di conoscenza delle possibili conseguenze patologiche connesse al servizio prestato per lungo tempo in ambienti contaminati da fibre di amianto.
Sul punto si registra peraltro un preciso orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di esposizione all’amianto su luogo di lavoro, “ al lavoratore che ha placche pleuriche è risarcibile anche il danno morale causato dalla paura di ammalarsi di tumore ” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13 ottobre 2017, n. 24217).
Ne consegue, infatti, che la base effettuale su cui fondare la domanda risarcitoria impone che il servizio svolto abbia innescato una precisa patologia invece che una semplice sofferenza psicologica, peraltro soltanto astrattamente associabile al rischio derivante dall’esposizione ad amianto.
Parte appellante valorizza altresì una recente pronuncia del T.a.r. Lazio, sez. IV, (n.18673/2025) che tuttavia, in considerazione del suo esatto tenore, non risulta che sia associabile alla vicenda di causa.
In essa, infatti, si accoglie sì la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale connessa all’esposizione ad amianto, ma sulla base delle risultanze istruttorie dalle quali è emerso un “ ispessimento pleurico (2,2 mm all’ultimo controllo ecografico documentato del 2017, in evoluzione rispetto al precedente riscontro di 1,7 mm rilevato nel 2015) ” quindi una patologica fisica di epoca del tutto risalente.
Non può quindi opportunamente valorizzarsi quanto documentato in questa sede di giudizio, a prescindere dalla necessaria verifica circa la ritualità di tale produzione, in quanto afferente ad un arco temporale di gran lungo successivo a quello cui si riferisce l’atto impugnato in prime cure.
Venendo alla disamina, nello specifico, dei passaggi argomentativi che connotano l’atto di appello in esame, occorre rilevare, nel senso della loro infondatezza, che:
- non è dato ravvisare alcuna violazione dell’evocato “ obbligo di pronunciarsi su tutte le domande ” ovvero “ su tutti i fatti posti a sostegno della domanda di risarcimento del danno da esposizione, ovvero da paura di ammalarsi ”, in quanto il T.a.r. ha correttamente verificato la sussistenza o meno dei presupposti per configurare un danno fisiopsichico astrattamente risarcibile e che, per le ragioni evidenziate, non si configura;
- va ribadito, infatti, che le condizioni di salute dell’odierno appellante, con riferimento al lasso temporale cui risalgono i fatti di causa, non consentono di ravvisare alcuna condizione patologica, di guisa che la domanda risarcitoria non può non essere associata alle potenziali conseguenze psicologiche derivanti dalla consapevolezza della possibile ricaduta dell’esposizione ad amianto e che, per le ragioni testé evidenziate, non è suscettibile di favorevole apprezzamento;
- non può suffragare quanto preteso da parte appellante a sostegno delle proprie ragioni facendo leva su quanto sarebbe documentato in atti circa l’esposizione ad amianto del -OMISSIS-, dovendosi ribadire che da ciò non è dato inferire una condizione patologica suscettibile ex se di risarcimento;
- circa il mancato godimento dei benefici previdenziali occorre innanzitutto rilevare che il giudice di prime cure si è espressamente soffermato su tale specifica questione senza, quindi, incorrere in alcun difetto motivazionale;
- le considerazioni espresse dal T.a.r. sono peraltro suscettibili di condivisione dovendosi così ribadire in questa sede che “ non può, quindi, ritenersi raggiunta la prova della natura qualificata dell’esposizione (esposizione sopra la soglia) e, conseguentemente, difetta il presupposto necessario ai fini dell’accoglimento della pretesa risarcitoria in questione ”;
- quanto sul punto argomentato da parte appellante al fine di minare tale assunto, peraltro frutto di espresso ed apposito passaggio argomentativo che consente di escludere ogni deduzione in termini di “omessa pronuncia”, non può indurre ad apprezzamenti di segno contrario, dovendosi ribadire che “ non risulta una dispersione/concentrazione di fibre di amianto superiore ai limiti di legge ” (cfr. § 7 della sentenza di prime cure);
- non può essere condiviso quanto sul punto contestato da parte appellante in ordine alla possibile rilevanza di tale coefficiente anche se inferiore alla predetta soglia di 100 fibre per litro siccome espressamente contemplata da apposita previsione normativa (art. 47, decreto legge n. 269/2003), fermo restando che nemmeno ricorre l’altro profilo necessario ai fini del favorevole apprezzamento della domanda risarcitoria e segnatamente quello relativo alla durata (ultradecennale) dell’esposizione ad amianto;
- fermo restando che, come evidenziato, non rileva ex se l’esposizione ad amianto, anche in relazione alle specifiche mansioni svolte (di Elicotterista) quanto la sua ricaduta sullo stato di salute del militare, occorre rilevare, a tal riguardo, che il quadro patologico riscontrato nel lasso temporale di riferimento (fino al 2015) non risulta riconducibile sul piano causale all’esposizione ad amianto, tanto più che nella relazione del dott. -OMISSIS- del 19 giugno 2023 (vedi doc.3 allegato all’atto di appello) si attesta, pur non escludendosi una evoluzione in tal senso, che “ il Lgt -OMISSIS- non è attualmente affetto da patologia asbesto correlata (gli aspetti fibrotici disventilatori e le bronchiectasie rilevate con la TC toracica ad alta risoluzione possono essere infatti considerate una evoluzione peggiorativa per aggravamento/interdipendenza della preesistente bronchite cronica dalla quale egli è affetto, peraltro già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma non dipendono dalla esposizione all’amianto) ”;
- suscettibile di conferma è anche quanto osservato dal T.a.r. a proposito dei “ danni da perdita del diritto al collocamento in Ausiliaria ed all’alternativo diritto c.d. moltiplicatore ” non potendosi rilevare uno specifico comportamento scorretto dell’Amministrazione, tale da consentire di avvalersi di tale beneficio a prescindere dall’aver “ raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento in ausiliaria ”; tanto più che, come evidenziato dall’Amministrazione in prime cure, questa ha avuto contezza della possibile esposizione ad amianto del personale militare soltanto dal 2012, quindi in prossimità della fine della soglia temporale di riferimento;
- parimenti non può configurarsi alcuno specifico onere informativo a carico del competente organo al fine di anticipare la presentazione della relativa domanda;
- per le ragioni ut supra rappresentate non è suscettibile di valorizzazione quanto dedotto a proposito del patema d’animo sofferto per la “paura di ammalarsi” e dell’ampia finestra temporale in cui è destinato a protrarsi il rischio di contrarre mesotelioma;
- parte appellante lamenta altresì di “ non essere stato informato della presenza di amianto, ovvero della sua esposizione, e per di più con assenza di cautele ”, ma si tratta di una circostanza, peraltro associabile ad una, come detto, ben ristretta fascia temporale, priva di refluenza sull’esito del giudizio, dovendo rapportarsi la domanda risarcitoria a precisi riferimenti normativi;
- così pure non può ravvisarsi un colpevole ritardo nella sorveglianza sanitaria, in particolare con riferimento “ ai periodi di servizio dal 26.09.1977 al 12.01.2012 ”, già solo per il fatto che riguarda un lasso temporale, come rilevato, non interessato dalla raggiunta consapevolezza da parte degli organi competenti circa la possibile refluenza patologica derivante dall’esposizione ad amianto.
11. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
12. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9312/2023), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA OR, Presidente
VA BA, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA BA | FA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.