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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 199/2025 promossa da:
(c.f. nato alla Spezia il 05.04.1963 (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Sagradini) e (c.f. nata alla Spezia il 30.04.1965 Parte_2 C.F._2 (con l'avv. Cossu) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 05.02.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia il giorno 30.09.1984
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1984, numero 254, parte II, serie A); che dall'unione è nato in data [...] il figlio;
che in data 08.11.2001 è Per_1 stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione di natura economica, essendo venuto meno il diritto al mantenimento del figlio , oggi economicamente autosufficiente e alle altre condizioni Per_1 contenute nell'accordo di separazione essendo già stato dato corso alle scadenze indicate nel verbale omologato. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda va, pertanto, accolta. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia
[...] Parte_2 il giorno 30.09.1984 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1984, numero 254, parte II, serie A); - manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani