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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1677 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma II c.p.c.”, vertente
TRA
, C.F: quale procuratrice di se stessa ed Parte_1 C.F._1 ciliata alla via Domodossola n. 22/B, in Battipaglia;
Attore E
, C.F. , in proprio e quale omonimo titolare CP_1 C.F._2
IVA rapp.to e difeso, Controparte_2 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Concilio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia alla via Plava n. 58; Convenuto NONCHÉ
C.F. in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_2
Convenuto contumace E C.F. in persona Controparte_4 P.IVA_3
Convenuto contumace CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'opponente incardinava giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'esistenza del credito pignorato, ovvero che il Geom.
[...]
è creditore del e del;
2) asse CP_1 Controparte_3 Controparte_4 termine per l to ese ria di spese e competenze professionali oltre I.V.A. e C.N.A.P. come per legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo” Ricostruiva brevemente la vicenda processuale, rappresentando di aver intrapreso procedimento di espropriazione presso terzi, dinanzi al G.E. del Tribunale di Salerno, rubricato con RGE 752/2017, nel corso del quale, stante la dichiarazione negativa dei terzi pignorati, formulava istanza di accertamento dell'obbligo del terzo. All'udienza del 06.07.2020, il G.E. rigettava la domanda di accertamento e, per l'effetto, dichiarava estinta la procedura. Con successivo ricorso depositato nel fascicolo di pignoramento presso terzi, la creditrice introduceva la fasa cautelare sommaria ex art. 617 comma II c.p.c., in esito alla quale veniva concesso termine per l'introduzione del presente giudizio di merito. Con l'atto di impulso della presente fase, parte opponente lamentava la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai terzi e l'illegittimità della documentazione ritenuta comprovante l'inesigibilità dei crediti da parte del debitore esecutato, rilevando come le deliberazioni assembleari considerate nella fase endoesecutiva ex art 549 c.p.c. fossero successive al pignoramento. Ancora, affermava che il provvedimento di estinzione della procedura risultasse erroneo oltre che nullo, giacché ammetteva la sussistenza del credito del debitore nei confronti dei terzi e, tuttavia, subordinava la dichiarazione di sussistenza dello stesso alla riscossione da parte del debitore. 1.1 Con propria memoria, si costituiva il debitore esecutato che contestava puntualmente quanto ex adverso dedotto e prodotto. In via preliminare, assumeva l'inammissibilità della presente fase di merito, affermando di non essere stato evocato alla lite nella fase sommaria, per non aver la controparte proceduto a notificargli il ricorso ex art. 617 comma II c.p.c. Inoltre, deduceva che nell'atto introduttivo non risultavano proposte conclusioni articolate nel ricorso spiegato. Nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria, rimarcando come i terzi pignorati avessero reso valide dichiarazioni negative, in ragione delle passività registrate nella documentazione contabile delle gestioni condominiali. Concludeva, dunque, domandando all'adito Tribunale di provvedere a “1) in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del presente giudizio di merito, atteso che il ricorso ex art. 617 c.p.c. ed il relativo decreto di fissazione di udienza non sono stati comunicati al debitore (né al proprio difensore), impedendogli di avere conoscenza dell'udienza relativa alla fase sommaria, alla luce di quanto suesposto;
2) in via gradata, sempre preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità o, comunque, l'improponibilità della domanda spiegata con il libello introduttivo del presente giudizio di merito, per le motivazioni enucleate al punto 2) della premessa;
3) in subordine, nel merito, rigettare la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo, spiegata da controparte, siccome infondata in fatto ed in diritto, confermando l'ordinanza di estinzione atipica emessa dal Giudice dell'esecuzione; 4) con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. 1.2 Di contro, non comparivano, per quanto evocati in giudizio, i terzi,
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e 28. CP_3 Controparte_4
1.3 La causa veniva istruita in via documentale e assunta in decisone all'udienza celebrata in data 19.02.2025, previa concessione di termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a giorni 20 per il deposito di memorie conclusionali e giorni 20 per il deposito di note di replica. 2. L'opposizione proposta non è procedibile, per quanto qui di seguito si esporrà. Nell'esercizio dei poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, è demandato a questo giudicante il preliminare esame sulla procedibilità della domanda, accertando il regolare svolgimento della preliminare fase sommaria. Si ritiene, infatti, fondata la questione preliminare prospettata dalla parte convenuta, in ordine alla mancata notifica del ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e del decreto di fissazione d'udienza, relativo alla fase sommaria dinanzi al G.E. In particolare, la parte lamenta la violazione della struttura bifasica del processo esecutivo, per non aver avuto conoscenza della pendenza della fase sommaria, che si sarebbe, pertanto, svolta senza la regolare instaurazione del contraddittorio. Diversamente, parte opponente sostiene che “a seguito del ricorso in opposizione agli atti esecutivi, il Giudice non assegnava nessun termine perentorio per la notifica, né tantomeno onerava il ricorrente di notificare ricorso e decreto alle controparti” e, inoltre, evidenzia come nel provvedimento di fissazione dell'udienza il GE si era limitato a disporre “il “si comunichi” è senz'altro riferito alla Cancelleria, poiché il ricorso in opposizione agli atti esecutivi è stato depositato nel fascicolo della procedura esecutiva NRG 752/2017 delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Salerno, fascicolo della procedura esecutiva ove già erano costituite le controparti”; ritiene, infine, che spettava alla cancelleria provvedere a comunicare il decreto alla parte debitrice già costituita nel pignoramento presso terzi. La quaestio iuris sottoposta all'attenzione della scrivente va risolta al lume del seguente principio di diritto: "in tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale - ai sensi rispettivamente dell'art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., comma 1 - il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione - cura della cancelleria al ricorrente. Pertanto, il ricorrente che, non attivandosi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso, lasci scadere il termine perentorio fissato con tale decreto incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta" (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n. 11291). Nella specie, l'esame del compendio documentale offerto dalle parti ha consentito di ricostruire la vicenda processuale della questione controversa. Essa trae scaturigine dall'impugnazione promossa dall'odierna opponente, con ricorso ai sensi dell'art. 617 comma II c.p.c., avverso provvedimento di estinzione atipica del pignoramento presso terzi iscritto con RGE 752/17, reso ex art. 549 c.p.c. in data 06.07.2020. In fatto, visto il ricorso depositato, il G.E. assegnatario dell'opposizione si limitava, con decreto reso in data 14.07.2021, a fissare l'udienza del 10.11.21 per la trattazione della fase sommaria, che si chiudeva, poi, con provvedimento di concessione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., senza indicare alla parte ricorrente un termine perentorio per l'esecuzione della notificazione nei riguardi del debitore esecutato. Dal tenore degli scritti difensivi della parte attorea si evince che la parte ricorrente non procedeva a notificare autonomamente e nei termini di legge il ricorso depositato. Conseguentemente, si deve escludere che si sia svolta regolarmente la necessaria fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, in conformità al principio della struttura bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive, la quale richiede che sia fissata dal giudice dell'esecuzione la comparizione delle parti davanti a lui, ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.c. (previa assegnazione di un termine perentorio per la notifica del ricorso), con successiva assegnazione, all'esito della fase sommaria, di un ulteriore termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, da effettuarsi con atto di citazione notificato entro detto termine, ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c. 2.1 In via di premessa, giova richiamare le finalità sottese alla struttura bifasica del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, quale giudizio di impugnazione. La previsione risponde a diverse finalità: incentivare l'utilizzo di strumenti deflattivi (favorire la risoluzione all'interno del processo esecutivo, dando modo alla parte di valutare se effettivamente dare corso ad una fase di merito), rendere edotto dell'opposizione il Giudice dell'esecuzione (rendendo il giudice dell'esecuzione il vero dominus dell'azione esecutiva e consentendogli l'eventuale esercizio di poteri officiosi di verifica della regolarità dello svolgimento dell'azione esecutiva e l'esercizio del suo potere direttivo potendo concludersi lo stesso con l'emanazione di provvedimenti tali da rendere superfluo un esame nel merito); far conoscere l'avvenuta proposizione dell'esecuzione a tutte le parti del processo esecutivo, se non interessate direttamente o se intervenuti. Essa ha poi lo scopo di rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, anche se non direttamente interessate dall'opposizione stessa o se intervenute successivamente ad essa (anche quelle parti, quindi, che eventualmente non possano ritenersi litisconsorti nel giudizio di merito dell'opposizione), nonché ad eventuali altri soggetti che abbiano un interesse di fatto in proposito (si pensi ai potenziali interessati all'acquisto dei beni pignorati;
questi ultimi, in virtù del meccanismo di introduzione delle opposizioni esecutive previsto dalla legge, vengono messi in condizione di venire a conoscenza dell'avvenuta proposizione delle suddette opposizioni consultando il fascicolo dell'esecuzione; lo stesso custode dei beni pignorati viene posto in condizione di poter fornire loro la relativa informazione, restandone così favorita la complessiva efficienza del processo di espropriazione). Si tratta di soggetti il cui interesse ad avere diretta ed immediata conoscenza di tutte le vicende che potrebbero in qualche modo determinare l'inefficacia degli atti esecutivi ha un indubbio rilievo, anche pubblicistico, nell'ottica del vigente sistema normativo. Le indicate esigenze si pongono con speciale rilievo, e quindi risultano ancor più radicalmente inderogabili, per quanto riguarda l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, dal momento che in tale ipotesi deve essere sempre consentita al giudice dell'esecuzione l'emissione (possibile anche di ufficio, a prescindere da un'espressa istanza delle parti) di eventuali provvedimenti urgenti e indilazionabili ai sensi dell'art. 618 c.p.c., commi 1 e 2. L'inderogabilità della disciplina processuale in commento comporta che non possa ritenersi procedibile l'opposizione introdotta in modo da non rispettare tale struttura bifasica: in tal caso non si potrà in nessun caso pervenire ad una valida decisione sul merito della domanda. Pertanto, è presupposto indefettibile che, in conformità alla previsione dell'art. 617 cod. proc. civ., comma 2, l'opposizione sia proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione; che questi abbia fissato con decreto ex art. 618 comma I c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé; che il ricorso ed il decreto siano notificati entro un termine perentorio fissato dallo stesso giudice dell'esecuzione. In mancanza di tali adempimenti da parte di colui che propone l'opposizione, il giudizio non risulta validamente instaurato. Costituisce orientamento costante quello secondo il quale se l'opponente omette di notificare alla parte opposta il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, il procedimento, quanto alla fase sommaria, si dovrà reputare non instaurato dall'unico soggetto legittimato e il giudice dell'esecuzione non potrà che prendere atto della mancata instaurazione del procedimento. Da tanto consegue che debba certamente respingersi la posizione di parte opponente, secondo cui la comunicazione del decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 618 comma I c.p.c. da parte della cancelleria sia dovuta in quanto disposta espressamente dal giudice dell'esecuzione. La giurisprudenza di legittimità è saldamente dell'avviso che il decreto di fissazione dell'udienza non debba essere comunicato. Nello specifico, trovando applicazione per la fase sommaria di opposizione agli atti esecutivi, il rito camerale deve rilevarsi come non sia “previsto un onere di comunicazione al difensore del ricorrente, a cura della cancelleria, della data di fissazione della udienza: il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporre la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso" (cfr. Cass. Sez. U n. 5700 del 12/03/2014). Il decreto adottato ai sensi dell'art. 618 c.p.c., comma 1, non rientra, dunque, fra quelli per i quali la legge prevede la comunicazione da parte della cancelleria. Pertanto, il ricorrente che, non attivandosi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso, lasci scadere il termine perentorio fissato con il decreto reso incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta. Invece, se il ricorso è stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa. 2.2 Sul piano logico-giuridico, la circostanza che il ricorso ex art. 617 comma II c.p.c. sia stato fissato con decreto del 14.07.2021 per la trattazione della fase sommaria, privo di indicazione del termine perentorio per la notifica del ricorso da parte della ricorrente, non osta all'applicazione, nel caso di specie, della soluzione interpretativa secondo cui, in mancanza di un termine perentorio fissato dal G.E., la parte avrebbe potuto ugualmente attivarsi procedendo a notificare la controparte la domanda nei termini di legge. Di contro, la parte che ha dato impulso al rimedio impugnatorio non ha affatto provveduto ad informare il debitore esecutato della pendenza del ricorso, con evidente violazione del diritto al contraddittorio nella fase sommaria. Non viene qui in considerazione l'ipotesi in cui il ricorrente, gravato dell'onere della notificazione di ricorso e decreto, non abbia rispettato il termine perentorio imposto dal giudice o abbia effettuato una notificazione nulla e, intendendo insistere nell'opposizione, chieda che venga concesso un nuovo termine per rinnovare la notificazione. Né viene in considerazione l'ipotesi in cui, essendovi la prova in atti che il ricorrente abbia tempestivamente notificato ricorso e decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione, non sia poi comparso a tale udienza (con le ulteriori differenti situazioni in cui la parte opposta nemmeno compaia, o, invece, sia presente e costituita). Il presupposto perché il giudice del merito possa dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione è costituito proprio dalla mancanza di prova della tempestiva notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria (oltre che, ovviamente, l'osservanza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., comma 1): "la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario", onde "la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena"(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, e successive conformi). Come detto, nella fattispecie in esame, non risulta provato che il ricorso depositato nel fascicolo esecutivo RGE 752/17 sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'esecutato. In altri termini, la fase sommaria conclusasi col provvedimento ex art 618 comma 2 c.p.c. si è discostata dall'inderogabile modello legale, il quale richiede che il ricorso sia notificato a cura della parte ricorrente. E tale omissione è certamente imputabile all'opponente. L'adempimento dell'onere del deposito della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario è indispensabile perché la domanda introdotta col ricorso ex art. 617 comma 2 c.p.c. potesse essere esaminata. La circostanza che sia mancata l'assegnazione del termine perentorio da parte del G.E., ai sensi dell'art. 618 comma 1 c.p.c., non poteva ingenerare nella parte ricorrente un affidamento incolpevole in ordine al fatto che l'atto introduttivo venisse comunicato a cura della cancelleria, come sopra osservato, né che la fase sommaria potesse intendersi ritualmente svolta. In capo all'interessato ricorrente permaneva, infatti, l'onere di attivarsi per instaurare il contraddittorio, mentre, nei fatti, la fase sommaria si è svolta in assenza di un presupposto indefettibile, qual è la conoscenza della pendenza del ricorso impugnatorio anche da parte del debitore esecutato. In ragione di tali intendimenti, l'opposizione de qua va ritenuta inammissibile. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la peculiarità delle questioni scrutinate e i vari orientamenti espressi nella materia quesita giustificano ampiamente la compensazione integrale delle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la contumacia delle parti e Controparte_3 Controparte_4
;
[...]
2. Dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le p
Così deciso in Salerno lì, 3.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro