CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Nella persona del Giudice Istruttore designato Dott.ssa Giovanna Gioia
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DEFINITORIA
nella causa civile iscritta al n. 738/2024 RGAC vertente
TRA
, cod. fisc. e p.iva , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del Comune di
Catanzaro, sito in – Via Giovanni Jannoni, 68, Palazzo De Nobili, rappresentato Parte_1
e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avvocati Saverio Molica (cod. fisc.
) e Giacomo Farrelli (cod. fisc. ) in virtù di C.F._1 C.F._2
procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all'atto di appello;
Appellante
E
già società con sede in Controparte_1 Controparte_2
Milano, via Giovanni Lorenzini n. 4, - cod. fisc. e numero d'iscrizione al registro delle
Imprese di Milano cod. fisc. e p. iva. n. , quale avente causa di P.IVA_2 P.IVA_2 [...]
in persona del suo l.r.p.t., CP_1
Appellata
NONCHE'
, nato il [...] a [...], cod. fisc. CP_3 C.F._3
1
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello il interponeva gravame avverso e per Parte_1
la riforma parziale, sentenza n. 1901/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio
R.G. 3713/2020, depositata il 15/11/2023.
Per come emerge dalla sentenza impugnata “la ha convenuto in Controparte_2
giudizio il e , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_3
“Voglia il Tribunale, in via principale, accertare e dichiarare, sulla base dei documenti prodotti in atti, che ora ha attivato correttamente e comunque in buona fede le CP_1 Controparte_2
utenze in disponibilità del e, per l'effetto, condannare il Parte_1 Parte_1
a corrispondere ad l'importo di Euro 698.403,36, ovvero quella diversa somma, Controparte_2
maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa dovuta a titolo di corrispettivo per le somministrazioni di energia elettrica e gas eseguite, oltre interessi di mora nella misura prevista dal
D. Lgs. n. 231 del 2002 dalla data di scadenza delle fatture rimaste insolute fino al saldo effettivo;
✓ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato e dichiarato che i contratti fossero da considerarsi nulli e/o invalidi, comunque accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere, nei confronti del e del Sig. in solido Controparte_2 Parte_1 CP_3
e/o in via alternativa anche a seguito del riconoscimento del diritto di surroga dell'odierna attrice nella posizione del Sig. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2900 cod. civ. e dell'art. CP_3
194 del T.U.E.L., il pagamento dei corrispettivi a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., e per l'effetto, condannare i medesimi in via solidale e/o alternativa, a pagare ad
[...]
l'importo di Euro 698.403,36 o quella diversa maggiore o minor somma risultante Controparte_2
in corso di causa, eventualmente anche applicando le tariffe delle Convenzioni Consip allora in vigore per le somministrazioni di energia elettrica e gas eseguite, oltre interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231 del 2002 dalla data di scadenza delle fatture rimaste insolute fino al saldo effettivo.
[…] Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, quest'ultimi maggiorati del 15% per rimborso spese forfetario e della rivalsa c.p.a. in ragione del 4% e dell'i.v.a. (se dovuta)”.
2 Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio , chiedendo CP_3
al Tribunale “nel merito, in via principale rigettare le domande attoree;
c. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex art. 191, comma 4,T.U.E.L. proposta da Controparte_2
nei confronti del convenuto accogliere la domanda di arricchimento senza causa CP_3
proposta in riconvenzionale da nei confronti del e, per l'effetto, CP_3 Parte_1
condannare il al pagamento di un indennizzo pari all'importo corrispondente Parte_1
al corrispettivo delle prestazioni che il dott. sarà eventualmente condannato a pagare ad CP_3
per la fornitura di energia elettrica e di gas di cui ai contratti in atti;
d. con Controparte_2
vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio con distrazione al procuratore costituito”.
Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio, inoltre, il chiedendo di Parte_1
“dichiarare la domanda spiegata dalla nei confronti del Controparte_2 Parte_1
nulla e/o inammissibile, ovvero infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarla, per i motivi dedotti in narrativa, e, comunque, in quanto il credito è estinto, non è maturato per inadempimento del cedente/fornitore, non è certo, non è liquido e non è esigibile e comunque perché nessuna somma
è dovuta dal in favore della società attrice;
- Condannare la Parte_1 Controparte_2
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio in
[...]
favore del . Parte_1
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, previa precisazione delle parti delle proprie conclusioni come da note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 settembre 2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado,
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedeva:
“- condanna al pagamento nei confronti della dell'importo CP_3 Controparte_2
complessivo di €. 690.993,18, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna il al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nei confronti di Parte_1 CP_3
dell'importo complessivo di €. 690.993,18, oltre interessi dalla domanda al saldo;
[...]
- rigetta tutte le altre domande proposte dalla nei confronti dei convenuti;
Controparte_2
3 - dispone la compensazione per la metà delle spese di lite tra e la e CP_3 Controparte_2
condanna al pagamento in favore della della restante metà, che CP_3 Controparte_2
liquida in complessivi €. 8.125,25, di cui €. 826,25 per esborsi ed €. 7.299,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario
- condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_3
presente giudizio, che liquida in complessivi €. 16.284,00, di cui €. 1.686,00 per esborsi ed €.
14.598,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cont
- condanna la alla refusione in favore del delle spese di Controparte_2 Parte_1
lite del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 14.598,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Il appellante impugnava la predetta sentenza chiedendo fosse Parte_1
dichiarata la sussistenza del difetto di legittimazione passiva dell'ente appellante e l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di arricchimento senza causa azionata dal funzionario dott. nei confronti del e, per gli effetti, la CP_3 Parte_1
sua non tenutezza al pagamento di qualsiasi corrispettivo a qualsiasi titolo di somme di denaro nei confronti del dott. e/o di oggi CP_3 Controparte_2 [...]
Controparte_1
Non si costituivano gli appellati.
Alla prima udienza del 18.02.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
innanzi al giudice istruttore, nessuno delle parti depositava note di trattazione scritta;
quindi, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.6.2024 ai sensi dell'art. 181 c.p.c., e poi d'ufficio all'udienza del 03 luglio 2025.
Anche a tale udienza, svoltasi nelle medesime forme, nessuno depositava note di trattazione scritta.
Da quanto sopra esposto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nulla sulle spese.
PQM
4 Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 10 luglio 2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Gioia
5
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Nella persona del Giudice Istruttore designato Dott.ssa Giovanna Gioia
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DEFINITORIA
nella causa civile iscritta al n. 738/2024 RGAC vertente
TRA
, cod. fisc. e p.iva , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del Comune di
Catanzaro, sito in – Via Giovanni Jannoni, 68, Palazzo De Nobili, rappresentato Parte_1
e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avvocati Saverio Molica (cod. fisc.
) e Giacomo Farrelli (cod. fisc. ) in virtù di C.F._1 C.F._2
procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all'atto di appello;
Appellante
E
già società con sede in Controparte_1 Controparte_2
Milano, via Giovanni Lorenzini n. 4, - cod. fisc. e numero d'iscrizione al registro delle
Imprese di Milano cod. fisc. e p. iva. n. , quale avente causa di P.IVA_2 P.IVA_2 [...]
in persona del suo l.r.p.t., CP_1
Appellata
NONCHE'
, nato il [...] a [...], cod. fisc. CP_3 C.F._3
1
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello il interponeva gravame avverso e per Parte_1
la riforma parziale, sentenza n. 1901/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio
R.G. 3713/2020, depositata il 15/11/2023.
Per come emerge dalla sentenza impugnata “la ha convenuto in Controparte_2
giudizio il e , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_3
“Voglia il Tribunale, in via principale, accertare e dichiarare, sulla base dei documenti prodotti in atti, che ora ha attivato correttamente e comunque in buona fede le CP_1 Controparte_2
utenze in disponibilità del e, per l'effetto, condannare il Parte_1 Parte_1
a corrispondere ad l'importo di Euro 698.403,36, ovvero quella diversa somma, Controparte_2
maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa dovuta a titolo di corrispettivo per le somministrazioni di energia elettrica e gas eseguite, oltre interessi di mora nella misura prevista dal
D. Lgs. n. 231 del 2002 dalla data di scadenza delle fatture rimaste insolute fino al saldo effettivo;
✓ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato e dichiarato che i contratti fossero da considerarsi nulli e/o invalidi, comunque accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere, nei confronti del e del Sig. in solido Controparte_2 Parte_1 CP_3
e/o in via alternativa anche a seguito del riconoscimento del diritto di surroga dell'odierna attrice nella posizione del Sig. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2900 cod. civ. e dell'art. CP_3
194 del T.U.E.L., il pagamento dei corrispettivi a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., e per l'effetto, condannare i medesimi in via solidale e/o alternativa, a pagare ad
[...]
l'importo di Euro 698.403,36 o quella diversa maggiore o minor somma risultante Controparte_2
in corso di causa, eventualmente anche applicando le tariffe delle Convenzioni Consip allora in vigore per le somministrazioni di energia elettrica e gas eseguite, oltre interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231 del 2002 dalla data di scadenza delle fatture rimaste insolute fino al saldo effettivo.
[…] Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, quest'ultimi maggiorati del 15% per rimborso spese forfetario e della rivalsa c.p.a. in ragione del 4% e dell'i.v.a. (se dovuta)”.
2 Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio , chiedendo CP_3
al Tribunale “nel merito, in via principale rigettare le domande attoree;
c. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex art. 191, comma 4,T.U.E.L. proposta da Controparte_2
nei confronti del convenuto accogliere la domanda di arricchimento senza causa CP_3
proposta in riconvenzionale da nei confronti del e, per l'effetto, CP_3 Parte_1
condannare il al pagamento di un indennizzo pari all'importo corrispondente Parte_1
al corrispettivo delle prestazioni che il dott. sarà eventualmente condannato a pagare ad CP_3
per la fornitura di energia elettrica e di gas di cui ai contratti in atti;
d. con Controparte_2
vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio con distrazione al procuratore costituito”.
Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio, inoltre, il chiedendo di Parte_1
“dichiarare la domanda spiegata dalla nei confronti del Controparte_2 Parte_1
nulla e/o inammissibile, ovvero infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarla, per i motivi dedotti in narrativa, e, comunque, in quanto il credito è estinto, non è maturato per inadempimento del cedente/fornitore, non è certo, non è liquido e non è esigibile e comunque perché nessuna somma
è dovuta dal in favore della società attrice;
- Condannare la Parte_1 Controparte_2
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio in
[...]
favore del . Parte_1
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, previa precisazione delle parti delle proprie conclusioni come da note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 settembre 2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado,
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedeva:
“- condanna al pagamento nei confronti della dell'importo CP_3 Controparte_2
complessivo di €. 690.993,18, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna il al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nei confronti di Parte_1 CP_3
dell'importo complessivo di €. 690.993,18, oltre interessi dalla domanda al saldo;
[...]
- rigetta tutte le altre domande proposte dalla nei confronti dei convenuti;
Controparte_2
3 - dispone la compensazione per la metà delle spese di lite tra e la e CP_3 Controparte_2
condanna al pagamento in favore della della restante metà, che CP_3 Controparte_2
liquida in complessivi €. 8.125,25, di cui €. 826,25 per esborsi ed €. 7.299,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario
- condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_3
presente giudizio, che liquida in complessivi €. 16.284,00, di cui €. 1.686,00 per esborsi ed €.
14.598,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cont
- condanna la alla refusione in favore del delle spese di Controparte_2 Parte_1
lite del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 14.598,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Il appellante impugnava la predetta sentenza chiedendo fosse Parte_1
dichiarata la sussistenza del difetto di legittimazione passiva dell'ente appellante e l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di arricchimento senza causa azionata dal funzionario dott. nei confronti del e, per gli effetti, la CP_3 Parte_1
sua non tenutezza al pagamento di qualsiasi corrispettivo a qualsiasi titolo di somme di denaro nei confronti del dott. e/o di oggi CP_3 Controparte_2 [...]
Controparte_1
Non si costituivano gli appellati.
Alla prima udienza del 18.02.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
innanzi al giudice istruttore, nessuno delle parti depositava note di trattazione scritta;
quindi, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.6.2024 ai sensi dell'art. 181 c.p.c., e poi d'ufficio all'udienza del 03 luglio 2025.
Anche a tale udienza, svoltasi nelle medesime forme, nessuno depositava note di trattazione scritta.
Da quanto sopra esposto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nulla sulle spese.
PQM
4 Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 10 luglio 2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Gioia
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