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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2476/2022
Udienza del 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2476/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 ra Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio De Franco e dall'Avv. Ileana De Santis
- RICORRENTI / OPPONENTI -
CONTRO
Controparte_1
sede di (C.F. ), già
[...] CP_1 P.IVA_2 [...]
, in persona del Direttore pro Controparte_1
rappresentato e difeso dal Dott. Vincenzo Parrello e dalla Dott.ssa Rosaria Leuzzi, Funzionari dell'Amministrazione
- RESISTENTE / OPPOSTO -
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2476/2022
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29/12/2022, e la Parte_1 [...] hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_2
n. 103.1/2022, recante il prot. n. 16213 del 22/11/2022, notificata in data
30/11/2022, con la quale l' (oggi Controparte_1 di Catanzaro-Crotone, sede di ) ha ingiunto il pagamento (al primo CP_1 in qualità di responsabile della violazione in quanto rivestiva la qualità, all'epoca dei fatti accertati, di amministratore unico e legale rappresentante della
[...] ed a quest'ultima, esercente l'attività di costruzione di edifici Parte_2 residenziali e non, in qualità di obbligata solidale) della somma di € 723,00 a titolo di sanzione amministrativa (somma comprensiva delle spese di notifica pari ad € 35,50).
1.1. La sanzione era stata irrogata per violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e
7 del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n.
133/2008, modificato, da ultimo, dall'art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2015 (omesse/infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro) nonché dell'art. 21, comma 1, della legge n. 264/1949 (così come sostituito dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 297/2002) per non aver comunicato il datore di lavoro, al competente Centro Provinciale per l'Impiego, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, “la effettiva data di cessazione dal servizio del Sig. Parte_4 decorrente dal 27.10.2017 (ultimo giorno di malattia dell'interessato) anziché dal 25.09.2017 (data indicata dallo stesso lavoratore nel comunicare le proprie dimissioni volontarie e fatta oggetto di comunicazione al Centro Impiego, ad opera del datore di lavoro, con Modello Unilav trasmesso alle ore 19,18 del
14.09.2017” (così, testualmente, nell'ordinanza-ingiunzione).
1.2. I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione sostenendone la illegittimità laddove l' pretende di fissare Controparte_1
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2476/2022
la data di cessazione del rapporto di lavoro non al 25 settembre 2017 (come da dimissioni del lavoratore), ma al successivo 27 ottobre 2017.
2. Si è costituito l' che ha Controparte_1 concluso per il rigetto del ricorso.
3. Come esposto in ricorso, la vicenda trae origine dal rapporto di lavoro con assunto come carpentiere in data 6 febbraio 2017. Parte_4
Quest'ultimo, a far data dal 18 luglio 2017, si assentava dal lavoro per malattia, presentando regolare certificazione medica.
Successivamente - in data 8 settembre 2017 - pur essendo ancora coperto da certificazione medica fino al successivo 12 settembre, il predetto lavoratore comunicava via p.e.c. (tramite Patronato) le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal successivo 25 settembre, tenuto conto del necessario preavviso.
A quel punto, la Società ricorrente procedeva a trasmettere la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego e, successivamente, ad elaborare il prospetto paga comprensivo di tutte le spettanze maturate e dovute al lavoratore fino al 25 settembre.
4. L'ordinanza-ingiunzione oggetto di controversia sanziona, quindi, le omesse registrazioni nel Libro Unico del Lavoro (LUL) relative al citato lavoratore per il “periodo di servizio compreso fra il 26.09.2017 (giorno successivo a quello di decorrenza delle dimissioni comunicate dal lavoratore) e il 27.10.2017 (data di effettiva cessazione dal servizio dell'interessato a seguito di conclusione del periodo di malattia che lo riguardava” (così si legge nell'ordinanza-ingiunzione).
L'ordinanza-ingiunzione motiva ulteriormente che le violazioni amministrative “scaturiscono dalla necessaria applicazione della norma di cui all'art. 2110, ultimo comma c.c., in base alla quale il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio. Ciò ha comportato, nel caso di specie, lo slittamento automatico in avanti (e, dunque, la postergazione) della decorrenza delle dimissioni volontarie precedentemente formulate dal lavoratore con preavviso, in uno con l'obbligo datoriale di indicare/annotare/registrare (sia sul Libro Unico del Lavoro che presso il Centro
Impiego) l'intero ulteriore periodo di servizio in questione, sino al termine della
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malattia. Si è dunque accertata la difformità della decorrenza della cessazione per dimissioni comunicata dal datore al Centro Impiego tramite Modello Unilav
e registrata sul LUL rispetto alla decorrenza giuridica delle dimissioni stesse.
Infatti è emerso in atti come il lavoratore in data Parte_4
08/09/2017 abbia rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal servizio con preavviso, facendole decorrere da un momento successivo (25/09/2017). Dette dimissioni venivano tuttavia rese in un momento in cui l'interessato già si trovava in stato di malattia (malattia insorta il 18/07/2017) di talchè la data di dimissioni del lavoratore si sarebbe potuta fare decorrere soltanto dal
28/10/2017 (giorno successivo a quello di fine malattia)”. Con 5. Il ricorso è fondato non apparendo condivisibile l'assunto dell' su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio.
6. La circostanza che l'art. 2110, ultimo comma, cod. civ. stabilisca che «Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette [tra cui la malattia,
n.d.e.] deve essere computato nell'anzianità di servizio» non è infatti incompatibile e non preclude la cessazione del rapporto di lavoro in una data antecedente alla fine della malattia laddove sia il dipendente stesso a rassegnare volontariamente le sue dimissioni nel corso della malattia, specificando la data di decorrenza delle stesse.
L'unico divieto stabilito dall'art. 2110 cod. civ. è, infatti, quello di cui al secondo comma, laddove si prevede che l'imprenditore possa recedere, in caso di malattia del lavoratore, solo «decorso il periodo stabilito dalla legge» (c.d. periodo di comporto). Analoga disposizione non è invece prevista per l'ipotesi delle dimissioni.
7. Inconferente è, poi, il richiamo da parte resistente alla pronuncia della
S.C. n. 17334/2004 che si è occupata del preavviso in una ipotesi di licenziamento (non di dimissioni) di un dirigente di un'azienda di credito, secondo la quale «in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto al preavviso comporta la prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso che peraltro rimane sospeso in caso di sopravvenuta malattia del lavoratore» (mentre nel caso di specie, le dimissioni erano state
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rassegnate dal lavoratore in corso di malattia, con decorrenza dal 25/09/2017: si veda il “Modulo Recesso Rapporto di Lavoro” prodotto da parte ricorrente).
Peraltro, la sentenza invocata da parte resistente/opposta è stata superata da un orientamento contrario successivo secondo cui «alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale, che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine, ma efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere
l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti…» (Cass. n. 11740/2007, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi).
8. Ne consegue che la data di cessazione del rapporto di lavoro si deve correttamente individuare in quella del 25/09/2017 (comunicata spontaneamente dal lavoratore in corso di malattia), sicché non sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di registrare il periodo di servizio tra il
26/09/2017 e il 27/10/2017.
Altrettanto tempestiva è stata, quindi, la trasmissione al competente Centro per l'impiego della data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro avvenuta pacificamente (per come ammesso nella stessa ordinanza-ingiunzione) in data
14/09/2017 (con Modello Unilav, di cui vi è pure copia in atti).
9. L'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere, in conclusione, annullata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.
103.1/2022, prot. n. 16213 del 22/11/2022, emessa dall CP_1
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2476/2022
a carico delle parti ricorrenti;
Controparte_1 Controparte_1
- condanna l (oggi, Controparte_1
di Catanzaro-Crotone, sede di Controparte_1
), al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che CP_1 si liquidano nelle somme di € 43,00 per esborsi ed € 500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2
d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2476/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 ra Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio De Franco e dall'Avv. Ileana De Santis
- RICORRENTI / OPPONENTI -
CONTRO
Controparte_1
sede di (C.F. ), già
[...] CP_1 P.IVA_2 [...]
, in persona del Direttore pro Controparte_1
rappresentato e difeso dal Dott. Vincenzo Parrello e dalla Dott.ssa Rosaria Leuzzi, Funzionari dell'Amministrazione
- RESISTENTE / OPPOSTO -
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2476/2022
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29/12/2022, e la Parte_1 [...] hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_2
n. 103.1/2022, recante il prot. n. 16213 del 22/11/2022, notificata in data
30/11/2022, con la quale l' (oggi Controparte_1 di Catanzaro-Crotone, sede di ) ha ingiunto il pagamento (al primo CP_1 in qualità di responsabile della violazione in quanto rivestiva la qualità, all'epoca dei fatti accertati, di amministratore unico e legale rappresentante della
[...] ed a quest'ultima, esercente l'attività di costruzione di edifici Parte_2 residenziali e non, in qualità di obbligata solidale) della somma di € 723,00 a titolo di sanzione amministrativa (somma comprensiva delle spese di notifica pari ad € 35,50).
1.1. La sanzione era stata irrogata per violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e
7 del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n.
133/2008, modificato, da ultimo, dall'art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2015 (omesse/infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro) nonché dell'art. 21, comma 1, della legge n. 264/1949 (così come sostituito dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 297/2002) per non aver comunicato il datore di lavoro, al competente Centro Provinciale per l'Impiego, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, “la effettiva data di cessazione dal servizio del Sig. Parte_4 decorrente dal 27.10.2017 (ultimo giorno di malattia dell'interessato) anziché dal 25.09.2017 (data indicata dallo stesso lavoratore nel comunicare le proprie dimissioni volontarie e fatta oggetto di comunicazione al Centro Impiego, ad opera del datore di lavoro, con Modello Unilav trasmesso alle ore 19,18 del
14.09.2017” (così, testualmente, nell'ordinanza-ingiunzione).
1.2. I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione sostenendone la illegittimità laddove l' pretende di fissare Controparte_1
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2476/2022
la data di cessazione del rapporto di lavoro non al 25 settembre 2017 (come da dimissioni del lavoratore), ma al successivo 27 ottobre 2017.
2. Si è costituito l' che ha Controparte_1 concluso per il rigetto del ricorso.
3. Come esposto in ricorso, la vicenda trae origine dal rapporto di lavoro con assunto come carpentiere in data 6 febbraio 2017. Parte_4
Quest'ultimo, a far data dal 18 luglio 2017, si assentava dal lavoro per malattia, presentando regolare certificazione medica.
Successivamente - in data 8 settembre 2017 - pur essendo ancora coperto da certificazione medica fino al successivo 12 settembre, il predetto lavoratore comunicava via p.e.c. (tramite Patronato) le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal successivo 25 settembre, tenuto conto del necessario preavviso.
A quel punto, la Società ricorrente procedeva a trasmettere la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego e, successivamente, ad elaborare il prospetto paga comprensivo di tutte le spettanze maturate e dovute al lavoratore fino al 25 settembre.
4. L'ordinanza-ingiunzione oggetto di controversia sanziona, quindi, le omesse registrazioni nel Libro Unico del Lavoro (LUL) relative al citato lavoratore per il “periodo di servizio compreso fra il 26.09.2017 (giorno successivo a quello di decorrenza delle dimissioni comunicate dal lavoratore) e il 27.10.2017 (data di effettiva cessazione dal servizio dell'interessato a seguito di conclusione del periodo di malattia che lo riguardava” (così si legge nell'ordinanza-ingiunzione).
L'ordinanza-ingiunzione motiva ulteriormente che le violazioni amministrative “scaturiscono dalla necessaria applicazione della norma di cui all'art. 2110, ultimo comma c.c., in base alla quale il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio. Ciò ha comportato, nel caso di specie, lo slittamento automatico in avanti (e, dunque, la postergazione) della decorrenza delle dimissioni volontarie precedentemente formulate dal lavoratore con preavviso, in uno con l'obbligo datoriale di indicare/annotare/registrare (sia sul Libro Unico del Lavoro che presso il Centro
Impiego) l'intero ulteriore periodo di servizio in questione, sino al termine della
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2476/2022
malattia. Si è dunque accertata la difformità della decorrenza della cessazione per dimissioni comunicata dal datore al Centro Impiego tramite Modello Unilav
e registrata sul LUL rispetto alla decorrenza giuridica delle dimissioni stesse.
Infatti è emerso in atti come il lavoratore in data Parte_4
08/09/2017 abbia rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal servizio con preavviso, facendole decorrere da un momento successivo (25/09/2017). Dette dimissioni venivano tuttavia rese in un momento in cui l'interessato già si trovava in stato di malattia (malattia insorta il 18/07/2017) di talchè la data di dimissioni del lavoratore si sarebbe potuta fare decorrere soltanto dal
28/10/2017 (giorno successivo a quello di fine malattia)”. Con 5. Il ricorso è fondato non apparendo condivisibile l'assunto dell' su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio.
6. La circostanza che l'art. 2110, ultimo comma, cod. civ. stabilisca che «Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette [tra cui la malattia,
n.d.e.] deve essere computato nell'anzianità di servizio» non è infatti incompatibile e non preclude la cessazione del rapporto di lavoro in una data antecedente alla fine della malattia laddove sia il dipendente stesso a rassegnare volontariamente le sue dimissioni nel corso della malattia, specificando la data di decorrenza delle stesse.
L'unico divieto stabilito dall'art. 2110 cod. civ. è, infatti, quello di cui al secondo comma, laddove si prevede che l'imprenditore possa recedere, in caso di malattia del lavoratore, solo «decorso il periodo stabilito dalla legge» (c.d. periodo di comporto). Analoga disposizione non è invece prevista per l'ipotesi delle dimissioni.
7. Inconferente è, poi, il richiamo da parte resistente alla pronuncia della
S.C. n. 17334/2004 che si è occupata del preavviso in una ipotesi di licenziamento (non di dimissioni) di un dirigente di un'azienda di credito, secondo la quale «in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto al preavviso comporta la prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso che peraltro rimane sospeso in caso di sopravvenuta malattia del lavoratore» (mentre nel caso di specie, le dimissioni erano state
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2476/2022
rassegnate dal lavoratore in corso di malattia, con decorrenza dal 25/09/2017: si veda il “Modulo Recesso Rapporto di Lavoro” prodotto da parte ricorrente).
Peraltro, la sentenza invocata da parte resistente/opposta è stata superata da un orientamento contrario successivo secondo cui «alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale, che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine, ma efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere
l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti…» (Cass. n. 11740/2007, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi).
8. Ne consegue che la data di cessazione del rapporto di lavoro si deve correttamente individuare in quella del 25/09/2017 (comunicata spontaneamente dal lavoratore in corso di malattia), sicché non sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di registrare il periodo di servizio tra il
26/09/2017 e il 27/10/2017.
Altrettanto tempestiva è stata, quindi, la trasmissione al competente Centro per l'impiego della data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro avvenuta pacificamente (per come ammesso nella stessa ordinanza-ingiunzione) in data
14/09/2017 (con Modello Unilav, di cui vi è pure copia in atti).
9. L'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere, in conclusione, annullata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.
103.1/2022, prot. n. 16213 del 22/11/2022, emessa dall CP_1
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2476/2022
a carico delle parti ricorrenti;
Controparte_1 Controparte_1
- condanna l (oggi, Controparte_1
di Catanzaro-Crotone, sede di Controparte_1
), al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che CP_1 si liquidano nelle somme di € 43,00 per esborsi ed € 500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2
d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
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