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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5541 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gerarda Carbone, giusta procura agli atti
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 30.03.1974 in Bovino;
che dal matrimonio Controparte_1 erano nati i figli (il 20.01.1975), (l'11.06.1976) e Persona_1 Per_2 [...]
(il 04.10.1981), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, con Persona_3 decreto n. 413/2002 del 07.05.2002 il Tribunale di Foggia aveva omologato le condizioni di separazione consensuale;
che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge
898/70, così come modificata dalla legge 74/87 - chiedeva al Tribunale, previa comparizione delle parti, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla prima udienza del 17.03.2025 il Giudice istruttore - dichiarata la contumacia di e ritenuto di non dover provvedere in via provvisoria ed Controparte_1 urgente sulle questioni accessorie in assenza di specifiche domande – sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente rimetteva la causa in decisione al Collegio.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza di decreto di omologa del 07.05.2002 del Tribunale di Foggia, non impugnato, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia della resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
2 Non vi sono residue questioni da definire, essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo state formulate in questa sede altre domande.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione della resistente, rimasta contumace e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in Bovino il 30.03.1974 (atto n. 15, p. II, serie A, dell'anno 1974);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 01.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5541 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gerarda Carbone, giusta procura agli atti
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 30.03.1974 in Bovino;
che dal matrimonio Controparte_1 erano nati i figli (il 20.01.1975), (l'11.06.1976) e Persona_1 Per_2 [...]
(il 04.10.1981), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, con Persona_3 decreto n. 413/2002 del 07.05.2002 il Tribunale di Foggia aveva omologato le condizioni di separazione consensuale;
che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge
898/70, così come modificata dalla legge 74/87 - chiedeva al Tribunale, previa comparizione delle parti, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla prima udienza del 17.03.2025 il Giudice istruttore - dichiarata la contumacia di e ritenuto di non dover provvedere in via provvisoria ed Controparte_1 urgente sulle questioni accessorie in assenza di specifiche domande – sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente rimetteva la causa in decisione al Collegio.
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La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza di decreto di omologa del 07.05.2002 del Tribunale di Foggia, non impugnato, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia della resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
2 Non vi sono residue questioni da definire, essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo state formulate in questa sede altre domande.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione della resistente, rimasta contumace e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in Bovino il 30.03.1974 (atto n. 15, p. II, serie A, dell'anno 1974);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 01.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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