Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe DE TULLIO - Presidente dott. Rosanna De Rosa - Consigliere dott. Luigi MANCINI - Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3047 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra:
(C.F. ), quale procuratore speciale e generale di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4
per il tramite dei suoi tutori e , rapp.to e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'avv.to Francesco Mascolo, giusta procura in atti
Appellanti
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa, Controparte_3 C.F._5
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale Lambiase e Guido Lambiase come da procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di Controparte_3
procuratrice di , citava in giudizio , e Parte_5 Parte_4 Pt_3
. Pt_2
L'attrice, premesso che era marito ed erede di (deceduta il Parte_5 Persona_1
01.06.2010), deduceva che quest'ultima, con testamento olografo redatto in data
03.12.2009, (pubblicato per not. il 21.07.2010, rep. 184483 racc. Persona_2
17840), lo aveva nominato erede assegnandogli una quota di denaro e ledendo, così, la sua quota di legittimario nella quale rientrava anche l'asse ereditario dei suoceri, CP_2
e , di cui la era erede legittimaria e la quale era stata a sua Controparte_4 Persona_1
volta lesa nella sua quota dal testamento redatto dal padre , pubblicato per CP_2
not. 14 anni dopo la morte del presunto testatore. Persona_2
Ciò dedotto, l'attrice, ritenendoli entrambi lesivi della quota spettante per legge, impugnava i testamenti di e e chiedeva di: “a) dichiarare aperte le Persona_1 CP_2
successioni di , e e devolute per legge (quelle CP_2 Controparte_4 Persona_1 di , del quale si contesta l'autenticità del testamento) per legge quella di CP_2 [...]
e/o per testamento (se valido quello di ) e per testamento di CP_5 CP_2
, previe le riduzioni a dirsi;
b) preliminarmente, se valido il testamento Persona_1
07.10.1990 di , dare atto della rinuncia che formalmente si esprime al legato CP_2
in sostituzione di legittima, che si rifiuta;
c) accertare e dichiarare la lesione della quota del legittimario , in proprio e quale erede di e di quest'ultima quale Parte_5 Persona_1
legittimaria della successione del padre e della madre;
d) CP_2 Controparte_4 per l'effetto accertare il diritto alla riduzione delle quote dei convenuti per un totale di
€180.000,00 o per la somma maggiore o minore che si accerterà a seguito di consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
e) si ordini ai sig.rri , e Pt_3 Parte_4 Parte_2
il rendiconto;
f) con vittoria di spese ed onorari.”
[...]
2. Si costituiva, infine, in qualità di procuratore di Controparte_6 Parte_4
, il quale, aderendo parzialmente alle difese già spiegate dagli altri convenuti,
[...] chiedeva di: “1.In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per non aver controparte esperito il procedimento di conciliazione ex d.lgs. 28/2010 art. 5, disponendo consequenzialmente;
2.rigettare la domanda così come formulata perché improcedibile ed infondata;
3.ritenere validi ed efficaci i testamenti di , pubblicato il 11/09/2012, CP_2
e di , pubblicato il 21/07/2010, richiamati in premessa, per cui devolvere ed Persona_1
attribuire i beni in ossequio a dette disposizioni testamentarie;
4) in caso di accoglimento del'azione di riduzione determinare la misura delle riduzioni delle disposizioni testamentarie secondo giustizia;
5) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, nelle misure di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
3.Si costituiva in giudizio in qualità di procuratore di , il quale CP_7 Parte_3 chiedeva di: “1.In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per non aver controparte esperito il procedimento di conciliazione ex d.lgs. 28/2010 art. 5, disponendo consequenzialmente;
2.rigettare la domanda così come formulata perché improcedibile ed infondata;
3.ritenere valido ed efficace il testamento di , pubblicato dal notaio CP_2
il 11/09/2012, repertorio n. 187768, raccolta n. 19597; 4) in caso di Persona_2 accoglimento del'azione di riduzione determinare la misura delle riduzioni delle disposizioni testamentarie secondo giustizia;
5) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, nelle misure di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
4. Si costituiva in giudizio quale procuratore generale di , il Parte_1 Parte_2 quale eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda e, nel merito, la sua infondatezza. Concludeva, quindi, chiedendo di: “dichiarare la improponibilità e/o improcedibilità dell'azione risultando omesso l'obbligatorio tentativo di conciliazione;
dichiarare aperte le successioni di , e CP_2 Controparte_4 Per_1
; rigettare la domanda proposta da ovvero dalla sua procuratrice con
[...] Parte_5
riferimento alla asserita lesione della quota legittima integrata dalla richiamata disposizione testamentaria di pubblicata dal dott. in data 21/7/2010; Persona_1 Persona_2 rep. 184483, in considerazione dell'ammontare delle somme in denaro lasciate al coniuge che superano, di gran lunga, il valore della quota legittima spettante;
in ogni caso, rigettare la domanda di riduzione con riferimento alla stessa disposizione, in considerazione dell'avvenuta riscossione da parte del coniuge delle somme a lui lasciate, prima della proposizione del presente giudizio, con ciò palesandosi la sua volontà di accettare la disposizione;
in via subordinata, nella determinazione della quota di legittima spettante al coniuge, computare l'ammontare delle somme in denaro dallo stesso riscosse e non indicate nell'atto introduttivo;
ci si rimette al magistrato per la valutazione della fondatezza delle censure mosse alle disposizioni testamentarie di;
vittoria delle spese di CP_2 lite con attribuzione.” 5.Con sentenza n. 1145, pubblicata il 31.05.2021, il tribunale di Torre Annunziata così decideva:
“A. dichiara aperta la successione testamentaria di deceduto il 5.10.1998; CP_2
B. accerta che ha subito una lesione nella sua quota di legittima Parte_6
pari a lire 152.500.000 e ha subito una lesione nella sua quota di legittima pari Persona_1
a lire 76.200.000;
C. dichiara aperta la successione legittima , deceduta il 6.4.1999; Controparte_4
D. dichiara aperta la successione testamentaria di deceduta ad Agerola il Persona_1
1.6.2010;
E. accerta che ha subito una lesione nella sua quota di legittima sull'eredità Persona_3
di pari ad euro 124.431,48; Persona_1
F. riduce le disposizioni testamentarie in favore di nella misura del 74,35% Parte_2
e quelle in favore di nella misura del 25,65%; Parte_4
G. per l'effetto, dispone che reintegri la quota di legittima lesa di Parte_2 Pt_5
nella misura del 74,35%, quindi per un valore di euro 92.514,81, mentre
[...] [...]
reintegri la quota di legittima le-sa di nella misura del Parte_4 Parte_5
25,65%, quindi per un valore di euro 31.916,67;
H. dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione eredita-ria sui beni di;
Persona_1
I. rigetta la domanda di restituzione dei frutti;
J. compensa le spese processuali per un terzo e condanna i convenuti in solido al pagamento della residua parte in favore di , quale erede di Controparte_3 Pt_5
, che liquida, nella misura già decurtata in euro 540,00 per spese ed euro 13.300,00
[...]
per compenso professionale, oltre rim-borso forfettario del 15 per cento, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute;
K. pone le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto definitivamente a carico dei convenuti in solido.”
6. , quale procuratore speciale e generale di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per il tramite dei suoi tutori e Parte_4 Controparte_1 [...]
, ha proposto appello. Controparte_2
L'appellante ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado come segue: “in via preliminare riformare la sentenza impugnata per i motivi suesposti dichiarando la domanda attorea improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
sempre in via gradatamente preliminare dichiarare nulla la sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa per omessa interruzione del giudizio per avvenuta incapacità del sig.
[...]
; preliminarmente ma in via ancor più gradata riformare la sentenza Parte_4 dichiarando l'inammissibilità dell'azione di riduzione per carenza dei requisiti di legge e mancata allegazione degli stessi nonché assenza di prova per i motivi suesposti;
in ogni caso riformare la sentenza per i motivi suesposti con rigetto della domanda attorea infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in via subordinata, riformandosi la sentenza impugnata: Confermare la sentenza nella parte in cui si è dichiarata aperta la successione testamentaria di deceduto il 05.10.1998; CP_2
accertare che ha subito una lesione della sua quota di legittima, Parte_6
ma nella diversa misura che sarà stabilità a seguito di rinnovata CTU ovvero nella misura già indicata dal CTU pari a lire 152.500.000 e che, invece ha subito una lesione Persona_1 nella sua quota di legittima pari a lire 8.400.000; Confermare l'apertura della successione legittima di , deceduta il 06.04.1999; Confermare l'apertura della Controparte_4
successione testamentaria di deceduta ad Agerola il 1.6.2010; Persona_1 accertare che ha subito una lesione nella sua quota di legittima sull'eredità Parte_5
di pari alla diversa somma a determinarsi dal CTU a nominarsi in ragione delle Persona_1
censure e critiche mosse alla consulenza già espletata ovvero solo in via subordinata in caso di mancato accoglimento delle richieste istruttoria , nella misura già indicata dal CTU di primo grado pari ad euro 124.431,48; ridurre le disposizioni testamentarie in favore di nella diversa misura che conseguirà alla diversa valutazione dei cespiti Parte_2
ovvero , in via subordinata , qualora restassero ferme le valutazioni confermare la riduzione in favore di del 74,35% e quelle in favore di nella misura Parte_2 Parte_4
del 25,65% e disporre che essi e Parte_2 Parte_4
reintegrino la quota legittima di fino alla concorrenza del diverso valore Parte_5
stimato dal CTU a nominarsi ovvero , in via gradata nella misura già indicata in primo grado
( nella misura del 74,35% per un valore di euro 92.514,81 , mentre Parte_2 [...]
nella misura del 25,65%, per un valore di euro 31.916,67; Vittoria delle Parte_4
spese del doppio grado del giudizio;
In subordine compensare integralmente le spese processuali.”
7.Si è costituita , contestando l'ammissibilità e la fondatezza Controparte_8 dell'avverso gravame e chiedendo, dunque, la conferma della sentenza di primo grado. Nella specie, ha così concluso: “1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai , e per tutti motivi Parte_7 Pt_3 Parte_4 rappresentati o comunque rigettarlo nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Vittoria di spese diritti e onorari.”
8.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 28.01.2025, per la quale, con decreto del Presidente della Sezione del 31.12.2024, era stata disposta la trattazione scritta.
9. Con ordinanza del 29.01.2025, è stato disposto il rinvio all'udienza dell'11.03.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino all'11.03.2025 per il deposito di note scritte.
10. Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza dell'11.03.2025 per lo svolgimento della quale, con ordinanza del 29.01.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del
28.01.2025 e quella dell'11.03.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Luigi Mancini