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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, nella persona del giudice dott.ssa Anna Ghedini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 18/12/2024 i Sig.ri e hanno Controparte_1 Controparte_2
presentato istanza dinanzi al Tribunale Civile di Ferrara per l'ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 66 e 74 CCII. Il Giudice Delegato con provvedimento del 20/12/2024, ha assegnato ai ricorrenti termine di giorni 30 per il deposito di eventuali integrazioni al precedente piano depositato alla luce di alcuni rilievi e considerazioni sul contenuto della proposta. Nel termine assegnato, i
Ricorrenti hanno depositato integrazione alla proposta di concordato minore ex art. 74
CCII.
Con decreto del 22/01/2025 veniva dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, previo vaglio della ammissibilita' della proposta, fissando udienza per l'omologazione il giorno 25/03/2025.
In esito alle operazioni id votazione la proposta incontrava la approvazione della maggioranza delle classi ( due su tre) e della maggioranza dei creditori ammessi al voto, come risulta dalla relazione sul punto del gestore.
Sussistono i presupposti per la invocata omologa della proposta di concordato minore.
Va preliminarmente rilevato che non sono state presentate, ai sensi dell'art. 80 comma
3 CCII, opposizioni in merito alla non deteriorita' della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria di riferimento: di conseguenza non spetta a questo giudice, nella presente sede di omologa, alcuna valutazione in punto di convenienza (rectius: non deteriorita') della proposta di trattamento concordatario. In assenza di opposizioni infatti, tale valutazione compete unicamente ai creditori, spettando al giudice, in sede di apertura, valutare se la alternativa liquidatoria sia stata adeguatamente vagliata ed argomentata ovvero se sia stato correttamente indicato il valore di liquidazione. Il profilo della ammissibilita' della proposta e' stato adeguatamente indagato nel provvedimento del 24.1.24 che qui integralmente si richiama.
PQM
Omologa il concordato minore proposto da e;
Controparte_1 Controparte_2
dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Ferrara e sull'area web del Ministero della giustizia per la durata di mesi tre, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori, previo oscuramento dei dati sensibili, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano;
dispone che il provveda a tal fine all'apertura di un conto corrente Parte_1
intestato alla procedura ove verranno fissate le risorse dei debitori come da piano;
dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accantamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ed ove necessario, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;
dispone che il gestore della crisi entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal
30.6.2025) relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;
dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII;
8dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 81, comma 5, CCII;
dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 81, c. 4
CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni, dando atto che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del disposto dell'art. 81 co. 4 CCII;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte ricorrente come difesa e domiciliata, nonché al Gestore della crisi.
Cosi' deciso in Ferrara il 27/03/2025
Il Presidente estensore
( dott. Anna Ghedini)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, nella persona del giudice dott.ssa Anna Ghedini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 18/12/2024 i Sig.ri e hanno Controparte_1 Controparte_2
presentato istanza dinanzi al Tribunale Civile di Ferrara per l'ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 66 e 74 CCII. Il Giudice Delegato con provvedimento del 20/12/2024, ha assegnato ai ricorrenti termine di giorni 30 per il deposito di eventuali integrazioni al precedente piano depositato alla luce di alcuni rilievi e considerazioni sul contenuto della proposta. Nel termine assegnato, i
Ricorrenti hanno depositato integrazione alla proposta di concordato minore ex art. 74
CCII.
Con decreto del 22/01/2025 veniva dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, previo vaglio della ammissibilita' della proposta, fissando udienza per l'omologazione il giorno 25/03/2025.
In esito alle operazioni id votazione la proposta incontrava la approvazione della maggioranza delle classi ( due su tre) e della maggioranza dei creditori ammessi al voto, come risulta dalla relazione sul punto del gestore.
Sussistono i presupposti per la invocata omologa della proposta di concordato minore.
Va preliminarmente rilevato che non sono state presentate, ai sensi dell'art. 80 comma
3 CCII, opposizioni in merito alla non deteriorita' della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria di riferimento: di conseguenza non spetta a questo giudice, nella presente sede di omologa, alcuna valutazione in punto di convenienza (rectius: non deteriorita') della proposta di trattamento concordatario. In assenza di opposizioni infatti, tale valutazione compete unicamente ai creditori, spettando al giudice, in sede di apertura, valutare se la alternativa liquidatoria sia stata adeguatamente vagliata ed argomentata ovvero se sia stato correttamente indicato il valore di liquidazione. Il profilo della ammissibilita' della proposta e' stato adeguatamente indagato nel provvedimento del 24.1.24 che qui integralmente si richiama.
PQM
Omologa il concordato minore proposto da e;
Controparte_1 Controparte_2
dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Ferrara e sull'area web del Ministero della giustizia per la durata di mesi tre, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori, previo oscuramento dei dati sensibili, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano;
dispone che il provveda a tal fine all'apertura di un conto corrente Parte_1
intestato alla procedura ove verranno fissate le risorse dei debitori come da piano;
dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accantamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ed ove necessario, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;
dispone che il gestore della crisi entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal
30.6.2025) relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;
dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII;
8dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 81, comma 5, CCII;
dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 81, c. 4
CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni, dando atto che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del disposto dell'art. 81 co. 4 CCII;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte ricorrente come difesa e domiciliata, nonché al Gestore della crisi.
Cosi' deciso in Ferrara il 27/03/2025
Il Presidente estensore
( dott. Anna Ghedini)