Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 445/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
25.08.1951, e ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Cavour
n. 18, presso lo studio dell'avvocato Maurizio G. Tomaselli, (C.F. ), che, C.F._2 unitamente e disgiuntamente dall'avvocato Innocenzo Arena, (C.F. ), la C.F._3
rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
, (C.F. ), nato a [...], il [...]; CP_1 C.F._4
(C.F. ), nata a [...], il [...], e ivi CP_2 C.F._5
residente in [...];
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 22.04.2025 parte appellante ha precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.07.2017, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Catania, lo zio paterno e la sorella chiedendo CP_1 CP_2
1
deceduto il 19.12.2007, e deceduta il 28.12.2011. Persona_2
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divisione. CP_1
IS TU (come da ordinanza del 10.02.2021), si costituiva in giudizio, con CP_2 comparsa del 15.07.2021, al solo fine di partecipare alle operazioni peritali e all'eventuale accordo conciliativo.
In data 15.07.2021 le parti sottoscrivevano una scrittura privata di divisione e transazione depositata agli atti del fascicolo informatico, dividendo tra loro tutti beni in comunione (vedi deposito telematico del
TU del 11.10.2021).
Posta la causa in decisione, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 5189/2023, pubblicata il 18.12.2023, la Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n.
13784/2017 R.G., ha dichiarato cessata la materia del contendere, ha compensato tra le parti le spese di lite e posto le spese di TU solidalmente a carico di tutte le parti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per le ragioni di cui si dirà nel Parte_1
prosieguo.
e non si sono costituiti. CP_1 CP_2
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 22.04.2025 la causa è stata posta in decisione, all'esito delle note difensive conclusionali depositate dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e non costituitisi CP_1 CP_2
seppure regolarmente citati presso i rispettivi difensori nel domicilio digitale dagli stessi eletto.
Con il primo motivo di appello si lamenta: “Erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e della conseguente divisione dei cespiti”.
In particolare, la difesa dell'appellante ritiene che il primo giudice abbia erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, nonostante l'accordo di divisione sottoscritto dalle parti nel corso delle operazioni peritali, con la collaborazione del TU, sarebbe rimasto inadempiuto per esclusiva responsabilità della sorella CP_2
Secondo l'assunto difensivo, la predetta transazione avrebbe carattere non novativo, sarebbe divenuta inefficace in virtù dell'inadempimento di una parte agli obblighi e alle condizioni ivi previste, non sarebbe stata trasfusa né in un accordo conciliativo innanzi al Giudice ex artt. 185 c.p.c. e 88 disp. att.
c.p.c. né in atto pubblico a cura del Notaio indicato nella stessa scrittura privata.
2 Parte appellante ha chiesto, pertanto, che la Corte pronunci la divisione della comunione esistente tra le parti, recependo l'accordo divisionale dalle stesse sottoscritto.
Il motivo non è fondato.
Premesso che la valutazione della natura della transazione intervenuta tra le parti costituisce apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (in tal senso
Cass. Sez. II n. 6821 del 07/03/2023; Cass. Sez. I - Ordinanza n. 12367 del 18/05/2018; Cass. Sez. II, n.
11632 del 13/05/2010; Cass. Sez. Lav., n. 13717 del 14/06/2006), è stato, altresì, affermato dalla prevalente giurisprudenza che: “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del
06/10/2020 - Rv. 659246 - 01; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 - Rv. 642407 - 01; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15444 del 14/07/2011 - Rv. 618562 - 01).
In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, risultando elementi essenziali di tale contratto, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. Sez.
1 - Ordinanza
n. 7194 del 13/03/2019 - Rv. 653632 - 02; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 - Rv. 642407
- 01).
La conclusione cui è, conseguentemente, pervenuta la Corte d'appello - e cioè che, per effetto dell'assenza di un carattere novativo immediato della transazione e del mancato verificarsi della condizione in quest'ultima espressamente prevista, risultavano ancora azionabili i rimedi connessi all'originario contratto - si presenta parimenti conforme alla giurisprudenza di questa Corte, essendo stato già affermato il principio per cui nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia
3 regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che
l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 c.c., sancisce, l'irrisolubilità della transazione (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 24377 del 16/11/2006 - Rv. 593325 - 01).
Sulla questione, di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. II, 07.01.2025, n. 210), nel cassare una pronuncia della Corte di Appello di Napoli, ha affermato che: “Così motivando, la Corte territoriale non ha correttamente applicato i principi consolidati, nella giurisprudenza di questa Corte, fissati per distinguere la divisione transattiva, che conserva i caratteri propri delle operazioni di divisione ed è, perciò, tendenzialmente conservativa, dalla transazione divisoria che, invece, ha carattere novativo in quanto regolamenta l'attribuzione dei beni a prescindere dalle quote di spettanza, perché è volontà delle parti costituire un nuovo rapporto che non trova più titolo nella domanda di divisione.
È stato costantemente ribadito, invero, che ricorre un'ipotesi di divisione transattiva quando il comune intento delle parti nella realizzazione di un accordo divisorio consista nel risolvere la controversia insorta mediante lo scioglimento della comunione e l'assegnazione proporzionale delle quote, superando in tal modo in via amichevole le questioni afferenti le operazioni divisorie.
Ricorre, invece, una transazione divisionale, avente valore e portata novativa, quando l'accordo si fondi sulla consapevolezza delle parti della differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote e, dunque, quando non si sia proceduto al calcolo delle proporzioni corrispondenti. In tale seconda ipotesi, non è necessario, ai fini della ricorrenza della transazione novativa, ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., comma 2, che le parti palesino la volontà di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, perché elemento inequivoco per distinguere le due ipotesi di accordo è proprio la consapevolezza delle parti della differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote e, dunque, l'aver proceduto i condividenti, per porre fine alla comunione, ad attribuire le porzioni, senza procedere al calcolo delle proporzioni corrispondenti alle quote, al precipuo scopo di evitare le liti che potrebbero insorgere o di porre termine alle liti già sorte (così, costantemente, Cass. Sez. 2, n. 1496 del
17/05/1972; Sez. 1, n. 4790 del 09/11/1977; Sez. 2, n. 4106 del 10/07/1985; Sez. 2, n. 7219 del
06/08/1997; Sez. 2, n. 20256 del 18/09/2009; Sez. 3, n. 13942 del 03/08/2012; in ultimo, in motivazione,
Cass. Sez. 2, n. 8240 del 22/03/2019).
Il discrimine fra le due figure negoziali, dunque, non è soltanto la composizione di una controversia insorta in sede divisionale, ma, essenzialmente, l'obliterazione o non delle ragioni proporzionali di partecipazione alla comunione che comunque si intende, anche parzialmente, sciogliere: l'efficacia novativa della transazione presuppone, infatti, una situazione di oggettiva incompatibilità tra il
4 rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, per cui le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti;
in conseguenza, salvo che sussista un'espressa manifestazione di volontà conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti che trovavano titolo nella divisione in proporzione delle quote”.
Aldilà della natura novativa o conservativa della transazione stipulata tra le parti, questione peraltro confusamente sollevata dalla difesa di soltanto con le note conclusive in Parte_1
appello, nel caso in esame, come correttamente ritenuto dal Tribunale, all'espresso fine di “transigere la lite processuale e ad un tempo sciogliersi dalle due comunioni ereditarie” (pag. 2), con il dettagliato accordo divisionale del 15.07.2021, le parti hanno inteso regolamentare in via definitiva e transattiva tutti i loro rapporti ed ogni ulteriore profilo economico e patrimoniale oggetto del presente giudizio.
D'altra parte, "nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo - come strenuamente sostenuto dalla difesa dell'appellante - la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione"
(Cass. 24377/2006; Cass. 1690/2006). Non v'è dubbio, allora che, trattandosi di transazione non novativa -circostanza, come si è detto, non contestata qui- la sua perdita di efficacia (quale che ne sia la ragione) fa rivivere il rapporto originario.
A questa conclusione non può obiettarsi che la risoluzione della transazione, facendo rivivere il rapporto originario, incide sull'accertamento processuale in corso - che ha ad oggetto proprio il rapporto originario - in modo che venga compromessa la certezza del diritto.
Va osservato che il piano processuale e quello sostanziale vanno mantenuti al riguardo distinti: la reviviscenza del contratto originario comporta una modifica del rapporto tra le parti, altro essendo
l'accertamento e l'apprezzamento processuale di tale rapporto” (v. Cass. Sez. III, 08/01/2024, n. 645).
Il primo giudice, sul punto, ha parlato di “divisione contrattuale”, perfezionatasi in sede “stragiudiziale”, sottoscritta da tutte le parti e dai rispettivi difensori muniti di procura speciale, pienamente valida ed efficace tra le parti che hanno recepito la proposta transattiva del TU (v. allegata comunicazione dell'Ing. ; trattasi di un “negozio transattivo sostanziale” pienamente idoneo a determinare la Per_3
5 cessazione della materia del contendere e l'insorgere a carico delle parti di reciproche servitù e di nuove e diverse obbligazioni (frazionamenti, attivazione/trasferimento di utenze elettriche e idriche – v. art. 4), connesse e accessorie alla divisione delle comunioni ordinarie ed ereditarie oggetto del presente giudizio
(in tal senso, Cass. Sez. II, 30.01.2025, n. 2212; Cass. n. 13578/2008; Cass. n. 909/1981).
Con il detto accordo transattivo le parti, dopo avere analiticamente diviso tutti i beni mobili e immobili oggetto di comunione (v. allegate planimetrie), con contestuale attribuzione degli stessi a ciascuno dei condividenti (artt. 2 e 3), e distribuito in via solidale (art. 5) i costi della TU espletata dall'Ing. Per_3
e delle due divisioni (la prima tra e le nipoti e e la seconda CP_1 Parte_1 CP_2 tra le due sorelle) hanno espressamente dichiarato: “… a questo punto si acquietano dichiarandosi integralmente soddisfatte e di non aver null'altro a che pretendere per le esposte causali. In particolare, le parti dichiarano di non avere diritti reciproci a conguagli in denaro” (art. 6).
Nell'accordo transattivo viene altresì specificato che: “ , in virtù del maggiore Parte_1
valore della quota attribuita, dichiara di essere soddisfatta del suo credito per spese di successione dei danti causa e per le spese sostenute per la manutenzione dei beni comuni” (art. 6).
Le parti hanno concluso, concordando “l'integrale compensazione delle spese e dei compensi del giudizio di divisione R.G. 13784/2017” (art. 7).
L'impegno assunto dalle parti di comparire personalmente innanzi al Giudice per l'udienza di conciliazione o innanzi al Notaio per redigere un atto pubblico di divisione (art. 6) costituisce un ulteriore obbligo in capo alle parti, il cui dedotto inadempimento può essere fatto valere in altra sede dalla parte interessata, ma non esclude l'efficacia e la natura transattiva del predetto ampio accordo divisionale.
Ritiene, infatti, la Corte che la scrittura privata in questione costituisca una nuova regolamentazione pattizia dei rapporti tra le parti finalizzata a transigere definitivamente la controversia in corso e ad evitare future ed eventuali ulteriori controversie. Ne consegue che, in disparte la natura novativa o meno della transazione, la nuova fonte pattizia dei rapporti tra le parti è rappresentata dalla transazione del
15.07.2021.
Non può essere pronunciata in questa sede alcuna risoluzione e/o inefficacia della detta transazione poiché nessuna delle parti ne ha fatto richiesta, pur prospettando parte appellante vicende sopravvenute idonee ad alterare l'assetto pattizio concordato tra le parti (il comportamento ostruzionistico e inadempiente di e del suo difensore), tali da giustificare una eventuale risoluzione della CP_2
transazione.
Come ritenuto da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Trib., 4.8.2017 n. 19568; in tal senso Cass. Sez. VI, 16.03.2015 n. 5188, Cass. Sez. VI, 8034/2020), aldilà delle non concordi
6 conclusioni rassegnate dalle parti nel giudizio di primo grado, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio (Cass. 06/02/2007, n. 2567; Cass.
03/03/2006, n. 4714) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (Cass.
07/05/2009, n. 10553; Cass. 08/09/2008, n. 22650) - atteso che, indipendentemente dalle conclusioni, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (Cass. 16/03/2015, n. 5188; Cass. 30/01/2014, n. 2063; Cass. 08/07/2010, n. 16150)”.
Ogni ulteriore argomento difensivo inerente al carattere non novativo della transazione, come già dedotto, non rileva ai fini della decisione.
Con il secondo motivo di appello si lamenta la compensazione delle spese di lite e di TU disposta dal primo giudice in violazione del principio della soccombenza virtuale.
Anche tale motivo non è fondato, atteso che il Tribunale ha recepito il pieno accordo delle parti sulle spese di lite trasfuso nella scrittura privata transattiva. Non sussiste, nella fattispecie, anche in ragione della particolare natura del giudizio divisorio, alcuna soccombenza reale e/o virtuale di una parte rispetto alle altre.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata merita piena conferma.
In ragione della contumacia degli appellati, nulla va disposto sulle spese di lite dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e avverso la sentenza n. 5189/2023 pubblicata il CP_1 CP_2
18.12.2023 ed emessa dal Giudice monocratico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 13784/2017 R.G.
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 29.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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