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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14560/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14560/2024 vg promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CAMMALLERI DANIELA e dell'avv.
IORIO VIRGINIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate il 09.05.2025
Per il P.M.: Chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in SUSA il 29/06/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SUSA (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 17/04/2003, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente e , il 26/10/2007. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/06/2023. Con ricorso depositato il 12/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano di aver formalizzato, con rogito notarile, l'acquisto da parte del sig. della quota di proprietà della sig.ra della casa coniugale, sita in Bruzolo Via Pt_2 Pt_1
Favro n. 6 e, pertanto, il sig. continuerà a corrispondere per intero la rata del mutuo oltre ad Pt_2 impegnarsi a formalizzare l'accollo integrale dello stesso entro e non oltre il 31.12.2024, con liberazione della sig.ra Pt_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che il cane Tiago, intestato alla sig.ra verrà affidato a lei Pt_1 che provvederà al suo mantenimento. Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti.
DA' ATTO che le parti dichiarano nulla disporre in punto regime di affido e visite del figlio
, in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ancorché egli dimori presso Per_1 il padre.
AFFIDA la figlia minore , con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso il padre. I genitori si impegnano, conformemente alle esigenze di istruzione e di educazione, ad assecondare le motivazioni, i sentimenti e le inclinazioni della minore. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente per quanto attiene le scelte inerenti all'ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere concordemente le decisioni inerenti alla straordinaria amministrazione, ivi inclusa la scelta relativa alle istituzioni scolastiche ove iscrivere la minore.
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desideri, Per_2 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche e secondo i desideri della stessa. tenuto conto dell'età (quasi diciassette anni), previo accordo con il padre, in caso di mancato accordo secondo il seguente calendario minimo:
- un fine settimana alternato dal sabato sera fino alla domenica pomeriggio;
- durante le vacanze natalizie, previa volontà della stessa trascorrerà, ad anni alterni, il periodo Per_2 dal 24 al 30 dicembre, incluso il giorno di Natale, con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- la madre terrà con sé la figlia per Pasqua e Pasquetta ad anni alterni previo assenso della figlia;
- la madre terrà con sé - previa volontà della figlia in tal senso - durante le vacanze estive per Per_2 due settimane, anche non consecutive, da determinare in accordo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno, con l'obbligo di entrambi i genitori di informarsi vicendevolmente sul luogo scelto per trascorrere il periodo di ferie.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia nei periodi in cui l'avrà con sé e la madre corrisponda al padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario di l'importo mensile pari ad € 260,00 somma rivalutabile annualmente secondo gli Per_2 indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal S.S.N., come da
Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino, cui i genitori fanno espresso richiamo.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dal padre.
DISPONE che le spese straordinarie vengano rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese voluttuarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
DA' ATTO che i genitori si concedono sin da ora incondizionatamente il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio per la figlia minore Per_3
TTO che le parti dichiarano di essere economicamente autonomi e di aver regolato tutte le loro
[...] questioni patrimoniali.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14560/2024 vg promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CAMMALLERI DANIELA e dell'avv.
IORIO VIRGINIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate il 09.05.2025
Per il P.M.: Chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in SUSA il 29/06/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SUSA (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 17/04/2003, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente e , il 26/10/2007. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/06/2023. Con ricorso depositato il 12/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano di aver formalizzato, con rogito notarile, l'acquisto da parte del sig. della quota di proprietà della sig.ra della casa coniugale, sita in Bruzolo Via Pt_2 Pt_1
Favro n. 6 e, pertanto, il sig. continuerà a corrispondere per intero la rata del mutuo oltre ad Pt_2 impegnarsi a formalizzare l'accollo integrale dello stesso entro e non oltre il 31.12.2024, con liberazione della sig.ra Pt_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che il cane Tiago, intestato alla sig.ra verrà affidato a lei Pt_1 che provvederà al suo mantenimento. Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti.
DA' ATTO che le parti dichiarano nulla disporre in punto regime di affido e visite del figlio
, in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ancorché egli dimori presso Per_1 il padre.
AFFIDA la figlia minore , con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso il padre. I genitori si impegnano, conformemente alle esigenze di istruzione e di educazione, ad assecondare le motivazioni, i sentimenti e le inclinazioni della minore. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente per quanto attiene le scelte inerenti all'ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere concordemente le decisioni inerenti alla straordinaria amministrazione, ivi inclusa la scelta relativa alle istituzioni scolastiche ove iscrivere la minore.
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desideri, Per_2 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche e secondo i desideri della stessa. tenuto conto dell'età (quasi diciassette anni), previo accordo con il padre, in caso di mancato accordo secondo il seguente calendario minimo:
- un fine settimana alternato dal sabato sera fino alla domenica pomeriggio;
- durante le vacanze natalizie, previa volontà della stessa trascorrerà, ad anni alterni, il periodo Per_2 dal 24 al 30 dicembre, incluso il giorno di Natale, con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- la madre terrà con sé la figlia per Pasqua e Pasquetta ad anni alterni previo assenso della figlia;
- la madre terrà con sé - previa volontà della figlia in tal senso - durante le vacanze estive per Per_2 due settimane, anche non consecutive, da determinare in accordo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno, con l'obbligo di entrambi i genitori di informarsi vicendevolmente sul luogo scelto per trascorrere il periodo di ferie.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia nei periodi in cui l'avrà con sé e la madre corrisponda al padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario di l'importo mensile pari ad € 260,00 somma rivalutabile annualmente secondo gli Per_2 indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal S.S.N., come da
Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino, cui i genitori fanno espresso richiamo.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dal padre.
DISPONE che le spese straordinarie vengano rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese voluttuarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
DA' ATTO che i genitori si concedono sin da ora incondizionatamente il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio per la figlia minore Per_3
TTO che le parti dichiarano di essere economicamente autonomi e di aver regolato tutte le loro
[...] questioni patrimoniali.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.