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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PI RC, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco 13b 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 234/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez.
1 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720230008076724000 DEFINIZ. AGEVOL 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720230008076724000 DEFINIZ. AGEVOL 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720230008076724000 DEFINIZ. AGEVOL 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720230008076724000 DEFINIZ. AGEVOL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720230008076724000 DEFINIZ. AGEVOL 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 639/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia:
In via principale riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità della cartella di pagamento n. 03720230008076724000;
In via subordinata in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare la pretesa impositiva con riferimento alla decadenza a partire dalla rata n. 14 con consequenziale quantificazione dell'imposta dovuta e delle sanzioni pecuniarie».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte:
- dichiarare inammissibile, e comunque respingere perché infondato, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in ogni caso, annullare in quanto illegittima ‒ per anteriore illegittimità del ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo ‒ la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 037 2023 00080767 24 000, notificata in data 22 gennaio 2024, recante le somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo a seguito dell'asserita decadenza della Resistente_1 s.r.l. dalla rateazione della definizione agevolata tributaria relativa agli anni 2011 – 2012 - 2013 - 2014 - 2015.
Con il favore delle spese (oltre rimborso forfetario 15% ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, C.P.A., I.V.A. e successive occorrende)».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato con pec 10 febbraio 2025 a controparte l'Agenzia delle entrate,
Direzione Provinciale di Cuneo, propose appello avverso la sentenza n. 234/01/24 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo, depositata il 17 luglio 2024 e non notificata. Il 13 febbraio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò di aver, il 22 gennaio 2024, consegnato a controparte cartella di pagamento n. 037 2023 0008076724000 chiedendo il versamento complessivo di euro 502.684,94 (oltre euro 5,88 di diritti di notifica) per cinque partite di ruolo formate ai sensi dell'art. 15 ter del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n.
602, per decadenza dalla rateizzazione degli importi dovuti a seguito di definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ossia:
- partita di ruolo n. T7S0003542019/001 di euro 40.656,45 (di cui euro 19.360,84 di imposta ed euro 21.295,61 di sanzioni oltre interessi) con riferimento all'avviso di accertamento n.
T7S030200428/2017 (anno d'imposta 2011), per il mancato versamento della nona rata (scadenza del 31 maggio 2021) entro il termine di legge stabilito per il versamento della rata successiva (31 agosto
2021), con versamento avvenuto il 30 novembre 2021. In altri termini di aver applicato la sanzione ex art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (da rata 9 a rata 20), aumentata della metà (e quindi pari al 45 per cento) ed iscritto a ruolo le imposte non versate relative alle rate dalla n. 16 alla n. 20;
- partita di ruolo n. T7S0003562019/001 di euro 53.592,16 (di cui euro 25.528,77 di imposta ed euro 28.063,39 di sanzioni oltre interessi) con riferimento all'avviso di accertamento n.
T7S030200615/2017 (anno d'imposta 2012);
- partita di ruolo n. T7S0003572019/001 di euro 85.484,33 (di cui euro 41.002,00 di imposta ed euro 44.482,33 di sanzioni oltre interessi), con riferimento all'avviso di accertamento n. T7S030200630/2017 (anno d'imposta 2013);
- partita di ruolo n. T7S0003582019/001 di euro 173.288,38 (di cui euro 83.098,32 di imposta ed euro 90.190,06 di sanzioni oltre interessi), con riferimento all'avviso di accertamento n.
T7S030201823/2017 (anno d'imposta 2014);
- partita di ruolo n. T7S0003552019/001 di euro 109.202,76 (di cui euro 52.356,24 di imposta, euro 56.846,52 di sanzioni oltre interessi), con riferimento all'avviso di accertamento n.
T7S030201827/2017 (anno d'imposta 2015).
Ancor più nel dettaglio rimproverò la contribuente di non aver versato la nona rata dei piani di dilazione suddetti (tutti simili nello sviluppo temporale dei pagamenti) entro il 31 maggio 2021 e neppure entro il termine di legge stabilito per il versamento della rata successiva (31 agosto 2021) essendo in tutti i casi l'esborso avvenuto il 30 novembre 2021. Soggiunse di aver applicato la sanzione di cui all'art. 13 decr. n. 471 cit. sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (dalla nona rata fino alla ventesima), aumentato della metà (e quindi pari al 45 per cento) oltre ad iscrivere a ruolo le imposte non versate relative alle rate dalla n. 16 alla n. 20.
Espose che controparte impugnò il sopraccitato atto eccependo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo essendo il tardivo pagamento dipeso esclusivamente dal sequestro penale di tutti i conti correnti da essa intrattenuti nel periodo compreso tra l'8 agosto ed il 10 settembre 2021.
Narrò di essersi costituita in giudizio denunciando come il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie, disposto dal Tribunale di Torino, non potesse rappresentare una causa di forza maggiore tale da giustificare il tardivo pagamento della rata n. 9 in quanto: 1) il dissequestro fu disposto il 10 settembre 2021 ma il pagamento fu eseguito solamente il 30 novembre 2021; 2) la Società era perfettamente consapevole di non poter beneficiare più di alcuna dilazione di pagamento in quanto stava già pagando con un trimestre di ritardo.
Riferì che la Corte provinciale, facendo leva sulla nozione di forza maggiore elaborata dalla giurisprudenza comunitaria (secondo la quale la stessa si compone di un elemento oggettivo – rappresentato dall'esistenza di circostanze estranee all'operatore, anormali e imprevedibili – e di un elemento soggettivo – costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi), ritenne che il provvedimento di cautela reale emesso dal giudice penale, rappresentasse quell'evento imponderabile e non fronteggiabile con i mezzi finanziari, propri od ottenuti per fiducia creditizia, di cui l'imprenditore deve essere premunito per far fronte al rischio di impresa. Inoltre con riferimento alle ulteriori decadenze che la Corte affermò che i versamenti rateali successivi «non rientrano nel perimetro della controversia, che investe la legittimità della decadenza comminata per il ritardo nel pagamento della nona rata». Infine rilevò aver la contribuente comunque provveduto al versamento delle ulteriori rate «estinguendo quasi integralmente il debito, nell'importo rideterminato a seguito dell'adesione alla definizione agevolata».
Per la riforma della predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza per carenza dei presupposti per applicare l'esimente della forza maggiore. Asserì in particolare essere l'Ufficio estraneo al sequestro (disposto in ambito penale da parte del Tribunale di Torino su iniziativa della Guardia di Finanza) e come il collegio avesse valorizzato l'elemento oggettivo (ovvero l'esistenza di circostanze anormali ed imprevedibili estranee all'imprenditore) a discapito di quello soggettivo rappresentato «dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguente dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi» essendo la società perfettamente consapevole di versare gli importi dovuti dal piano di rateazione con un trimestre di ritardo. Ovvero un modus operandi adottato dalla contribuente già a partire dalla seconda rata del piano di rateazione (scadenza originaria 31 agosto 2019 con versamento eseguito il 28 novembre 2019).
Inoltre lamentò come controparte non eseguì il pagamento delle somme dovute nelle settimane successive al dissequestro delle disponibilità finanziarie attendendo invece il 30 novembre 2021 per procedere al pagamento della nona rata. Inoltre che a cascata furono versate in ritardo di sei mesi le rate nn. 11 – 12 – 13, con un ulteriore ritardo sulle rate n. 14 - 15 (versate con 9 mesi di ritardo) mentre le rate nn. 17 – 18 – 19 furono saldate con un anno di ritardo.
1.2. – La contribuente si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
Meglio rappresentò i fatti di causa. Ovvero che una verifica fiscale della Guardia di Finanza di
Fossano nel 2016, portò, tra luglio e settembre 2017, alla notifica di cinque avvisi di accertamento per gli anni 2011-2015, per un totale di oltre 1,8 milioni di euro in maggiori imposte, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. Inoltre che la società presentò istanza di accertamento con adesione ex art. 6 D. Lgs.
218/1997, producendo ampia documentazione tecnica in precedenza non valutata dai verificatori per mancanza di competenze ingegneristiche, ed il cui rigetto la spinse a impugnare senza successo gli avvisi presso la CT di Cuneo (con sentenza di condanna n. 250 del 2018). Quindi che il 13 febbraio
2019 aderì alla definizione agevolata (ex decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119), beneficiando della revoca delle esecuzioni e avviando un piano di 20 rate, pagate regolarmente fino alla ottava nel maggio 2021 quando un sequestro penale disposto dal GIP di Torino il 23 luglio 2021 (notificato l'8 agosto) bloccò però i conti per presunti atti fraudolenti del 2018, impedendo di saldare la rata numero 9 entro il
31 agosto e minando l'accesso al credito, fino al dissequestro del 10 settembre 2021 e all'archiviazione del dicembre 2022 per mancanza di dolo, data la volontà di pagare oltre il 50 per cento. Quindi che riprese i versamenti con ravvedimento dal novembre 2021 al 2022, ma che, con la cartella notificata il
22 gennaio 2024 su ruolo del novembre 2023, l'Ufficio contestò la decadenza per la nona rata, applicando le sanzioni. Soggiunse di aver impugnato l'appena citato atto di decadenza il 21 marzo 2024, ottenendo una sospensiva il 30 maggio nonostante i pignoramenti bancari illegittimi revocati a giugno, e che infine la CGT di Cuneo annullò la cartella con sentenza 17 luglio 2024 n. 234, permettendo alla società di estinguere il debito con le rate finali fino al febbraio 2025.
Propose poi le proprie controdeduzioni, ossia:
a) inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dello art. 342 c.p.c. e comunque sua infondatezza. Censurò il motivo proposto dall'Ufficio ovvero la nullità per «carenza dei presupposti di forza maggiore», soddisfacendo invece, a suo dire, la sentenza, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 546/1992, i requisiti di legge e non avendo l'Ufficio indicato carenze formali. Inoltre denunciò la violazione dell'art. 342 c.p.c. mancando l'indicazione specifica del capo impugnato, oltre che le censure fattuali alternative e le denunce di violazioni di legge con rilevanza decisionale. Infine come l'affermazione della «carenza di presupposti» fosse apodittica senza argomentare gli errori commessi dal giudice;
b) in ogni caso, inammissibilità della domanda subordinata formulata dall'Ufficio in grado di appello. Rimarcò aver l'appellante chiesto per la prima volta in questo grado del giudizio la rideterminazione della pretesa per decadenza della quattordicesima rata e la quantificazione ex novo dell'imposta e delle sanzioni. Denunciò essere quella in parola domanda nuova, non proposta in primo grado e che così facendo l'Ufficio chiese l'estensione del thema decidendum a profili estranei, con rideterminazione non consentita nel rito tributario d'impugnazione.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, sentite le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello dell'Amministrazione finanziaria non merita favore.
2.1. – Preliminarmente questo Collegio deve meglio delineare l'ambito della controversia. Vale
a dire che la contribuente impugnò la cartella di pagamento n. 037 2023 00080767 24 000, ad essa notificata il 22 gennaio 2024, recante somme iscritte a ruolo a titolo di decadenza dalla rateazione della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 per gli anni 2011 - 2012 - 2013 - 2014 – 2015. In particolare che nella motivazione dell'atto l'Ufficio indicò che: «La decadenza
[è] intervenuta per mancato versamento della rata 9 entro il termine di legge scaduto il 31.08.2021».
Ossia che la controversia deve essere limitata al versamento della nona rata suddetta senza quindi ampliarsi a: «rideterminare la pretesa impositiva con riferimento alla decadenza a partire dalla rata n. 14 con consequenziale quantificazione dell'imposta dovuta e delle sanzioni pecuniarie». Per ancora meglio dire la domanda subordinata proposta dall'Ufficio deve essere dichiarata inammissibile.
2.2. – Deve poi essere esaminata la critica rivolta dall'Ufficio alla impugnata sentenza. Ovvero nella sostanza come non sussistesse l'elemento soggettivo per l'esimente dalla causa di forza maggiore.
A tal proposito questo Collegio non può che richiamare, per chiarezza espositiva, il contenuto di un arresto di legittimità (cfr. Cass. ord. 21 marzo 2024, n. 7628) che ben sintetizzò il quadro giurisprudenziale. Ossia che: «la figura della “forza maggiore” è stata codificata dall'art. 6 , comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) come “causa di non punibilità” del contribuente che abbia commesso un fatto integrante l'infrazione di una norma tributaria;
1.3 l'esimente è stata oggetto di un'attenta rielaborazione da parte di questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22153 ; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^,
22 marzo 2019, n. 8175 ; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2020, n. 20389 ; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio
2021, n. 4757 ; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2022, n. 16947 ; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2023, n. 30493 ) sulla scorta della giurisprudenza euro-unitaria;
1.4 in proposito, si è affermato che la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale - da interpretarsi in modo conforme con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, in causa C-314/06, punto 24, e con l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia il 18 gennaio 2005, in causa C-325/03, punto 25 - comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi;
1.5 peraltro, è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (vedasi la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, in causa C-195/91, punto 31, e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, in causa C-208/01, punto 19);
1.6 pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22153 ; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n.
8175 ; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4757 ; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11477 );
1.7 più specificamente, poi, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 6 , comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
472 , essendo, invece, necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass.,
Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8175 ; Cass., Sez. 6^-5, 28 settembre 2020, n. 20389; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17027 );
1.8 secondo la giurisprudenza euro-unitaria, rilevano, dunque, non necessariamente circostanze tali da porre l'operatore nell'impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (vedasi la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, in causa C-195/91, punto 31; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, in causa C-208/01, punto 19; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, in causa C-314/06, punto 24; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 18 luglio
2013, in causa C-99/12, punto 31; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 4 febbraio 2016, in cause C-659/13 e C34/14, punto 192; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 18 maggio 2017, in causa C-154/16, punto 61)»(cfr. Cass. ord. sopra cit.);
Orbene è ora possibile applicare il predetto insegnamento ai fatti di causa soprattutto nella parte in cui il giudice di legittimità rimarco essere il profilo soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi.
Ora a ben vedere avendo i conti sequestrati, fatto pacificamente riconosciuto dagli atti di causa, era di fatto impossibile per il contribuente premunirsi contro le conseguenze del sequestro. Banalmente se avesse avuto delle altre disponibilità finanziarie sarebbero state anche esse sequestrate. E neppure è pensabile che potesse individuare misure appropriate per farvi fronte, vale a dire chiedendo finanziamenti bancari, essendo notorio che difficilmente gli istituti di credito concedono linee di credito ad imprenditori con conti sequestrati, ovvero un campanello d'allarme per qualsiasi banchiere accorto.
Di fatto non essendo possibile per la contribuente premunirsi contro le conseguenze del predetto sequestro, la impugnata decisione non può che essere confermata.
2.2. – L'appello dell'Ufficio non merita quindi favore e la impugnata decisione deve essere confermata
2.3. - Alla soccombenza di parte appellante consegue la sua condanna alle spese che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: conferma la decisione di primo grado;
condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Torino, allì 11 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PI RC, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco 13b 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 234/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez.
1 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720230008076724000 DEFINIZ. AGEVOL 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720230008076724000 DEFINIZ. AGEVOL 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720230008076724000 DEFINIZ. AGEVOL 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720230008076724000 DEFINIZ. AGEVOL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720230008076724000 DEFINIZ. AGEVOL 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 639/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia:
In via principale riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità della cartella di pagamento n. 03720230008076724000;
In via subordinata in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare la pretesa impositiva con riferimento alla decadenza a partire dalla rata n. 14 con consequenziale quantificazione dell'imposta dovuta e delle sanzioni pecuniarie».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte:
- dichiarare inammissibile, e comunque respingere perché infondato, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in ogni caso, annullare in quanto illegittima ‒ per anteriore illegittimità del ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo ‒ la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 037 2023 00080767 24 000, notificata in data 22 gennaio 2024, recante le somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo a seguito dell'asserita decadenza della Resistente_1 s.r.l. dalla rateazione della definizione agevolata tributaria relativa agli anni 2011 – 2012 - 2013 - 2014 - 2015.
Con il favore delle spese (oltre rimborso forfetario 15% ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, C.P.A., I.V.A. e successive occorrende)».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato con pec 10 febbraio 2025 a controparte l'Agenzia delle entrate,
Direzione Provinciale di Cuneo, propose appello avverso la sentenza n. 234/01/24 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo, depositata il 17 luglio 2024 e non notificata. Il 13 febbraio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò di aver, il 22 gennaio 2024, consegnato a controparte cartella di pagamento n. 037 2023 0008076724000 chiedendo il versamento complessivo di euro 502.684,94 (oltre euro 5,88 di diritti di notifica) per cinque partite di ruolo formate ai sensi dell'art. 15 ter del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n.
602, per decadenza dalla rateizzazione degli importi dovuti a seguito di definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ossia:
- partita di ruolo n. T7S0003542019/001 di euro 40.656,45 (di cui euro 19.360,84 di imposta ed euro 21.295,61 di sanzioni oltre interessi) con riferimento all'avviso di accertamento n.
T7S030200428/2017 (anno d'imposta 2011), per il mancato versamento della nona rata (scadenza del 31 maggio 2021) entro il termine di legge stabilito per il versamento della rata successiva (31 agosto
2021), con versamento avvenuto il 30 novembre 2021. In altri termini di aver applicato la sanzione ex art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (da rata 9 a rata 20), aumentata della metà (e quindi pari al 45 per cento) ed iscritto a ruolo le imposte non versate relative alle rate dalla n. 16 alla n. 20;
- partita di ruolo n. T7S0003562019/001 di euro 53.592,16 (di cui euro 25.528,77 di imposta ed euro 28.063,39 di sanzioni oltre interessi) con riferimento all'avviso di accertamento n.
T7S030200615/2017 (anno d'imposta 2012);
- partita di ruolo n. T7S0003572019/001 di euro 85.484,33 (di cui euro 41.002,00 di imposta ed euro 44.482,33 di sanzioni oltre interessi), con riferimento all'avviso di accertamento n. T7S030200630/2017 (anno d'imposta 2013);
- partita di ruolo n. T7S0003582019/001 di euro 173.288,38 (di cui euro 83.098,32 di imposta ed euro 90.190,06 di sanzioni oltre interessi), con riferimento all'avviso di accertamento n.
T7S030201823/2017 (anno d'imposta 2014);
- partita di ruolo n. T7S0003552019/001 di euro 109.202,76 (di cui euro 52.356,24 di imposta, euro 56.846,52 di sanzioni oltre interessi), con riferimento all'avviso di accertamento n.
T7S030201827/2017 (anno d'imposta 2015).
Ancor più nel dettaglio rimproverò la contribuente di non aver versato la nona rata dei piani di dilazione suddetti (tutti simili nello sviluppo temporale dei pagamenti) entro il 31 maggio 2021 e neppure entro il termine di legge stabilito per il versamento della rata successiva (31 agosto 2021) essendo in tutti i casi l'esborso avvenuto il 30 novembre 2021. Soggiunse di aver applicato la sanzione di cui all'art. 13 decr. n. 471 cit. sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (dalla nona rata fino alla ventesima), aumentato della metà (e quindi pari al 45 per cento) oltre ad iscrivere a ruolo le imposte non versate relative alle rate dalla n. 16 alla n. 20.
Espose che controparte impugnò il sopraccitato atto eccependo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo essendo il tardivo pagamento dipeso esclusivamente dal sequestro penale di tutti i conti correnti da essa intrattenuti nel periodo compreso tra l'8 agosto ed il 10 settembre 2021.
Narrò di essersi costituita in giudizio denunciando come il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie, disposto dal Tribunale di Torino, non potesse rappresentare una causa di forza maggiore tale da giustificare il tardivo pagamento della rata n. 9 in quanto: 1) il dissequestro fu disposto il 10 settembre 2021 ma il pagamento fu eseguito solamente il 30 novembre 2021; 2) la Società era perfettamente consapevole di non poter beneficiare più di alcuna dilazione di pagamento in quanto stava già pagando con un trimestre di ritardo.
Riferì che la Corte provinciale, facendo leva sulla nozione di forza maggiore elaborata dalla giurisprudenza comunitaria (secondo la quale la stessa si compone di un elemento oggettivo – rappresentato dall'esistenza di circostanze estranee all'operatore, anormali e imprevedibili – e di un elemento soggettivo – costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi), ritenne che il provvedimento di cautela reale emesso dal giudice penale, rappresentasse quell'evento imponderabile e non fronteggiabile con i mezzi finanziari, propri od ottenuti per fiducia creditizia, di cui l'imprenditore deve essere premunito per far fronte al rischio di impresa. Inoltre con riferimento alle ulteriori decadenze che la Corte affermò che i versamenti rateali successivi «non rientrano nel perimetro della controversia, che investe la legittimità della decadenza comminata per il ritardo nel pagamento della nona rata». Infine rilevò aver la contribuente comunque provveduto al versamento delle ulteriori rate «estinguendo quasi integralmente il debito, nell'importo rideterminato a seguito dell'adesione alla definizione agevolata».
Per la riforma della predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza per carenza dei presupposti per applicare l'esimente della forza maggiore. Asserì in particolare essere l'Ufficio estraneo al sequestro (disposto in ambito penale da parte del Tribunale di Torino su iniziativa della Guardia di Finanza) e come il collegio avesse valorizzato l'elemento oggettivo (ovvero l'esistenza di circostanze anormali ed imprevedibili estranee all'imprenditore) a discapito di quello soggettivo rappresentato «dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguente dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi» essendo la società perfettamente consapevole di versare gli importi dovuti dal piano di rateazione con un trimestre di ritardo. Ovvero un modus operandi adottato dalla contribuente già a partire dalla seconda rata del piano di rateazione (scadenza originaria 31 agosto 2019 con versamento eseguito il 28 novembre 2019).
Inoltre lamentò come controparte non eseguì il pagamento delle somme dovute nelle settimane successive al dissequestro delle disponibilità finanziarie attendendo invece il 30 novembre 2021 per procedere al pagamento della nona rata. Inoltre che a cascata furono versate in ritardo di sei mesi le rate nn. 11 – 12 – 13, con un ulteriore ritardo sulle rate n. 14 - 15 (versate con 9 mesi di ritardo) mentre le rate nn. 17 – 18 – 19 furono saldate con un anno di ritardo.
1.2. – La contribuente si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
Meglio rappresentò i fatti di causa. Ovvero che una verifica fiscale della Guardia di Finanza di
Fossano nel 2016, portò, tra luglio e settembre 2017, alla notifica di cinque avvisi di accertamento per gli anni 2011-2015, per un totale di oltre 1,8 milioni di euro in maggiori imposte, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. Inoltre che la società presentò istanza di accertamento con adesione ex art. 6 D. Lgs.
218/1997, producendo ampia documentazione tecnica in precedenza non valutata dai verificatori per mancanza di competenze ingegneristiche, ed il cui rigetto la spinse a impugnare senza successo gli avvisi presso la CT di Cuneo (con sentenza di condanna n. 250 del 2018). Quindi che il 13 febbraio
2019 aderì alla definizione agevolata (ex decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119), beneficiando della revoca delle esecuzioni e avviando un piano di 20 rate, pagate regolarmente fino alla ottava nel maggio 2021 quando un sequestro penale disposto dal GIP di Torino il 23 luglio 2021 (notificato l'8 agosto) bloccò però i conti per presunti atti fraudolenti del 2018, impedendo di saldare la rata numero 9 entro il
31 agosto e minando l'accesso al credito, fino al dissequestro del 10 settembre 2021 e all'archiviazione del dicembre 2022 per mancanza di dolo, data la volontà di pagare oltre il 50 per cento. Quindi che riprese i versamenti con ravvedimento dal novembre 2021 al 2022, ma che, con la cartella notificata il
22 gennaio 2024 su ruolo del novembre 2023, l'Ufficio contestò la decadenza per la nona rata, applicando le sanzioni. Soggiunse di aver impugnato l'appena citato atto di decadenza il 21 marzo 2024, ottenendo una sospensiva il 30 maggio nonostante i pignoramenti bancari illegittimi revocati a giugno, e che infine la CGT di Cuneo annullò la cartella con sentenza 17 luglio 2024 n. 234, permettendo alla società di estinguere il debito con le rate finali fino al febbraio 2025.
Propose poi le proprie controdeduzioni, ossia:
a) inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dello art. 342 c.p.c. e comunque sua infondatezza. Censurò il motivo proposto dall'Ufficio ovvero la nullità per «carenza dei presupposti di forza maggiore», soddisfacendo invece, a suo dire, la sentenza, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 546/1992, i requisiti di legge e non avendo l'Ufficio indicato carenze formali. Inoltre denunciò la violazione dell'art. 342 c.p.c. mancando l'indicazione specifica del capo impugnato, oltre che le censure fattuali alternative e le denunce di violazioni di legge con rilevanza decisionale. Infine come l'affermazione della «carenza di presupposti» fosse apodittica senza argomentare gli errori commessi dal giudice;
b) in ogni caso, inammissibilità della domanda subordinata formulata dall'Ufficio in grado di appello. Rimarcò aver l'appellante chiesto per la prima volta in questo grado del giudizio la rideterminazione della pretesa per decadenza della quattordicesima rata e la quantificazione ex novo dell'imposta e delle sanzioni. Denunciò essere quella in parola domanda nuova, non proposta in primo grado e che così facendo l'Ufficio chiese l'estensione del thema decidendum a profili estranei, con rideterminazione non consentita nel rito tributario d'impugnazione.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, sentite le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello dell'Amministrazione finanziaria non merita favore.
2.1. – Preliminarmente questo Collegio deve meglio delineare l'ambito della controversia. Vale
a dire che la contribuente impugnò la cartella di pagamento n. 037 2023 00080767 24 000, ad essa notificata il 22 gennaio 2024, recante somme iscritte a ruolo a titolo di decadenza dalla rateazione della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 per gli anni 2011 - 2012 - 2013 - 2014 – 2015. In particolare che nella motivazione dell'atto l'Ufficio indicò che: «La decadenza
[è] intervenuta per mancato versamento della rata 9 entro il termine di legge scaduto il 31.08.2021».
Ossia che la controversia deve essere limitata al versamento della nona rata suddetta senza quindi ampliarsi a: «rideterminare la pretesa impositiva con riferimento alla decadenza a partire dalla rata n. 14 con consequenziale quantificazione dell'imposta dovuta e delle sanzioni pecuniarie». Per ancora meglio dire la domanda subordinata proposta dall'Ufficio deve essere dichiarata inammissibile.
2.2. – Deve poi essere esaminata la critica rivolta dall'Ufficio alla impugnata sentenza. Ovvero nella sostanza come non sussistesse l'elemento soggettivo per l'esimente dalla causa di forza maggiore.
A tal proposito questo Collegio non può che richiamare, per chiarezza espositiva, il contenuto di un arresto di legittimità (cfr. Cass. ord. 21 marzo 2024, n. 7628) che ben sintetizzò il quadro giurisprudenziale. Ossia che: «la figura della “forza maggiore” è stata codificata dall'art. 6 , comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) come “causa di non punibilità” del contribuente che abbia commesso un fatto integrante l'infrazione di una norma tributaria;
1.3 l'esimente è stata oggetto di un'attenta rielaborazione da parte di questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22153 ; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^,
22 marzo 2019, n. 8175 ; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2020, n. 20389 ; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio
2021, n. 4757 ; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2022, n. 16947 ; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2023, n. 30493 ) sulla scorta della giurisprudenza euro-unitaria;
1.4 in proposito, si è affermato che la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale - da interpretarsi in modo conforme con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, in causa C-314/06, punto 24, e con l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia il 18 gennaio 2005, in causa C-325/03, punto 25 - comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi;
1.5 peraltro, è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (vedasi la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, in causa C-195/91, punto 31, e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, in causa C-208/01, punto 19);
1.6 pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22153 ; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n.
8175 ; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4757 ; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11477 );
1.7 più specificamente, poi, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 6 , comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
472 , essendo, invece, necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass.,
Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8175 ; Cass., Sez. 6^-5, 28 settembre 2020, n. 20389; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17027 );
1.8 secondo la giurisprudenza euro-unitaria, rilevano, dunque, non necessariamente circostanze tali da porre l'operatore nell'impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (vedasi la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, in causa C-195/91, punto 31; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, in causa C-208/01, punto 19; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, in causa C-314/06, punto 24; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 18 luglio
2013, in causa C-99/12, punto 31; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 4 febbraio 2016, in cause C-659/13 e C34/14, punto 192; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 18 maggio 2017, in causa C-154/16, punto 61)»(cfr. Cass. ord. sopra cit.);
Orbene è ora possibile applicare il predetto insegnamento ai fatti di causa soprattutto nella parte in cui il giudice di legittimità rimarco essere il profilo soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi.
Ora a ben vedere avendo i conti sequestrati, fatto pacificamente riconosciuto dagli atti di causa, era di fatto impossibile per il contribuente premunirsi contro le conseguenze del sequestro. Banalmente se avesse avuto delle altre disponibilità finanziarie sarebbero state anche esse sequestrate. E neppure è pensabile che potesse individuare misure appropriate per farvi fronte, vale a dire chiedendo finanziamenti bancari, essendo notorio che difficilmente gli istituti di credito concedono linee di credito ad imprenditori con conti sequestrati, ovvero un campanello d'allarme per qualsiasi banchiere accorto.
Di fatto non essendo possibile per la contribuente premunirsi contro le conseguenze del predetto sequestro, la impugnata decisione non può che essere confermata.
2.2. – L'appello dell'Ufficio non merita quindi favore e la impugnata decisione deve essere confermata
2.3. - Alla soccombenza di parte appellante consegue la sua condanna alle spese che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: conferma la decisione di primo grado;
condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Torino, allì 11 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu