Sentenza 31 gennaio 2023
Decreto cautelare 29 marzo 2023
Ordinanza cautelare 14 aprile 2023
Decreto presidenziale 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 31/01/2023, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2023
N. 01711/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04922/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione QU Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4922 del 2022, proposto da EA US QU, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Aluisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UE PU, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del MUR, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero (Romania) per l'insegnamento nella classe di concorso ADSS – SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC. II° GRADO, conseguito in Romania, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 15/2016, depositata in data 15.07.2021 con protocollo domanda n. 21424, fin qui rimasta priva di riscontro;
per il contestuale accertamento ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a. dell'obbligo di provvedere vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine alcuno di esercizio della discrezionalità amministrativa;
nonché per la contestuale nomina del Commissario ad CT, affinché provveda al riscontro dell'istanza presentata in luogo dell'Amministrazione resistente inadempiente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato la ricorrente, premesso che in data 15 luglio 2021 essa ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva 36/2005/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, ha chiesto al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e la fondatezza della pretesa sostanziale al riconoscimento e, conseguentemente, condannare l’amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto, nominando altresì un commissario ad CT per il caso di perdurante inerzia.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca.
All’udienza del 20 dicembre 2022 la causa è stata assunta in decisione.
2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dalla esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima, oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine specificamente previsto. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE, stabilisce infatti al comma 2 prevede infatti che “ Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni ”; al comma 6 prevede poi che “ Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato ”.
Inoltre, dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto all’interessato un’integrazione documentale.
In accoglimento del ricorso, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione di provvedere sull’istanza della ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene altresì opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad CT , nella persona del Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, il quale dovrà provvedere, con potere di delega e con diritto al compenso, entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima.
Il compenso del Commissario ad CT , che comunque dovrà produrre al giudicante compiuta relazione sulle operazioni effettuate, viene stabilito sin da ora, nel caso di suo intervento, in euro 750,00, salvo conguaglio, da porre a carico del Ministero dell’Istruzione inadempiente.
Va invece rigettata la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale vantata all’istante, tenuto conto della possibilità per l’amministrazione di effettuare approfondimenti istruttori e della discrezionalità tecnica riconosciutale anche nell’imposizione di eventuali misure compensative, in conformità alla disciplina europea.
3. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione QU Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad CT il Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, il quale, con facoltà di delega e con diritto al compenso, provvederà in caso di inerzia del Ministero, nel termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Respinge la domanda di accertamento della pretesa sostanziale di cui in narrativa.
In caso di intervento del commissario ad CT, condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento del compenso del commissario, che liquida sin d’ora in euro 750,00 salvo conguaglio.
Compensa le ulteriori spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Dalila Satullo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO