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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/11/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28/11/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°53/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. , da CA (CZ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Eugenio GUERINO, presso lo studio del quale in Catanzaro alla Via Corazzo n°38, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. Parte_2
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 12.01.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°41/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza pagina 1 di 4 dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1, indennità di accompagnamento, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento di quanto richiesto, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
già presenti al momento della domanda amministrativa.
Esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporne una nuova.
Il nuovo Ctu, nel riesaminare e valutare lo stato della parte istante, nonché la documentazione della fase di ATP, rilevava che in realtà che la parte ricorrente si trovava in uno stato invalidante totale sin dalla domanda amministrativa, atteso che le sintomatologie presenti al momento della visita medico legale erano documentate debitamente, quindi, concludeva che le condizioni psico-fisiche erano tali, da aver diritto, alla indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. n°18/80 dalla data della domanda amministrativa, così concludendo nell'elaborato peritale:
“… La SI.ra in data 31.05.2022 inoltrava domanda alla Commissione Parte_1
Medica di Prima Istanza di L.T. intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Veniva sottoposta a Visita Medica dalla Commissione Medica Prima Istanza di
Lamezia Terme il 27.07.2022; riconosciuta: invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti
a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) grave 100% senza il diritto all'indennità di accompagnamento con la diagnosi di: Deficit deambulatorio in esiti di artrodesi L3-L5 per stenosi lombare L4-L5 e laminectomia di L4. La ricorrente, quindi, inoltrava ricorso al SI. Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Lamezia Terme, il quale incaricava un
CTU per rivalutazione dello stato clinico della paziente. Anche in tal caso, il CTU nominato, stabiliva il diniego dell'indennità di accompagnamento per la SI.ra , pertanto, Parte_1 procedeva l'iter con il ricorso di merito e il Giudice nominava la sottoscritta ad effettuare una nuova valutazione. Dalle indagini tecniche si stabilisce che la perizianda risulta affetta da: Grave deficit pagina 2 di 4 deambulatorio in esiti di artrodesi L3-L5 per stenosi lombare L4-L5 e laminectomia di L4.
Cardiopatia ipertensiva. Spondiloartrosi. Obesità. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Iniziale declino cognitivo. Incontinenza urinaria.
La ricorrente, giunge nello studio in carrozzina accompagnata dai figli. Orbene, da quanto rilevato in sede di Visita Peritale nonché dai documenti visionati e allegati agli atti, si apprezza un marcato deficit deambulatorio a carico della ricorrente determinato dalla pregressa artrodesi lombare per stenosi del canale vertebrale che nel tempo ha prodotto uno scarso miglioramento della situazione articolare e algica della ricorrente. Allo stato attuale, la SI.ra mostra un grave deficit Pt_1 deambulatorio con necessità di essere sostenuta ed aiutata nel compiere le normali attività quotidiane
(vestirsi, lavarsi, fare la spesa, continenza..ecc) e i cambi posturali. Infatti, sia i movimenti di flessoestensione che di rotazione a carico del rachide e delle anche sono notevolmente compromessi e richiedono il supporto di un cargiver per essere espletati con conseguente riduzione dell'autonomia personale. La deambulazione avviene, infatti, a piccoli passi con incertezza e solo per piccoli tratti sempre con ausili bilaterali e aiuto di terzi anche in ambiente domestico. È presente contrattura dei muscoli paravertebrali e la digitopressione delle apofisi spinose del rachide genera dolore, per il quale quotidianamente, come riferito dai figli della SI.ra la ricorrente deve necessariamente Pt_1 ricorrere all'uso di farmaci antidolorifici importanti. Pertanto, la ricorrente di sicuro, presenta una ridotta autonomia funzionale legata alle molteplici patologie croniche di cui è affetta, cardiopatia ipertensiva, obesità, ipotiroidismo, dislipidemia, ipoacusia bilaterale che aggiunte al deficit deambulatorio grave contribuiscono nell'insieme a renderla bisognevole di accompagnamento, non solo per la gestione quotidiana e la cura personale della paziente, ma anche per la gestione della complessa terapia medica in relazione alle molteplici patologie croniche di cui è affetta e ai relativi controlli periodici cardiaci, fisioterapici e neurologici che deve necessariamente effettuare, per i quali il cargiver è fondamentale. Pertanto, alla luce di quanto documentato, nonché da quanto riscontrato nel corso della Visita Medica effettuata, si può confermare che la paziente è sicuramente invalida al
100% e abbisognevole di accompagnamento e/o di assistenza continua a partire dalla data della domanda amministrativa (31.05.2022) data in cui tali patologie erano già presenti.
RISPOSTA AI QUESITI
La ricorrente (ai sensi della legge n. 18/80 art. 1) risulta invalida totalmente e trovandosi nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua
(art. 1 L.18/80) a partire dal 31.05.2022 (data della domanda amministrativa). …”.
Per cui rivedeva le conclusioni della precedente Ctu della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto alla indennità di accompagnamento sin dalla data del 31.05.2022, domanda amministrativa, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni pagina 3 di 4 fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Ne consegue l'accoglimento della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del requisito sanitario e del derivante diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 1 L. n°18/80, e che l' dovrà erogare CP_2 dalla data di riconoscimento (31.05.2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' e liquidate come da CP_2 dispositivo, così come le spese di CTU della fase di ATP che di merito, le quali si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che la parte ricorrente, avente i requisiti sanitari per aver diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. n°18/80, a decorrere dalla data di riconoscimento del 31.05.2022 (domanda amministrativa/data revoca) ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in
€.1.528,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00= per la fase di Merito (tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio ritenuto indeterminabile secondo la S.C. e in applicazione dei Parametri minimi in Vigore), in favore dell'Avv. Eugenio GUERINO, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e
D.M. n°147/2022;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 28/11/2025 IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28/11/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°53/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. , da CA (CZ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Eugenio GUERINO, presso lo studio del quale in Catanzaro alla Via Corazzo n°38, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. Parte_2
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La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 12.01.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°41/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza pagina 1 di 4 dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1, indennità di accompagnamento, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento di quanto richiesto, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
già presenti al momento della domanda amministrativa.
Esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporne una nuova.
Il nuovo Ctu, nel riesaminare e valutare lo stato della parte istante, nonché la documentazione della fase di ATP, rilevava che in realtà che la parte ricorrente si trovava in uno stato invalidante totale sin dalla domanda amministrativa, atteso che le sintomatologie presenti al momento della visita medico legale erano documentate debitamente, quindi, concludeva che le condizioni psico-fisiche erano tali, da aver diritto, alla indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. n°18/80 dalla data della domanda amministrativa, così concludendo nell'elaborato peritale:
“… La SI.ra in data 31.05.2022 inoltrava domanda alla Commissione Parte_1
Medica di Prima Istanza di L.T. intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Veniva sottoposta a Visita Medica dalla Commissione Medica Prima Istanza di
Lamezia Terme il 27.07.2022; riconosciuta: invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti
a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) grave 100% senza il diritto all'indennità di accompagnamento con la diagnosi di: Deficit deambulatorio in esiti di artrodesi L3-L5 per stenosi lombare L4-L5 e laminectomia di L4. La ricorrente, quindi, inoltrava ricorso al SI. Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Lamezia Terme, il quale incaricava un
CTU per rivalutazione dello stato clinico della paziente. Anche in tal caso, il CTU nominato, stabiliva il diniego dell'indennità di accompagnamento per la SI.ra , pertanto, Parte_1 procedeva l'iter con il ricorso di merito e il Giudice nominava la sottoscritta ad effettuare una nuova valutazione. Dalle indagini tecniche si stabilisce che la perizianda risulta affetta da: Grave deficit pagina 2 di 4 deambulatorio in esiti di artrodesi L3-L5 per stenosi lombare L4-L5 e laminectomia di L4.
Cardiopatia ipertensiva. Spondiloartrosi. Obesità. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Iniziale declino cognitivo. Incontinenza urinaria.
La ricorrente, giunge nello studio in carrozzina accompagnata dai figli. Orbene, da quanto rilevato in sede di Visita Peritale nonché dai documenti visionati e allegati agli atti, si apprezza un marcato deficit deambulatorio a carico della ricorrente determinato dalla pregressa artrodesi lombare per stenosi del canale vertebrale che nel tempo ha prodotto uno scarso miglioramento della situazione articolare e algica della ricorrente. Allo stato attuale, la SI.ra mostra un grave deficit Pt_1 deambulatorio con necessità di essere sostenuta ed aiutata nel compiere le normali attività quotidiane
(vestirsi, lavarsi, fare la spesa, continenza..ecc) e i cambi posturali. Infatti, sia i movimenti di flessoestensione che di rotazione a carico del rachide e delle anche sono notevolmente compromessi e richiedono il supporto di un cargiver per essere espletati con conseguente riduzione dell'autonomia personale. La deambulazione avviene, infatti, a piccoli passi con incertezza e solo per piccoli tratti sempre con ausili bilaterali e aiuto di terzi anche in ambiente domestico. È presente contrattura dei muscoli paravertebrali e la digitopressione delle apofisi spinose del rachide genera dolore, per il quale quotidianamente, come riferito dai figli della SI.ra la ricorrente deve necessariamente Pt_1 ricorrere all'uso di farmaci antidolorifici importanti. Pertanto, la ricorrente di sicuro, presenta una ridotta autonomia funzionale legata alle molteplici patologie croniche di cui è affetta, cardiopatia ipertensiva, obesità, ipotiroidismo, dislipidemia, ipoacusia bilaterale che aggiunte al deficit deambulatorio grave contribuiscono nell'insieme a renderla bisognevole di accompagnamento, non solo per la gestione quotidiana e la cura personale della paziente, ma anche per la gestione della complessa terapia medica in relazione alle molteplici patologie croniche di cui è affetta e ai relativi controlli periodici cardiaci, fisioterapici e neurologici che deve necessariamente effettuare, per i quali il cargiver è fondamentale. Pertanto, alla luce di quanto documentato, nonché da quanto riscontrato nel corso della Visita Medica effettuata, si può confermare che la paziente è sicuramente invalida al
100% e abbisognevole di accompagnamento e/o di assistenza continua a partire dalla data della domanda amministrativa (31.05.2022) data in cui tali patologie erano già presenti.
RISPOSTA AI QUESITI
La ricorrente (ai sensi della legge n. 18/80 art. 1) risulta invalida totalmente e trovandosi nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua
(art. 1 L.18/80) a partire dal 31.05.2022 (data della domanda amministrativa). …”.
Per cui rivedeva le conclusioni della precedente Ctu della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto alla indennità di accompagnamento sin dalla data del 31.05.2022, domanda amministrativa, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni pagina 3 di 4 fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Ne consegue l'accoglimento della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del requisito sanitario e del derivante diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 1 L. n°18/80, e che l' dovrà erogare CP_2 dalla data di riconoscimento (31.05.2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' e liquidate come da CP_2 dispositivo, così come le spese di CTU della fase di ATP che di merito, le quali si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che la parte ricorrente, avente i requisiti sanitari per aver diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. n°18/80, a decorrere dalla data di riconoscimento del 31.05.2022 (domanda amministrativa/data revoca) ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in
€.1.528,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00= per la fase di Merito (tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio ritenuto indeterminabile secondo la S.C. e in applicazione dei Parametri minimi in Vigore), in favore dell'Avv. Eugenio GUERINO, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e
D.M. n°147/2022;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 28/11/2025 IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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