Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 158/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.6.2023 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria 1067/2020 pubblicata.il 30/10/2020
a istanza di
“ ” (CF , corrente in Via Controparte_1 P.IVA_1
Campolo Saline Ioniche (R.C), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
Sig.ra (CF: ) ed elettivamente domiciliata in Controparte_2 CodiceFiscale_1
Via Marvasi 5 presso lo Studio dell'Avv Antonino Infortuna (CF: C.F._2
del Foro di R.C. pec: e/o al fax 0965/ 899325; Email_1
APPELLANTE
nei confronti di
, (C.F. – P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
, con sede centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro P.IVA_3
Fazio Ettore Triolo, Valeria Grandizio ( , in virtù di procura C.F._3
generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 21.07.2015 Persona_1
(repertorio 80974/21569) - notificazioni e comunicazioni vengano all'indirizzo PEC
t. Email_2
APPELLATO
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 30 Marzo 2018, la ( di Controparte_1
seguito solo ) proponeva ricorso avverso e per l'annullamento dell'Avviso di CP_1
CP_ Addebito n. 39420180000046910000- emesso dalla sede di REGGIO CALABRIA il 24/02/018, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 6.010,37 per presunte e non dettagliate irregolarità accertate in ragione delle agevolazioni godute ai sensi e per gli effetti dell'art 8 co.9 L. 470/90.
Preliminarmente rilevava che l'avviso di addebito indicava il solo termine di giorni 40, omettendo di notiziare il contribuente di quello diverso -giorni 20- per la proposizione di gravame per vizi formali dell'atto impositivo, inducendolo così in errore incolpevole, con susseguente riconoscimento della scusabilità dell' errore e riammissione in termini, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale.
Deduceva che l'impugnato avviso doveva ritersi “Nullo e/o Inefficace per violazione di legge in riferimento all' art 7 co 3 Statuto del contribuente, art 3 e 21 septies co I
L.241/90, nonchè art 25 e 26 DPR 602/73”; che, infatti, l'atto impositivo notificato si limitava a rinviare al “ Dettaglio Addebiti” - li dove viene riportato un conteggio di posizioni contributive riferite ad n°addebito -
394 2018 00000468 09000 non corrispondente a quello notificato, nonché un n° matricola (6704361805) e un C.F. ( ) diversi da quelli assegnati al P.IVA_4
ricorrente impedendogli, tra l'altro, una compiuta verifica sulla legittimità della pretesa azionata evidentemente riferita ad altro datore;
che la nullità dell'atto era dovuta altresì alla notifica incompleta dell'atto impositivo.
Concludeva pertanto chiedendo che venisse dichiarata dal Tribunale adito la nullità
e comunque l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n 39420180000046910000- emesso CP_ dalla sede di REGGIO CALABRIA il 24/02/018 e notificato il 9-03-2018, con conseguente non debenza di tutte le somme imposte.
CP_ Si costituiva in giudizio l resistente chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Con la sentenza gravata il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso.
CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello la Scuola;
ha resistito l'
Dopo alcuni rinvii d' ufficio, comunicato il decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note di trattazione scritta nel termine del 13.6.2023.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.10.2024
Motivi della decisione
Va premesso che il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione sia nel merito
(ritenendo insussistenti le condizioni legittimanti per fruire delle agevolazioni di cui alla L n.407/1990, per le lavoratrici e , per non avere la Persona_2 Persona_3
scuola dato la prova, su di essa gravante, del diritto di godere dei benefici, oggetto di contestazione) che in relazione al vizio formale dell'avviso di addebito, nel quale di fatto si esauriva in massima parte l'opposizione (escludendo la nullità dell'avviso di addebito per violazione della L n. 212/2000 c.d. Statuto del contribuente e della L.
n.241/1990, sul presupposto che tali normative non fossero applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio).
Ora nell' atto di appello pur riportando nell'intero la motivazione dell'impugnata sentenza su entrambi i profili, si censura unicamente la parte relativa alla nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione.
Deduce l'appellante in fatto che :
“l'atto impositivo impugnato a pag 1 rinvia al “ Dettaglio Addebiti” , dove viene riportato un conteggio di posizioni contributive riferite ad n° addebito -
394201800000468 09000 non corrispondente a quello notificato, nonché un n° matricola (6704361805) e un C.F. ( ) diversi da quelli assegnati al P.IVA_5
ricorrente (infra 2 e 3 fdp.).
Violazioni di legge . per Violazione ed errata applicazione degli Parte_1
artt. : 30 d.l. n 78 del 2010 ; 7 co 3 Statuto del contribuente;
3 e 21 septies co I
L.241/90./ 25 DPR 602/73 , 26.D.P.R.n 602/73.; 112 e 115 cpc ,111 Cost. 6 CE ... in virtù delle intestate norme di legge grava sulla P.A. uno specifico obbligo di
“motivazione” che integra elemento essenziale del provvedimento amministrativo “ .
In diritto, richiamati gli artt. 3 e 21 septies co I L.241/90 ( già invocati nell' originaria opposizione) l'appellante insiste sulla violazione del Il co. II dell'art 30 d.l n 78/010 (di cui faceva menzione per la prima volta solo con la memoria conclusiva in primo grado), norma che prescrive i dati necessari a pena di nullità dell' avviso di addebito
(codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, periodo di riferimento e causale del credito, importi addebitati e così via) , deducendo che è illegittimo ogni atto impositivo segnato da mancanza e/o carenza di motivazione, che si concretizza ogni qualvolta il contribuente non sia posto nella condizione di eser di ogni atti in positivo difesa per non aver potuto conoscere gli estremi e,comunque,gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa azionata.
Nell' originaria opposizione la Scuola chiedeva di dichiarare “Nullo e/o Inefficace per violazione di legge in riferimento all' art 7 co 3 Statuto del contribuente, art 3 e 21 septies co I L.241/90, nonchè art 25 e 26 DPR 602/73” .
Premesso che alcuna censura è stata avanzata dall'appellante in relazione alla parte della sentenza che ha ritenuto infondata nel merito l'opposizione, ai fini del decidere va osservato che nell'impugnata sentenza non è stata espressamente qualificata l'azione vertente sul sopra riportato vizio formale dell'avviso di addebito, sicchè a tale qualificazione può ben procedere questo collegio, richiamando ai sensi dell'articolo
118 disp. att. c.p.c. la motivazione resa nella sentenza di questa Corte pubblicata il
23/08/2022, n.362:
<< Il motivo d'appello è inammissibile poiché verte sulla declaratoria di nullità del
precetto, vizio formale integrante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicchè (...) avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione ex artt. 618 cpv c.p.c. e 11
Cost., non già appello davanti a questa Corte (tra le molte, Cass. n. 18312/14; Cass.
n. 13203/10; Cass. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del29/09/2015).
CP_ Va dato atto che l'originaria opposizione a precetto dell' era fondata su due ordini di motivi, l'uno di natura formale (nullità del precetto) per il quale era espressamente richiamata la previsione di cui all'art. 617 c.p.c., l'altro rubricato “eccezioni di merito ai sensi dell'art. 615 c.p.c.” . Ora, per pacifica giurisprudenza ( cfr. Cass n. 12872/2016, in motivazione) in materia di opposizioni esecutive, "quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost." (Cass. n. 10804/2000); se è vero che l'identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta
o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti", tuttavia
"occorre verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia fatto in relazione ad essa una affermazione meramente generica", con la conseguenza che, "ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione" (Cass. n. 11012/2007; negli stessi termini, Cass. n. 8006/2005).
Nel caso in esame il primo giudice non ha neppure implicitamente pronunciato sulla qualificazione dell'azione , sicchè non è precluso procedervi in questa fase, secondo il riportato orientamento;
l'inammissibilità è pacificamente rilevabile d' ufficio >>.
Nel caso di specie è pacifico che per la parte devoluta in appello si verte in materia di opposizione agli atti esecutivi (qui diretta avverso un avviso di addebito) contestandosi , come si è visto, un difetto di motivazione dell'atto impugnato, qualificazione cui consegue pronuncia di inammissibilità dell'appello, dovendosi ricorrere in cassazione per tale vizio formale.
È pacifico in giurisprudenza che tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio con il solito limite del giudicato che qui però , per quanto detto, non è maturato, in difetto di ogni pronuncia espressa del primo giudice sulla qualificazione della domanda giudiziale.
Del resto è la stessa società appellante ad avere nel ricorso introduttivo manifestato la piena consapevolezza di quale fossa la natura dell'azione giudiziale poiché incentrata sostanzialmente sull' unico motivo della mancanza o carenza di motivazione dell'avviso di addebito (stante il vaghissimo cenno al merito, che si esauriva nella mera affermazione di avere legittimamente goduto delle agevolazioni di cui alla legge 407/2009).
Infatti in premessa la Scuola ha invocato il riconoscimento della scusabilità dell'errore, con conseguente riammissione in termini, perché dell'avviso di addebito si indicava il termine di giorni 40 per proporre opposizione, così inducendo l'intimata a un errore incolpevole , per non avere notiziato del termine diverso “ - giorni 20 - per la proposizione di gravame per vizi formali dell'atto impositivo”.
L'inammissibilità del gravame è assorbente rispetto a ogni altra questione;
nondimeno va osservato che la stessa Scuola ha affermato alla pag. 1 e seg. dell' originario ricorso di essere stata destinataria di un “avviso bonario di pagamento” il
23.10.2007, producendolo (all. 1) , così smentendo la successiva affermazione a pag.
3 del medesimo ricorso, secondo cui l'avviso di addebito ricevuto il 9 Marzo 2018 sarebbe stato “il primo atto che il contribuente riceve in merito alla pretesa con esso azionata” e, per l'effetto, contraddicendo la presunta incertezza sull'oggetto del contendere dedotta con la doglianza sul difetto di motivazione dell'avviso impugnato.
Incertezza peraltro non compatibile con la (per quanto scarna) difesa nel merito svolta alla pagina 4 dell'opposizione, quando deduceva la genericità delle posizioni contestate nell'avviso bonario e ad un tempo dimostrava di avere piena contezza del fatto che si contestasse il godimento delle agevolazioni di cui all'art. 8 comma 9 della legge 407 del 2009 .
A ciò si aggiunga che nel costituirsi in giudizio in primo grado l' chiariva in CP_3
modo analitico le ragioni e gli accertamenti compiuti da cui era derivata la conclusione di insussistenza, in capo alla Scuola, delle condizioni e dei presupposti per fruire delle agevolazioni previste dalla L.407/90, per le lavoratrici e Persona_2
. Persona_3
Ebbene , nelle successive memorie datate 20.10.2020 la Scuola non ha minimamente preso posizione su quanto specificamente allegato e documentato dall'ente previdenziale nel merito delle contestate agevolazioni, reiterando la sola doglianza sul presunto difetto di motivazione dell'avviso di addebito. Alla pronuncia di inammissibilità del gravame consegue la condanna dell' appellante
CP_ al rimborso delle spese di lite sostenute dall' in questo grado, liquidate come da dispositivo ( applicando il terzo scaglione, in base al valore della causa, del DM n.
147/2022, valori dimezzati per la semplicità delle questioni trattate), oltre al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti Controparte_1
CP_ di e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1067 pubblicata il
30.10.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello, condannando l'appellante al rimborso delle spese
CP_ di lite sostenute dall' in questo grado, liquidate in complessivi €. 1983,00 , oltre accessori come per legge.
Ricorrono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28.10.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)