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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/12/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8262 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
(p.iva ), Parte_1 P.IVA_1
con gli avv.ti Andrea Coronin e Enrico Toffali
- attrice/opponente -
e
(ora (p.iva ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
con l'avv. Davide Amadei
- convenuta/opposta -
Conclusioni
Parte opponente: “Nel merito: - Voglia Il Tribunale adito in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte negli scritti difensivi e risultate accertate in corso di giudizio;
- Voglia Il
Tribunale adito condannare ex art. 96 C.P.C. I comma al risarcimento dei Controparte_1
danni per aver agito in giudizio monitoriamente in mala fede e/o con colpa grave. In via riconvenzionale: - Accertarsi che è obbligata al risarcimento dei danni Controparte_1
cagionati a per le causali indicate in atti e, per l'effetto, condannarla al loro risarcimento Parte_1
a favore dell'Opponente pari ad € 200.000,00= o a quella diversa maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa, maggiorata di interessi e
1 rivalutazione monetaria, previa se del caso compensazione con il credito che risultasse a favore dell'Ingiungente per qualunque delle causali dedotte in giudizio;
- Accertarsi che
[...]
ha realizzato l'opera con i vizi e difetti indicati in atti e, per l'effetto, disporsi la Controparte_1
riduzione del corrispettivo dell'appalto ex art. 1667 e 1668 c.c. nella misura di € 77.765,48 oltre
IVA di legge ovvero nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa e per
l'effetto condannarla al suo pagamento, oltre ad interessi e rivalutazione sino al pagamento all'opponente, previa se del caso compensazione con il credito che risultasse a favore dell'Ingiungente per qualunque delle causali dedotte in giudizio. In ogni caso: - con condanna di parte opposta al pagamento di spese, costo della CTU svolta in sede di ATP di € 7.922,41 e di quella svolta nel giudizio di opposizione, compensi di ATP e di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oltre a rimborso forfettario 15% spese generali C.P.A 4% ed I.V.A. di legge se dovuta e liquidazione di ulteriore somma ex art. 96 III comma c.p.c”
Parte opposta: “In via principale: - accertarsi e dichiararsi la decadenza di dalla Pt_1
garanzia per i vizi reclamati ex art. 1667 cc;
- rigettarsi le domande tutte svolte dall'opponente per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2701/2021 del 01.09.2021, R.G. N. 5718/2021, e condannarsi a al pagamento in favore della della somma di € 458.504,20, oltre Parte_1 Controparte_1
ad interessi moratori sino al saldo effettivo. In via subordinata: - condannarsi la al Pt_1
pagamento della minor o uguale somma che sarà determinata in corso di causa per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso: con condanna dell'attore opponente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 2701/2021, emesso in data 1.9.2021 dal Tribunale di Verona su ricorso di veniva ingiunto alla società il pagamento a favore della Controparte_1 Parte_1
ricorrente dell'importo di € 458.504,20 oltre interessi e spese della procedura.
La richiesta monitoria, in particolare, si fondava sull'asserito mancato pagamento di parte del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di un contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un fabbricato ad uso alberghiero sito in Caprino Veronese (VR); ancor più nel dettaglio, la
2 società appaltatrice, chiedeva monitoriamente il pagamento di tre fatture emesse in relazione all'opera commissionata, ossia:
- la fattura n. 55/2021, per complessivi € 288.568,00 oltre IVA, per la fornitura e posa di 89.296,00 kg di carpenteria metallica, in aggiunta rispetto ai 6.848,00 kg inizialmente preventivati;
- la fattura n. 31/2021, per complessivi € 56.000,00 oltre IVA, per l'esecuzione di opere previste in un accordo transattivo concluso tra le parti in data 13/7/2021, riferito - in parte - a lavori da realizzare in base all'originario contratto d'appalto e - in parte - ad opere aggiuntive;
- la fattura n. 56/2021, per € 72.254,00 oltre IVA, per ulteriori varianti richieste in corso d'opera dalla società committente.
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo, la committente, , proponeva Parte_1
opposizione contestando:
- in relazione alla fattura n. 55/2021, l'inesistenza dell'asserito credito di in Controparte_1
quanto la concordata variazione della fornitura del ferro “è intervenuta, prima della firma ed accettazione del prezzo (definitivo, ndr) ed ha sì portato alla modifica della struttura dei solai ma anche alla diminuzione di altre opere tanto che il prezzo complessivo venne fissato tenendo conto di queste variazioni” (pag. 2 citazione in opposizione);
- la non debenza dell'importo portata dalla fattura n. 31/2021 perché relativa a lavori, previsti dalla seconda transazione intervenuta tra le parti in corso d'opera, in realtà non completati, viziati e contestati;
- rispetto alla fattura n. 56/2021, la mancata prova sia della pattuizione che dell'esecuzione di ulteriori opere aggiuntive.
Su tali premesse, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, l'accertamento e la conseguente condanna di al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 200.000,00 (per mancato guadagno derivante dalla mancata esecuzione dei lavori nei tempi concordati), nonché la riduzione del corrispettivo d'appalto nella misura di € 77.765,48 oltre IVA (ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse essere accertata) per i vizi riscontrati nell'opera eseguita, eventualmente da porsi in compensazione con il controcredito dell'opposta.
3 3. La convenuta, si costituiva con comparsa del 22/3/2022, replicando Controparte_1
punto per punto alle eccezioni sollevate e insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Contestava inoltre l'ammissibilità delle eccezioni sollevate dall'opponente, alla luce della pattuizione contrattuale di una clausola c.d. solve et repete, la decadenza dall'azione di garanzia per vizi e l'infondatezza della domanda riconvenzionale risarcitoria, in quanto preclusa a monte dalla pattuizione di una penale per ritardo.
4. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, nonché mediante l'acquisizione di una relazione tecnica resa all'esito di un accertamento tecnico preventivo instaurato nelle more dall'opponente (finalizzato all'accertamento dei vizi dell'opera eseguita).
All'udienza del 9/7/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previo scambio delle comparse conclusionali e di replica.
5. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
6. In premessa, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta in forza dell'art. 6 del contratto d'appalto (doc. 3 – opposta).
Ed invero, la clausola citata, in virtù della quale “il committente non potrà sollevare alcuna eccezione prima di aver adempiuto alle proprie obbligazioni”, deve dirsi superata per effetto delle transazioni concluse tra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto.
Nello svolgimento del rapporto, infatti, le parti addivenivano alla conclusione di due accordi transattivi per dirimere delle controversie tra loro insorte: il primo intervenuto in data 29/1/2020
(doc.
6 - opposta) e il secondo in data 13/7/2021 (doc. 8 – opposta).
Con la prima transazione - per quel che interessa a questi fini - le parti, dopo aver pattuito specifiche tempistiche di avanzamento dei lavori, avevano previsto testualmente che “per il caso di ritardo rispetto alle date come sopra previste la viene autorizzata a sospendere i Pt_1
pagamenti”, peraltro a condizione che il completamento delle opere fosse attestato da parte del direttore dei lavori (v. pag. 2 – doc. 6 opposta).
Analogamente, con la transazione del 13/7/2021, si impegnava a rispettare i Controparte_1
termini di esecuzione dell'appalto, riconoscendo alla committente il diritto di pretendere il
4 pagamento di una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo, da decurtarsi rispetto al dovuto (art. 13 transazione sub doc 8 opposta).
Le pattuizioni riportate, da intendersi patti aggiunti, successivi e contrari rispetto all'originaria previsione contrattuale, risultano incompatibili con la previsione di una clausola solve et repete, giacché facoltizzano il committente a sospendere – in via preventiva - i pagamenti a favore dell'appaltatrice e a ridurne gli importi in conseguenza di inadempimenti imputabili a quest'ultima.
Le clausole richiamate, in altri termini, si collocano nel quadro delle eccezioni di inadempimento
(art. 1460 cc), mentre la clausola solve et repete, essendo funzionale ad evitare che una parte possa opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare l'adempimento, ne dovrebbe rappresentare una deroga, sicché non possono coesistere l'una e le altre.
Pertanto, considerato che le transazioni sono successive all'originario contratto d'appalto devono prevalere le previsioni in queste contenute.
6.1. Né, a riguardo, può valere il rilievo dell'opposta per cui le suddette transazioni debbono considerarsi risolte in virtù del loro asserito mancato adempimento.
Ed invero, in disparte la fondatezza nel merito di tale assunto (su cui si tornerà infra), non risulta agli atti di causa alcuna domanda di risoluzione giudiziale delle stesse, né, tantomeno, un loro scioglimento stragiudiziale;
anzi – al contrario – l'opposta ha prima chiesto l'adempimento della transazione del 29/1/2020 con ricorso per decreto ingiuntivo, peraltro adempiuto (v. doc. 7 opposta), e poi, con il presente giudizio, ha preteso il pagamento di una quota parte dell'importo dovutole in base alla seconda transazione.
Le due transazioni, quindi, hanno inequivocabilmente modificato il contenuto dell'originario contratto, superando l'originaria pattuizione della clausola solve et repete.
7. Tanto premesso, passando al merito delle domande proposte dall'opposta, va anzitutto respinta la pretesa di € 288.568,00 oltre IVA per la variazione della fornitura del ferro, di cui alla fattura n.
55/2021.
Sul punto, va osservato che entrambe le parti concordano sul fatto che in data 24/7/2018 sia stato concluso l'inziale contratto d'appalto per complessivi € 620.716,00 oltre iva (pag. 5 citazione opposizione e pag. 3 comparsa di risposta), con la stima di fornitura e posa di 6.848,00 kg di carpenteria metallica (voce 5.4. del capitolato – doc. 4 opposta).
5 Così come risulta pacifico che questa originaria pattuizione sia stata successivamente modificata, determinando un aumento del corrispettivo pari ad € 770.000,00 oltre iva (doc.
2 - opponente).
Sennonché, mentre per l'opposta la variazione del corrispettivo deriva da una semplice appendice di opere extra rispetto al capitolato, concordata sempre in data 24/7/2018, che quindi nulla avrebbe a che vedere con la variazione della quantità di ferro di cui chiede il pagamento in questa sede
(determinata invece da una variante chiesta dal committente in data 10/12/2018 - doc. 5, opposta); secondo l'opponente, viceversa, la citata modifica sarebbe intervenuta nel mese di novembre del
2018 per effetto di una modifica progettuale interessante anche la fornitura del ferro, che perciò la comprenderebbe nel prezzo di € 770.000,00 oltre iva.
Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dall'opponente, in particolare, il progetto iniziale, sulla cui base è stato formulato il preventivo di luglio 2018, non sarebbe stato approvato dalla
Sopraintendenza, sicché si è provveduto all'elaborazione di un progetto più conservativo, approvato alla fine del 2018, contemplante l'inserimento di una consistente struttura metallica in luogo di eccessive e invasive opere murarie.
In questa cornice, quindi, andrebbe collocata la variazione del prezzo d'appalto in complessivi €
770.000,00 oltre iva, comprensiva “dei solai con struttura metallica in sostituzione di quelli in laterocemento previsti dal capitolato originario” (pag. 6 citazione in opposizione).
7.1. Ebbene, a riguardo, l'istruttoria espletata ha effettivamente confermato quanto dedotto dall'opponente, mentre ha smentito la ricostruzione dei fatti proposta dall'appaltatrice.
Ed invero, i testi e (direttori dei lavori) hanno dichiarato che il Testimone_1 Testimone_2
capitolato è stato “redatto in due fasi” sulla base dei due distinti progetti e che nel corso di una riunione del 5/11/2018 era stato convenuto che il diverso costo dei solai fosse compensato dalla diminuzione di altre opere, determinando un prezzo complessivo finale a forfait di € 770.000.00 oltre iva (v. verbale udienza 3/3/2023 e del 4/4/2023 in risposta al capitolo 12 di parte opponente).
in particolare, ha precisato che a seguito delle modifiche progettuali richieste dalla Testimone_2
(trasfuse nel secondo progetto approvato in data 27/12/2018) gli venne chiesto un CP_3
alleggerimento della struttura in calcestruzzo, con il problema di “pareggiare il costo della struttura in acciaio con quella prevista in calcestruzzo” (“essendo il direttore dei lavori ho
6 lavorato con l'ing. per ridurre e calibrare la struttura, così l'appaltatore mi ha detto che CP_4
andava bene, perché eravamo alla pari”).
Il nuovo progetto, elaborato sulla base di queste indicazioni, veniva quindi discusso verso la fine del
2018 presso l'abitazione di legale rappresentate della committente, alla presenza di Persona_1
legale rappresentate di e di e Testimone_3 Controparte_1 Tes_2 Testimone_1
In quell'occasione, secondo quanto riportato dallo stesso “venne discusso il Testimone_2
preventivo, doc. 2 (di parte opponente, ndr)”, ossia quello di € 770.000,00 (l'ultimo che abbiamo definito), in cui “avevamo pareggiato i costi in maniera che il costo dell'acciaio fosse pari a quello della struttura in calcestruzzo” non realizzata.
Ciò è stato confermato indirettamente anche dall' Ing. (progettista), che, sentito sui CP_4
capitoli di prova di parte opposta, ha affermato di aver calcolato la posa di 84.168,51 kg di metallo sulla base dei progetti esecutivi redatti “sulla base non solo degli elaborati trasmessi per mail, ma anche dalle informazioni verbali, dagli schizzi e degli incontri avvenuti in seguito” (verbale d'udienza del 3/3/2023)
Circa la PEC del 10/12/2018, documento comprovante secondo l'opposta la modifica chiesta dalla committente della fornitura di ferro, (autore della stessa comunicazione) ha chiarito Testimone_1
come si trattasse di una “richiesta dall'impresa e non quindi di una Controparte_1
“modifica, ma dei disegni esecutivi necessari a realizzare le opere in ferro già concordate e non in variante” (verbale d'udienza del 3/3/2023).
L'attendibilità di questa dichiarazione, del resto, è avvalorata anche dal contenuto testuale della missiva, in cui ci si limita a comunicare: “con la presente siamo ad inviare carpenteria metallica riferimento cantiere (…)”. Il tenore letterale della mail, in sintesi, pare essere riepilogativo di accordi già presi, più che indiziare verso una richiesta ex novo di una modifica così rilevante dell'appalto (corrispondente circa a € 300.000,00 nella prospettiva dell'opposta).
Le testimonianze richiamate, quindi, inducono a ritenere che il prezzo di 770.000,00 oltre iva fosse comprensivo della modifica della quantità di ferro, in quanto compensato dalla mancata realizzazione di diverse opere non più attuabili sulla base del progetto definitivo approvato dalla
Soprintendenza.
7 L'unica testimonianza di segno contrario, resa da (geometra che lavorava per Testimone_4
fino ad agosto 2021), risulta invece inattendibile. Controparte_1
Il teste infatti, da un lato ha dichiarato che “quando era stato pattuito il prezzo di 770 Tes_4
mila euro la struttura doveva essere laterocemento”, ma, dall'altro, ha riconosciuto che “il preventivo è stato rifatto dopo che ci hanno mandato i disegni esecutivi dell'Ing. ” in cui CP_4
“si teneva conto della maggiorazione del ferro, ma il prezzo finale andava quantificato alla fine perché non era detto che il calcolo teorico fosse uguale al calcolo reale” (v. verbale del 3/3/2023).
Le due affermazioni, tuttavia, appaio tra loro inconciliabili: o l'ultimo preventivo di € 770.000,00 teneva conto della diversa struttura metallica (come sostiene l'opponente) oppure lo stesso contemplava solo la struttura in laterocemento (come sostiene l'opposta), ma non entrambe le cose.
Il teste, inoltre, ha indicato dei riferimenti temporali e uno sviluppo degli eventi difforme anche rispetto a quanto argomentato dall'opposta (ha ad esempio affermato, contrariamente a quanto risulta agli atti, che: “i lavori sono iniziati nel 2019, la richiesta di variazione è stata fatta, se ricordo bene, nel 2020”).
7.2. La tesi di parte opponente, secondo cui il prezzo di € 770.000,00 oltre iva è comprensivo della diversa fornitura di ferro, trova poi ulteriore conferma nella consulenza tecnica disposta in corso di causa.
Al consulente, infatti, è stato chiesto di determinare il valore delle opere effettivamente realizzate, tenuto conto, da un lato, della decurtazione delle opere non più necessarie a seguito della modifica progettuale approvata dalla in data 27.12.2018 e, dall'altro, dell'aumento della CP_3
fornitura del ferro in base al corrente valore di mercato all'epoca della fornitura.
L'indagine peritale, sul punto, ha concluso nel senso che il valore delle opere realizzate di cui all'appalto (e relativa aggiunta) ammonta ad € 541.795,86 oltre iva, in considerazione sia di opere previste e non realizzate per effetto dell'intervenuta modifica progettuale (pari ad € 102.486,50 oltre iva), sia della mancata realizzazione di altre opere alla luce di quanto riscontrato sui luoghi e dall'analisi documentale (ad esempio realizzazione di un solo ascensore anziché due).
La stessa perizia, inoltre, ha indicato nell'importo di € 194.613,40 il corrispettivo dovuto per la prestazione di fornitura e posa di 81.089,00 kg di materiale metallico, considerato il valore unitario di 2,40 €/kg ritenuto congruo dal CTU per la tipologia di lavorazione.
8 Stando così le cose, se si somma l'importo delle lavorazioni eseguite rispetto all'originario contratto d'appalto (e relative aggiunte) al valore delle lavorazioni in ferro, risulta un importo complessivo pari ad € 736.409,26 oltre iva, in linea quindi con il prezzo indicato nel contratto prodotto sub doc.
2 di parte opponente, corrispondente ad € 770.000,00 oltre iva (tenuto conto anche della contestazione della realizzazione di alcune opere per circa € 23.520,00).
Risulta perciò confermato quanto dichiarato dai due direttori dei lavori, ossia che, a seguito della variazione progettuale, è stato ridefinito il corrispettivo dell'appalto di modo che questo rimanesse pressoché invariato.
7.3. Del resto, a supporto di questa conclusione, milita anche un ulteriore elemento presuntivo desumibile dalle sopra citate transazioni intervenute tra le parti nel corso del rapporto.
In entrambe le transazioni, infatti, non viene fatta alcuna menzione della variazione quantitativa del ferro sebbene, nella prospettiva dell'opposta, questa fosse già intervenuta nel dicembre del 2018.
Anzi, gli importi indicati nelle transazioni appaiono sempre coerenti con la pattuizione del corrispettivo di € 770.000,00 oltre iva, che infatti si richiama anche nelle premesse (docc. 6 e 8 opposta).
Segnatamente, sul presupposto dell'intervenuto pagamento di € 590.000,00 (iva compresa), si pattuiva:
- nella prima transazione, la corresponsione di ulteriori € 257.000,00 (iva compresa) a tacitazione di ogni pretesa e quindi il pagamento di complessivi € 847.000,00 (iva compresa), corrispondenti appunto ad € 770.000,00 oltre iva al 10%;
- mentre nella seconda transazione, aggiunto il pagamento della fattura n. 29bis/2019 per €
37.000,00 iva compresa, agli stessi importi (solo diversamente ripartiti: 165.000,00 iva compresa per lavori da saldare ed € 55.000,00 iva compresa per lavori da ultimare), si aggiungeva solamente l'ulteriore importo di € 11.000,00 (comprensivo di IVA) per lavori “originariamente non inseriti in contratto”.
Anche le transazioni, allora, depongono a favore della ricostruzione dei fatti dedotta dall'opponente, in quanto confermative del complessivo importo di € 770.000,00 oltre iva senza la considerazione di alcun aumento per il ferro.
9 8. Tanto chiarito in ordine alla pretesa portata dalla fattura n. 55/2021 (da ritenersi totalmente infondata), va rigettata anche la richiesta di adempimento di cui alla fattura n. 56/2021, riferita ad ulteriori opere richieste in corso d'opera dalla società committente per € 72.254,00 oltre Iva.
Secondo l'opposta, infatti, il direttore dei lavori avrebbe richiesto le seguenti varianti, contabilizzate solo successivamente alla seconda transazione del 13/7/2020, ossia:
1) “demolizione tramezze”;
2) “sgombero cantiere da macerie esistenti + impianti, compreso intervento di fabbro con fiamma ossidrica”;
3) “apposizione di guaina su terrazza piana”;
4) “differenza per aumento apertura porte piano terra”.
Ebbene, in ordine alle suddette varianti, si osserva come il credito asseritamente maturato rispetto alle stesse sia stato espressamente rinunciato dall'opposta attraverso una pluralità di atti: la comunicazione del 14/10/2019 (doc. 11 – opponente), la prima e la seconda transazione.
8.1. Con la missiva del 14/10/2019, l'opposta, infatti, rimetteva un debito di € 45.000,00 proprio per varianti, indicando precisamente tra queste “demolizione tramezze” (voce n. 1) e “pulizia cantiere
+ oneri” “demolizione impianto idraulico” “sgombero interno” (tutte riconducibili alla sopra indicata voce n. 2).
Analogamente, con la prima transazione del 29/1/2020 (doc. 6 – opposta), le parti pattuivano espressamente che “con l'esatto adempimento delle obbligazioni come sopra assunte, le parti dichiarano che non avranno nulla più a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione in relazione ai rapporti intercorsi”, richiamandosi al prezzo concordato di € 770.000,00 oltre iva senza l'aggiunta di varianti.
Infine, nella seconda transazione del 13/7/2020 (doc.
8 - opposta), i lavori di “fornitura e posa di doppia guina sulla terrazza piano primo”, di “fornitura e posa di doppia guina la seconda granigliata sulla copertura piana” (voce n. 3 dell'elenco delle varianti), nonché di “sistemazione architravi piano terra zona centrale” (voce n. 4 del sopra riportato elenco) venivano indicati tra le lavorazioni extra per cui veniva riconosciuto un diritto al compenso di € 10.000,00 più iva, oggetto della distinta pretesa di cui alla fattura n. 31/2021 (che si analizzerà di seguito).
10 Queste due opere, quindi, nell'ultima transazione conclusa tra le parti, venivano fatte oggetto di specifica pattuizione negoziale.
Con la richiamata comunicazione del 14/10/2019, peraltro, la “ribadisce che Controparte_1
qualsiasi variante extra contratto va preventivamente autorizzata dal sig. ”, Parte_2
con ciò escludendosi un potere rappresentativo del direttore dei lavori sul punto.
Risulta quindi che il corrispettivo per le varianti non espressamente pattuite sia stato a monte rinunciato e che comunque il direttore dei lavori non avesse il potere di concordarle.
8.2. Né in senso contrario vale l'osservazione dell'opposta per cui la remissione del debito documentata dall'opponente sub doc. 11 “era subordinata al pagamento integrale di tutti gli altri corrispettivi del contratto” e che “tale condizione (…), però, non si è verificata, tanto che tra le parti iniziò una prima vertenza che conduceva alla sottoscrizione della prima transazione (del gennaio 2020)” (pag. 24 comparsa di risposta).
Nelle premesse della richiamata transazione di gennaio 2020, infatti, si dà conto non solo del mancato pagamento del corrispettivo da parte della committente, ma anche dell'inadempimento dell'appaltatrice, tant'è vero che si precisa che “nel giugno 2019 i lavori non erano ancora ultimati”, con previsione di una penale per eventuali aggiuntivi giorni di ritardo rispetto alla ridefinita tempistica di avanzamento dei lavori.
Non può quindi dirsi che la rinuncia del 14/10/2019 abbia perso efficacia per inadempimento della committente, posto che nella transazione richiamata si dà conto di un ritardo nei pagamenti dipeso anche da inadempienze dell'opposta.
A conferma di ciò depone anche la successiva transazione di luglio 2020 (doc. 8 – opposta), con la quale non veniva risolta la transazione di gennaio (v sopra § 6.1), ma semplicemente se ne modificavano i termini di pagamento.
In essa, invero, si prevedeva il pagamento unitario di € 165.000,00 per lavori invece distinti nella prima transazione (lì divisi in € 50.000,00 per completamento copertura ed € 115.000,00 per completamento di altri lavori), nonché la corresponsione di € 55.000,00 per lavori contrattualmente già previsti e indicati nella prima transazione per completamento finiture esterne e pulizia del cantiere (cui vanno aggiunti € 10.000,00 più iva per lavori aggiunti con la seconda transazione).
11 In definitiva, con le successive transazioni non è stata revocata la rinuncia al corrispettivo per le varianti, ma – al contrario – queste ultime sono state diversamente regolate all'interno di una cornica conciliativa.
8.3. A ciò, infine, va aggiunto che l'opposta non ha in ogni caso neppure compiutamente dimostrato l'esecuzione di queste varianti.
In disparte il fatto che il teste (direttore dei lavori) ha dichiarato di non aver “mai Testimone_2
chiesto varianti”, la prova della loro effettiva realizzazione risulta incerta anche in base all'analisi peritale svolta nel corso del giudizio.
Lo stesso CTU, infatti, richiesto di determinare l'eventuale corrispettivo spettante per le opere aggiuntive in assenza di pattuizione sul punto, ha infatti – condivisibilmente - rilevato la genericità delle descrizione dei lavori asseritamente eseguiti, di talché è risultata necessariamente incerta anche la stima del loro valore (per la “apposizione di guina su terrazza piana”, ad esempio, non è stato chiarito a quale delle tre terrazze presente sui luoghi si faccia riferimento, così come per la
“demolizione delle tramezze” non è stata indicata alcuna quantità, che neppure viene precisata dai testi).
In conclusione, anche la pretesa dell'opposta relativa alle varianti (e di cui alla fattura n. 56/21) è infondata, atteso che la stessa è stata rinunciata il 14/10/19, che detta rinuncia non è stata revocata con le successive transazioni e che, in ogni caso, non risulta comunque fornita prova della entità e consistenza delle varianti eseguite (il che preclude anche la possibilità di determinare in modo attendibile il quantum dell'astratta pretesa per l'esecuzione di tali lavori, come da onere probatorio
– non assolto – incombente sull'opposta).
9. Infine, circa la pretesa creditoria di € 56.000,00 oltre iva (per opere contrattuali ed extra contrattuali, come quantificate con la seconda transazione) di cui alla fattura n. 31/2021, si osserva come la stessa non possa essere accolta per le specifiche ragioni appresso specificate.
La pretesa creditoria in parola si fonda sull'esecuzione di opere per complessivi € 60.000,00 oltre iva, richiamate nel secondo accordo transattivo concluso tra le parti in data 13/7/2021, decurtato dell'importo di € 4.000,00 per penali da ritardo, così come calcolata dal direttore dei lavori (doc. 12
– opposta).
12 Con la transazione del 13/7/2021, infatti, le parti, oltre a risolvere una controversia circa il pagamento di un decreto ingiuntivo ottenuto da per € 165.000,00, avevano Controparte_1
riepilogato dei lavori ancora da ultimare per € 50.000,00 oltre iva, aggiungendo anche dei lavori extra per € 10.000,00 oltre iva (per complessivi € 60.000,00 oltre iva).
Nell'accordo erano state altresì dettagliatamente indicate le opere da realizzare, ossia:
1) esecuzione di muretto perimetrale di contenimento del piano di calpestio della zona "cucina" con predisposizioni degli scarichi (propedeutico dell'esecuzione del magro di fondo da eseguire nella fase 2);
2) fornitura e posa in opera degli intonaci esterni, formazione dei marcapiani e finitura delle gronde con colori come dichiarato in soprintendenza;
3) fornitura e posa di cappotto completo di rasatura come da progetto;
4) riposizionamento degli archetti;
5) fornitura e posa del magro di fondo, armato con rete 20x20 phi 5 della zona cucina;
6) fornitura e posa di scossaline e pluviali;
7) riempimento e fornitura e posa del magro di fondo, armato con rete 20x20 phi 5 della zona dove
è stata rimossa la vasca gasolio;
8) consegna di tutta la documentazione necessaria per il collaudo statico delle strutture;
9) fornitura e posa di doppia guaina sulla terrazza piano primo, previa rimozione della guaina esistente e verifica ed eventuale realizzazione delle pendenze con caldana in cemento;
10) fornitura e posa di doppia guaina la seconda granigliata sulla copertura piana, previa rimozione della guaina esistente e verifica ed eventuale realizzazione delle pendenze;
11) sistemazione architravi piano terra zona centrale e rinzaffo canna ascensore.
9.1 Ebbene, le suddette lavorazioni, sulla base dell'istruttoria svolta, risultano effettivamente eseguite, seppur con ulteriore ritardo e con presenza di difformità rispetto alle regole dell'arte.
Quanto all'esecuzione, questa risulta comprovata sia da quanto attestato in cantiere dal direttore dei lavori (doc. 12 – opposta), sia delle testimonianze assunte.
Il direttore dei lavori, in data 10/3/2021, ha proceduto a verificare lo stato di Testimone_1
avanzamento dei lavori ed ha riscontrato la realizzazione di tutte le voci sopra indicate ad eccezione
13 della numero 8 e di parte della n. 2 (per l'assenza di strollato “nella parte verso monte”), mentre ha lamentato dei vizi rispetto alle lavorazioni di cui ai punti 2, 9 e 11.
Le testimonianze assunte, poi, hanno permesso di riscontrare il successivo completamento delle opere che erano risultate ancora mancati all'atto della verifica del direttore dei lavori in data
10/3/21.
Circa la voce 8, l'Ing. ha infatti dichiarato di aver consegnato il documento di collaudo CP_4
statico direttamente all'arch. “sulla base delle certificazioni della ditta fornitrice” (verbale Tes_1
d'udienza del 3/3/2023) e quest'ultimo ha confermato di aver ricevuto la suddetta documentazione in data 10/4/2021 (v. verbale del 3/3/2023 in risposta al capitolo 54).
In ordine al completamento dello strollato, del pari, il direttore dei lavori ha Testimone_1
dichiarato che a seguito delle contestazioni questo è stato eseguito in data 10/4/2021 (v. verbale del
3/3/2023 in risposta al capitolo 53), come confermato anche dal teste (v. verbale della Tes_4
stessa udienza sempre sul capitolo 53).
Dalle prove orali risulta quindi che i lavori siano stati ultimati in data 10/4/2021 e perciò con un ulteriore ritardo rispetto al conteggio operato dal direttore dei lavori in data 10/3/21.
Pertanto, se si considera che:
- la transazione prevedeva il pagamento di una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- la stessa, nel conteggio dei giorni lavorativi escludeva “i sabati, le domeniche, i festivi e giorni in cui sarà impossibile intervenire sul cantiere per fenomeni atmosferici avversi tra cui pioggia”;
- il direttore dei lavori aveva conteggiato 20 giorni di ritardo, prendendo a riferimento la data del
25/2/2021 ed escludendo i fine settimana, i festivi e i giorni di pioggia;
- tra il 25/2/2021 (escluso) e il 10/4/2021 (incluso) sono trascorsi 43 giorni di cui 7 sabati e 6 domeniche e quindi 29 giorni lavorativi (tolta anche la festività del Lunedì dell'Angelo caduta il
5/4/2021, ma non esclusi anche i giorni di pioggia in assenza di allegazioni sul punto), ne deriva allora che deve calcolarsi una ulteriore penale di € 200,00 per 29 giorni, corrispondente ad
€ 5.800,00, da detrarsi dal credito di € 56.000,00 oltre iva, portando quindi l'importo dovuto all'opposta a saldo finale dei lavori eseguiti ad € 50.200,00 oltre iva.
9.2 Tuttavia detto importo, come anticipato, non può essere riconosciuto in pagamento a favore dell'opposta, a causa delle inadempienze riscontrate nell'esecuzione dei lavori.
14 In corso di causa, infatti, l'opponente ha istaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo finalizzato ad accertare la sussistenza di vizi dell'opera già rilevati da una perizia di parte datata
14/5/2021 (doc. 23 – opponente).
Nella relazione conclusiva dell'accertamento preventivo in discorso, acquisita ritualmente all'udienza del 26/5/2022 e depositata sub doc. 35 di parte opponente, il consulente d'ufficio ha concluso rilevando l'effettiva sussistenza dei vizi lamentati da con un costo di ripristino Parte_1
degli stessi pari ad € 75.939,37.
L'accertamento tecnico preventivo ha evidenziato varie difformità dell'opera eseguita, fra cui: la presenza di efflorescenze con difformità cromatiche diffuse su diversi prospetti dell'immobile (in particolare nella parte verso monte), la posa della guaina in un terrazzo non a regola d'arte,
l'inidoneità dell'andamento dello scarico (che interferisce con l'apertura di un arco), l'erronea posa del colmo in corrispondenza della gronda sempre sul lato del terrazzo, la presenza di varie macchie di umidità di risalita e diversi altri vizi.
9.3. Dagli atti di causa risulta che i vizi fossero risultati compiutamente conoscibili da (nella Pt_1
loro tipologia ed entità, nonché riferibilità a responsabilità dell'opposta) al più tardi alla data del
24/6/2021, ossia a partire dal momento in cui il dott. (nella prospettiva dell'opponente) Per_2
aveva trasmesso via mail a la perizia in cui aveva riscontrato i difetti dell'opera Pt_1
imputandone la responsabilità all'opposta.
Risulta inoltre che l'opponente avesse denunziato i vizi a solamente in data Controparte_1
29/9/2021, con la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo (nel quale erano stati riassunti i vizi riscontrati dal dott. ). Per_2
La denuncia dei vizi, atto recettizio, è perciò avvenuta circa tre mesi dopo la loro scoperta da parte dell'opponente e dunque ben oltre i 40 giorni previsti contrattualmente (cfr art. 11 del contratto) e, in ogni caso, anche oltre il termine di legge di 60 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 1667,
c. 2 cc.
9.4. Sennonché, pur essendo intervenuta decadenza dall'azione, non è certo preclusa la possibilità di considerare la oggettiva sussistenza dei vizi a fondamento della generica eccezione di inadempimento – finalizzata a paralizzare la richiesta di pagamento dell'opposta – da ritenersi comunque formulata da parte opponente.
15 Infatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte, “in tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss c.c. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche” (Cass. 9333/04, da cui è tratta la massima. In senso conforme, cfr Cass. 4406/12, Cass. 7041/23, Cass. 1128/24, Cass. 19979/24, Cass. 33034/24).
Di conseguenza, anche nel caso in cui difettino i presupposti per l'operatività della speciale garanzia per vizi e difetti dell'opera appaltata, non sarà preclusa per il committente la possibilità di far comunque valere la generica eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata dall'appaltatore nei suoi confronti.
Il tutto, però, alle più stringenti condizioni previste dall'art. 1460 cc (gravità dell'inadempimento e non contrarietà a buona fede del rifiuto di inadempimento), da valutarsi tenendo conto anche dell'entità delle rispettive pretese (quella creditoria dell'appaltatore e quella risarcitoria per vizi del committente).
D'altra parte, come chiarito dalla Cassazione, l'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc “non richiede, per la sua rilevabilità, l'espresso richiamo a tale articolo o l'impiego di formule sacramentali, ben potendo la relativa proposizione essere ravvisata (in base al principio iura novit curia attribuente al giudice la qualificazione delle domande ed eccezioni proposte dalla parti) dal giudice di merito sulla base del complesso delle difese svolte dalla parte interessata, volte a contrastare in tutto o in parte le pretese di adempimento del contratto di cui sia portatrice la controparte” (Cass. 4446/12, in motivazione).
E nella fattispecie deve ritenersi che – laddove ha chiesto in via subordinata anche “se del Pt_1
caso compensazione (del credito relativo ai costi per porre rimedio ai vizi dell'opera NDR) con il credito che risultasse a favore dell'ingiungente per qualunque delle causali dedotte in giudizio” – abbia appunto proposto l'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc, finalizzata a paralizzare il credito dell'opposta.
E nel caso di specie, tenuto conto del fatto che è stata accertata la sussistenza di vizi per la cui eliminazione deve essere sostenuto l'ingente costo di euro 75.939,37 – ben superiore alla residua
16 pretesa dell'opposta quale accertata all'esito del presente giudizio (euro 50.200,00 oltre iva) – non vi è dubbio che l'inadempimento imputabile a sia grave e che l'eccezione di Controparte_1
inadempimento sia conforme a buona fede.
In definitiva, sebbene l'opponente sia decaduto dall'azione di garanzia, per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di inadempimento comunque formulata, anche la pretesa residua dell'opposta di euro 50.200,00 oltre iva deve essere integralmente rigettata, in quanto elisa totalmente dal maggior valore del credito risarcitorio di parte opponente.
9.5. Oltre all'effetto di paralizzare la pretesa di controparte, tuttavia, non può esser riconosciuto all'opponente il delta tra il suo controcredito e quanto vantato dall'opposta, essendo per le ragioni espresse decaduto dal diritto di far valere la garanzia (e quindi anche dalla relativa domanda risarcitoria, azionata con la domanda riconvenzionale).
10. Per l'eccedenza, va quindi rigettata la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei costi di ripristino, così come va respinta anche l'ulteriore domanda proposta dall'opponente di risarcimento del danno da lucro cessante per tardiva esecuzione delle opere.
A riguardo, invero, va osservato che con la seconda transazione del 13/7/2021, le parti avevano pattuito una penale per ogni giorno di ritardo pari ad € 200,00 senza alcuna ulteriore precisazione.
Detta penale, dunque, in assenza della previsione di risarcibilità del maggior danno, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa (art. 1382 c.c.), sicché non può esser riconosciuto all'opponente il danno da perdita di chance di conseguire l'utile relativo alla stagione estiva 2022, derivante in tesi dal ritardo nella consegna dell'opera (peraltro comunque avvenuta il 10/4/2021).
Entrambe le domande riconvenzionali proposte dall'opponente sono quindi prive di fondamento.
11. In ragione della reciproca soccombenza, si giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite relative sia al procedimento per accertamento tecnico n. 6089/21 rg, sia al presente giudizio di merito.
Per le stesse ragioni anche le spese della CTU svolta nel procedimento n. 6089/21 rg (nella misura liquidata con decreto in data 17.5.22: doc. 36 di parte opponente) e di quella svolta nel presente giudizio (nella misura liquidata con decreto in data 23.12.24) vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% a testa,
17 12. Va infine rigettata la domanda – formulata dall'opponente - di condanna dell'opposta ex art. 96
c.p.c., non sussistendo con tutta evidenza i presupposti di legge per il suo accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2701/2021 emesso dal Tribunale di Verona in data 1/9/2021;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative sia al procedimento per accertamento tecnico n. 6089/21 rg, sia al presente giudizio di merito;
- pone definitivamente le spese della CTU svolta nel procedimento n. 6089/21 rg (nella misura liquidata con decreto in data 17.5.22: doc. 36 di parte opponente) e di quella svolta nel presente giudizio (nella misura liquidata con decreto in data 23.12.24) a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% a testa.
Verona, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Luigi Pagliuca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8262 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
(p.iva ), Parte_1 P.IVA_1
con gli avv.ti Andrea Coronin e Enrico Toffali
- attrice/opponente -
e
(ora (p.iva ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
con l'avv. Davide Amadei
- convenuta/opposta -
Conclusioni
Parte opponente: “Nel merito: - Voglia Il Tribunale adito in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte negli scritti difensivi e risultate accertate in corso di giudizio;
- Voglia Il
Tribunale adito condannare ex art. 96 C.P.C. I comma al risarcimento dei Controparte_1
danni per aver agito in giudizio monitoriamente in mala fede e/o con colpa grave. In via riconvenzionale: - Accertarsi che è obbligata al risarcimento dei danni Controparte_1
cagionati a per le causali indicate in atti e, per l'effetto, condannarla al loro risarcimento Parte_1
a favore dell'Opponente pari ad € 200.000,00= o a quella diversa maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa, maggiorata di interessi e
1 rivalutazione monetaria, previa se del caso compensazione con il credito che risultasse a favore dell'Ingiungente per qualunque delle causali dedotte in giudizio;
- Accertarsi che
[...]
ha realizzato l'opera con i vizi e difetti indicati in atti e, per l'effetto, disporsi la Controparte_1
riduzione del corrispettivo dell'appalto ex art. 1667 e 1668 c.c. nella misura di € 77.765,48 oltre
IVA di legge ovvero nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa e per
l'effetto condannarla al suo pagamento, oltre ad interessi e rivalutazione sino al pagamento all'opponente, previa se del caso compensazione con il credito che risultasse a favore dell'Ingiungente per qualunque delle causali dedotte in giudizio. In ogni caso: - con condanna di parte opposta al pagamento di spese, costo della CTU svolta in sede di ATP di € 7.922,41 e di quella svolta nel giudizio di opposizione, compensi di ATP e di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oltre a rimborso forfettario 15% spese generali C.P.A 4% ed I.V.A. di legge se dovuta e liquidazione di ulteriore somma ex art. 96 III comma c.p.c”
Parte opposta: “In via principale: - accertarsi e dichiararsi la decadenza di dalla Pt_1
garanzia per i vizi reclamati ex art. 1667 cc;
- rigettarsi le domande tutte svolte dall'opponente per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2701/2021 del 01.09.2021, R.G. N. 5718/2021, e condannarsi a al pagamento in favore della della somma di € 458.504,20, oltre Parte_1 Controparte_1
ad interessi moratori sino al saldo effettivo. In via subordinata: - condannarsi la al Pt_1
pagamento della minor o uguale somma che sarà determinata in corso di causa per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso: con condanna dell'attore opponente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 2701/2021, emesso in data 1.9.2021 dal Tribunale di Verona su ricorso di veniva ingiunto alla società il pagamento a favore della Controparte_1 Parte_1
ricorrente dell'importo di € 458.504,20 oltre interessi e spese della procedura.
La richiesta monitoria, in particolare, si fondava sull'asserito mancato pagamento di parte del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di un contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un fabbricato ad uso alberghiero sito in Caprino Veronese (VR); ancor più nel dettaglio, la
2 società appaltatrice, chiedeva monitoriamente il pagamento di tre fatture emesse in relazione all'opera commissionata, ossia:
- la fattura n. 55/2021, per complessivi € 288.568,00 oltre IVA, per la fornitura e posa di 89.296,00 kg di carpenteria metallica, in aggiunta rispetto ai 6.848,00 kg inizialmente preventivati;
- la fattura n. 31/2021, per complessivi € 56.000,00 oltre IVA, per l'esecuzione di opere previste in un accordo transattivo concluso tra le parti in data 13/7/2021, riferito - in parte - a lavori da realizzare in base all'originario contratto d'appalto e - in parte - ad opere aggiuntive;
- la fattura n. 56/2021, per € 72.254,00 oltre IVA, per ulteriori varianti richieste in corso d'opera dalla società committente.
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo, la committente, , proponeva Parte_1
opposizione contestando:
- in relazione alla fattura n. 55/2021, l'inesistenza dell'asserito credito di in Controparte_1
quanto la concordata variazione della fornitura del ferro “è intervenuta, prima della firma ed accettazione del prezzo (definitivo, ndr) ed ha sì portato alla modifica della struttura dei solai ma anche alla diminuzione di altre opere tanto che il prezzo complessivo venne fissato tenendo conto di queste variazioni” (pag. 2 citazione in opposizione);
- la non debenza dell'importo portata dalla fattura n. 31/2021 perché relativa a lavori, previsti dalla seconda transazione intervenuta tra le parti in corso d'opera, in realtà non completati, viziati e contestati;
- rispetto alla fattura n. 56/2021, la mancata prova sia della pattuizione che dell'esecuzione di ulteriori opere aggiuntive.
Su tali premesse, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, l'accertamento e la conseguente condanna di al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 200.000,00 (per mancato guadagno derivante dalla mancata esecuzione dei lavori nei tempi concordati), nonché la riduzione del corrispettivo d'appalto nella misura di € 77.765,48 oltre IVA (ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse essere accertata) per i vizi riscontrati nell'opera eseguita, eventualmente da porsi in compensazione con il controcredito dell'opposta.
3 3. La convenuta, si costituiva con comparsa del 22/3/2022, replicando Controparte_1
punto per punto alle eccezioni sollevate e insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Contestava inoltre l'ammissibilità delle eccezioni sollevate dall'opponente, alla luce della pattuizione contrattuale di una clausola c.d. solve et repete, la decadenza dall'azione di garanzia per vizi e l'infondatezza della domanda riconvenzionale risarcitoria, in quanto preclusa a monte dalla pattuizione di una penale per ritardo.
4. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, nonché mediante l'acquisizione di una relazione tecnica resa all'esito di un accertamento tecnico preventivo instaurato nelle more dall'opponente (finalizzato all'accertamento dei vizi dell'opera eseguita).
All'udienza del 9/7/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previo scambio delle comparse conclusionali e di replica.
5. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
6. In premessa, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta in forza dell'art. 6 del contratto d'appalto (doc. 3 – opposta).
Ed invero, la clausola citata, in virtù della quale “il committente non potrà sollevare alcuna eccezione prima di aver adempiuto alle proprie obbligazioni”, deve dirsi superata per effetto delle transazioni concluse tra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto.
Nello svolgimento del rapporto, infatti, le parti addivenivano alla conclusione di due accordi transattivi per dirimere delle controversie tra loro insorte: il primo intervenuto in data 29/1/2020
(doc.
6 - opposta) e il secondo in data 13/7/2021 (doc. 8 – opposta).
Con la prima transazione - per quel che interessa a questi fini - le parti, dopo aver pattuito specifiche tempistiche di avanzamento dei lavori, avevano previsto testualmente che “per il caso di ritardo rispetto alle date come sopra previste la viene autorizzata a sospendere i Pt_1
pagamenti”, peraltro a condizione che il completamento delle opere fosse attestato da parte del direttore dei lavori (v. pag. 2 – doc. 6 opposta).
Analogamente, con la transazione del 13/7/2021, si impegnava a rispettare i Controparte_1
termini di esecuzione dell'appalto, riconoscendo alla committente il diritto di pretendere il
4 pagamento di una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo, da decurtarsi rispetto al dovuto (art. 13 transazione sub doc 8 opposta).
Le pattuizioni riportate, da intendersi patti aggiunti, successivi e contrari rispetto all'originaria previsione contrattuale, risultano incompatibili con la previsione di una clausola solve et repete, giacché facoltizzano il committente a sospendere – in via preventiva - i pagamenti a favore dell'appaltatrice e a ridurne gli importi in conseguenza di inadempimenti imputabili a quest'ultima.
Le clausole richiamate, in altri termini, si collocano nel quadro delle eccezioni di inadempimento
(art. 1460 cc), mentre la clausola solve et repete, essendo funzionale ad evitare che una parte possa opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare l'adempimento, ne dovrebbe rappresentare una deroga, sicché non possono coesistere l'una e le altre.
Pertanto, considerato che le transazioni sono successive all'originario contratto d'appalto devono prevalere le previsioni in queste contenute.
6.1. Né, a riguardo, può valere il rilievo dell'opposta per cui le suddette transazioni debbono considerarsi risolte in virtù del loro asserito mancato adempimento.
Ed invero, in disparte la fondatezza nel merito di tale assunto (su cui si tornerà infra), non risulta agli atti di causa alcuna domanda di risoluzione giudiziale delle stesse, né, tantomeno, un loro scioglimento stragiudiziale;
anzi – al contrario – l'opposta ha prima chiesto l'adempimento della transazione del 29/1/2020 con ricorso per decreto ingiuntivo, peraltro adempiuto (v. doc. 7 opposta), e poi, con il presente giudizio, ha preteso il pagamento di una quota parte dell'importo dovutole in base alla seconda transazione.
Le due transazioni, quindi, hanno inequivocabilmente modificato il contenuto dell'originario contratto, superando l'originaria pattuizione della clausola solve et repete.
7. Tanto premesso, passando al merito delle domande proposte dall'opposta, va anzitutto respinta la pretesa di € 288.568,00 oltre IVA per la variazione della fornitura del ferro, di cui alla fattura n.
55/2021.
Sul punto, va osservato che entrambe le parti concordano sul fatto che in data 24/7/2018 sia stato concluso l'inziale contratto d'appalto per complessivi € 620.716,00 oltre iva (pag. 5 citazione opposizione e pag. 3 comparsa di risposta), con la stima di fornitura e posa di 6.848,00 kg di carpenteria metallica (voce 5.4. del capitolato – doc. 4 opposta).
5 Così come risulta pacifico che questa originaria pattuizione sia stata successivamente modificata, determinando un aumento del corrispettivo pari ad € 770.000,00 oltre iva (doc.
2 - opponente).
Sennonché, mentre per l'opposta la variazione del corrispettivo deriva da una semplice appendice di opere extra rispetto al capitolato, concordata sempre in data 24/7/2018, che quindi nulla avrebbe a che vedere con la variazione della quantità di ferro di cui chiede il pagamento in questa sede
(determinata invece da una variante chiesta dal committente in data 10/12/2018 - doc. 5, opposta); secondo l'opponente, viceversa, la citata modifica sarebbe intervenuta nel mese di novembre del
2018 per effetto di una modifica progettuale interessante anche la fornitura del ferro, che perciò la comprenderebbe nel prezzo di € 770.000,00 oltre iva.
Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dall'opponente, in particolare, il progetto iniziale, sulla cui base è stato formulato il preventivo di luglio 2018, non sarebbe stato approvato dalla
Sopraintendenza, sicché si è provveduto all'elaborazione di un progetto più conservativo, approvato alla fine del 2018, contemplante l'inserimento di una consistente struttura metallica in luogo di eccessive e invasive opere murarie.
In questa cornice, quindi, andrebbe collocata la variazione del prezzo d'appalto in complessivi €
770.000,00 oltre iva, comprensiva “dei solai con struttura metallica in sostituzione di quelli in laterocemento previsti dal capitolato originario” (pag. 6 citazione in opposizione).
7.1. Ebbene, a riguardo, l'istruttoria espletata ha effettivamente confermato quanto dedotto dall'opponente, mentre ha smentito la ricostruzione dei fatti proposta dall'appaltatrice.
Ed invero, i testi e (direttori dei lavori) hanno dichiarato che il Testimone_1 Testimone_2
capitolato è stato “redatto in due fasi” sulla base dei due distinti progetti e che nel corso di una riunione del 5/11/2018 era stato convenuto che il diverso costo dei solai fosse compensato dalla diminuzione di altre opere, determinando un prezzo complessivo finale a forfait di € 770.000.00 oltre iva (v. verbale udienza 3/3/2023 e del 4/4/2023 in risposta al capitolo 12 di parte opponente).
in particolare, ha precisato che a seguito delle modifiche progettuali richieste dalla Testimone_2
(trasfuse nel secondo progetto approvato in data 27/12/2018) gli venne chiesto un CP_3
alleggerimento della struttura in calcestruzzo, con il problema di “pareggiare il costo della struttura in acciaio con quella prevista in calcestruzzo” (“essendo il direttore dei lavori ho
6 lavorato con l'ing. per ridurre e calibrare la struttura, così l'appaltatore mi ha detto che CP_4
andava bene, perché eravamo alla pari”).
Il nuovo progetto, elaborato sulla base di queste indicazioni, veniva quindi discusso verso la fine del
2018 presso l'abitazione di legale rappresentate della committente, alla presenza di Persona_1
legale rappresentate di e di e Testimone_3 Controparte_1 Tes_2 Testimone_1
In quell'occasione, secondo quanto riportato dallo stesso “venne discusso il Testimone_2
preventivo, doc. 2 (di parte opponente, ndr)”, ossia quello di € 770.000,00 (l'ultimo che abbiamo definito), in cui “avevamo pareggiato i costi in maniera che il costo dell'acciaio fosse pari a quello della struttura in calcestruzzo” non realizzata.
Ciò è stato confermato indirettamente anche dall' Ing. (progettista), che, sentito sui CP_4
capitoli di prova di parte opposta, ha affermato di aver calcolato la posa di 84.168,51 kg di metallo sulla base dei progetti esecutivi redatti “sulla base non solo degli elaborati trasmessi per mail, ma anche dalle informazioni verbali, dagli schizzi e degli incontri avvenuti in seguito” (verbale d'udienza del 3/3/2023)
Circa la PEC del 10/12/2018, documento comprovante secondo l'opposta la modifica chiesta dalla committente della fornitura di ferro, (autore della stessa comunicazione) ha chiarito Testimone_1
come si trattasse di una “richiesta dall'impresa e non quindi di una Controparte_1
“modifica, ma dei disegni esecutivi necessari a realizzare le opere in ferro già concordate e non in variante” (verbale d'udienza del 3/3/2023).
L'attendibilità di questa dichiarazione, del resto, è avvalorata anche dal contenuto testuale della missiva, in cui ci si limita a comunicare: “con la presente siamo ad inviare carpenteria metallica riferimento cantiere (…)”. Il tenore letterale della mail, in sintesi, pare essere riepilogativo di accordi già presi, più che indiziare verso una richiesta ex novo di una modifica così rilevante dell'appalto (corrispondente circa a € 300.000,00 nella prospettiva dell'opposta).
Le testimonianze richiamate, quindi, inducono a ritenere che il prezzo di 770.000,00 oltre iva fosse comprensivo della modifica della quantità di ferro, in quanto compensato dalla mancata realizzazione di diverse opere non più attuabili sulla base del progetto definitivo approvato dalla
Soprintendenza.
7 L'unica testimonianza di segno contrario, resa da (geometra che lavorava per Testimone_4
fino ad agosto 2021), risulta invece inattendibile. Controparte_1
Il teste infatti, da un lato ha dichiarato che “quando era stato pattuito il prezzo di 770 Tes_4
mila euro la struttura doveva essere laterocemento”, ma, dall'altro, ha riconosciuto che “il preventivo è stato rifatto dopo che ci hanno mandato i disegni esecutivi dell'Ing. ” in cui CP_4
“si teneva conto della maggiorazione del ferro, ma il prezzo finale andava quantificato alla fine perché non era detto che il calcolo teorico fosse uguale al calcolo reale” (v. verbale del 3/3/2023).
Le due affermazioni, tuttavia, appaio tra loro inconciliabili: o l'ultimo preventivo di € 770.000,00 teneva conto della diversa struttura metallica (come sostiene l'opponente) oppure lo stesso contemplava solo la struttura in laterocemento (come sostiene l'opposta), ma non entrambe le cose.
Il teste, inoltre, ha indicato dei riferimenti temporali e uno sviluppo degli eventi difforme anche rispetto a quanto argomentato dall'opposta (ha ad esempio affermato, contrariamente a quanto risulta agli atti, che: “i lavori sono iniziati nel 2019, la richiesta di variazione è stata fatta, se ricordo bene, nel 2020”).
7.2. La tesi di parte opponente, secondo cui il prezzo di € 770.000,00 oltre iva è comprensivo della diversa fornitura di ferro, trova poi ulteriore conferma nella consulenza tecnica disposta in corso di causa.
Al consulente, infatti, è stato chiesto di determinare il valore delle opere effettivamente realizzate, tenuto conto, da un lato, della decurtazione delle opere non più necessarie a seguito della modifica progettuale approvata dalla in data 27.12.2018 e, dall'altro, dell'aumento della CP_3
fornitura del ferro in base al corrente valore di mercato all'epoca della fornitura.
L'indagine peritale, sul punto, ha concluso nel senso che il valore delle opere realizzate di cui all'appalto (e relativa aggiunta) ammonta ad € 541.795,86 oltre iva, in considerazione sia di opere previste e non realizzate per effetto dell'intervenuta modifica progettuale (pari ad € 102.486,50 oltre iva), sia della mancata realizzazione di altre opere alla luce di quanto riscontrato sui luoghi e dall'analisi documentale (ad esempio realizzazione di un solo ascensore anziché due).
La stessa perizia, inoltre, ha indicato nell'importo di € 194.613,40 il corrispettivo dovuto per la prestazione di fornitura e posa di 81.089,00 kg di materiale metallico, considerato il valore unitario di 2,40 €/kg ritenuto congruo dal CTU per la tipologia di lavorazione.
8 Stando così le cose, se si somma l'importo delle lavorazioni eseguite rispetto all'originario contratto d'appalto (e relative aggiunte) al valore delle lavorazioni in ferro, risulta un importo complessivo pari ad € 736.409,26 oltre iva, in linea quindi con il prezzo indicato nel contratto prodotto sub doc.
2 di parte opponente, corrispondente ad € 770.000,00 oltre iva (tenuto conto anche della contestazione della realizzazione di alcune opere per circa € 23.520,00).
Risulta perciò confermato quanto dichiarato dai due direttori dei lavori, ossia che, a seguito della variazione progettuale, è stato ridefinito il corrispettivo dell'appalto di modo che questo rimanesse pressoché invariato.
7.3. Del resto, a supporto di questa conclusione, milita anche un ulteriore elemento presuntivo desumibile dalle sopra citate transazioni intervenute tra le parti nel corso del rapporto.
In entrambe le transazioni, infatti, non viene fatta alcuna menzione della variazione quantitativa del ferro sebbene, nella prospettiva dell'opposta, questa fosse già intervenuta nel dicembre del 2018.
Anzi, gli importi indicati nelle transazioni appaiono sempre coerenti con la pattuizione del corrispettivo di € 770.000,00 oltre iva, che infatti si richiama anche nelle premesse (docc. 6 e 8 opposta).
Segnatamente, sul presupposto dell'intervenuto pagamento di € 590.000,00 (iva compresa), si pattuiva:
- nella prima transazione, la corresponsione di ulteriori € 257.000,00 (iva compresa) a tacitazione di ogni pretesa e quindi il pagamento di complessivi € 847.000,00 (iva compresa), corrispondenti appunto ad € 770.000,00 oltre iva al 10%;
- mentre nella seconda transazione, aggiunto il pagamento della fattura n. 29bis/2019 per €
37.000,00 iva compresa, agli stessi importi (solo diversamente ripartiti: 165.000,00 iva compresa per lavori da saldare ed € 55.000,00 iva compresa per lavori da ultimare), si aggiungeva solamente l'ulteriore importo di € 11.000,00 (comprensivo di IVA) per lavori “originariamente non inseriti in contratto”.
Anche le transazioni, allora, depongono a favore della ricostruzione dei fatti dedotta dall'opponente, in quanto confermative del complessivo importo di € 770.000,00 oltre iva senza la considerazione di alcun aumento per il ferro.
9 8. Tanto chiarito in ordine alla pretesa portata dalla fattura n. 55/2021 (da ritenersi totalmente infondata), va rigettata anche la richiesta di adempimento di cui alla fattura n. 56/2021, riferita ad ulteriori opere richieste in corso d'opera dalla società committente per € 72.254,00 oltre Iva.
Secondo l'opposta, infatti, il direttore dei lavori avrebbe richiesto le seguenti varianti, contabilizzate solo successivamente alla seconda transazione del 13/7/2020, ossia:
1) “demolizione tramezze”;
2) “sgombero cantiere da macerie esistenti + impianti, compreso intervento di fabbro con fiamma ossidrica”;
3) “apposizione di guaina su terrazza piana”;
4) “differenza per aumento apertura porte piano terra”.
Ebbene, in ordine alle suddette varianti, si osserva come il credito asseritamente maturato rispetto alle stesse sia stato espressamente rinunciato dall'opposta attraverso una pluralità di atti: la comunicazione del 14/10/2019 (doc. 11 – opponente), la prima e la seconda transazione.
8.1. Con la missiva del 14/10/2019, l'opposta, infatti, rimetteva un debito di € 45.000,00 proprio per varianti, indicando precisamente tra queste “demolizione tramezze” (voce n. 1) e “pulizia cantiere
+ oneri” “demolizione impianto idraulico” “sgombero interno” (tutte riconducibili alla sopra indicata voce n. 2).
Analogamente, con la prima transazione del 29/1/2020 (doc. 6 – opposta), le parti pattuivano espressamente che “con l'esatto adempimento delle obbligazioni come sopra assunte, le parti dichiarano che non avranno nulla più a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione in relazione ai rapporti intercorsi”, richiamandosi al prezzo concordato di € 770.000,00 oltre iva senza l'aggiunta di varianti.
Infine, nella seconda transazione del 13/7/2020 (doc.
8 - opposta), i lavori di “fornitura e posa di doppia guina sulla terrazza piano primo”, di “fornitura e posa di doppia guina la seconda granigliata sulla copertura piana” (voce n. 3 dell'elenco delle varianti), nonché di “sistemazione architravi piano terra zona centrale” (voce n. 4 del sopra riportato elenco) venivano indicati tra le lavorazioni extra per cui veniva riconosciuto un diritto al compenso di € 10.000,00 più iva, oggetto della distinta pretesa di cui alla fattura n. 31/2021 (che si analizzerà di seguito).
10 Queste due opere, quindi, nell'ultima transazione conclusa tra le parti, venivano fatte oggetto di specifica pattuizione negoziale.
Con la richiamata comunicazione del 14/10/2019, peraltro, la “ribadisce che Controparte_1
qualsiasi variante extra contratto va preventivamente autorizzata dal sig. ”, Parte_2
con ciò escludendosi un potere rappresentativo del direttore dei lavori sul punto.
Risulta quindi che il corrispettivo per le varianti non espressamente pattuite sia stato a monte rinunciato e che comunque il direttore dei lavori non avesse il potere di concordarle.
8.2. Né in senso contrario vale l'osservazione dell'opposta per cui la remissione del debito documentata dall'opponente sub doc. 11 “era subordinata al pagamento integrale di tutti gli altri corrispettivi del contratto” e che “tale condizione (…), però, non si è verificata, tanto che tra le parti iniziò una prima vertenza che conduceva alla sottoscrizione della prima transazione (del gennaio 2020)” (pag. 24 comparsa di risposta).
Nelle premesse della richiamata transazione di gennaio 2020, infatti, si dà conto non solo del mancato pagamento del corrispettivo da parte della committente, ma anche dell'inadempimento dell'appaltatrice, tant'è vero che si precisa che “nel giugno 2019 i lavori non erano ancora ultimati”, con previsione di una penale per eventuali aggiuntivi giorni di ritardo rispetto alla ridefinita tempistica di avanzamento dei lavori.
Non può quindi dirsi che la rinuncia del 14/10/2019 abbia perso efficacia per inadempimento della committente, posto che nella transazione richiamata si dà conto di un ritardo nei pagamenti dipeso anche da inadempienze dell'opposta.
A conferma di ciò depone anche la successiva transazione di luglio 2020 (doc. 8 – opposta), con la quale non veniva risolta la transazione di gennaio (v sopra § 6.1), ma semplicemente se ne modificavano i termini di pagamento.
In essa, invero, si prevedeva il pagamento unitario di € 165.000,00 per lavori invece distinti nella prima transazione (lì divisi in € 50.000,00 per completamento copertura ed € 115.000,00 per completamento di altri lavori), nonché la corresponsione di € 55.000,00 per lavori contrattualmente già previsti e indicati nella prima transazione per completamento finiture esterne e pulizia del cantiere (cui vanno aggiunti € 10.000,00 più iva per lavori aggiunti con la seconda transazione).
11 In definitiva, con le successive transazioni non è stata revocata la rinuncia al corrispettivo per le varianti, ma – al contrario – queste ultime sono state diversamente regolate all'interno di una cornica conciliativa.
8.3. A ciò, infine, va aggiunto che l'opposta non ha in ogni caso neppure compiutamente dimostrato l'esecuzione di queste varianti.
In disparte il fatto che il teste (direttore dei lavori) ha dichiarato di non aver “mai Testimone_2
chiesto varianti”, la prova della loro effettiva realizzazione risulta incerta anche in base all'analisi peritale svolta nel corso del giudizio.
Lo stesso CTU, infatti, richiesto di determinare l'eventuale corrispettivo spettante per le opere aggiuntive in assenza di pattuizione sul punto, ha infatti – condivisibilmente - rilevato la genericità delle descrizione dei lavori asseritamente eseguiti, di talché è risultata necessariamente incerta anche la stima del loro valore (per la “apposizione di guina su terrazza piana”, ad esempio, non è stato chiarito a quale delle tre terrazze presente sui luoghi si faccia riferimento, così come per la
“demolizione delle tramezze” non è stata indicata alcuna quantità, che neppure viene precisata dai testi).
In conclusione, anche la pretesa dell'opposta relativa alle varianti (e di cui alla fattura n. 56/21) è infondata, atteso che la stessa è stata rinunciata il 14/10/19, che detta rinuncia non è stata revocata con le successive transazioni e che, in ogni caso, non risulta comunque fornita prova della entità e consistenza delle varianti eseguite (il che preclude anche la possibilità di determinare in modo attendibile il quantum dell'astratta pretesa per l'esecuzione di tali lavori, come da onere probatorio
– non assolto – incombente sull'opposta).
9. Infine, circa la pretesa creditoria di € 56.000,00 oltre iva (per opere contrattuali ed extra contrattuali, come quantificate con la seconda transazione) di cui alla fattura n. 31/2021, si osserva come la stessa non possa essere accolta per le specifiche ragioni appresso specificate.
La pretesa creditoria in parola si fonda sull'esecuzione di opere per complessivi € 60.000,00 oltre iva, richiamate nel secondo accordo transattivo concluso tra le parti in data 13/7/2021, decurtato dell'importo di € 4.000,00 per penali da ritardo, così come calcolata dal direttore dei lavori (doc. 12
– opposta).
12 Con la transazione del 13/7/2021, infatti, le parti, oltre a risolvere una controversia circa il pagamento di un decreto ingiuntivo ottenuto da per € 165.000,00, avevano Controparte_1
riepilogato dei lavori ancora da ultimare per € 50.000,00 oltre iva, aggiungendo anche dei lavori extra per € 10.000,00 oltre iva (per complessivi € 60.000,00 oltre iva).
Nell'accordo erano state altresì dettagliatamente indicate le opere da realizzare, ossia:
1) esecuzione di muretto perimetrale di contenimento del piano di calpestio della zona "cucina" con predisposizioni degli scarichi (propedeutico dell'esecuzione del magro di fondo da eseguire nella fase 2);
2) fornitura e posa in opera degli intonaci esterni, formazione dei marcapiani e finitura delle gronde con colori come dichiarato in soprintendenza;
3) fornitura e posa di cappotto completo di rasatura come da progetto;
4) riposizionamento degli archetti;
5) fornitura e posa del magro di fondo, armato con rete 20x20 phi 5 della zona cucina;
6) fornitura e posa di scossaline e pluviali;
7) riempimento e fornitura e posa del magro di fondo, armato con rete 20x20 phi 5 della zona dove
è stata rimossa la vasca gasolio;
8) consegna di tutta la documentazione necessaria per il collaudo statico delle strutture;
9) fornitura e posa di doppia guaina sulla terrazza piano primo, previa rimozione della guaina esistente e verifica ed eventuale realizzazione delle pendenze con caldana in cemento;
10) fornitura e posa di doppia guaina la seconda granigliata sulla copertura piana, previa rimozione della guaina esistente e verifica ed eventuale realizzazione delle pendenze;
11) sistemazione architravi piano terra zona centrale e rinzaffo canna ascensore.
9.1 Ebbene, le suddette lavorazioni, sulla base dell'istruttoria svolta, risultano effettivamente eseguite, seppur con ulteriore ritardo e con presenza di difformità rispetto alle regole dell'arte.
Quanto all'esecuzione, questa risulta comprovata sia da quanto attestato in cantiere dal direttore dei lavori (doc. 12 – opposta), sia delle testimonianze assunte.
Il direttore dei lavori, in data 10/3/2021, ha proceduto a verificare lo stato di Testimone_1
avanzamento dei lavori ed ha riscontrato la realizzazione di tutte le voci sopra indicate ad eccezione
13 della numero 8 e di parte della n. 2 (per l'assenza di strollato “nella parte verso monte”), mentre ha lamentato dei vizi rispetto alle lavorazioni di cui ai punti 2, 9 e 11.
Le testimonianze assunte, poi, hanno permesso di riscontrare il successivo completamento delle opere che erano risultate ancora mancati all'atto della verifica del direttore dei lavori in data
10/3/21.
Circa la voce 8, l'Ing. ha infatti dichiarato di aver consegnato il documento di collaudo CP_4
statico direttamente all'arch. “sulla base delle certificazioni della ditta fornitrice” (verbale Tes_1
d'udienza del 3/3/2023) e quest'ultimo ha confermato di aver ricevuto la suddetta documentazione in data 10/4/2021 (v. verbale del 3/3/2023 in risposta al capitolo 54).
In ordine al completamento dello strollato, del pari, il direttore dei lavori ha Testimone_1
dichiarato che a seguito delle contestazioni questo è stato eseguito in data 10/4/2021 (v. verbale del
3/3/2023 in risposta al capitolo 53), come confermato anche dal teste (v. verbale della Tes_4
stessa udienza sempre sul capitolo 53).
Dalle prove orali risulta quindi che i lavori siano stati ultimati in data 10/4/2021 e perciò con un ulteriore ritardo rispetto al conteggio operato dal direttore dei lavori in data 10/3/21.
Pertanto, se si considera che:
- la transazione prevedeva il pagamento di una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- la stessa, nel conteggio dei giorni lavorativi escludeva “i sabati, le domeniche, i festivi e giorni in cui sarà impossibile intervenire sul cantiere per fenomeni atmosferici avversi tra cui pioggia”;
- il direttore dei lavori aveva conteggiato 20 giorni di ritardo, prendendo a riferimento la data del
25/2/2021 ed escludendo i fine settimana, i festivi e i giorni di pioggia;
- tra il 25/2/2021 (escluso) e il 10/4/2021 (incluso) sono trascorsi 43 giorni di cui 7 sabati e 6 domeniche e quindi 29 giorni lavorativi (tolta anche la festività del Lunedì dell'Angelo caduta il
5/4/2021, ma non esclusi anche i giorni di pioggia in assenza di allegazioni sul punto), ne deriva allora che deve calcolarsi una ulteriore penale di € 200,00 per 29 giorni, corrispondente ad
€ 5.800,00, da detrarsi dal credito di € 56.000,00 oltre iva, portando quindi l'importo dovuto all'opposta a saldo finale dei lavori eseguiti ad € 50.200,00 oltre iva.
9.2 Tuttavia detto importo, come anticipato, non può essere riconosciuto in pagamento a favore dell'opposta, a causa delle inadempienze riscontrate nell'esecuzione dei lavori.
14 In corso di causa, infatti, l'opponente ha istaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo finalizzato ad accertare la sussistenza di vizi dell'opera già rilevati da una perizia di parte datata
14/5/2021 (doc. 23 – opponente).
Nella relazione conclusiva dell'accertamento preventivo in discorso, acquisita ritualmente all'udienza del 26/5/2022 e depositata sub doc. 35 di parte opponente, il consulente d'ufficio ha concluso rilevando l'effettiva sussistenza dei vizi lamentati da con un costo di ripristino Parte_1
degli stessi pari ad € 75.939,37.
L'accertamento tecnico preventivo ha evidenziato varie difformità dell'opera eseguita, fra cui: la presenza di efflorescenze con difformità cromatiche diffuse su diversi prospetti dell'immobile (in particolare nella parte verso monte), la posa della guaina in un terrazzo non a regola d'arte,
l'inidoneità dell'andamento dello scarico (che interferisce con l'apertura di un arco), l'erronea posa del colmo in corrispondenza della gronda sempre sul lato del terrazzo, la presenza di varie macchie di umidità di risalita e diversi altri vizi.
9.3. Dagli atti di causa risulta che i vizi fossero risultati compiutamente conoscibili da (nella Pt_1
loro tipologia ed entità, nonché riferibilità a responsabilità dell'opposta) al più tardi alla data del
24/6/2021, ossia a partire dal momento in cui il dott. (nella prospettiva dell'opponente) Per_2
aveva trasmesso via mail a la perizia in cui aveva riscontrato i difetti dell'opera Pt_1
imputandone la responsabilità all'opposta.
Risulta inoltre che l'opponente avesse denunziato i vizi a solamente in data Controparte_1
29/9/2021, con la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo (nel quale erano stati riassunti i vizi riscontrati dal dott. ). Per_2
La denuncia dei vizi, atto recettizio, è perciò avvenuta circa tre mesi dopo la loro scoperta da parte dell'opponente e dunque ben oltre i 40 giorni previsti contrattualmente (cfr art. 11 del contratto) e, in ogni caso, anche oltre il termine di legge di 60 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 1667,
c. 2 cc.
9.4. Sennonché, pur essendo intervenuta decadenza dall'azione, non è certo preclusa la possibilità di considerare la oggettiva sussistenza dei vizi a fondamento della generica eccezione di inadempimento – finalizzata a paralizzare la richiesta di pagamento dell'opposta – da ritenersi comunque formulata da parte opponente.
15 Infatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte, “in tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss c.c. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche” (Cass. 9333/04, da cui è tratta la massima. In senso conforme, cfr Cass. 4406/12, Cass. 7041/23, Cass. 1128/24, Cass. 19979/24, Cass. 33034/24).
Di conseguenza, anche nel caso in cui difettino i presupposti per l'operatività della speciale garanzia per vizi e difetti dell'opera appaltata, non sarà preclusa per il committente la possibilità di far comunque valere la generica eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata dall'appaltatore nei suoi confronti.
Il tutto, però, alle più stringenti condizioni previste dall'art. 1460 cc (gravità dell'inadempimento e non contrarietà a buona fede del rifiuto di inadempimento), da valutarsi tenendo conto anche dell'entità delle rispettive pretese (quella creditoria dell'appaltatore e quella risarcitoria per vizi del committente).
D'altra parte, come chiarito dalla Cassazione, l'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc “non richiede, per la sua rilevabilità, l'espresso richiamo a tale articolo o l'impiego di formule sacramentali, ben potendo la relativa proposizione essere ravvisata (in base al principio iura novit curia attribuente al giudice la qualificazione delle domande ed eccezioni proposte dalla parti) dal giudice di merito sulla base del complesso delle difese svolte dalla parte interessata, volte a contrastare in tutto o in parte le pretese di adempimento del contratto di cui sia portatrice la controparte” (Cass. 4446/12, in motivazione).
E nella fattispecie deve ritenersi che – laddove ha chiesto in via subordinata anche “se del Pt_1
caso compensazione (del credito relativo ai costi per porre rimedio ai vizi dell'opera NDR) con il credito che risultasse a favore dell'ingiungente per qualunque delle causali dedotte in giudizio” – abbia appunto proposto l'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc, finalizzata a paralizzare il credito dell'opposta.
E nel caso di specie, tenuto conto del fatto che è stata accertata la sussistenza di vizi per la cui eliminazione deve essere sostenuto l'ingente costo di euro 75.939,37 – ben superiore alla residua
16 pretesa dell'opposta quale accertata all'esito del presente giudizio (euro 50.200,00 oltre iva) – non vi è dubbio che l'inadempimento imputabile a sia grave e che l'eccezione di Controparte_1
inadempimento sia conforme a buona fede.
In definitiva, sebbene l'opponente sia decaduto dall'azione di garanzia, per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di inadempimento comunque formulata, anche la pretesa residua dell'opposta di euro 50.200,00 oltre iva deve essere integralmente rigettata, in quanto elisa totalmente dal maggior valore del credito risarcitorio di parte opponente.
9.5. Oltre all'effetto di paralizzare la pretesa di controparte, tuttavia, non può esser riconosciuto all'opponente il delta tra il suo controcredito e quanto vantato dall'opposta, essendo per le ragioni espresse decaduto dal diritto di far valere la garanzia (e quindi anche dalla relativa domanda risarcitoria, azionata con la domanda riconvenzionale).
10. Per l'eccedenza, va quindi rigettata la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei costi di ripristino, così come va respinta anche l'ulteriore domanda proposta dall'opponente di risarcimento del danno da lucro cessante per tardiva esecuzione delle opere.
A riguardo, invero, va osservato che con la seconda transazione del 13/7/2021, le parti avevano pattuito una penale per ogni giorno di ritardo pari ad € 200,00 senza alcuna ulteriore precisazione.
Detta penale, dunque, in assenza della previsione di risarcibilità del maggior danno, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa (art. 1382 c.c.), sicché non può esser riconosciuto all'opponente il danno da perdita di chance di conseguire l'utile relativo alla stagione estiva 2022, derivante in tesi dal ritardo nella consegna dell'opera (peraltro comunque avvenuta il 10/4/2021).
Entrambe le domande riconvenzionali proposte dall'opponente sono quindi prive di fondamento.
11. In ragione della reciproca soccombenza, si giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite relative sia al procedimento per accertamento tecnico n. 6089/21 rg, sia al presente giudizio di merito.
Per le stesse ragioni anche le spese della CTU svolta nel procedimento n. 6089/21 rg (nella misura liquidata con decreto in data 17.5.22: doc. 36 di parte opponente) e di quella svolta nel presente giudizio (nella misura liquidata con decreto in data 23.12.24) vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% a testa,
17 12. Va infine rigettata la domanda – formulata dall'opponente - di condanna dell'opposta ex art. 96
c.p.c., non sussistendo con tutta evidenza i presupposti di legge per il suo accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2701/2021 emesso dal Tribunale di Verona in data 1/9/2021;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative sia al procedimento per accertamento tecnico n. 6089/21 rg, sia al presente giudizio di merito;
- pone definitivamente le spese della CTU svolta nel procedimento n. 6089/21 rg (nella misura liquidata con decreto in data 17.5.22: doc. 36 di parte opponente) e di quella svolta nel presente giudizio (nella misura liquidata con decreto in data 23.12.24) a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% a testa.
Verona, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Luigi Pagliuca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
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