Articolo 1 della Legge 27 novembre 1981, n. 676
Versione
29 novembre 1981
Art. 1. Articolo unico

Il decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540 , concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all' articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, nel primo comma, le parole: "e' prorogato al 31 dicembre 1982", sono sostituite dalle seguenti:
"e' prorogato al 30 settembre 1982";
all'articolo 2, le parole: "" entro il 31 dicembre 1982 "", sono sostituite dalle seguenti: ""entro il 30 settembre 1982 "";
dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. - A decorrere dal 1 ottobre 1982 il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 10 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .".
Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1 ottobre 1982 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data della emissione.".

Entrata in vigore il 29 novembre 1981