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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4970/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Cappello;
e
, rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Francesca Cappello;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Melendugno in data 05/09/2011 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2011). R.G.V.G. 4970/2024.
Hanno precisato che dalla loro unione è nato (Brindisi, Persona_1
26/02/2015).
Nel ricorso depositato in data 21/11/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Gli arredi contenuti nell'immobile presso il quale i coniugi avevano stabilito la loro residenza, di proprietà del marito, vengono concessi dal marito alla moglie come sua esclusiva proprietà, anche a titolo di parziale corrispettivo del mantenimento.
3. Il marito potrà continuare a vivere nella casa coniugale per il tempo strettamente necessario al suo trasferimento presso altro immobile e vi si allontanerà comunque entro il giorno 15.12.2024.
4. Il marito si impegna a vendere alla moglie la casa coniugale, cioè l'immobile sito in Calimera alla Via Rodi n. 63, che la acquisterà con formula mutuo, al prezzo di euro 130.000,00 in luogo del prezzo di euro 170.000,00 (quale valore di mercato dell'immobile), la cui differenza economica verrà considerata come satisfattiva di un contributo al mantenimento della moglie. Il contratto di compravendita verrà stipulato entro il mese di aprile 2025.
5. I coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio , relative alla Per_1 salute, all'istruzione, all'educazione.
6. Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre, in
Calimera, via Rodi n. 63.
7. L'altro genitore potrà incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del
2 R.G.V.G. 4970/2024.
venerdì fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino alle ore 22.00; ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre nel rispetto delle volontà del minore;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
8. Il Sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Pt_1 mantenimento del figlio, l'assegno periodico di Euro 500,00, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
9. Marito e moglie si impegno a dividere al 50% le spese straordinarie di mantenimento del figlio. Per spese straordinarie i coniugi dichiarano di intendere, oltre quelle scolastiche e sanitarie, anche quelle per le attività educative, ricreative e sportive extrascolastiche, queste ultime però da concordarsi preventivamente.
10. I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 21/11/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
16/01/2025).
3 R.G.V.G. 4970/2024.
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/07/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo taluni specifici chiarimenti in merito alle spese straordinarie. Hanno in ogni caso concordato che per i profili non espressamente concordati, le spese straordinarie saranno regolate secondo il pertinente protocollo del
Tribunale di Lecce.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4970/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 21/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Galatina Parte_1
(LE), 24/06/1981) e (Maglie (LE), 24/06/1981) alle CP_1 condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Melendugno per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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