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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8341/2021
Successivamente, davanti al G.I. Dr. E. Tommasi di Vignano, all'udienza del
30/01/2025, che si svolge con la modalità cd. 'da remoto' attraverso la piattaforma TEAMS di Microsoft Office, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., di fronte al Dr. di Vignano, sono presenti dalle rispettive Parte_1 postazioni da remoto per parte convenuta l'Avv. Martini e per CP_1 parte convenuta l'Avv. Maestrello, nessuno per parte attrice. CP_2
I procuratori delle parti chiedono di essere autorizzati a discutere la causa oralmente, come già stabilito.
Il giudice autorizza.
Entrambi i procuratori discutono oralmente la causa richiamandosi integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni a suo tempo già precisate, anche in punto spese di lite.
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano, dando lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8341/2021
promossa da:
1 C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._1
TONNI SERGIO (rinuncia a mandato in data 26/11/24);
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._2 dell'Avv. CASALINI ALBERTO, presso il cui studio in CORSO DELLA
VITTORIA 3 37045 LEGNAGO (VR) ha eletto domicilio;
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'Avv. MAESTRELLO LINO, presso il cui studio in GALLERIA
PELLICCIAI, 11 37121 VERONA ha eletto domicilio;
PARTI CONVENUTE
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n.
22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle
2 disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti
(cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n.
9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale l'attrice, qualificatasi erede pretermessa del defunto padre (per Persona_1
avere questo istituito erede universale la nipote figlia della Controparte_4 stessa attrice), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• Accertarsi la qualità di erede della signora nei confronti Parte_2 della successione del padre deceduto in Verona il Persona_1
02.12.2018.
• Accertarsi e dichiararsi che il contratto di compravendita del 04.10.2001 (…) costituisce una donazione indiretta da parte di a favore di Persona_1 lesiva della quota legittima dell'attrice, accertarsi quindi la Controparte_3 simulazione dell'atto medesimo e dichiararsi la nullità dell'atto per mancanza di forma;
richiamato per relationem il contenuto delle comparse di costituzione e risposta delle parti convenute, che hanno contestato gli assunti attorei e chiesto il rigetto delle domande di parte attrice per infondatezza;
ritenuto che le domande di parte attrice non possano trovare accoglimento;
osservato, invero, quanto alla domanda sub 1 delle conclusioni dell'atto di citazione, che: i) il legittimario pretermesso dal testatore, quale si definisce l'attrice nel presente procedimento, non partecipando alla comunione
3 ereditaria, non è legittimato a formulare domande che presuppongano la propria qualità di erede, se non dopo avere sperimentato con successo l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva;
ii) parte attrice non ha impugnato per lesione di legittima il testamento paterno
(con il quale il defunto padre ha istituito erede universale la Persona_1 nipote figlia dell'attrice né ha chiesto la riduzione Controparte_4 Pt_2 della asserita donazione a iii) l'attrice nemmeno ha provato in CP_1 causa l'assunto (sub punto 4 dell'atto di citazione) secondo il quale “La chiamata all'eredità è decaduta dalla facoltà di accettare Controparte_4
l'eredità” (cfr. citazione pag. 2);
osservato, quanto alla domanda sub 2 delle conclusioni dell'atto introduttivo attoreo, che: i) all'udienza del 18/10/22, il procuratore di parte attrice, con riferimento alla sottoscrizione del defunto recata dal doc. 1 di Persona_1 parte convenuta (controdichiarazione dell'atto di compravendita 04/10/01 intercorso tra il de cuius e il che l'attrice assume simulato quanto CP_1
al prezzo dissimulando almeno parzialmente una donazione) ha dichiarato che la firma del defunto è autentica;
ii) alla detta udienza, il procuratore del convenuto a fronte del riconoscimento espresso dell'autenticità CP_1
della sottoscrizione del defunto sul doc. 1 del proprio assistito, ha conseguentemente dichiarato di rinunciare all'istanza di verificazione della sottoscrizione;
iii) l'attrice non ha dedotto ulteriori vizi intrinseci dell'atto sub doc. 1 di iv) l'atto medesimo, costituente controdichiarazione CP_1 dell'atto di compravendita 04/10/01, è quindi pacificamente autografo;
iv) cade, conseguentemente, l'assunto attoreo della simulazione relativa
(quanto al prezzo) dell'atto di compravendita 04/10/01 dissimulante una donazione, in quanto radicalmente smentito dalla produzione della controdichiarazione attestante il reale (superiore) prezzo del contratto;
ritenuto che i rilievi che precedono siano sufficienti a rigettare entrambe le
4 domande di parte attrice in quanto infondate;
osservato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa come prospettato in atto di citazione (indeterminato) e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria al 100% e fase decisoria al 50% per l'adozione del modulo decisorio della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., senza scritti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
rigetta ogni domanda attorea.
Condanna l'attrice a rifondere alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in € 6.163,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 30/01/2025
Il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano
5
Successivamente, davanti al G.I. Dr. E. Tommasi di Vignano, all'udienza del
30/01/2025, che si svolge con la modalità cd. 'da remoto' attraverso la piattaforma TEAMS di Microsoft Office, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., di fronte al Dr. di Vignano, sono presenti dalle rispettive Parte_1 postazioni da remoto per parte convenuta l'Avv. Martini e per CP_1 parte convenuta l'Avv. Maestrello, nessuno per parte attrice. CP_2
I procuratori delle parti chiedono di essere autorizzati a discutere la causa oralmente, come già stabilito.
Il giudice autorizza.
Entrambi i procuratori discutono oralmente la causa richiamandosi integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni a suo tempo già precisate, anche in punto spese di lite.
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano, dando lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8341/2021
promossa da:
1 C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._1
TONNI SERGIO (rinuncia a mandato in data 26/11/24);
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._2 dell'Avv. CASALINI ALBERTO, presso il cui studio in CORSO DELLA
VITTORIA 3 37045 LEGNAGO (VR) ha eletto domicilio;
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'Avv. MAESTRELLO LINO, presso il cui studio in GALLERIA
PELLICCIAI, 11 37121 VERONA ha eletto domicilio;
PARTI CONVENUTE
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n.
22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle
2 disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti
(cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n.
9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale l'attrice, qualificatasi erede pretermessa del defunto padre (per Persona_1
avere questo istituito erede universale la nipote figlia della Controparte_4 stessa attrice), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• Accertarsi la qualità di erede della signora nei confronti Parte_2 della successione del padre deceduto in Verona il Persona_1
02.12.2018.
• Accertarsi e dichiararsi che il contratto di compravendita del 04.10.2001 (…) costituisce una donazione indiretta da parte di a favore di Persona_1 lesiva della quota legittima dell'attrice, accertarsi quindi la Controparte_3 simulazione dell'atto medesimo e dichiararsi la nullità dell'atto per mancanza di forma;
richiamato per relationem il contenuto delle comparse di costituzione e risposta delle parti convenute, che hanno contestato gli assunti attorei e chiesto il rigetto delle domande di parte attrice per infondatezza;
ritenuto che le domande di parte attrice non possano trovare accoglimento;
osservato, invero, quanto alla domanda sub 1 delle conclusioni dell'atto di citazione, che: i) il legittimario pretermesso dal testatore, quale si definisce l'attrice nel presente procedimento, non partecipando alla comunione
3 ereditaria, non è legittimato a formulare domande che presuppongano la propria qualità di erede, se non dopo avere sperimentato con successo l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva;
ii) parte attrice non ha impugnato per lesione di legittima il testamento paterno
(con il quale il defunto padre ha istituito erede universale la Persona_1 nipote figlia dell'attrice né ha chiesto la riduzione Controparte_4 Pt_2 della asserita donazione a iii) l'attrice nemmeno ha provato in CP_1 causa l'assunto (sub punto 4 dell'atto di citazione) secondo il quale “La chiamata all'eredità è decaduta dalla facoltà di accettare Controparte_4
l'eredità” (cfr. citazione pag. 2);
osservato, quanto alla domanda sub 2 delle conclusioni dell'atto introduttivo attoreo, che: i) all'udienza del 18/10/22, il procuratore di parte attrice, con riferimento alla sottoscrizione del defunto recata dal doc. 1 di Persona_1 parte convenuta (controdichiarazione dell'atto di compravendita 04/10/01 intercorso tra il de cuius e il che l'attrice assume simulato quanto CP_1
al prezzo dissimulando almeno parzialmente una donazione) ha dichiarato che la firma del defunto è autentica;
ii) alla detta udienza, il procuratore del convenuto a fronte del riconoscimento espresso dell'autenticità CP_1
della sottoscrizione del defunto sul doc. 1 del proprio assistito, ha conseguentemente dichiarato di rinunciare all'istanza di verificazione della sottoscrizione;
iii) l'attrice non ha dedotto ulteriori vizi intrinseci dell'atto sub doc. 1 di iv) l'atto medesimo, costituente controdichiarazione CP_1 dell'atto di compravendita 04/10/01, è quindi pacificamente autografo;
iv) cade, conseguentemente, l'assunto attoreo della simulazione relativa
(quanto al prezzo) dell'atto di compravendita 04/10/01 dissimulante una donazione, in quanto radicalmente smentito dalla produzione della controdichiarazione attestante il reale (superiore) prezzo del contratto;
ritenuto che i rilievi che precedono siano sufficienti a rigettare entrambe le
4 domande di parte attrice in quanto infondate;
osservato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa come prospettato in atto di citazione (indeterminato) e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria al 100% e fase decisoria al 50% per l'adozione del modulo decisorio della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., senza scritti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
rigetta ogni domanda attorea.
Condanna l'attrice a rifondere alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in € 6.163,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 30/01/2025
Il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano
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