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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4387 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 18450 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti RICCIARDI DOMENICO e Parte_1
RICCIARDI ROSA
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12.08.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto che, a seguito di visita medica di revisione da parte della competente Commissione medica, le era stato revocato l'assegno mensile di invalidità civile, essendo stata riconosciuta invalida soltanto nella misura del 50%; che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione della prestazione richiesta (assegno di invalidità); di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 21.05.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette dalla parte ricorrente, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
1 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nello specifico, la difesa di parte ricorrente, che nella fase di atp non aveva mosso alcun'osservazione alla bozza di perizia inoltrata dal dott. , ha indicato a fondamento della sua opposizione il seguente Per_1 motivo:
“la elencazione delle patologie contenuta nella relazione del CTU, nella fase sommaria: “stato ansioso, esiti di quadrantectomia dx”, pecca, per difetto, perché non tiene conto di altre coesistenti infermità sofferte dalla ricorrente, pur presenti e documentate come da certificazione, in atti.
Ragion per cui, la valutazione finale del 67% non risponde – ad avviso della difesa – all'attuale condizione di salute della ricorrente, tenendo conto delle pregresse e coesistenti minorazioni alla data del marzo 2023, rimaste immutate, anzi peggiorate nel tempo, cui se ne sono aggiunte anche ulteriori, determinando una invalidità civile uguale e/o superiore al 74%, sin dalla revoca.
Dalla documentazione prodotta, la ricorrente presenta anche una osteoporosi, una osteoartrosi generalizzata, una riduzione del visus, una gastrite, con pregressa ulcera duodenale, non considerate dal CTU, che in aggiunta a quelle prese in esame determinano una invalidità complessiva superiore al 74% e di cui non vi è nessun riferimento nella CTU”.
Orbene, tali essendo le contestazioni mosse all' operato del ctu, a parere della scrivente, la difesa della parte ricorrente si è limitata a proporre una prospettazione differente da quella effettuata dal perito, senza agganciare le diverse valutazioni proposte alle risultanze di certificazioni mediche in atti specificamente individuate. L'istante, infatti, ha apoditticamente sostenuto che la erroneità della valutazione del perito si evinceva dalla documentazione in atti, senza ulteriormente specificare tale affermazione con individuazione delle certificazioni in atti che avrebbero, in tesi, smentito le conclusioni del perito d'ufficio. Inoltre, la proposta da parte dell'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu prescinde dalla disamina delle doviziose argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni.
Nell'atto di opposizione, infatti, l'istante si limita a contestare le conclusioni del ctu, affermando di soffrire di una osteoporosi, una osteoartrosi generalizzata, una riduzione del visus, una gastrite, con pregressa ulcera duodenale, senza considerare che nel corso dell'accertamento peritale il ctu aveva esaminato sia l'apparato digerente che quello osteoarticolare;
né d'altronde aggancia a sostengo di tale affermazione eventuali nuove e specifiche documentazioni mediche, precedentemente non esaminate dal perito. La prospettazione attorea, dunque, è al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Viste le contestazioni mosse deve ritenersi che nell'atto di opposizione è difettato l'esame in concreto della perizia, e non vi è doglianza, ovvero denuncia del vizio in cui sarebbe incorso il CTU, dunque di uno specifico errore motivazionale.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
2
La dichiarazione prevista dall'art.152 disp. Att. c.p.c. consente di esonerare la parte ricorrente soccombente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 21.05.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
3
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 18450 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti RICCIARDI DOMENICO e Parte_1
RICCIARDI ROSA
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12.08.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto che, a seguito di visita medica di revisione da parte della competente Commissione medica, le era stato revocato l'assegno mensile di invalidità civile, essendo stata riconosciuta invalida soltanto nella misura del 50%; che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione della prestazione richiesta (assegno di invalidità); di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 21.05.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette dalla parte ricorrente, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
1 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nello specifico, la difesa di parte ricorrente, che nella fase di atp non aveva mosso alcun'osservazione alla bozza di perizia inoltrata dal dott. , ha indicato a fondamento della sua opposizione il seguente Per_1 motivo:
“la elencazione delle patologie contenuta nella relazione del CTU, nella fase sommaria: “stato ansioso, esiti di quadrantectomia dx”, pecca, per difetto, perché non tiene conto di altre coesistenti infermità sofferte dalla ricorrente, pur presenti e documentate come da certificazione, in atti.
Ragion per cui, la valutazione finale del 67% non risponde – ad avviso della difesa – all'attuale condizione di salute della ricorrente, tenendo conto delle pregresse e coesistenti minorazioni alla data del marzo 2023, rimaste immutate, anzi peggiorate nel tempo, cui se ne sono aggiunte anche ulteriori, determinando una invalidità civile uguale e/o superiore al 74%, sin dalla revoca.
Dalla documentazione prodotta, la ricorrente presenta anche una osteoporosi, una osteoartrosi generalizzata, una riduzione del visus, una gastrite, con pregressa ulcera duodenale, non considerate dal CTU, che in aggiunta a quelle prese in esame determinano una invalidità complessiva superiore al 74% e di cui non vi è nessun riferimento nella CTU”.
Orbene, tali essendo le contestazioni mosse all' operato del ctu, a parere della scrivente, la difesa della parte ricorrente si è limitata a proporre una prospettazione differente da quella effettuata dal perito, senza agganciare le diverse valutazioni proposte alle risultanze di certificazioni mediche in atti specificamente individuate. L'istante, infatti, ha apoditticamente sostenuto che la erroneità della valutazione del perito si evinceva dalla documentazione in atti, senza ulteriormente specificare tale affermazione con individuazione delle certificazioni in atti che avrebbero, in tesi, smentito le conclusioni del perito d'ufficio. Inoltre, la proposta da parte dell'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu prescinde dalla disamina delle doviziose argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni.
Nell'atto di opposizione, infatti, l'istante si limita a contestare le conclusioni del ctu, affermando di soffrire di una osteoporosi, una osteoartrosi generalizzata, una riduzione del visus, una gastrite, con pregressa ulcera duodenale, senza considerare che nel corso dell'accertamento peritale il ctu aveva esaminato sia l'apparato digerente che quello osteoarticolare;
né d'altronde aggancia a sostengo di tale affermazione eventuali nuove e specifiche documentazioni mediche, precedentemente non esaminate dal perito. La prospettazione attorea, dunque, è al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Viste le contestazioni mosse deve ritenersi che nell'atto di opposizione è difettato l'esame in concreto della perizia, e non vi è doglianza, ovvero denuncia del vizio in cui sarebbe incorso il CTU, dunque di uno specifico errore motivazionale.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
2
La dichiarazione prevista dall'art.152 disp. Att. c.p.c. consente di esonerare la parte ricorrente soccombente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 21.05.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
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