Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 09/12/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
AL SO
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 350/2025 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69834 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 26 febbraio 2025, proposto da N.M.F. nata il OMISSIS e residente a [...], elettivamente domiciliata in Noto (SR) alla Via Ducezio n. 3, presso e nello studio dell’Avv. SE TR (Cod. Fisc. [...]; Fax 0931.573537; Posta Elettronica Certificata:
giuseppe.cultrera@avvocatisiracusa.legalmail.it), che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, Posta Elettronica Certificata:
giuseppe.cultrera@avvocatisiracusa.legalmail.it;
- parte ricorrente -
contro
- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G. Norrito (CF.
[...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
fax 0917798749) – Avv. CE Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv.
CE RD (C.F. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5.
- parte resistente -
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Udito alla pubblica udienza del 20 novembre 2025, per l’INPS, l’avv.
RD; assente parte ricorrente come da relativo verbale.
Ritenuto in
FATTO
I. La difesa della sig.ra N. con l’atto introduttivo del presente giudizio, ha premesso di essere stata convocata a visita finalizzata alla permanenza del riconoscimento dello status di invalido civile non inferiore all’80% ai fini di poter usufruire e godere dei benefici, compatibilmente con il reddito familiare, collegati allo status, anche in considerazione del rapporto lavorativo di dipendenza nella qualità di esercente una professione sanitaria.
Al riguardo, parte ricorrente, nel riferire di essere stata riconosciuta, in prima battuta, invalida al 100%, per poi essere declassata all’80%
nell’anno 2022 e, infine, nell’ottobre 2023, al 68%, contesta gli esiti della
seduta collegiale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile dell'ASL di Siracusa del 31.01.2024 dalla quale, in ragione delle patologie diagnosticate, l’odierna ricorrente è stata ritenuta essere persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 68%.
Richiamate le diverse patologie da cui è affetta nonché il relativo decorso, la ricorrente ha puntualizzato di non percepire alcun beneficio economico e di richiedere la conferma dello status di invalida civile al 100%, come per legge, per suoi personali successivi benefici di natura pensionistica.
Da ultimo, riferisce di aver prima richiesto ex art. 445 bis c.p.c.,
l’accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Siracusa e di essersi successivamente avveduta della giurisdizione di questa Corte, rinunciando al citato procedimento, successivamente estintosi.
Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo: “…ammettere l’accertamento tecnico sanitario richiesto per i motivi specificati infra e quindi, previa nomina di CTU, verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie a ottenere e mantenere, vita natural durante trattandosi di patologia neurologica ingravescente, lo status di invalido civile di grado assoluto (100%) con tutti i consequenziali benefici di natura non economica e i benefici legati all’art. 3, comma 3, Legge 104/1992, nonché determinare il riconoscimento di contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e dell’anzianità contributiva, ai sensi dell’art. 80, co. 3, L. 23 dicembre 2000, n.
388, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa.
Spese e compensi professionali rifusi da distrarsi a favore dell’Avvocato SE TR, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
II. Con memoria depositata in data 7 novembre 2025, si è costituito in giudizio l’I.N.P.S. che, in primo luogo, ha opposto l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153 lett. b) c.g.c. non essendo stata inviata una efficace e utile diffida.
Secondo l’Ente previdenziale, poi, la domanda formulata dall’odierna ricorrente, in ogni caso, non potrebbe considerarsi meritevole di accoglimento per mancanza dei requisiti di legge, in quanto non in possesso di quelli contributivi per andare in pensione, oltreché per la mancanza di domanda della stessa pensione.
Rilevato che gli altri benefici ottenibili, quale conseguenza dell’accertamento dell’invalidità civile, esulano dalla giurisdizione contabile, l’INPS ha, altresì, rilevato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. atteso che la ricorrente è una dipendente in attività di servizio che, non avendo diritto, allo stato, al trattamento pensionistico, non ha presentato, ne poteva presentare, domanda di pensione, in occasione della quale far valere il diritto al computo dei contributi figurativi.
In subordine, in via istruttoria si è opposto alle richieste avanzate dalla ricorrente e, in particolare, alla richiesta consulenza e, ove invece disposta, l’INPS ha indicato i propri Consulenti Tecnici di Parte.
Da ultimo, è stata eccepita la prescrizione e contestata la domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Parte resistente ha quindi concluso chiedendo di rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa e poiché inammissibile, e infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e onorari di causa.
III. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2025, in assenza di parte ricorrente, l’Avv. RD ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale della ricorrente in quanto il petitum sostanziale è diretto ad ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile del 100% al fine dell’ottenimento della maggiorazione contributiva ex art. 80, co. 3, L. 388/2000 ed il riferimento ad altri non meglio precisati benefici risulta meramente accennato ed in alcun modo argomentato.
Secondo orientamento costante della Corte di cassazione, infatti, sussiste la giurisdizione del giudice contabile qualora il riconoscimento del grado di invalidità civile in misura superiore al 74% non venga richiesto ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, bensì per ottenere l’erogazione del trattamento pensionistico parametrato ad un periodo di anzianità maggiore, come previsto dalla richiamata disposizione della L. 388/ del 2000 (Cfr. Cass., SS.UU., ord.
n. 19614/2009, sent. n. 21490/2010, sent. n. 26935/2014, sent. n.
17689/2015, ord. n. 18573/2016).
2. Affermata la giurisdizione, tuttavia, rimane impregiudicata ogni valutazione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda, sulle quali parte resistente ha, peraltro, sollevato specifica eccezione.
Detta eccezione, in particolare, risulta manifestamente fondata e va, pertanto, accolta La ricorrente, infatti, non ha fornito prova di avere presentato in via amministrativa domanda per l’applicazione del beneficio previsto ex art. 80, co. 3, L. 388/2000. In particolare, per quanto qui di interesse, agli atti risulta esclusivamente il verbale della Commissione Medica che ha riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 68%, senza che sia stato provato dall’interessata che l’accertamento dello stato di invalidità sia stato richiesto ai fini della richiamata disciplina normativa o data prova del deposito di istanza in via amministrativa per l’applicazione di detto beneficio.
Al riguardo, per esigenze di sinteticità, ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 dell’All. 2 al c.g.c. si richiamano le motivazioni, qui condivise, delle decisioni di questa Sezione giurisdizionale nn. 1166/2021 e 164/2024 intervenute su questioni sostanzialmente analoghe.
Peraltro, in tali decisioni è stato rimarcato che, con riferimento alla necessità della previa domanda amministrativa, oltre alla richiamata previsione processuale ex art. 153 c.g.c., bisogna considerare anche quella dell’art. 80, co. 3, L. 388/2000 che, ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale, prevede espressamente una richiesta amministrativa (...è riconosciuto, a loro richiesta...).
Conclusivamente, l’assenza della specifica domanda amministrativa rileva ai fini della violazione sia dell’art. 153 c.g.c. che dell’art. 80, co.
3, L. 388/2000 determinando l’inammissibilità del ricorso.
3. In considerazione della definizione della causa sulla base di una questione preliminare, le spese di lite vanno compensate integralmente ai sensi dell’art. 31, co. 3 c.g.c..
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• dichiara inammissibile il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice
AL SO
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 5 dicembre 2025 Pubblicata il 9 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)