Sentenza 14 settembre 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/2004, n. 18445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18445 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO BE, elettivamente domiciliato in ROMA viale Mazzini 140, presso l'avvocato ENRICO DE SANTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato WALTER SALVATORI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 28871/01 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 22/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/05/2004 dal Consigliere Dott. Stefano PETITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14-22 novembre 2001, il Giudice di pace di Roma rigettava l'opposizione proposta da OR RO avverso la cartella esattoriale relativa al verbale di accertamento di violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada, notificatogli ex art. 143 cod. proc. civ. in data 10 aprile 1997. Nel ricorso in opposizione ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, il OR asseriva che il verbale di accertamento non gli era mai stato notificato.
Il Giudice di pace riteneva possibile che l'opponente non avesse mai avuto contezza della contestazione fintantoché non ha ricevuto la cartella esattoriale, dal momento che la notificazione ex art. 143 cod. proc. civ. costituisce una fictio juris;
tuttavia, non essendo stata eccepita la nullità di siffatta notifica e non sussistendo alcun obbligo di contestazione immediata a carico degli agenti accertatori, potendo la stessa, ex art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, essere differita allorché la rilevazione dell'infrazione sia stata effettuata con apparecchi che consentono la determinazione della velocità in tempi successivi, come avvenuto nella specie, rigettava l'opposizione. Per la cassazione della sentenza ricorre OR RO, sulla base di due motivi;
il Comune di Roma non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il OR denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Il Giudice di pace di Roma avrebbe frainteso la portata dell'art. 384 così pervenendo a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge. La contestazione immediata delle violazioni del codice della strada è infatti un dovere per l'organo accertatore ogni qual volta sia possibile (art. 200 c.d.s.) e, nella specie, non vi era alcun motivo per non procedere alla stessa, dal momento che la velocità del veicolo, lo stato dei luoghi e Torà dell'accertamento ben consentivano di procedere al fermo e alla contestazione immediata. È pacifico del resto che l'autovelox è apparecchio dotato di dispositivo sonoro che consente agli agenti di rilevare immediatamente l'infrazione, senza quindi che sia necessario aspettare lo sviluppo della pellicola fotografica. Inoltre, l'art. 384, nel prevedere le ipotesi in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata, dispone che il verbalizzante è tenuto a motivare le ragioni per le quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata;
e, nella specie, nessuna motivazione espressa ed esauriente si rinviene nel verbale di accertamento. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La motivazione della sentenza impugnata, nel suo complesso, mostra una carenza nella individuazione del criterio logico che ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento, essendosi questi limitato a richiamare un recente indirizzo di questa Corte, senza delineare il percorso logico seguito e senza descrivere gli elementi che lo hanno condotto alla decisione adottata. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Nella giurisprudenza di questa Corte, è infatti consolidato il principio secondo cui, a norma dell'art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (Cass., 4 febbraio 2004, n. 2013; Cass., 20 settembre 2002, n. 13774; Cass., 28 giugno 2002, n. 9502). Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell'art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa (Cass., 4 febbraio 2004, n. 2013, cit.; Cass., 8 agosto 2003, n. 11971; Cass., 21 marzo 2002, n. 4048; Cass., 25 maggio 2001, n. 7103). Tuttavia, nessun sindacato è consentito in proposito nelle ipotesi che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, senza margine di apprezzamento, come ipotesi tipiche di impossibilità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l'accertamento sia avvenuto "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento" (v., da ultimo, Cass., 4 febbraio 2004, n. 2013, cit.). In ogni caso, deve escludersi che la mancata contestazione immediata della infrazione possa integrare una violazione del diritto di difesa del contravventore, giacché il termine per ricorrere al Prefetto, ai sensi dell'art. 203, comma 1, codice della strada, decorre indifferentemente dalla contestazione o dalla notificazione (Cass., 12 giugno 1999, n. 5809). Alla luce di principi ora sintetizzati, le censure del ricorrente sono infondate.
La sentenza impugnata si è infatti attenuta al principio di diritto secondo cui, allorquando la rilevazione della velocità avvenga a mezzo apparecchiatura elettronica che consente la determinazione della velocità in tempi successivi, come nel caso di specie, la contestazione, ai sensi dell'art. 384, lettera e), D.P.R. n. 495 del 1992, può essere differita. E che nel verbale di accertamento fosse contenuta l'indicazione delle ragioni che non hanno consentito la contestazione immediata è circostanza ammessa dallo stesso ricorrente, allorquando riferisce che in quel verbale era contenuto un riferimento al pericolo che il fermo del veicolo avrebbe potuto provocare alla circolazione. Vi è solo da aggiungere che la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui l'apparecchio autovelox utilizzato consentiva di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo, senza necessità di attendere lo sviluppo della pellicola fotografica, è priva di rilievo, giacché l'acquisizione della fotografia rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità, anche nel caso in cui queste fossero conoscibili al momento del passaggio del veicolo attraverso la lettura de display o la percezione di un apposito segnale acustico (Cass., 18 maggio 2000, n. 6475; Cass., 7 novembre 2003, n. 16714). Il ricorso deve quindi essere rigettato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto il Comune di Roma non ha svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2004