Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 gennaio 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2015 |
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Cassazione civile sez. un., 24/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 24/02/2022), n.6215 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 23272-2018 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, …
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Agevolazioni per l'assunzione di detenuti Per le imprese che assumono un detenuto nelle attività produttive all'esterno del carcere sono previste agevolazioni contributive, fiscali ed economiche in parte analoghe a quelle stabilite per chi apre attività imprenditoriali all'interno del carcere. Esse consistono in: Benefici contributiviRiduzione dei contributi previdenziali in caso di detenuti disoccupati da oltre 24 […] Incentivi per l'assunzione di lavoratori disoccupati da 24 mesi (Legge 407/90) LAVORATORE Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi ovvero sono i lavoratori, iscritti presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente, che si trovino in stato di disoccupazione da …
Leggi di più… - 4. Legge Cassa Integrazione - Pag. 2Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
((2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti)). ((4)) 3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427. 4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Capo I : In materia di personale
- Art. 1. (Pubblico impiego) .
1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 , e della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , con modificazioni ad esse apportate dall' articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
2. I riferimenti temporali fissati dall' articolo 1, commi 1 e 3 , dall' articolo 2, comma 1 , e dall' articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , gia' prorogati di un anno dall' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 , sono ulteriormente prorogati di un anno. E' altresi' prorogata di un anno la validita' delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990. ((4)) 3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap.
4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare, in deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254 , le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 , e successive integrazioni.
5. Le disposizioni di cui all' articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991, ad eccezione di quella concernente la determinazione del fabbisogno di personale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica.
6. Le norme di cui all' articolo 6 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99 , sono valide anche per il triennio 1991-1993.
7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscano a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita' per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi. (2) (3)
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che in deroga a quanto disposto dal presente articolo, per l'anno 1991 non possono essere effettuate le assunzioni previste dall' articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 . La disposizione non si applica per i concorsi gia' espletati o in corso di espletamento.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che la riserva annua, prevista dal comma 7 del presente articolo, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, e' elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento stroardinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione della riserva.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che i riferimenti temporali gia' prorogati dal comma 2 del presente articolo, sono ulteriormente prorogati di un anno, ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni. - Capo I : Disposizioni in materia di personale