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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2948/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2948/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO
Appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'avv. LA SPINA PAOLO
Appellato
Avente ad oggetto: contratto di assicurazione.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 3.10.2024, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_2
Paternò n. 123/2021, depositata in data 8.11.2021, con cui era stata accolta la domanda proposta da e disposto in suo favore al pagamento di euro 3.515,00, oltre interessi legali, Controparte_1 rivalutazione e spese legali. Ripercorrendo le vicende del giudizio di primo grado, sosteneva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto operante la polizza assicurativa, evidenziando che il ctu non aveva riconosciuto l'esistenza di nesso causale tra la crepa e l'evento atmosferico del dicembre 2016; eccependo la genericità e superficialità dell'elaborato peritale, non essendo stata spiegata la causa delle infiltrazioni dell'immobile, rilevava che le strutture edilizie circostanti non avevano subito danni, concludendo per la non riconducibilità della crepa all'evento atmosferico e per la preesistenza delle infiltrazioni. Con un secondo motivo di appello, eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stato riconosciuto il risarcimento del danno per mancato godimento del vano danneggiato, non rientrando il danno indiretto nella copertura assicurativa. Infine, con un terzo motivo di appello eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto gli interessi legali oltre alla rivalutazione, chiedendo in riforma della sentenza, il rigetto della domanda attorea e la restituzione delle somme corrisposte, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per non Controparte_1 ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis e 342 c.p.c.; deducendo che la consulenza tecnica d'ufficio aveva espressamente dichiarato che l'infiltrazione era stata causata dall'evento atmosferico del 2016, evidenziava la genericità delle contestazioni dell'appellante in ordine alle pagina 1 di 4 conclusioni del ctu;
rilevava che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del bene era dipeso dall'inadempimento della compagnia assicurativa, che aveva impedito il pronto ripristino della parete esterna della stanza e dunque l'utilizzo per ben cinque anni;
eccepiva infine la genericità dell'eccezione inerente il riconoscimento degli interessi legali in uno alla rivalutazione e chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è parzialmente fondato per la ragioni di cui si dirà.
La controversia ha ad oggetto la richiesta di indennizzo avanzata da nei confronti di Controparte_1
n virtù del contratto di assicurazione n. 39086187ZM allegato in Parte_2 atti, per i danni patiti a seguito del nubifragio avvenuto nel mese di dicembre 2016.
Occorre premettere che non è oggetto di contestazione tra le parti l'esistenza dell'evento dannoso denunciato ovvero del danno concretamente subito dall'abitazione del è oggetto di CP_1 contestazione, invece, l'esistenza di nesso di causa tra il danno e l'evento atmosferico avvenuto nel 2016, che rientrerebbe nel rischio assicurato dall'art. 18, sotto la voce “Garanzia eventi naturali”:
indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da eventi naturali quali: CP_2 uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinato, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni che si realizzano all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti. Inoltre, sono indennizzate le spese di demolizione e sgombero, di rimozione e rimpiazzo, di soggiorno in albergo ed eventuali pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato” (cfr. all. fascicolo di I°).
Nel corso del giudizio di primo grado ed al fine di verificare l'esistenza del nesso di causa tra i danni subiti e l'evento accaduto, veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio nella quale veniva accertato che “ i danni riscontrati nell'immobile di parte attrice sono da imputare alla crepa generatasi sulla facciata lato sud dell'immobile. Pertanto risulta plausibile che l'acqua piovana trovi, ancora oggi, punti d'accesso per proseguire il suo percorso fino all'interno dell'immobile. Tali danneggiamenti si ritengono riconducibili/compatibili con gli eventi atmosferici e le modalità indicate in seno all'atto di citazione” (cfr. consulenza CTU pag. 8); non vi è motivo di discostarsi dalle pur sintetiche conclusioni del ctu, né l'appellante ha concretamente e specificamente contestato quanto dallo stesso accertato, spiegando per quale motivo la breccia in discorso non potrebbe essere stata causata dall'evento atmosferico del 2016; ulteriore elemento di valutazione circa la correttezza dell'operato del consulente, può trarsi dalla circostanza secondo cui l'immobile del sig. era CP_1 stato recentemente ristrutturato, né rileva il fatto che gli immobili circostanti non abbiano subito analogo genere di danni, non essendovi notizie o informazioni circa lo stato dei medesimi;
l'appellante, peraltro, non ha allegato e/o ipotizzato altra genesi in ordine alla breccia di cui si discute, tenendo conto della peculiare posizione in cui si è formata.
Alla luce delle superiori considerazioni, non vi sono motivi per non condividere quanto affermato dal ctu e dal Giudice di pace e può ritenersi che le infiltrazioni d'acqua siano state causate dalla breccia/crepa formatasi sulla facciata lato sud dell'immobile a causa di un particolare ed eccezionale evento atmosferico, che rientra nella polizza stipulata tra le parti.
È infondato anche il secondo motivo di appello.
Si legge infatti nell'art. 18 del contratto : “inoltre sono indennizzate le spese di demolizione, di pagina 2 di 4 sgombero, di rimozione e di rimpiazzo, di soggiorno in albero e le eventuali perdite di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato”; non vi è contestazione circa l'allegazione e la quantificazione del detto pregiudizio, si che va confermata la pronunzia di primo grado.
Infine, parte appellante lamenta il riconoscimento degli interessi legali sostenendo che nel caso di specie la sola rivalutazione monetaria avrebbe portato il danneggiato sulla stessa curva di indifferenza nella quale si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato;
il motivo è solo parzialmente fondato.
Occorre premettere che in tema di indennizzo assicurativo, la Corte di Legittimità in più occasioni ha affermato: “in tema di assicurazione contro i danni, “il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) – “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)“ (cfr. C.Cass. sentenza del 18 marzo 2025 n. 7216).
Nel caso che occupa, in sede di giudizio di primo grado, la società odierna appellante non ha contestato l'esistenza di detto danno, evidenziando piuttosto il criterio tradizionalmente vigente per la sua quantificazione , operante attraverso l'applicazione degli interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto e progressivamente rivalutata;
il Giudice della sentenza impugnata, ha invece riconosciuto in favore di , l'importo di € 3515,00 oltre interessi al tasso legale Controparte_1 e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso fino al soddisfo, errando in eccesso nella quantificazione dell'importo dovuto.
Occorre dunque accogliere il terzo motivo di appello, quantificando la somma spettante al sig. in € 3515,00 in valori attuali, oltre interessi oltre interessi legali dal 21.12.2016 alla data CP_1 della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del gravame, le spese di lite del presente giudizio, quantificate tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 2 allegata dal DM n.
55/2014, sono compensate in ragione di un terzo, non tenendosi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale riforma della sentenza n. 123/2021 del Giudice di Pace di Paternò, che nel resto si conferma, condanna la compagnia assicurativa appellante al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 3515,00 oltre interessi legali dal 21.12.2016 alla data della sentenza
[...] sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna a restituire l'importo ricevuto in eccesso;
Controparte_1
pagina 3 di 4 - Compensa in ragione di 1/3 le spese del processo, liquidate in complessivi € 1701,00 e condanna parte appellante al pagamento in favore di della quota di € 1134,00 Controparte_1 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 22.4.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2948/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO
Appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'avv. LA SPINA PAOLO
Appellato
Avente ad oggetto: contratto di assicurazione.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 3.10.2024, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_2
Paternò n. 123/2021, depositata in data 8.11.2021, con cui era stata accolta la domanda proposta da e disposto in suo favore al pagamento di euro 3.515,00, oltre interessi legali, Controparte_1 rivalutazione e spese legali. Ripercorrendo le vicende del giudizio di primo grado, sosteneva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto operante la polizza assicurativa, evidenziando che il ctu non aveva riconosciuto l'esistenza di nesso causale tra la crepa e l'evento atmosferico del dicembre 2016; eccependo la genericità e superficialità dell'elaborato peritale, non essendo stata spiegata la causa delle infiltrazioni dell'immobile, rilevava che le strutture edilizie circostanti non avevano subito danni, concludendo per la non riconducibilità della crepa all'evento atmosferico e per la preesistenza delle infiltrazioni. Con un secondo motivo di appello, eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stato riconosciuto il risarcimento del danno per mancato godimento del vano danneggiato, non rientrando il danno indiretto nella copertura assicurativa. Infine, con un terzo motivo di appello eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto gli interessi legali oltre alla rivalutazione, chiedendo in riforma della sentenza, il rigetto della domanda attorea e la restituzione delle somme corrisposte, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per non Controparte_1 ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis e 342 c.p.c.; deducendo che la consulenza tecnica d'ufficio aveva espressamente dichiarato che l'infiltrazione era stata causata dall'evento atmosferico del 2016, evidenziava la genericità delle contestazioni dell'appellante in ordine alle pagina 1 di 4 conclusioni del ctu;
rilevava che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del bene era dipeso dall'inadempimento della compagnia assicurativa, che aveva impedito il pronto ripristino della parete esterna della stanza e dunque l'utilizzo per ben cinque anni;
eccepiva infine la genericità dell'eccezione inerente il riconoscimento degli interessi legali in uno alla rivalutazione e chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è parzialmente fondato per la ragioni di cui si dirà.
La controversia ha ad oggetto la richiesta di indennizzo avanzata da nei confronti di Controparte_1
n virtù del contratto di assicurazione n. 39086187ZM allegato in Parte_2 atti, per i danni patiti a seguito del nubifragio avvenuto nel mese di dicembre 2016.
Occorre premettere che non è oggetto di contestazione tra le parti l'esistenza dell'evento dannoso denunciato ovvero del danno concretamente subito dall'abitazione del è oggetto di CP_1 contestazione, invece, l'esistenza di nesso di causa tra il danno e l'evento atmosferico avvenuto nel 2016, che rientrerebbe nel rischio assicurato dall'art. 18, sotto la voce “Garanzia eventi naturali”:
indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da eventi naturali quali: CP_2 uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinato, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni che si realizzano all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti. Inoltre, sono indennizzate le spese di demolizione e sgombero, di rimozione e rimpiazzo, di soggiorno in albergo ed eventuali pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato” (cfr. all. fascicolo di I°).
Nel corso del giudizio di primo grado ed al fine di verificare l'esistenza del nesso di causa tra i danni subiti e l'evento accaduto, veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio nella quale veniva accertato che “ i danni riscontrati nell'immobile di parte attrice sono da imputare alla crepa generatasi sulla facciata lato sud dell'immobile. Pertanto risulta plausibile che l'acqua piovana trovi, ancora oggi, punti d'accesso per proseguire il suo percorso fino all'interno dell'immobile. Tali danneggiamenti si ritengono riconducibili/compatibili con gli eventi atmosferici e le modalità indicate in seno all'atto di citazione” (cfr. consulenza CTU pag. 8); non vi è motivo di discostarsi dalle pur sintetiche conclusioni del ctu, né l'appellante ha concretamente e specificamente contestato quanto dallo stesso accertato, spiegando per quale motivo la breccia in discorso non potrebbe essere stata causata dall'evento atmosferico del 2016; ulteriore elemento di valutazione circa la correttezza dell'operato del consulente, può trarsi dalla circostanza secondo cui l'immobile del sig. era CP_1 stato recentemente ristrutturato, né rileva il fatto che gli immobili circostanti non abbiano subito analogo genere di danni, non essendovi notizie o informazioni circa lo stato dei medesimi;
l'appellante, peraltro, non ha allegato e/o ipotizzato altra genesi in ordine alla breccia di cui si discute, tenendo conto della peculiare posizione in cui si è formata.
Alla luce delle superiori considerazioni, non vi sono motivi per non condividere quanto affermato dal ctu e dal Giudice di pace e può ritenersi che le infiltrazioni d'acqua siano state causate dalla breccia/crepa formatasi sulla facciata lato sud dell'immobile a causa di un particolare ed eccezionale evento atmosferico, che rientra nella polizza stipulata tra le parti.
È infondato anche il secondo motivo di appello.
Si legge infatti nell'art. 18 del contratto : “inoltre sono indennizzate le spese di demolizione, di pagina 2 di 4 sgombero, di rimozione e di rimpiazzo, di soggiorno in albero e le eventuali perdite di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato”; non vi è contestazione circa l'allegazione e la quantificazione del detto pregiudizio, si che va confermata la pronunzia di primo grado.
Infine, parte appellante lamenta il riconoscimento degli interessi legali sostenendo che nel caso di specie la sola rivalutazione monetaria avrebbe portato il danneggiato sulla stessa curva di indifferenza nella quale si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato;
il motivo è solo parzialmente fondato.
Occorre premettere che in tema di indennizzo assicurativo, la Corte di Legittimità in più occasioni ha affermato: “in tema di assicurazione contro i danni, “il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) – “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)“ (cfr. C.Cass. sentenza del 18 marzo 2025 n. 7216).
Nel caso che occupa, in sede di giudizio di primo grado, la società odierna appellante non ha contestato l'esistenza di detto danno, evidenziando piuttosto il criterio tradizionalmente vigente per la sua quantificazione , operante attraverso l'applicazione degli interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto e progressivamente rivalutata;
il Giudice della sentenza impugnata, ha invece riconosciuto in favore di , l'importo di € 3515,00 oltre interessi al tasso legale Controparte_1 e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso fino al soddisfo, errando in eccesso nella quantificazione dell'importo dovuto.
Occorre dunque accogliere il terzo motivo di appello, quantificando la somma spettante al sig. in € 3515,00 in valori attuali, oltre interessi oltre interessi legali dal 21.12.2016 alla data CP_1 della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del gravame, le spese di lite del presente giudizio, quantificate tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 2 allegata dal DM n.
55/2014, sono compensate in ragione di un terzo, non tenendosi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale riforma della sentenza n. 123/2021 del Giudice di Pace di Paternò, che nel resto si conferma, condanna la compagnia assicurativa appellante al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 3515,00 oltre interessi legali dal 21.12.2016 alla data della sentenza
[...] sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna a restituire l'importo ricevuto in eccesso;
Controparte_1
pagina 3 di 4 - Compensa in ragione di 1/3 le spese del processo, liquidate in complessivi € 1701,00 e condanna parte appellante al pagamento in favore di della quota di € 1134,00 Controparte_1 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 22.4.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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