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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2163 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
(C.F.: ) nata il [...] a [...], residente in [...] C.F._1
S. Biagio 183, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dipasquale Ragusa giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...] domiciliato in Via San Biagio CP_1 C.F._2
n. 129, Comiso (RG), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Di Paola, giusta procura in atti
resistente
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 19.12.2024;
OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.8.2024 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1
separazione personale tra la stessa e il coniuge , col quale aveva contratto matrimonio il CP_1
9.10.2021 in Comiso, rappresentando che dalla loro unione non sono nati figli.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che nell'ultimo anno è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi, ciò in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, chiedendo al Tribunale, unitamente alla pronuncia della separazione, di assegnarle la casa coniugale in quanto di sua esclusiva proprietà, e di disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale in quanto ciascuno titolare di adeguati redditi propri.
Costituitosi in giudizio , ha aderito alla domanda di separazione, confermando il venir CP_1
meno della comunione spirituale dei coniugi, senza addebito a carico di alcuno e senza previsione di assegno di mantenimento stante l'indipendenza economica dei coniugi. Chiede il resistente l'assegnazione a sé della casa familiare, eccependo di esserne unico proprietario.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di giorno 19.12.2024 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione dei coniugi, atteso l'insuccesso del tentativo di conciliazione e la natura delle doglianze esposte, dai quali si evince che le parti vivono ormai separate, atteso che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile, ai sensi dell'art. 151 C.C.
Per quanto concerne la domanda di assegnazione della casa familiare nulla va disposto sul punto, in quanto non vi sono figli, ritenuto che l'assegnazione della casa coniugale risponde all'esigenza di garantire agli stessi la conservazione dell'habitat domestico.
Nulla va parimenti disposto su ulteriori questioni economiche, avendo rinunciato entrambe le parti al mantenimento.
Data la natura della controversia, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da , con Parte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
pagina 2 di 3 - Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio a Comiso il 9.10.2021, iscritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno 2021, al n.105, parte II, serie A.
- Rigetta le reciproche domande relative all'assegnazione della casa familiare.
- Compensa le spese di giudizio.
- Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2163 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
(C.F.: ) nata il [...] a [...], residente in [...] C.F._1
S. Biagio 183, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dipasquale Ragusa giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...] domiciliato in Via San Biagio CP_1 C.F._2
n. 129, Comiso (RG), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Di Paola, giusta procura in atti
resistente
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 19.12.2024;
OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.8.2024 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1
separazione personale tra la stessa e il coniuge , col quale aveva contratto matrimonio il CP_1
9.10.2021 in Comiso, rappresentando che dalla loro unione non sono nati figli.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che nell'ultimo anno è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi, ciò in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, chiedendo al Tribunale, unitamente alla pronuncia della separazione, di assegnarle la casa coniugale in quanto di sua esclusiva proprietà, e di disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale in quanto ciascuno titolare di adeguati redditi propri.
Costituitosi in giudizio , ha aderito alla domanda di separazione, confermando il venir CP_1
meno della comunione spirituale dei coniugi, senza addebito a carico di alcuno e senza previsione di assegno di mantenimento stante l'indipendenza economica dei coniugi. Chiede il resistente l'assegnazione a sé della casa familiare, eccependo di esserne unico proprietario.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di giorno 19.12.2024 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione dei coniugi, atteso l'insuccesso del tentativo di conciliazione e la natura delle doglianze esposte, dai quali si evince che le parti vivono ormai separate, atteso che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile, ai sensi dell'art. 151 C.C.
Per quanto concerne la domanda di assegnazione della casa familiare nulla va disposto sul punto, in quanto non vi sono figli, ritenuto che l'assegnazione della casa coniugale risponde all'esigenza di garantire agli stessi la conservazione dell'habitat domestico.
Nulla va parimenti disposto su ulteriori questioni economiche, avendo rinunciato entrambe le parti al mantenimento.
Data la natura della controversia, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da , con Parte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
pagina 2 di 3 - Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio a Comiso il 9.10.2021, iscritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno 2021, al n.105, parte II, serie A.
- Rigetta le reciproche domande relative all'assegnazione della casa familiare.
- Compensa le spese di giudizio.
- Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
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