Sentenza 19 agosto 2009
Massime • 1
Il rito concretamente osservato per la trattazione della causa è determinante ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali nei soli casi in cui sia di per se stesso rivelatore della natura della controversia - cioè del fatto che essa sia stata considerata, ancorché erroneamente, come ordinaria invece che speciale - e non anche quando detto rito, qualificandosi come speciale non solo rispetto a quello ordinario ma anche rispetto a quello delle controversie di lavoro e previdenziali, assuma un rilievo neutro ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali, alla quale deve dunque procedersi indagando circa la natura della causa. (Nella specie, relativa a controversia avente ad oggetto crediti di lavoro trattati in primo grado con rito fallimentare, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto che correttamente fosse stato applicato il termine per l'appello previsto dall'art. 99, comma quinto, della legge fall., e non quello, più lungo, previsto dall'art. 434, comma secondo, cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2009, n. 18383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18383 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7903/2006 proposto da:
ALUMIX S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei suoi Commissari Liquidatori, domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARAZZA MAURIZIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZ AD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell'avvocato GIORGI FILIPPO MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1040/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/03/2005 R.G.N. 139/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito l'Avvocato DE FEO DOMENICO per delega MAURIZIO MARAZZA;
udito l'Avvocato GIORGI FILIPPO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per: in via principale inammissibile per inosservanza art. 366 bis c.p.c., in subordine il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA CO, premesso di essere stato dipendente della spa Alumix - società partecipata dall'EFIM dichiarata in stato di crisi ed interessata da un piano di ristrutturazione - in qualità di dirigente e di aver presentato domanda di prepensionamento che era stata accolta per la data del 30.4.96, esponeva di non aver percepito l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista dagli accordi sindacali 3.10.89 e 27.4.95, prevista per i dirigenti che lasciavano il servizio per prepensionamento e chiedeva l'ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Alumix spa del relativo credito, ammontante a L. 175.225.972 (pari a Euro 90.496,66).
Rigettata la richiesta e proposta dal MA opposizione L. Fall., ex art. 98, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda ed ammetteva il credito alla stato passivo.
La sentenza era appellata dalla società Alumix in liquidazione la quale sosteneva che l'indennità richiesta non avrebbe potuto essere concessa, essendo prevista solo per il caso di licenziamento e non anche in caso di volontario prepensionamento.
La Corte di appello di Roma con sentenza 16.2 - 7.3.05 dichiarava inammissibile l'impugnazione in quanto tardiva, atteso che l'atto di appello era stato notificato il 30.12.03, dopo la scadenza del termine, previsto dalla L. Fall., art. 99, comma 5, di quindici giorni dalla notifica della sentenza (avvenuta il 5.12.03). Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la soc. Alumix in liquidazione coatta amministrativa. Risponde il MA con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta avanzata dal controricorrente in memoria di emettere la sentenza nei confronti di Ligestra s.r.l., quale società - in attuazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, artt. 488 - 492, che ha trasferito a Fintecna spa o a società da essa interamente controllata i patrimoni EFIM e delle società da esso controllate - destinataria, tra l'altro, del patrimonio Alumix spa in esito alle procedure amministrative attuate in esecuzione della normativa appena indicata.
Le circostanze dedotte - tutte successive alla proposizione della domanda e prive di riscontro nel giudizio di merito - sono estranee al presente giudizio e non possono essere prese in considerazione, fermo restando che la successione sul lato passivo di questa controversia andrà regolata sulla base dei principi enunziati dagli artt. 110 e 111 c.p.c.. Tanto premesso, deve rilevarsi che con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 99, comma 5, e art. 434 c.p.c., nonché contradditorietà della motivazione, ritenendo erronea l'applicazione del termine di decadenza dall'appello previsto dalla L. Fall., art. 99, comma 5, in materia avente ad oggetto crediti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato. Ai fini dell'individuazione della disciplina dei termini processuali, infatti, sarebbe prevalente la natura della controversia, ancorché sia stata trattata con rito diverso da quello del lavoro, di modo che avrebbe dovuto essere ritenuto applicabile il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza previsto dall'art. 434 c.p.c., comma 2. Il ricorso è infondato.
A sostegno della sua tesi parte ricorrente afferma che anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di sospensione dei termini durante il periodo feriale ciò che rileva è la natura della causa, con la conseguenza che, qualora si controverta in materia disciplinata dall'art. 409 e segg., l'esclusione della sospensione dei termini non può essere collegata alla specialità del rito. Tale affermazione è smentita dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene che il rito concretamente osservato per la trattazione della causa è determinante ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali in periodo feriale ai sensi della L. n. 742 del 1969, nei soli casi in cui sia di per sè stesso rivelatore della natura della controversia - cioè del fatto che essa sia stata considerata, ancorché erroneamente, come ordinaria invece che di lavoro o previdenziale - e non anche quando detto rito, qualificandosi come speciale non solo rispetto a quello ordinario ma anche rispetto a quello delle controversie di lavoro e previdenziali, assuma un rilievo neutro ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali, alla quale deve dunque procedersi indagando circa la natura della causa. In applicazione di tale principio è stata rilevata l'inammissibilità del ricorso per cassazione - avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di una società di assicurazioni, relativa a crediti derivanti da un rapporto di agenzia, riconducibile nella previsione dell'art. 409 c.p.c. - perché presentato dopo la scadenza del termine previsto alla L. Fall., art. 99, comma 5, che in conseguenza non era rimasto sospeso durante il periodo feriale (Cass. 16.9.93 n. 9545). Il Collegio ritiene che il principio appena affermato sia valido anche nella fattispecie in esame, atteso che la controversia era stata trattata in primo grado con il rito fallimentare, da considerare speciale non solo rispetto a quello ordinario, ma anche rispetto a quello delle controversie di lavoro.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 13,00, per esborsi ed in Euro 3.000,00, per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2009