Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2009, n. 18383
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Sentenza 19 agosto 2009

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Il rito concretamente osservato per la trattazione della causa è determinante ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali nei soli casi in cui sia di per se stesso rivelatore della natura della controversia - cioè del fatto che essa sia stata considerata, ancorché erroneamente, come ordinaria invece che speciale - e non anche quando detto rito, qualificandosi come speciale non solo rispetto a quello ordinario ma anche rispetto a quello delle controversie di lavoro e previdenziali, assuma un rilievo neutro ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali, alla quale deve dunque procedersi indagando circa la natura della causa. (Nella specie, relativa a controversia avente ad oggetto crediti di lavoro trattati in primo grado con rito fallimentare, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto che correttamente fosse stato applicato il termine per l'appello previsto dall'art. 99, comma quinto, della legge fall., e non quello, più lungo, previsto dall'art. 434, comma secondo, cod. proc. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2009, n. 18383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18383
    Data del deposito : 19 agosto 2009

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