Ordinanza collegiale 22 novembre 2021
Ordinanza collegiale 6 maggio 2022
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 06/05/2022, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2022
N. 01059/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2013, proposto da
EN NA AT, rappresentata e difesa dall'avvocato NArita Marasco, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi, n. 43;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 145 del 12 aprile 2013, notificata il 15 aprile 2013, con cui il Sindaco ed il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana hanno ingiunto alla Masseria “Bottari” dei germani EN S.r.l. il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione, entro il termine di 90 giorni, del cancello metallico ancorato a due pilastri in pietra installato dalla stessa su un’area lungo la Strada Comunale "Bottari" in agro del Comune di Francavilla Fontana, in quanto lo stesso impedirebbe il libero transito e l’uso pubblico della predetta Strada.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria della Sezione n. 1695/2021;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. Giovanni Gallone e udita per parte ricorrente il difensore avv.to A. Marasco.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 giugno 2013 e depositato l’1 luglio 2013 la ricorrente, legale rappresentante della “Masseria Bottari dei germani EN” S.r.l., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 145 del 12 aprile 2013 con cui il Sindaco ed il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana hanno ingiunto alla predetta Società il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione, entro il termine di 90 giorni, del cancello metallico ancorato a due pilastri in pietra installato dalla stessa su un’area lungo la Strada Comunale "Bottari" in agro del Comune di Francavilla Fontana in quanto lo stesso impedirebbe il libero transito e l’uso pubblico della predetta Strada.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, violazione della normativa del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, incompetenza;
2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001.
2. Il Comune di Francavilla Fontana non si è costituito in giudizio.
3. In data 7 marzo 2019 parte ricorrente ha formulato, a seguito di ricezione di avviso di perenzione ultraquinquennale da parte della Segreteria di questo Tribunale, un’istanza ex art. 82 c.p.a. confermando il proprio interesse alla prosecuzione e definizione della controversia.
4. All’udienza pubblica del 9 giugno 2020 il Presidente, vista l'istanza di rinvio depositata dalla difesa di parte ricorrente, ha disposto il rinvio della causa all' udienza pubblica del 3 novembre 2021.
5. In data 1° ottobre 2021 parte ricorrente ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del ricorso.
6. Ad esito dell’udienza pubblica del 3 novembre 2021, questa Sezione con ordinanza collegiale n. 1695 del 22 novembre 2021, ritenuto indispensabile, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori, ha ordinato “al Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, precisi se sia stata data o meno concreta esecuzione al provvedimento impugnato e quale sia stata, dall’anno 2013 ad oggi, l’evoluzione della situazione di fatto dell’area innanzi indicata su cui è stata realizzato il cancello metallico in questione (e, segnatamente, se risulti ripristinato il libero transito e l’uso pubblico della Strada di che trattasi); e tanto fornendo, altresì, la pertinente documentazione a comprova”, precisando che “Al predetto adempimento istruttorio il Comune di Francavilla Fontana dovrà provvedere entro giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza istruttoria” e fissando, per il prosieguo, l’udienza pubblica del 27 aprile 2022.
7. La Segreteria di questa Sezione ha, tuttavia, provveduto a dare comunicazione alle parti della suddetta ordinanza collegiale n. 1695 del 22 novembre 2021 solo il 14 marzo 2022, data che non ha assicurato l’integrale decorso del termine di sessanta giorni assegnato all’Amministrazione Comunale intimata per il suo adempimento in vista della successiva udienza pubblica fissata per il 27 aprile 2022.
8. Il Comune di Francavilla Fontana non ha provveduto al deposito della richiesta relazione di chiarimenti.
9. All’udienza pubblica del 27 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Ritiene il Collegio, anche in ragione della circostanza che l’Amministrazione Comunale intimata non è stata messa in condizione di adempiere all’ordine istruttorio impartito da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 1695 del 22 novembre 2021, che la causa non sia ancora matura per la decisione.
Appare, in particolare, indispensabile, ai fini del decidere, rinnovare gli incombenti istruttori già disposti con la prefata ordinanza collegiale, ordinando al Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, precisi se sia stata data o meno concreta esecuzione al provvedimento impugnato e quale sia stata, dall’anno 2013 ad oggi, l’evoluzione della situazione di fatto dell’area innanzi indicata su cui è stata realizzato il cancello metallico in questione (e, segnatamente, se risulti ripristinato il libero transito e l’uso pubblico della Strada di che trattasi); e tanto fornendo, altresì, la pertinente documentazione a comprova.
Al predetto adempimento istruttorio il Comune di Francavilla Fontana dovrà provvedere entro giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso indicato in epigrafe, ordina nuovamente al Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, di depositare presso la Segreteria di questo T.A.R. la predetta relazione di chiarimenti e la documentazione innanzi indicata, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 10 gennaio 2023.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti, anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO