Sentenza 11 settembre 2007
Massime • 1
In una controversia in cui la sentenza di primo grado sia impugnata per carenza assoluta di motivazione, senza che vengano sottoposte al secondo giudice anche conclusioni di merito, l'appello è inammissibile in quanto la deduzione di un vizio in rito determina la nullità e non la giuridica inesistenza della sentenza impugnata (non incidendo, esso, sulla configurabilità della pronuncia come atto di esercizio della funzione giurisdizionale) e consente, una volta eliminato il vizio stesso, il riesame del merito della controversia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/09/2007, n. 19026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19026 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del suo institore, LV GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VA OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato BUZZI ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PELLICCIONI PATRIZIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6834/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/05/05 R.G.N. 10097/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/07 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2002 la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda nei suoi confronti proposta da SP VA volta al pagamento della somma di L.
2.668.682 a titolo di interessi e rivalutazione per il ritardo nella corresponsione della indennità di buonuscita erogata a seguito di collocamento a riposo.
Deduceva la nullità della sentenza impugnata per assoluta carenza di motivazione. Il VA si costituiva, chiedendo che venisse dichiarata la inammissibilità dell'impugnazione. Con sentenza del 18 novembre 2004 - 23 maggio 2005, l'adita Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame con cui si era chiesto la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione senza alcuna formulazione di conclusioni di merito. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Rete Ferroviaria con un unico motivo. Resiste il VA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Rete Ferroviaria Italiana, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e ss. c.p.c., anche in relazione agli artt. 353 e 354 c.p.c. nonché omessa motivazione, sostiene che la Corte d'appello, riconoscendo la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità del proposto gravame, in quanto diretto unicamente a far valere detta nullità senza contenere domande di merito.
Più precisamente - secondo la ricorrente - la dedotta mancanza di motivazione della sentenza di primo grado non darebbe luogo alla nullità della sentenza (con il conseguente effetto rescindente e rescissorio del giudizio di appello), bensì alla sua giuridica inesistenza con la conseguenza che il giudice di appello, dichiarato tale vizio della sentenza, avrebbe dovuto rimettere le parti davanti al primo Giudice, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. L'assunto non è condivisibile.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che il caso di specie non rientrava fra le ipotesi di remissione al primo giudice disciplinate tassativamente agli artt.353 e 354 c.p.c., sicché risultava imprescindibile poter trattare e decidere la causa nel merito;
ciò che non era stato possibile, mancando una domanda a riguardo (cfr. Cass. n. 10692/1997). Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'impugnazione, con cui l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole (anche) nel merito, è ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex artt. 353, 354 c.p.c., e non anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi tassativamente elencati dalla norme predette, essendo, per converso, necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito (ex plurimis. Cass.24 gennaio 2007 n. 1505; Cass. 7 marzo 2003 n. 3424). Ne consegue che. qualora, come nella specie, sia dedotta, con l'atto di impugnazione, l'assoluta carenza di motivazione della sentenza gravata, e tale doglianza costituisca l'unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, atteso che il vizio dedotto in rito determina la nullità e non la giuridica inesistenza, in quanto non incide sulla configurabilità della sentenza medesima come atto di esercizio della funzione giurisdizionale nel caso concreto (v. tra le tante, Cass. 25 maggio 1992 n. 6243; Cass. 25 novembre 1988 n. 6354). Più in dettaglio, va osservato che la mancanza della motivazione che, tra l'altro, adempie al compito di consentire (in relazione alle ulteriori fasi del giudizio) l'adeguato esercizio del diritto di difesa, certamente inficia la sentenza, ma il vizio ben può essere fatto valere dalla parte soccombente attraverso l'impugnazione la quale consentirà, a seguito dell'eliminazione del provvedimento in quanto affetto appunto da tale vizio, il riesame del merito. E che questo sia il sistema positivo della legge può desumersi, oltreché dalla fondamentale disposizione dell'art. 161 c.p.c., comma 2, che esclude l'assorbimento delle nullità nella impugnazione solo nell'ipotesi di mancanza di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, altresì dall'art. 354 c.p.c., comma 1, che unicamente per tale ipotesi e non anche per quella del comma 1 del detto art. 161 dispone le remissione della causa al primo giudice, nonché dal successivo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che prevede quale specifico mezzo di ricorso per Cassazione, tra l'altro, la "omessa" motivazione, vizio riconducibile perciò, anche in relazione a tale profilo, unicamente nell'ambito del ripetuto art. 161, comma 1 (cfr. Cass. 25 novembre 1988 n. 6354). Orbene, poiché dalla ritenuta nullità della sentenza per carenza di motivazione la Corte d'appello di Roma ha correttamente fatto seguire la declaratoria di inammissibilità del gravame, il presente ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 11,00 oltre Euro 1.500.00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione agli avv.ti Alberto Buzzi e Patrizia Pellicioni.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2007