Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/09/2007, n. 19026
CASS
Sentenza 11 settembre 2007

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In una controversia in cui la sentenza di primo grado sia impugnata per carenza assoluta di motivazione, senza che vengano sottoposte al secondo giudice anche conclusioni di merito, l'appello è inammissibile in quanto la deduzione di un vizio in rito determina la nullità e non la giuridica inesistenza della sentenza impugnata (non incidendo, esso, sulla configurabilità della pronuncia come atto di esercizio della funzione giurisdizionale) e consente, una volta eliminato il vizio stesso, il riesame del merito della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/09/2007, n. 19026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19026
    Data del deposito : 11 settembre 2007

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