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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/10/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7106/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7106/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.4.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA ISAIA GABOLA, 29 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
GI RI (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in VIA GARIBALDI 40 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. OLIVA RE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._4 difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._5
VIA GARIBALDI 40 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. OLIVA
RE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente Controparte_3 C.F._6 domiciliato in VIA GARIBALDI 40 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. OLIVA RE (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._4 difesa;
Pagina 1 di 8 CONVENUTA
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata aperta la successione legittima di nata a Persona_1
Pagani il 18.2.1925 ed ivi deceduta il 06.09.2003, e la successione testamentaria di
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 22.1.2015. Persona_2
A seguito di dette successioni essi hanno lasciato quali loro eredi i figli Parte_1
(per una quota pari a 12/36 per le unità immobiliari part.lla 3809 sub 11 e 13 e per una
[...] quota pari a 15/36 per le altre unità immobiliari), e Controparte_2 Persona_3
(per una quota ciascuno di 8/36 per le unità immobiliari part.lla 3809 sub Controparte_1
11 e 13 e di 7/36 per le altre unità immobiliari).
La massa ereditaria risulta pacificamente costituita dai seguenti immobili: 1) appartamento in piano terra composto da 6 vani ed accessori, comprensivo di una cantina al piano seminterrato, censito al foglio 9 col mappale 3809/13 con annessa corte censita col mappale 3809/13; 2) appartamento in primo piano composto da 6 vani ed accessori, comprensivo di una cantina al piano seminterrato, censita al foglio 9 col mappale 3809/8; 3) appartamento in secondo piano composto da un ampio vano oltre ulteriori 4 vani ed accessori, comprensivo di una cantina al piano seminterrato, censita al foglio 9 col mappale 3809/3; 4) piano terra composto da due vani di cui uno di ampia superficie e servizi;
il piano primo composto da tre vani ed accessori;
il piano secondo impegnato dal sottotetto. Nel complesso risulta censito col mappale 6747/02; 5) box auto mappale 3747/03; 6) box auto mappale
3747/04; 7) box auto mappale 3747/05; 8) box auto mappale 3747/06; 9) box auto mappale
3747/07; 10) agrumeto con i mappali 4509 di are 04,91 e 6745 di are 03,55.
Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale ritiene di condividere la stima del complesso ereditario immobiliare effettuato dal ctu, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale degli immobili ed alle risultanze di causa.
Pagina 2 di 8 Per quanto attiene alla stima dei beni ereditari, va chiarito che l'art. 726 c.c. stabilisce che essa va effettuata secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Sul punto la S.C. ha affermato che la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, tenendo conto di ogni elemento incidente sul valore di mercato (cfr. Cass. n. 55/1998); la stima dei beni va compiuta necessariamente con riferimento alla data in cui intervenga la pronuncia della divisione (cfr. Cass. 04/03/2020
n.5993) e ciò a prescindere dal valore che gli stessi avessero al momento dell'apertura della successione, che può avere invece rilievo ai diversi fini della riunione fittizia ovvero della collazione).
Pertanto, la massa ereditaria immobiliare da dividere, tenuto conto del valore complessivo dei beni immobili alla data della stima effettuata dal ctu (che è quella che più si avvicina in ordine temporale alla data della presente decisione) nella tabella riepilogativa n.
11 di cui a pag. 30, è pari ad euro 930.428,74 e, dunque, la quota spettante a Parte_1
è pari ad euro 375.829,89, mentre la quota spettante a ciascuno degli altri eredi è pari ad euro
184.866,28.
Non vi è ragione per ritenere il compendio ereditario non comodamente divisibile, atteso che esso è composto da 10 unità immobiliari, con conseguente possibilità di formare quattro quote, corrispondenti al numero dei coeredi.
Trattandosi di quote diseguali, il Tribunale ritiene di procedere mediante attribuzione ai sensi dell'art. 729 c.c., tenuto anche conto dell'attuale situazione di possesso da parte dei singoli eredi e della minimizzazione dei conguagli in denaro.
Il Tribunale ritiene che l'ipotesi divisionale suggerita dal ctu nella tabella 14 A di pag.
32 sia quella che, più delle altre, tenga conto della diseguaglianza delle quote, della situazione di possesso e della riduzione al minimo dei conguagli in denaro.
Pertanto, a vanno assegnati i seguenti immobili siti in via De Rosa n. Parte_1
59 in Pagani: 1) unità immobiliare identificata al catasto al foglio 9 con il numero mappale
6747 sub 2; 2) box auto identificato al foglio 9 con il numero mappale 6747 sub 6; 3) terreno identificato al foglio 9 con i numeri 4509 e 6745; per un valore complessivo di euro
390.006,43, con obbligo della stessa di versare a titolo di eccedenza la somma di euro
14.176,54 a Controparte_2
A vanno assegnati i seguenti immobili siti in via De Rosa n. 59 in Controparte_1
Pagani: 1) unità immobiliare identificata al catasto al foglio 9 mappale 3809 sub 8; 2) box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 4; 3) box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 5; per un valore complessivo di euro 198,897,57, con obbligo
Pagina 3 di 8 dello stesso di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 12.649,25 a CP_3
e la somma di euro 1.382,04 a
[...] Controparte_2
A vanno assegnati i seguenti immobili siti in via De Rosa n. 59 in Controparte_2
Pagani: 1) unità immobiliari identificate al catasto al foglio 9 mappale 3809 sub 11 e sub 13;
2) box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 3; per un valore complessivo di euro 171.034,97 + conguaglio in denaro da aversi da per euro 14.176,54 e Parte_1 da per euro 1382,04. Controparte_1
Infine, a vanno assegnati i seguenti immobili siti in via De Rosa Controparte_3
n. 59 in Pagani: 1) unità immobiliare identificata al catasto al foglio 9 mappale 3809 sub 3; 2) box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 7; per un valore complessivo di euro 173.889,32 + conguaglio in denaro di euro 12.649,25 da aversi da . Controparte_1
Per quanto concerne la domanda attorea di rendicontazione e di pagamento della quota spettante dei frutti civili, si osserva quanto segue.
Prevede l'art. 723 c.c. che "dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti".
La ragione di tale domanda – che può proporsi anche autonomamente rispetto a quella di divisione - risiede nel fatto che il compimento di attività di gestione ed amministrazione di beni anche parzialmente altrui, in base ad assunzione volontaria ovvero a mandato anche tacito ad amministrare, comporta per sua natura l'obbligo di portare a conoscenza degli altri aventi diritto, secondo il principio di responsabilità e buona fede, tutti gli atti posti in essere nell'interesse comune, ed in special modo quelli dai quali possono scaturire reciproche partite debitorie e creditorie.
In particolare, l'obbligo di rappresentazione dei frutti discende dal fatto che, in seno alla comunione - ereditaria e non - i condividenti hanno pari diritto sulla massa comune in proporzione delle rispettive quote, le quali tuttavia si concretano in natura solo per effetto dello scioglimento della comunione: pertanto, fino a quando permane lo stato di indivisione, questo attrae necessariamente nella sua orbita non solo le singole componenti della massa comune ma anche i rispettivi frutti, facendoli entrare indiscriminatamente nel coacervo, onde essere poi attribuiti agli aventi diritto in proporzione delle singole quote astratte e non già quali accessori dei singoli beni che verranno specificamente assegnati a ciascun coerede.
Pagina 4 di 8 I frutti, pertanto, costituiscono tecnicamente degli incrementi della massa e sono pertanto sempre dovuti a tutti gli aventi diritto, sia nella forma degli incrementi in natura, sia nell'ipotesi dei frutti civili, derivanti dalla collocazione sul mercato dei cespiti comuni.
Diverso discorso è da farsi con riferimento ai cosiddetti frutti civili derivanti dal godimento esclusivo di un cespite immobiliare comune da parte di uno solo degli aventi diritto, che si configura, più propriamente, come obbligo indennitario, ovvero risarcitorio, correlato alla privazione del godimento del bene comune in danno degli altri aventi diritto.
Tale posizione creditoria, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, non discende tuttavia automaticamente dall'utilizzo esclusivo di un bene comune da parte di uno soltanto dei condividenti, richiedendosi al contrario la dimostrazione che vi sia stato impedimento all'esercizio dell'altrui concorrente diritto sul bene, ovvero che quest'ultimo abbia in concreto prodotto incrementi patrimoniali suscettibili di distribuzione fra tutti i contitolari.
In difetto di tale prova, il godimento diretto di un bene comune costituisce invero – di per sé solo considerato - normale estrinsecazione del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1102
c.c, ferma la possibilità dell'altrui concorrente godimento, e non può pertanto ingenerare in capo agli altri contitolari un diritto di credito per il sol fatto che gli stessi si siano astenuti da un contestuale utilizzo del bene comune, lasciandone al congiunto il godimento esclusivo (in tal senso, fra le ultime, Cass., Sent. 20 gennaio 2022, n. 1738, secondo la quale "..se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale", ovvero, come già detto, abbiano posto in essere condotte ostative all'altrui godimento, nel qual caso – senz'altro – dovranno essere tenuti alla rappresentazione dei frutti in favore degli altri aventi diritto, attraverso il riconoscimento di una somma di denaro equivalente ai frutti civili propriamente considerati..").
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie l'attrice ha depositato raccomandata, recapitata in data 14.7.2017, con la quale ha contestato a Parte_1 CP_1
il possesso esclusivo dell'appartamento ubicato al primo piano del fabbricato che
[...]
Pagina 5 di 8 affaccia su via De Rosa, chiedendo di poter anch'ella godere dei beni comuni, opponendosi quindi all'occupazione dell'immobile da parte del fratello.
Detta circostanza, quella del possesso esclusivo del suddetto immobile da parte di
, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del medesimo. Controparte_1
Pertanto, la domanda attorea va accolta nei confronti di detto convenuto, nei limiti di cui di seguito.
Quanto alla quantificazione, il Tribunale ritiene condivisibile il criterio di calcolo utilizzato dal ctu (canone locativo figurativo) in relazione all'unità immobiliare posseduta da
(U2) e tenuto conto del periodo oggetto di richiesta (dal 14.7.2017 al Controparte_1
20.12.2017 data di notifica della citazione, non essendo richiesti i frutti maturandi ma soltanto quelli maturati), quest'ultimo va condannato al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro 2.690,10 (euro 538,02× 5 mensilità), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per quanto concerne, l'immobile che sarebbe occupato da si Controparte_3 osserva che in realtà esso, per quanto affermato dalla stessa attrice è occupato da terzi estranei al giudizio (da e dalla di lei famiglia) da circa due anni prima Parte_2 dell'introduzione del giudizio e, pertanto, la relativa domanda va rigettata, atteso che il primo atto di diffida è stato notificato (14.7.2017) quando ormai l'immobile era già in possesso dei suddetti terzi.
Quanto alla domanda di rendicontazione formulata dai convenuti nella II memoria ex art. 183 VI co. cpc, essa è inammissibile, in quanto tardiva (avrebbe dovuto essere formulata nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata).
Quanto alle spese di lite, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in-quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass.
13.5.2015, n. 9813).
La condanna al pagamento delle spese processuali è infatti una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione.
Pertanto, le spese di lite, comprese quelle della ctu, nel caso di specie, vanno poste a carico
Pagina 6 di 8 della massa ereditaria e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta il 06.09.2003, e di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_2 deceduto il 22.1.2015;
2) Dichiara ad essi succeduti i figli , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
3) dichiara comodamente divisibile la massa ereditaria oggetto delle predette eredità e costituita precisamente dai seguenti immobili siti in Pagani via De Rosa n. 59: 1) appartamento in piano terra composto da 6 vani ed accessori, comprensivo di una cantina al piano seminterrato, censito al foglio 9 col mappale 3809/13 con annessa corte censita col mappale 3809/13; 2) appartamento in primo piano composto da 6 vani ed accessori, comprensivo di una cantina al piano seminterrato, censita al foglio 9 col mappale 3809/8; 3) appartamento in secondo piano composto da un ampio vano oltre ulteriori 4 vani ed accessori, comprensivo di una cantina al piano seminterrato, censita al foglio 9 col mappale 3809/3; 4) piano terra composto da due vani di cui uno di ampia superficie e servizi;
il piano primo composto da tre vani ed accessori;
il piano secondo impegnato dal sottotetto censito col mappale 6747/02; 5) box auto mappale
3747/03; 6) box auto mappale 3747/04; 7) box auto mappale 3747/05; 8) box auto mappale 3747/06; 9) box auto mappale 3747/07; 10) agrumeto censito con i mappali
4509 di are 04,91 e 6745 di are 03,55;
4) assegna a l'unità immobiliare identificata al catasto del Comune di Parte_1
Pagani al foglio 9 con il numero mappale 6747 sub 2, il box auto identificato al foglio
9 con il numero mappale 6747 sub 6, il terreno identificato al foglio 9 con i numeri
4509 e 6745; per un valore complessivo di euro 390.006,43, con obbligo della stessa di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 14.176,54 a Controparte_2
5) assegna a l'unità immobiliare identificata al catasto del Comune Controparte_1 di Pagani al foglio 9 mappale 3809 sub 8; il box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 4; il box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 5; per un valore complessivo di euro 198,897,57, con obbligo dello stesso di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 12.649,25 a e la somma Controparte_3 di euro 1.382,04 a Controparte_2
Pagina 7 di 8 6) assegna a le unità immobiliari identificate al catasto del Comune di Controparte_2
Pagani al foglio 9 mappale 3809 sub 11 e sub 13; il box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 3; per un valore complessivo di euro 171.034,97 + conguaglio in denaro da aversi da per euro 14.176,54 e da Parte_1
per euro 1.382,04; Controparte_1
7) assegna a l'unità immobiliare identificata al catasto del Controparte_3
Comune di Pagani al foglio 9 mappale 3809 sub 3; box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 7; per un valore complessivo di euro 173.889,32 + conguaglio in denaro di euro 12.649,25 da aversi da;
Controparte_1
8) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.690,10, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
9) dichiara inammissibile la domanda di rendicontazione formulata dai convenuti;
10) pone definitivamente a carico della massa ereditaria da dividere le spese della ctu come liquidate con separato decreto;
11) pone le spese del giudizio a carico della massa ereditaria da dividere e liquida quelle relative a in euro 1.851,99 per spese vive ed euro 23.000,00 per Parte_1 compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Valerio
Buongiorno; quelle relative ai convenuti in euro 36.800,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 02/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7106/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.4.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA ISAIA GABOLA, 29 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
GI RI (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in VIA GARIBALDI 40 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. OLIVA RE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._4 difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._5
VIA GARIBALDI 40 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. OLIVA
RE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente Controparte_3 C.F._6 domiciliato in VIA GARIBALDI 40 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. OLIVA RE (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._4 difesa;
Pagina 1 di 8 CONVENUTA
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata aperta la successione legittima di nata a Persona_1
Pagani il 18.2.1925 ed ivi deceduta il 06.09.2003, e la successione testamentaria di
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 22.1.2015. Persona_2
A seguito di dette successioni essi hanno lasciato quali loro eredi i figli Parte_1
(per una quota pari a 12/36 per le unità immobiliari part.lla 3809 sub 11 e 13 e per una
[...] quota pari a 15/36 per le altre unità immobiliari), e Controparte_2 Persona_3
(per una quota ciascuno di 8/36 per le unità immobiliari part.lla 3809 sub Controparte_1
11 e 13 e di 7/36 per le altre unità immobiliari).
La massa ereditaria risulta pacificamente costituita dai seguenti immobili: 1) appartamento in piano terra composto da 6 vani ed accessori, comprensivo di una cantina al piano seminterrato, censito al foglio 9 col mappale 3809/13 con annessa corte censita col mappale 3809/13; 2) appartamento in primo piano composto da 6 vani ed accessori, comprensivo di una cantina al piano seminterrato, censita al foglio 9 col mappale 3809/8; 3) appartamento in secondo piano composto da un ampio vano oltre ulteriori 4 vani ed accessori, comprensivo di una cantina al piano seminterrato, censita al foglio 9 col mappale 3809/3; 4) piano terra composto da due vani di cui uno di ampia superficie e servizi;
il piano primo composto da tre vani ed accessori;
il piano secondo impegnato dal sottotetto. Nel complesso risulta censito col mappale 6747/02; 5) box auto mappale 3747/03; 6) box auto mappale
3747/04; 7) box auto mappale 3747/05; 8) box auto mappale 3747/06; 9) box auto mappale
3747/07; 10) agrumeto con i mappali 4509 di are 04,91 e 6745 di are 03,55.
Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale ritiene di condividere la stima del complesso ereditario immobiliare effettuato dal ctu, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale degli immobili ed alle risultanze di causa.
Pagina 2 di 8 Per quanto attiene alla stima dei beni ereditari, va chiarito che l'art. 726 c.c. stabilisce che essa va effettuata secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Sul punto la S.C. ha affermato che la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, tenendo conto di ogni elemento incidente sul valore di mercato (cfr. Cass. n. 55/1998); la stima dei beni va compiuta necessariamente con riferimento alla data in cui intervenga la pronuncia della divisione (cfr. Cass. 04/03/2020
n.5993) e ciò a prescindere dal valore che gli stessi avessero al momento dell'apertura della successione, che può avere invece rilievo ai diversi fini della riunione fittizia ovvero della collazione).
Pertanto, la massa ereditaria immobiliare da dividere, tenuto conto del valore complessivo dei beni immobili alla data della stima effettuata dal ctu (che è quella che più si avvicina in ordine temporale alla data della presente decisione) nella tabella riepilogativa n.
11 di cui a pag. 30, è pari ad euro 930.428,74 e, dunque, la quota spettante a Parte_1
è pari ad euro 375.829,89, mentre la quota spettante a ciascuno degli altri eredi è pari ad euro
184.866,28.
Non vi è ragione per ritenere il compendio ereditario non comodamente divisibile, atteso che esso è composto da 10 unità immobiliari, con conseguente possibilità di formare quattro quote, corrispondenti al numero dei coeredi.
Trattandosi di quote diseguali, il Tribunale ritiene di procedere mediante attribuzione ai sensi dell'art. 729 c.c., tenuto anche conto dell'attuale situazione di possesso da parte dei singoli eredi e della minimizzazione dei conguagli in denaro.
Il Tribunale ritiene che l'ipotesi divisionale suggerita dal ctu nella tabella 14 A di pag.
32 sia quella che, più delle altre, tenga conto della diseguaglianza delle quote, della situazione di possesso e della riduzione al minimo dei conguagli in denaro.
Pertanto, a vanno assegnati i seguenti immobili siti in via De Rosa n. Parte_1
59 in Pagani: 1) unità immobiliare identificata al catasto al foglio 9 con il numero mappale
6747 sub 2; 2) box auto identificato al foglio 9 con il numero mappale 6747 sub 6; 3) terreno identificato al foglio 9 con i numeri 4509 e 6745; per un valore complessivo di euro
390.006,43, con obbligo della stessa di versare a titolo di eccedenza la somma di euro
14.176,54 a Controparte_2
A vanno assegnati i seguenti immobili siti in via De Rosa n. 59 in Controparte_1
Pagani: 1) unità immobiliare identificata al catasto al foglio 9 mappale 3809 sub 8; 2) box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 4; 3) box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 5; per un valore complessivo di euro 198,897,57, con obbligo
Pagina 3 di 8 dello stesso di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 12.649,25 a CP_3
e la somma di euro 1.382,04 a
[...] Controparte_2
A vanno assegnati i seguenti immobili siti in via De Rosa n. 59 in Controparte_2
Pagani: 1) unità immobiliari identificate al catasto al foglio 9 mappale 3809 sub 11 e sub 13;
2) box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 3; per un valore complessivo di euro 171.034,97 + conguaglio in denaro da aversi da per euro 14.176,54 e Parte_1 da per euro 1382,04. Controparte_1
Infine, a vanno assegnati i seguenti immobili siti in via De Rosa Controparte_3
n. 59 in Pagani: 1) unità immobiliare identificata al catasto al foglio 9 mappale 3809 sub 3; 2) box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 7; per un valore complessivo di euro 173.889,32 + conguaglio in denaro di euro 12.649,25 da aversi da . Controparte_1
Per quanto concerne la domanda attorea di rendicontazione e di pagamento della quota spettante dei frutti civili, si osserva quanto segue.
Prevede l'art. 723 c.c. che "dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti".
La ragione di tale domanda – che può proporsi anche autonomamente rispetto a quella di divisione - risiede nel fatto che il compimento di attività di gestione ed amministrazione di beni anche parzialmente altrui, in base ad assunzione volontaria ovvero a mandato anche tacito ad amministrare, comporta per sua natura l'obbligo di portare a conoscenza degli altri aventi diritto, secondo il principio di responsabilità e buona fede, tutti gli atti posti in essere nell'interesse comune, ed in special modo quelli dai quali possono scaturire reciproche partite debitorie e creditorie.
In particolare, l'obbligo di rappresentazione dei frutti discende dal fatto che, in seno alla comunione - ereditaria e non - i condividenti hanno pari diritto sulla massa comune in proporzione delle rispettive quote, le quali tuttavia si concretano in natura solo per effetto dello scioglimento della comunione: pertanto, fino a quando permane lo stato di indivisione, questo attrae necessariamente nella sua orbita non solo le singole componenti della massa comune ma anche i rispettivi frutti, facendoli entrare indiscriminatamente nel coacervo, onde essere poi attribuiti agli aventi diritto in proporzione delle singole quote astratte e non già quali accessori dei singoli beni che verranno specificamente assegnati a ciascun coerede.
Pagina 4 di 8 I frutti, pertanto, costituiscono tecnicamente degli incrementi della massa e sono pertanto sempre dovuti a tutti gli aventi diritto, sia nella forma degli incrementi in natura, sia nell'ipotesi dei frutti civili, derivanti dalla collocazione sul mercato dei cespiti comuni.
Diverso discorso è da farsi con riferimento ai cosiddetti frutti civili derivanti dal godimento esclusivo di un cespite immobiliare comune da parte di uno solo degli aventi diritto, che si configura, più propriamente, come obbligo indennitario, ovvero risarcitorio, correlato alla privazione del godimento del bene comune in danno degli altri aventi diritto.
Tale posizione creditoria, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, non discende tuttavia automaticamente dall'utilizzo esclusivo di un bene comune da parte di uno soltanto dei condividenti, richiedendosi al contrario la dimostrazione che vi sia stato impedimento all'esercizio dell'altrui concorrente diritto sul bene, ovvero che quest'ultimo abbia in concreto prodotto incrementi patrimoniali suscettibili di distribuzione fra tutti i contitolari.
In difetto di tale prova, il godimento diretto di un bene comune costituisce invero – di per sé solo considerato - normale estrinsecazione del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1102
c.c, ferma la possibilità dell'altrui concorrente godimento, e non può pertanto ingenerare in capo agli altri contitolari un diritto di credito per il sol fatto che gli stessi si siano astenuti da un contestuale utilizzo del bene comune, lasciandone al congiunto il godimento esclusivo (in tal senso, fra le ultime, Cass., Sent. 20 gennaio 2022, n. 1738, secondo la quale "..se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale", ovvero, come già detto, abbiano posto in essere condotte ostative all'altrui godimento, nel qual caso – senz'altro – dovranno essere tenuti alla rappresentazione dei frutti in favore degli altri aventi diritto, attraverso il riconoscimento di una somma di denaro equivalente ai frutti civili propriamente considerati..").
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie l'attrice ha depositato raccomandata, recapitata in data 14.7.2017, con la quale ha contestato a Parte_1 CP_1
il possesso esclusivo dell'appartamento ubicato al primo piano del fabbricato che
[...]
Pagina 5 di 8 affaccia su via De Rosa, chiedendo di poter anch'ella godere dei beni comuni, opponendosi quindi all'occupazione dell'immobile da parte del fratello.
Detta circostanza, quella del possesso esclusivo del suddetto immobile da parte di
, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del medesimo. Controparte_1
Pertanto, la domanda attorea va accolta nei confronti di detto convenuto, nei limiti di cui di seguito.
Quanto alla quantificazione, il Tribunale ritiene condivisibile il criterio di calcolo utilizzato dal ctu (canone locativo figurativo) in relazione all'unità immobiliare posseduta da
(U2) e tenuto conto del periodo oggetto di richiesta (dal 14.7.2017 al Controparte_1
20.12.2017 data di notifica della citazione, non essendo richiesti i frutti maturandi ma soltanto quelli maturati), quest'ultimo va condannato al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro 2.690,10 (euro 538,02× 5 mensilità), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per quanto concerne, l'immobile che sarebbe occupato da si Controparte_3 osserva che in realtà esso, per quanto affermato dalla stessa attrice è occupato da terzi estranei al giudizio (da e dalla di lei famiglia) da circa due anni prima Parte_2 dell'introduzione del giudizio e, pertanto, la relativa domanda va rigettata, atteso che il primo atto di diffida è stato notificato (14.7.2017) quando ormai l'immobile era già in possesso dei suddetti terzi.
Quanto alla domanda di rendicontazione formulata dai convenuti nella II memoria ex art. 183 VI co. cpc, essa è inammissibile, in quanto tardiva (avrebbe dovuto essere formulata nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata).
Quanto alle spese di lite, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in-quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass.
13.5.2015, n. 9813).
La condanna al pagamento delle spese processuali è infatti una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione.
Pertanto, le spese di lite, comprese quelle della ctu, nel caso di specie, vanno poste a carico
Pagina 6 di 8 della massa ereditaria e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta il 06.09.2003, e di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_2 deceduto il 22.1.2015;
2) Dichiara ad essi succeduti i figli , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
3) dichiara comodamente divisibile la massa ereditaria oggetto delle predette eredità e costituita precisamente dai seguenti immobili siti in Pagani via De Rosa n. 59: 1) appartamento in piano terra composto da 6 vani ed accessori, comprensivo di una cantina al piano seminterrato, censito al foglio 9 col mappale 3809/13 con annessa corte censita col mappale 3809/13; 2) appartamento in primo piano composto da 6 vani ed accessori, comprensivo di una cantina al piano seminterrato, censita al foglio 9 col mappale 3809/8; 3) appartamento in secondo piano composto da un ampio vano oltre ulteriori 4 vani ed accessori, comprensivo di una cantina al piano seminterrato, censita al foglio 9 col mappale 3809/3; 4) piano terra composto da due vani di cui uno di ampia superficie e servizi;
il piano primo composto da tre vani ed accessori;
il piano secondo impegnato dal sottotetto censito col mappale 6747/02; 5) box auto mappale
3747/03; 6) box auto mappale 3747/04; 7) box auto mappale 3747/05; 8) box auto mappale 3747/06; 9) box auto mappale 3747/07; 10) agrumeto censito con i mappali
4509 di are 04,91 e 6745 di are 03,55;
4) assegna a l'unità immobiliare identificata al catasto del Comune di Parte_1
Pagani al foglio 9 con il numero mappale 6747 sub 2, il box auto identificato al foglio
9 con il numero mappale 6747 sub 6, il terreno identificato al foglio 9 con i numeri
4509 e 6745; per un valore complessivo di euro 390.006,43, con obbligo della stessa di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 14.176,54 a Controparte_2
5) assegna a l'unità immobiliare identificata al catasto del Comune Controparte_1 di Pagani al foglio 9 mappale 3809 sub 8; il box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 4; il box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 5; per un valore complessivo di euro 198,897,57, con obbligo dello stesso di versare a titolo di eccedenza la somma di euro 12.649,25 a e la somma Controparte_3 di euro 1.382,04 a Controparte_2
Pagina 7 di 8 6) assegna a le unità immobiliari identificate al catasto del Comune di Controparte_2
Pagani al foglio 9 mappale 3809 sub 11 e sub 13; il box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 3; per un valore complessivo di euro 171.034,97 + conguaglio in denaro da aversi da per euro 14.176,54 e da Parte_1
per euro 1.382,04; Controparte_1
7) assegna a l'unità immobiliare identificata al catasto del Controparte_3
Comune di Pagani al foglio 9 mappale 3809 sub 3; box auto identificato al catasto al foglio 9 mappale 6747 sub 7; per un valore complessivo di euro 173.889,32 + conguaglio in denaro di euro 12.649,25 da aversi da;
Controparte_1
8) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.690,10, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
9) dichiara inammissibile la domanda di rendicontazione formulata dai convenuti;
10) pone definitivamente a carico della massa ereditaria da dividere le spese della ctu come liquidate con separato decreto;
11) pone le spese del giudizio a carico della massa ereditaria da dividere e liquida quelle relative a in euro 1.851,99 per spese vive ed euro 23.000,00 per Parte_1 compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Valerio
Buongiorno; quelle relative ai convenuti in euro 36.800,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 02/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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