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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1205/2024 R.G., inizialmente promossa con atto di citazione del
23.8.2023
da
, Parte_1
- attore –
rappresentata e difesa dall'Avv. AGOSTINI QUIRINO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo loro studio in Indirizzo Telematico
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore,
– convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. STERNINI LORENZO , da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo loro studio in V.Le Monte Grappa 6 - Treviso
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
- terzo pignorato –
1 rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Roma dd. 21/07/2015, rep. Persona_1
80974, rogito 21569, elettivamente domiciliato in Venezia, Santa Croce 929,
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro .
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
previa conferma della riconosciuta, dal GE dott.ssa , con l'ordinanza del 22 – 23.06.2023 Per_2
(doc. all. 19) della “dedotta estinzione del credito di cui alle cartelle indicate nell'atto di
intimazione n. 119 2015 900 26309 57/000 e nell'atto di intimazione n. 119 2015 90075634 92/000
e riprodotte nell'atto di intimazione notificato in data 20.06.2022” e del fatto che “pertanto, alcuna
pretesa esecutiva rispetto ai crediti accertati in dette cartelle può essere fatta valere difettando il
titolo esecutivo”:
A) nel merito accertata l'inesistenza e/o nullità assoluta delle notifiche dei titoli (cartelle esattoriali)
e della intimazione di pagamento (doc. 1) e dell'atto di pignoramento (doc. all. 2) per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi la nullità e/o annullare e/o dichiarare l'inefficacia e/o revocare gli stessi succitati atti e comunque l'atto di pignoramento presso terzi (n. 11920227107) e conseguentemente l'azione esecutiva intrapresa in forza dello stesso, previa se del caso disapplicazione degli atti presupposti, (come le relative presupposte “cartelle di pagamento” indicate nelle tabelle esposte nella premessa “in fatto”), in quanto affetta da inesistenza giuridica e/o nullità assoluta, oltre che illegittima, infondata, ed erronea in fatto ed in diritto, sotto più profili ovvero affetta da errori sostanziali;
B) accertata comunque l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti azionati con l'impugnato atto di pignoramento presso terzi (doc. 2), così come su indicati nella “narrativa in fatto”, nella tabella esposta a pag. 2 - 3 – 4 del presente atto con riferimento alle cartelle esattoriali dal n. 1 al n. 17 e n.
26 per complessivi Euro 887.927,43 (ottocentoottantasettemilanovecentoventisette/43) o la diversa minore o maggiore somma che avesse a risultare di giustizia in corso di causa, per i motivi di cui in narrativa e/o dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o revocarsi l'atto di pignoramento presso terzi n. 11920227107 e conseguentemente l'azione esecutiva intrapresa in forza dello stesso, previa se del caso disapplicazione degli atti presupposti.
2 C) in via subordinata: accertata comunque l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti azionati con l'impugnato atto di pignoramento presso terzi (doc. 2 ric.), così come su indicati nella tabella esposta nella narrativa in fatto (pag. 2 - 3 – 4), con riferimento alle cartelle esattoriali dal n. 1 al n.
17 e n. 26 per complessivi Euro 887.927,43 (ottocentoottantasettemilanovecentoventisette/43) o la diversa minore o maggiore somma che avesse a risultare di giustizia in corso di causa, ridursi per quanto di ragione l'ammontare della somma pretesa con l'odierna procedura esecutiva, e per l'effetto annullarsi e/o dichiararsi inefficace la nullità e/o inefficacia e/o revocarsi l'atto di pignoramento presso terzi, previa se del caso disapplicazione degli atti presupposti.
D) In via consequenziale di merito, attesa per quanto indicato in ricorso l'inesistenza del diritto azionato da parte creditrice, con gli impugnati atti, dichiararsi Controparte_1
privo di efficacia il pignoramento n. 11920227107 (doc. all. 2), ordinando al terzo creditore CP_2
a corrispondere e/o restituire al signor la somma di € 11.360,00 e quelle comunque Parte_1
accantonate a seguito della notifica dell'atto di pignoramento succitato da parte di
[...]
. Controparte_1
E) con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, con il riconoscimento del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (D.M. 55/14) oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.
Per : Controparte_1
Nel merito:
rigettare le domande tutte formulate dal ricorrente siccome inammissibili e/o infondate.
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze e distrazione delle stesse a favore dello scrivente Avv. Lorenzo
Sternini che si dichiara antistatario.
Per CP_2
- dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione al credito previdenziale portato nella cartella di pagamento n. 11920070002399019000 in quanto oggetto di stralcio da parte di ai sensi dell'art. 4 D.L. 119/2018, con compensazione delle spese trattandosi di annullamenti CP_3
della pretesa intervenuta ope legis (cfr., Cass., Ord. n. 2828 del 30/01/2024);
3 - rigettare il ricorso nel merito, accertando e dichiarando il credito contributivo non prescritto, in relazione all'avviso di addebito 41920210001750273, essendo stato l'avviso recapitato in data
29.12.2021 presso l'indirizzo di residenza mediante posta raccomandata ed ivi ricevuto (cfr., ex plurimis, sul punto e da ultimo, Cass. 22/05/2024, n.14279);
- spese rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 23.8.2023 parte ricorrente riassumeva per la fase di merito –
dopo che il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto la parziale sospensione dell'esecuzione - il giudizio di opposizione agli atti esecutivi in relazione ad atto di pignoramento presso terzi (n. 119/2022/7107 datato 28.06.2022, per un importo complessivo di € 991.263,54, in relazione al quale veniva iscritto procedimento sub R.G.
1536/2022 r.g. Es.) notificato da il 7.7.2022 per il Controparte_1
recupero di crediti affidatigli per la riscossione. Introducendo il giudizio di merito parte attrice in particolare ribadiva la non debenza delle somme oggetto di pignoramento per inesistenza della notifica delle intimazioni di pagamento presupposte al pignoramento e del pignoramento stesso perché non effettuata da indirizzo pec risultante da pubblici registri, per intervenuto giudicato, nonché perché inesistenti le notifiche delle cartelle di pagamento, e per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale.
1.1 Radicatosi il contraddittorio in sede di Sezione Ordinaria del Tribunale, nell'ambito del quale quale creditore procedente ed quale terzo Controparte_1 CP_2
pignorato negavano fondatezza alle argomentazioni attoree, il procedimento relativo alla fase di merito perveniva alla Sezione Lavoro all'esito di ordinanza del 7.6.2024 in riferimento a crediti di competenza del Giudice del Lavoro perché riferiti a contributi,
con specifico riferimento a quelli esposti nelle cartelle di pagamento nn.
11920180001977985000, 11920190009970110000, 11920220003822145000 e nell'avviso di addebito n. 41920210001750273000.
4 2. Quindi, ricostituito il contraddittorio con ed , la Controparte_1 CP_2
causa subiva alcuni rinvii necessari per acquisire documentazione e perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato medio tempore il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
3. In via preliminare si reputa opportuno confermare in questa sede la scelta di non estendere il contraddittorio nei confronti di , titolare del credito azionato con la cartella di CP_4
pagamento 11920180001977985000 sottesa (insieme ad altri titoli) al pignoramento che ha originato il giudizio, considerato che l'azione odierna prende le mosse da attività esecutiva posta in essere da e dall'opposizione svolta dal debitore Controparte_1
esecutato ed è finalizzata all'accertamento del diritto di Controparte_1
ad agire in via esecutiva (si veda sul punto Cass., 3870/24).
4. Quanto ad , la sua legittimazione processuale si ricava dall'essere il soggetto CP_2
pignorato.
5. La causa odierna attiene, per quanto sopra dedotto, al diritto di Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata sulla base del pignoramento n.
[...]
119/2022/7107 datato 28.06.2022, con specifico riferimento ai seguenti titoli: cartelle di pagamento nn. 11920180001977985000, 11920190009970110000,
11920220003822145000 ed avviso di addebito n. 41920210001750273000.
6. E' infondata la censura di inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e delle cartelle di pagamento in quanto effettuata da indirizzo pec non risultante da pubblici registri: si richiama sul punto orientamento della Corte di Cassazione che esclude l'inesistenza della notifica in queste fattispecie (Cass., 15979/22; Cass., 5263/24). Ad
avviso del giudicante non sussiste neppure alcuna nullità né irregolarità, posto che alcuna norma inibisce ad quale mittente l'utilizzo di indirizzo Controparte_1
pec non risultane in pubblici registri, mentre la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis,
comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche
5 eseguite dagli avvocati, in quanto in detta attività essi si sostituiscono agli ufficiali giudiziari.
7. Quanto all'intervenuta prescrizione, neppure eccepita originariamente per i titoli di cui si discute in questa sede, essa non è intervenuta posto che le cartelle di pagamento
11920180001977985000, 11920190009970110000, 11920220003822145000 risultano notificate tra febbraio 2018 ed arile 2022, e l'avviso di addebito 41920210001750273000
a dicembre 2021, e dunque entro il quinquennio rispetto alla notifica del pignoramento nel luglio 2022.
7.1 E' inammissibile in questa sede la questione relativa alla prescrizione dei contributi precedentemente alla notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito,
come pure ogni questione relativa al merito della debenza dei contributi ivi azionati,
considerato che ex art. 24 D.Lgs. 46/99 l'impugnazione è sottoposta a termine perentorio di 40 giorni, decorrenti dalla notifica dell'avviso di pagamento o del successivo atto con il quale il contribuente perviene a conoscenza dell'avviso di addebito medesimo. Sicché, essendo evidentemente decorso detto termine sia per i crediti oggetto delle cartelle di pagamento che dell'avviso di addebito, la questione non può più essere posta in discussione.
8. Quanto all'eccezione di giudicato, essa è infondata in quanto pur risultando effettivamente già oggetto di procedimento la cartella di pagamento n.
11920180001977985000 (cfr. docc. sub 5A e 5B attorei), non è prodotta la sentenza che attesterebbe la formazione di un giudicato sul punto.
9. In conclusione, l'opposizione per quanto pervenuto al presente giudicante va rigettata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza;
si provvede sulle stesse con dispositivo, dando luogo alla distrazione a favore del procuratore di Controparte_1
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
6 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta l'opposizione per quanto pervenuto al presente giudicante.
Condanna a rifondere al procuratore di – Parte_1 Controparte_1
che si è dichiarato antistatario – ed all' le rispettive spese di lite, che liquida quanto a CP_2
ciascuna parte in € 2.000,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 18/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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