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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 503/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con i proc. dom. Avv.ti Massimo CUPELLO e Vincenza GIURATO, P.zza Castello, n. 8, Cologno
Monzese
- parte attrice - contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
, C.F._3 con i proc. dom. Avv.to
Giuseppe BELLANCA, Via Corridori, n. 10, Paderno Dugnano
- parti convenute -
e con
(C.F. - P. IVA: ), CP_2 P.IVA_1 con i proc. dom. Avv.ti Andrea PANELLA e
Eduardo MARIANI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milano, Via Giuseppe Revere, n. 16
- parte terza chiamata -
e con
C.F.: - P. IVA: ), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 con il proc. dom. Avv.to Giorgio CAPUIS, Via Verdi, n. 23, Venezia - Mestre
- parte terza chiamata -
OGGETTO: contratto preliminare di compravendita immobiliare.
Alla volta dell'odierna assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT da intendere qui trascritti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 10.1.2023, iscritto a ruolo in data 20.1.2023, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio il sig. e la sig.ra esponendo, in Controparte_1 Parte_2 via di sintesi e per quanto di interesse ai fini della decisione, di aver formulato il 25.1.2022 proposta d'acquisto relativa ad immobile ad uso residenziale sito in Cologno Monzese, Via
Redipuglia, n. 17, di proprietà dei convenuti, proposta accettata da questi ultimi (cfr. doc. n. 2 del fascicolo attoreo), i quali hanno rilasciato altresì dichiarazione scritta – firmata anche dalla attrice medesima – in cui le parti hanno precisato che “l'immobile si intende venduto con le sopracitate spese straordinarie (Ecobonus 110%) che riguardano il rifacimento esterno dell'edificio a carico di parte venditrice” (cfr. doc. n. 3 fasc. cit.); di aver poi le parti stipulato contratto preliminare 11.5.2022 con prezzo stabilito in € 225.000,00, di cui € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, € 55.000,00 per acconto sul prezzo ed € 150.000,00 per saldo al rogito entro il 30.8.2022 (cfr. doc. n. 4 fasc. cit.); di essersi parte promittenti venditrice, nel preliminare de quo, impegnata “a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità a portare avanti le pratiche necessarie per eseguire il bonus 110% (Lavori ristrutturazione stabile) e portare avanti i lavori necessari”, con esonero dell'agenzia immobiliare al riguardo (cfr. doc. n. 4 cit.); di essere tali
“Lavori ristrutturazione stabile” relativi ad esecuzione di cappotto termico sulle parti esterne, coibentazione del tetto,sostituzione serramenti (finestre,tapparelle e porta blindata) e fornitura di due caldaie a condensazione con canna fumaria, il tutto per un costo stimato di € 173.683,60, di cui € 34.177,20 a carico dei proprietari (cfr. doc. n. 5 fasc. cit.); di aver l'attrice medesima appreso dall'impresa incaricata (dai convenuti) che la pratica Ecobonus 110% avviata dai signori non era stata approvata, essendo emersa una irregolarità Persona_1 urbanistico/edilizia nell'unità immobiliare (sopraelevazione del sottotetto di 60 cm. rispetto all'assentito); di essere la problematica urbanistico/edilizia de qua superabile con la c.d. fiscalizzazione, tuttavia non effettuata dai promittenti venditori;
di aver, così, l'attrice – con raccomandata 21.7.2022 a firma del legale – contestato ai convenuti l'omessa esecuzione dei lavori di ristrutturazione di cui all'impegno assunto nel preliminare (cfr. doc. n. 6 fasc. cit.); di aver i convenuti – con missiva del 25.7.2022 a firma del legale – dato atto del fatto che non vi sarebbe stata l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione bonus 110%, ma solo “la stuccatura e la tinteggiatura della facciata” (cfr. doc. n. 7 fasc. cit.); di non essersi così l'attrice presentata presso lo studio notarile per il rogito, avendo – con raccomandata in data 8.9.2022, ricevuta da entrambi i convenuti il 15.9.2022 – contestato a controparte l'inadempimento con recesso ex art. 1385, c. 2, c.c. e conseguente richiesta di restituzione della somma già versata a titolo di anticipo e versamento del doppio della caparra (cfr. doc. n. 9 fasc. cit.); di aver i convenuti restituito l'importo di € 55.000,00 di cui all'anticipo sul prezzo, trattenendo però la somma di € 20.000,00 di cui alla caparra. Tanto esposto, la difesa di parte attrice – argomentando in relazione all'inadempimento dei promittenti venditori, con conseguente applicazione della disciplina prevista dall'art. 1385, c. 2, c.c. – ha concluso – in via principale – per l'accertamento della legittimità del recesso ex art. 1385, c. 2, c.c., con condanna dei convenuti a corrispondere l'importo di € 40.000,00, oltre interessi, nonché a risarcire gli ulteriori danni “tra cui la provvigione richiesta” dall'agenzia immobiliare;
vinte le spese di lite.
Costituitisi in giudizio, i signori hanno contestato la fondatezza della Persona_1 domanda avversaria, concludendo – in via principale – per l'accertamento dell'illegittimità del recesso dell'attrice, con conseguente diritto dei convenuti medesimi di trattenere la somma di € 20.000,00 ricevuti a titolo di caparra;
inoltre, la difesa dei signori ha Persona_1 chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa agenzia immobiliare per il cui CP_2 tramite è stato concluso il contratto tra le parti) a fini di manleva nel caso di soccombenza.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott.ssa Gaia CALDARINI), è stata autorizzata la chiamata di cfr. provvedimento 8.5.2023). CP_2 Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto delle CP_2 domande promosse nei suoi confronti (sia per insussistenza di responsabilità per l'accaduto in capo alla società quale intermediario immobiliare, sia per essere intervenuto con i signori accordo transattivo), concludendo per il rigetto di esse;
inoltre, la difesa Persona_1 di a chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa CP_2 Controparte_3
a fini di manleva nel caso di soccombenza.
[...]
Il Giudice titolare del procedimento ha autorizzato la chiamata di Controparte_4
Costituitasi in giudizio, a contestato l'esistenza di responsabilità Controparte_4 in capo all'assicurata concludendo per il rigetto di ogni pretesa nei confronti di CP_2 quest'ultima e, quindi, di medesima. Controparte_4
Avanzata proposta transattiva ad iniziativa del Tribunale (cfr. verbale udienza 18.3.2024); preso atto del mancato raggiungimento di intesa bonaria ed assegnati i termini per depositare le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. provvedimento 8.4.2024); riassegnato il procedimento allo scrivente;
respinti i mezzi istruttori articolati dalle parti e fissata data per l'assunzione della causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. ordinanza 21.11.2024, da intendere trascritta e confermata); in data 10.4.2025, la causa – previo deposito di note conclusive autorizzate e su conclusioni rassegnate come in atti a PCT – viene ora decisa ex art. 281 sexies, c. 1, c.p.c..
*************
Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez.
V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3,
Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché
Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
Dalle deduzioni delle parti e dai dati documentali – con riferimento alle domande di parte attrice e di quella convenuta – emerge il seguente quadro:
- l'attrice (promissaria acquirente) e i convenuti (promittenti venditori), in data11.5.2022, hanno formalizzato un contratto preliminare di compravendita immobiliare (cfr. doc. n. 3 cit.);
- in detto preliminare – riprendendo un'appendice (“allegato a”) della proposta 25.1.2022 accettata dai venditori (cfr. doc. n. 2) – è stabilito che “Parte venditrice si impegna a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità a portare avanti le pratiche necessarie per eseguire il bonus
110% (Lavori ristrutturazione stabile) e portare avanti i lavori necessari, pertanto le parti esonerano agenzia immobiliare affiliato da ogni responsabilità a CP_2 CP_5 riguardo” (cfr. punto 4.5 del preliminare 11.5.2022, prodotto sub doc. n. 3 cit.); - la pratica bonus 110% non è stata approvata, perché l'unità immobiliare promessa in vendita dai signori alla sig.ra è risultato affetta da irregolarità Persona_1 Pt_1 urbanistico/edilizia [“l'altezza in gronda, riportata nella tavola grafica presente all'Ufficio
Tecnico del Comune di Cologno Monzese, con una quota di 680 cm, risultava (e risulta ancora oggi) essere superiore di almeno 50 cm rispetto alla reale altezza sul posto” – cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta ]; Persona_1
- tale irregolarità urbanistico/edilizia – ostativa alla concessione del bonus 110% – avrebbe potuto essere sanata con la procedura c.d. di “fiscalizzazione”, perfezionata la quale la pratica bonus 110% avrebbe potuto aver seguito sino all'auspicato accoglimento del beneficio (cfr. pagg.
4-5 della comparsa di costituzione e risposta ); Persona_1
- i promittenti venditori signori – stante il costo della procedura c.d. di Persona_1
“fiscalizzazione” (indicato, nella comparsa di costituzione, in € 45.000,00) – hanno deciso di non avviare la relativa pratica, senza che neppure – non ottenibile il bonus 110% – i lavori di ristrutturazione programmati (cfr. doc. n. 5 fasc. attoreo) siano stati eseguiti, essendosi limitati a “stuccare” e a “tinteggiare” la facciata dell'abitazione di cui al preliminare (cfr. doc.
n. 7 fasc. attoreo);
- l'attrice – contestato a controparte l'inadempimento rispetto agli impegni assunti – non si è presentata dal notaio per la stipula dell'atto traslativo e ha inviato raccomandata di recesso ex art. 1385, c. 2, c.c. (cfr. doc. n. 9 fasc. attoreo);
- i convenuti hanno restituito all'attrice l'acconto sul prezzo (€ 55.000,00), ma hanno trattenuto la caparra confirmatoria (€ 20.000,00).
Il tenore della clausola del contratto preliminare 11.5.2022 è chiaro nel senso che parte promittente venditrice si era obbligata “a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità a portare avanti le pratiche necessarie per eseguire il bonus 110% (Lavori ristrutturazione stabile) e portare avanti i lavori necessari”. E' dato non controverso che la pratica bonus 110% ho trovato un ostacolo nella (pacifica) presenza di irregolarità urbanistico/edilizio nell'immobile promesso in vendita. E' del pari non controverso che la circostanza ostativa all'utile prosieguo della pratica bonus 110% (vale a dire, l'irregolarità dell'altezza in gronda tra quanto assentito e lo stato effettivo dell'immobile) avrebbe potuto essere “superata” attraverso la c.d. “fiscalizzazione”, non posta in essere dai signori perché comportante un esborso di € 45.000,00, Persona_1 ritenuto dai promittenti venditori particolarmente oneroso (cfr. pag. 5 e 9 della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti), “tale da vanificare la futura vendita, giustificando una risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta” (cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta ). Persona_1
Secondo quanto riferito dai convenuti la c.d. fiscalizzazione avrebbe avuto un costo pari ad € 45.000,00 e ciò nell'ambito di un prezzo stabilito per il bene immobile di € 225.000,00.
Ad avviso del giudicante il rapporto tra questi due importi non è tale da condurre ad una risoluzione del contratto preliminare per eccessiva onerosità sopravvenuta e ciò sia perché la disciplina del bonus 110% contempla la possibilità che debbano eseguirsi interventi di regolarizzazione dell'immobile alla volta della concessione del beneficio (cosicché quanto in concreto verificatosi rientra in una delle ipotesi fisiologiche del contesto delineato dalle parti), sia perché i promittenti venditori si sono espressamente obbligati a “portare avanti le pratiche necessarie per eseguire il bonus 110%” e ciò a loro “cura e spese”. D'altro canto, non può non scorgersi una certa contraddittorietà nella condotta dei signori
, dal momento che questi, da un lato, invocano la figura dell'eccessiva Persona_1 onerosità sopravvenuta, che condurrebbe alla risoluzione del contratto preliminare non imputabile ad alcuna parte con conseguente obbligo di restituire alla promissaria acquirente la somma corrisposta da quest'ultima a titolo di caparra (cfr., Cass., Sez. 2, Sent. n. 23209 del 31.7.2023 e Cass., Sez. 2, Ord. n. 11466 del 15.6.2020); ma, d'altro lato, ribadiscono la piena legittimità della convocazione della controparte avanti al notaio per rogitare, lamentando l'inadempimento della sig.ra e trattenendo la caparra, in un contesto
in cui,
quindi, il Pt_1 contratto preliminare, in tesi, sarebbe rimasto pienamente efficace, pur avendo i promittenti venditori – in via unilaterale – deciso di non dar corso all'obbligazione di “portare a avanti” la pratica bonus 110% e ciò in forza della eccessiva onerosità di detta obbligazione.
Quindi e concludendo sul punto, i) i sigg.ri hanno assunto in contratto Persona_1
l'obbligazione di “portare avanti”la pratica bonus 110%, ii) pur se emersa una irregolarità urbanistica/edilizia nell'immobile, la pratica avrebbe potuto essere “portata avanti” con la procedura c.d. di “fiscalizzazione”; iii) il costo di tale procedura non era tale da condurre a risoluzione del contratto preliminare per eccessiva onerosità sopravvenuta (e, d'altro canto, la modalità di azione dei promittenti venditori è stata del tutto contraria rispetto a quella di chi ritiene di essere parte di un contratto di cui è sopravvenuta la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta); iv) i sigg.ri hanno unilateralmente deciso di Persona_1 non dar corso alla c.d. di fiscalizzazione (senza neppure tentare di avanzare a controparte richiesta di rinegoziazione), rendendosi così inadempienti all'obbligazione di cui al preliminare di “portare avanti” la pratica bonus 110%, bonus che quindi non è stato concesso, senza che neppure i lavori di ristrutturazione dell'immobile siano stati eseguiti. Perciò l'inadempimento di parte promittente venditrice è evidente.
Circa, poi, la valutazione della gravità di tale inadempimento e, quindi, della legittimità del recesso ex art. 1385, c. 2, c.c. della promissaria acquirente, si tratta di profili che non possono essere posti seriamente in dubbio e ciò solo considerando che – come dedotto dall'attrice
(senza contestazione dei convenuti) e risultante pure dalla documentazione prodotta sub doc. n. 5 del fascicolo attoreo – le opere di ristrutturazione/riqualificazione che avrebbero dovuto essere eseguite ammontavano ad oltre € 150.000,00, cosicché l'essersi limitati a
“stuccare” e “tinteggiare” la facciata dell'abitazione non vale certo a rendere non grave e di non scarsa importanza l'inadempimento dei signori avendo riguardo Persona_1 all'interesse della sig.ra . Pt_1
Concludendo sul punto, il recesso ex art 1385, c. 2, c.c. posto in essere dall'attrice con la raccomandata 8.9.2022 è legittimo e da ciò la condanna dei convenuti a corrispondere alla sig.ra l'importo di € 40.000,00 (il doppio della caparra confirmatoria), oltre interessi Pt_1 legali dal 15.9.2022 (data di ricezione della missiva di recesso ex art. 1385, c. 2, c.c.) al saldo.
E' da respingere, invece, la richiesta attorea di ottenere la condanna degli attori anche per la somma versata all'agente immobiliare.
Infatti, nel preliminare le parti hanno espressamente previsto la radicale estraneità di CP_2 alle vicende relative alla pratica bonus 110%, cosicché, da un lato, il diritto al pagamento
[...] della provvigione spettante all'agente immobiliare si è consolidato con il contratto preliminare e, d'altro lato, il compenso pagato a tale titolo – anche nei rapporti tra promittenti venditori e promissaria acquirente – resta indifferente alle ripercussioni sull'operazione programmata collegate alle criticità registratesi sulla pratica dell'ecobonus 110%. Proseguendo con l'analisi, si deve ora prendere in esame la pretesa di manleva che i signori hanno azionato nei confronti di Persona_1 CP_2
In sostanza, i convenuti hanno invocato due ordini di contestazioni in relazione all'operato dell'agente immobiliare: a) omessa verifica dell'innalzamento del soffitto dell'immobile rispetto a quanto assentito;
b) omesso inserimento nel contratto preliminare di condizione risolutiva per l'ipotesi di mancata approvazione della pratica bonus 110%.
Ora, fermo che entrambi i profili di responsabilità sopra delineati sono insussistenti [visto che:
a) il vizio di tipo urbanistico/edilizio non era immediatamente percepibile dall'agente, né da questi conosciuto, senza che neppure fosse stato a questi conferito l'incarico di verificare la regolarità dell'immobile e b) nessun concreto elemento è stato dedotto a supporto del fatto che l'agenzia avrebbe dovuto suggerire l'inserimento di condizione risolutiva espressa in relazione ad aspetto che è stato sempre gestito dalle parti], la reiezione della pretesa posta a fondamento della chiamata di terso si impone per altro, radicale, motivo.
Infatti, come allegato da e comprovato anche dalla scrittura 14.6.2022 prodotta CP_2 sub doc. n. 6 del fascicolo di parte, in sede di definizione della provvigione spettante a CP_2 le parti, una volta versato l'importo pattuito, hanno previsto “di non aver più nulla a che
[...] pretendere a nessun titolo o ragione in merito ad ogni questione inerente al contenuto ed alla vicenda indicata nella presente scrittura, rinunciando ora per allora ad ogni ulteriore ed eventuale diritto connesso e deducibile. Le parti, dichiarano con la firma della presente scrittura, di aver definito ogni richiesta o pretesa vantata e definitivamente conclusa”.
Quindi, è stato formalizzato un accordo transattivo che preclude la possibilità di azionare la manleva qui promossa;
comunque – si ribadisce – pure infondata nel merito, stante la non configurabilità dei profili di responsabilità predicati in capo all'agente immobiliare.
Respinta la domanda promossa dai convenuti nei confronti di ne consegue il CP_2 radicale superamento / assorbimento della garanzia assicurativa fatta valere da CP_2 con riferimento a Controparte_4
**************
Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna delle parti convenute, in via tra loro solidale, a rifonderle alla parte attrice per l'importo liquidato in dispositivo (comprensivo della procedura di negoziazione assistita), ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, il numero di udienze tenutesi per rendere la decisione e l'attività processuale in esse svolta, precisato che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la fase “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione e al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. senza svolgimento di attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione della fase de qua dovuta alla superfluità di attività istruttoria, con giudizio definibile allo stato degli atti, semplificazione confermata pure dal fatto che la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e che gli scritti conclusivi si sono rivelati ripetitivi di tesi e argomentazioni già esposte negli atti introduttivi e nelle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.).
Sempre a carico delle parti convenute, in solido tra loro, vanno poste anche le spese di lite relative alle posizioni delle parti terze chiamate e dal CP_2 Controparte_4 momento che l'estensione del contraddittorio a – autorizzata dal Giudice allora CP_2 titolare del procedimento – è avvenuta proprio su impulso dei convenuti e la chiamata in giudizio di anche questa disposta prima della rassegnazione della Controparte_4 causa allo scrivente – va causalmente ricondotta alla manleva invocata nei confronti di CP_2
cosicché, respinta la pretesa de qua, le conseguenze da essa scaturenti, pure sotto il
[...] profilo qui in esame, debbono essere fatte gravare sulla parte che ha dato ragione di chiamare in causa chi, in teoria, poteva essere tenuto a rispondere in manleva/regresso (cfr. Cass.,
Sez. 6 - 3, Sent. n. 2492 dell'8.2.2016 e Cass., Sez. 2, Sent. n. 23552 del 10.11.2011).
Quanto, poi, alle domande di condanna ex art. 96 c.p.c., considerato anche il fatto che i convenuti avevano dichiarato di accettare la proposta transattiva del Giudice precedente titolare della causa, ad avviso del giudicante, non è possibile ritenere integrati i presupposti per tale forma di responsabilità.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- Accerta – per le ragioni indicate in sentenza – la legittimità del recesso ex art. 1385, c. 2, c.c. effettuato dall'attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti a versare all'attrice la somma di
€ 40.000,00, oltre interessi legali dal 15.9.2022 al saldo;
- rigetta ogni altra domanda azionata dalla parte attrice nei confronti delle parti convenute;
- rigetta ogni domanda azionata dai convenuti nei confronti della parte terza chiamata CP_2
con conseguente assorbimento di ogni pretesa invocata da quest'ultima nei confronti
[...] di Controparte_4
- rigetta ogni altra domanda da qualsiasi parte proposta, comprese le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna le parti convenute, in via tra loro solidale, a rifondere le spese di lite alla parte attrice, liquidando a tale titolo l'importo di € 5.260,50 per compensi professionali, oltre oneri / accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n.
55/2014, rimborso C.U., marca da bollo e spese di notifica;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite alla parte terza chiamata liquidando a tale titolo l'importo di € 5.260,50 per compensi professionali, CP_2 oltre oneri / accessori dovuti per legge, 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M.
n. 55/2014 e, laddove tali costi siano stati sostenuti, rimborso C.U., marca da bollo e spese di notifica;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite alla parte terza chiamata liquidando a tale titolo l'importo di € 5.260,50 per compensi Controparte_4 professionali, oltre oneri / accessori dovuti per legge, 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014 e, laddove tali costi siano stati sostenuti, rimborso C.U., marca da bollo e spese di notifica.
Sentenza esecutiva.
Monza, 10 aprile 2025 il Giudice
Nicola GRECO