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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/09/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 668/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 668/2025 r.g. tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 settembre 2025 davanti al giudice, dr. Giovanni Luca Ortore, si sono collegate da remoto ex art 127 bis cpc: per , l'avv.to BERNAUDO LAURA in sostit. dell'avv.to RUOCCO ANDREA Parte_1 per , l'avv.to LEO BEATRICE in sostit. dell'avv.to ZEROLI ANDREA Controparte_1
Le parti si riportano alle istanze e conclusioni contenute nei rispettivi atti, di cui chiedono l'accoglimento.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice Giovanni Luca Ortore
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONCLUSIONI Per il ricorrente a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore del ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per la resistente In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi. In subordine, accertata e dichiarata la completa trasmissione, da parte di dei Controparte_1 documenti richiesti dal GN , dichiarare cessata la materia del contendere e Pt_1 conseguentemente respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art 271-decies cpc depositato il 25/2/2025, conveniva in giudizio Parte_1
con cui aveva concluso un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, Controparte_1 perché nonostante la richiesta del 13.9.2024 per ricevere copia del contratto, del conto relativo all'estinzione anticipata e della relativa quietanza di pagamento, la controparte non gli aveva inviato la copia della quietanza di pagamento relativa all'estinzione anticipata, per cui chiedeva che fosse condanna alla sua consegna Integrato il contraddittorio, si costituiva e deduceva di aver trasmesso al Controparte_1 ricorrente copia di tutta la documentazione richiesta e cioè: copia contratto, conteggio estintivo ed estratto conto / piano dei pagamenti effettuati, equivalente quest'ultimo a una quietanza, in quanto pagina 2 di 3 conteneva l'indicazione delle parti, la causale, la sottoscrizione del creditore, l'indicazione dettagliata dei pagamenti eseguiti in corso di rapporto e l'espressa indicazione di quanto versato a titolo di estinzione anticipata e relativo saldo a zero, quale debito residuo per effetto del pagamento, per cui chiedeva di respingere la domanda. All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza. Con pec del 16/9/2024, in riscontro alla richiesta del ricorrente, gli ha inviato l'estratto CP_1 conto finale, di cui ha contestato l'idoneità a valere come quietanza, che richiede una Pt_1 dichiarazione liberatoria e satisfattiva del creditore, diversamente dall'estratto conto, che ha solo valore meramente ricognitivo. La tesi del ricorrente non pare condivisibile
La quietanza di cui all'art 1199 cc consiste in un atto scritto del creditore, ricognitivo del pagamento di una certa somma, che non richiede formule particolari. L'estratto conto prodotto riporta nell'ultima riga l'annotazione “Est. anticipata” con indicazione del residuo importo dovuto con il segno “+” e al di sotto, la stessa cifra con il segno “-“ , nella colonna del saldo è indicato “zero” (cioè pagamento eseguito per intero), mentre le colonne adiacenti, relative alla quota capitale, quota interessi, capitale residuo e debito residuo, sono tutte vuote. L'estratto conto attesta quindi che il ricorrente ha versato per intero la somma indicatagli per l'estinzione anticipata del finanziamento e che nulla residua a tale titolo per CP_1
Posto che l'estratto conto proviene indiscutibilmente da questa, contiene l'indicazione del numero del finanziamento e la firma della Direzione della cessione del quinto, non vi possono essere dubbi neppure sulla sua riferibilità a e al finanziamento dalla stessa erogato a . CP_1 Pt_1
Pertanto, pur in mancanza della formale dichiarazione di avvenuto pagamento, le annotazioni dell'estratto conto, con la sottoscrizione della creditrice, attestano in maniera indiscutibile, che il debito residuo è stato estinto per intero, per cui nulla residua a carico del debitore per il contratto di finanziamento con cessione del quinto dallo stesso concluso con la resistente. Di conseguenza, dev'essere respinta la richiesta del ricorrente di ottenere un documento diverso, attestante l'avvenuto pagamento del debito residuo, con l'estinzione del finanziamento, non avendo interesse a ottenerlo, posto che l'estratto conto in suo possesso costituisce a tutti gli effetti, una quietanza liberatoria, idonea come tale a paralizzare l'eventuale richiesta di pagamento di somme ulteriori, per il medesimo titolo. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, I scaglione, valore medio ridotto della metà, per la scarsa complessità della questione, senza le fasi 3 e 4 non svolte), seguono la soccombenza del ricorrente.
PQM
1. respinge la domanda,
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 131,00 per onorari, Parte_1 oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa. Como, 16/9/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 668/2025 r.g. tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 settembre 2025 davanti al giudice, dr. Giovanni Luca Ortore, si sono collegate da remoto ex art 127 bis cpc: per , l'avv.to BERNAUDO LAURA in sostit. dell'avv.to RUOCCO ANDREA Parte_1 per , l'avv.to LEO BEATRICE in sostit. dell'avv.to ZEROLI ANDREA Controparte_1
Le parti si riportano alle istanze e conclusioni contenute nei rispettivi atti, di cui chiedono l'accoglimento.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice Giovanni Luca Ortore
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONCLUSIONI Per il ricorrente a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore del ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per la resistente In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi. In subordine, accertata e dichiarata la completa trasmissione, da parte di dei Controparte_1 documenti richiesti dal GN , dichiarare cessata la materia del contendere e Pt_1 conseguentemente respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art 271-decies cpc depositato il 25/2/2025, conveniva in giudizio Parte_1
con cui aveva concluso un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, Controparte_1 perché nonostante la richiesta del 13.9.2024 per ricevere copia del contratto, del conto relativo all'estinzione anticipata e della relativa quietanza di pagamento, la controparte non gli aveva inviato la copia della quietanza di pagamento relativa all'estinzione anticipata, per cui chiedeva che fosse condanna alla sua consegna Integrato il contraddittorio, si costituiva e deduceva di aver trasmesso al Controparte_1 ricorrente copia di tutta la documentazione richiesta e cioè: copia contratto, conteggio estintivo ed estratto conto / piano dei pagamenti effettuati, equivalente quest'ultimo a una quietanza, in quanto pagina 2 di 3 conteneva l'indicazione delle parti, la causale, la sottoscrizione del creditore, l'indicazione dettagliata dei pagamenti eseguiti in corso di rapporto e l'espressa indicazione di quanto versato a titolo di estinzione anticipata e relativo saldo a zero, quale debito residuo per effetto del pagamento, per cui chiedeva di respingere la domanda. All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza. Con pec del 16/9/2024, in riscontro alla richiesta del ricorrente, gli ha inviato l'estratto CP_1 conto finale, di cui ha contestato l'idoneità a valere come quietanza, che richiede una Pt_1 dichiarazione liberatoria e satisfattiva del creditore, diversamente dall'estratto conto, che ha solo valore meramente ricognitivo. La tesi del ricorrente non pare condivisibile
La quietanza di cui all'art 1199 cc consiste in un atto scritto del creditore, ricognitivo del pagamento di una certa somma, che non richiede formule particolari. L'estratto conto prodotto riporta nell'ultima riga l'annotazione “Est. anticipata” con indicazione del residuo importo dovuto con il segno “+” e al di sotto, la stessa cifra con il segno “-“ , nella colonna del saldo è indicato “zero” (cioè pagamento eseguito per intero), mentre le colonne adiacenti, relative alla quota capitale, quota interessi, capitale residuo e debito residuo, sono tutte vuote. L'estratto conto attesta quindi che il ricorrente ha versato per intero la somma indicatagli per l'estinzione anticipata del finanziamento e che nulla residua a tale titolo per CP_1
Posto che l'estratto conto proviene indiscutibilmente da questa, contiene l'indicazione del numero del finanziamento e la firma della Direzione della cessione del quinto, non vi possono essere dubbi neppure sulla sua riferibilità a e al finanziamento dalla stessa erogato a . CP_1 Pt_1
Pertanto, pur in mancanza della formale dichiarazione di avvenuto pagamento, le annotazioni dell'estratto conto, con la sottoscrizione della creditrice, attestano in maniera indiscutibile, che il debito residuo è stato estinto per intero, per cui nulla residua a carico del debitore per il contratto di finanziamento con cessione del quinto dallo stesso concluso con la resistente. Di conseguenza, dev'essere respinta la richiesta del ricorrente di ottenere un documento diverso, attestante l'avvenuto pagamento del debito residuo, con l'estinzione del finanziamento, non avendo interesse a ottenerlo, posto che l'estratto conto in suo possesso costituisce a tutti gli effetti, una quietanza liberatoria, idonea come tale a paralizzare l'eventuale richiesta di pagamento di somme ulteriori, per il medesimo titolo. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, I scaglione, valore medio ridotto della metà, per la scarsa complessità della questione, senza le fasi 3 e 4 non svolte), seguono la soccombenza del ricorrente.
PQM
1. respinge la domanda,
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 131,00 per onorari, Parte_1 oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa. Como, 16/9/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3