Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 5971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5971 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1424/2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il GIUDICE
DOTT.SSA Maria Tuccillo
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione, in persona del giudice dott.ssa Maria
Tuccillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1424/2024 R.G. affari contenziosi civili e vertente
TRA
(codice fiscale ), rapp.to e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. PEPE MARCELLO, presso il cui studio è elett.te dom.to in Scafati (SA) al Corso Nazionale 125/1;
RICORRENTE
E
(codice fiscale ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. COTENA
ORNELLA presso il cui studio è elette.te dom.ta in Napoli alla via Chintia, P.co San
Paolo n. 45;
RESISTENTE
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 18.787,51,
[...]
asseritamente corrispostale nel periodo settembre 2020 - luglio 2022 a titolo di prestiti infruttiferi, canoni locativi, pagamento di spese personali (inclusa l'assicurazione e l'acquisto di una autovettura Fiat 500), il tutto documentato da bonifici bancari, addebiti su carta di credito e quietanze, prodotti in atti.
Sosteneva che, nonostante le ripetute richieste di restituzione e la formale costituzione in mora del 22.03.2023, la resistente non avesse adempiuto e che non si fosse addivenuto ad alcun accordo in sede di negoziazione assistita (la cui procedura si concludeva con esito negativo).
Il conclude chiedendo all' “On.le Tribunale adito, previa ogni più utile Pt_1
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale a) accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la restituzione della somma pari ad € 18.787,51 da Parte_1
parte della sig.ra ; b) con vittoria di spese ed onorari del presente CP_1
giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti avvocati antistatari.”
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto e in diritto la pretesa. CP_1
Esponeva che tra le parti era intercorso un rapporto sentimentale durante il quale il ricorrente avrebbe volontariamente sostenuto economicamente la compagna, effettuando i pagamenti dedotti in ricorso come atti di liberalità. Rappresentava che, solo dopo l'interruzione della relazione, avanzava domanda di restituzione Pt_1
senza che vi fosse mai stato alcun accordo restitutorio.
presenta le seguenti conclusioni 'Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni CP_1
contraria richiesta, rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
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Il GI. alla prima udienza disponeva il mutamento del rito con la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, fissando udienza per la comparizione personale delle parti ex art 185 bis c.p.c., nella quale veniva formulata una proposta di conciliazione che le parti non accettano.
La causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art 281 sexies cp.c all'udienza del 3.06.2025 , ove al termine della discussione il giudice si riservava il deposito nei successivi 30gg della sentenza .
Tanto premesso, alla luce della documentazione agli atti e delle reciproche difese spiegate dalle parti, la domanda è da ritenersi infondata e va rigettata.
In via preliminare, va rilevato che risulta pacifico che tra le parti vi fosse una relazione “ sentimentale “ durante il periodo in cui venivano effettuati i versamenti di denaro, di cui si chiede la restituzione e che risultano provati in quanto contestati.
Tuttavia, l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova( cass Cfr. Cassazione civile , sez. II , n. 8829 del 29/03/2023, v. anche anche Trib. Asti, 25 maggio 2020, n.282; App. Milano sez. I, 25 febbraio 2020,
n.642; App. Salerno, 17 gennaio 2020, n.55; Trib. Roma sez. XVII, 1 agosto 2019,
n.15948; Trib. Perugia, 01 luglio 2019, n.1045; Trib. Roma sez. XVII, 13 marzo2019, n.5523)..
In diverse occasioni la Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, avuto modo di evidenziare che “la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far
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ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, atteso che negare
l'inesistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare
l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto”. (ex pluribus, cfr. Cass. n. 9541/2010, Cass. n. 20740/2009,Cass. n.
2974/2005, Cass. n. 3642/2004, Cass. n. 12119/2003, Cass. n. 9209/2001).
Tale contestazione impone, quindi, a parte attrice di provare in modo pieno il fatto costitutivo della propria pretesa, ovvero il titolo giuridico che giustifica il diritto alla restituzione della somma precedentemente consegnata.(v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3, Sentenza
n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza
n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n.
12119 del 19/08/2003).
Tale prova può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi .
In tema di prova presuntiva, come di recente evidenziato dalla Suprema Corte “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della ""precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi”( v. Cassazione civile n.8829/2023),
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Alla luce dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame, in relazione alle somme di cui si chiede la restituzione manchi la prova dell'esistenza di un mutuo quale titolo giustificativo della pretesa vantata nel presente giudizio .
Ed invero, la frequenza dei pagamenti effettuati dal ricorrente in favore della resistente, i diversi importi talvolta anche esigui, le diverse modalità con cui sono stati erogati, la circostanza che gli stessi sono stati effettuati durante la cogenza della relazione sentimentale intercorsa tra le parti, in mancanza di altri elementi quali ad esempio l'esistenza di un debito pregresso della convenuta al cui ripianamento erano destinate le suddette somme portano, a fronte delle contestazioni e dei fatti allegati dalla convenuta, a ricondurre gli stessi nel genus delle liberalità indirette.
Trattasi, invero, di atti che, pur non rivestendo la forma del contratto di donazione, producono un arricchimento gratuito a favore di un soggetto e un correlativo depauperamento del patrimonio del disponente, senza una controprestazione, ma per spirito di liberalità.
Alle medesime conclusioni, è dato addivenire anche con riferimento ai pagamenti avvenuti mediante bonifico con causale “ prestito infruttifero” ( v. all.to 3 al ricorso).
Tale indicazione, invero, per le ragioni e i principi innanzi evidenziati in tema di prova presuntiva, cui il Tribunale ritiene di aderire e far propri , non è di per se solo sufficiente a provare neanche sotto il profilo presuntivo l'esistenza di un mutuo, costituendo anche essi atti liberalità compiuti durante la relazione sentimentale a favore della resistente .
In conclusione, il Tribunale rigetta la domanda in quanto infondata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo tariffa vigente avuto riguardo all'attività espletata e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro ogni contraria istanza Parte_1 CP_1
disattesa:
-rigetta la domanda;
-condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 per il presente giudizio, che si liquidano in € 3397,00 per compensi oltre Iva, CPA e
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spese generali come per legge.
Napoli, 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
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