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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 590/2024 V.G. promossa da nata a [...] il [...] C.F. titolo di studio diploma liceo Parte_1 C.F._1 linguistico e nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2 Titolo di studio ) entrambi residenti in [...] Località CP_1 Parte_3 Montemartino n. 65, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Luca Falciani (C.F.
) del Foro di Siena, giusto mandato in calce al ricorso C.F._3 RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.2.2025 e chiedevano l'omologa Parte_1 Parte_2 della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio in data 22.7.2022 Torrita di Siena (SI); che dall'unione sono nati i figli nato il [...]; Persona_1
nato il [...]; - che per motivi di incompatibilità caratteriale e di Persona_2 intollerabilità della convivenza coniugale, avevano deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni
ART. 1 – Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con il dovere di comunicarsi reciprocamente ogni proprio eventuale trasferimento di residenza, almeno finché i figli non avranno raggiunto la maggiore età.
Il signor oggi ha trasferito in Torrita di Siena (SI) Via Lucca n. 21 ove stabilirà la Parte_2 propria residenza.
ART. 2 – Affidamento dei figli minori.
I figli dei comparenti, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che provvederanno di concerto alla loro educazione ed istruzione. Continueranno comunque a vivere in via prevalente presso la madre, nella casa già coniugale o comunque ove ella intenderà eventualmente trasferirsi successivamente alla vendita della predetta. Il padre potrà trascorrere con i figli i giorni di martedi e mercoledi dalle ore 18,00 alle ore 20.30 e saranno accompagnati a casa dopo aver cenato con il padre.
A settimane alterne (ulteriormente a quanto anzi detto) il venerdi dalle 18,00 pernotteranno a casa del padre per poi essere accompagnati presso la loro abitazione entro le ore 19.30 del sabato. La settimana successiva, invece, trascorreranno con il padre la giornata del sabato dalle ore 08.30 con pernottamento, per essere poi accompagnati a casa la domenica per cena entro le ore 19.30.
In occasione delle festività i minori trascorreranno il Natale con un genitore e la vigilia con l'altro, il pranzo di capodanno con un genitore e la cena con l'altro, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro alternati di anno in anno.
È fatta salva la facoltà dei ricorrenti di convenire, anche per le vie brevi, variazioni al predetto criterio di ripartizione dei tempi da trascorrere con esclusività con i figli. I coniugi si impegnano, al riguardo, ad assecondare per quanto possibile i desideri dei propri figli circa il luogo ed il tempo del soggiorno, anche in deroga al sopra indicato criterio.
ART. 3 – Rapporti tra genitori e figli.
I ricorrenti ritengono primario il diritto dei figli di mantenere un rapporto quanto più possibile ampio, sereno e gratificante con entrambe le figure genitoriali e con i membri di ciascun gruppo parentale;
conseguentemente, ciascuno di essi assume, come fondamentale proprio dovere civile ed umano, il favorire nei predetti minori l'affetto ed il rispetto verso l'altro. I genitori dovranno reciprocamente informarsi di ogni questione che, sotto qualsivoglia profilo, possa riguardare la vita dei figli e dovranno fattivamente collaborare per una serena e non conflittuale crescita degli stessi.
- In via indicativa, i genitori dovranno consultarsi prima di far vivere ai minori eventuali proprie nuove relazioni affettive e, in genere, dovranno astenersi dal coinvolgere unilateralmente i figli in vicende e rapporti personali che possano creare loro inutili e pregiudizievoli tensioni.
ART. 4 – Contributo economico al mantenimento dei figli.
I coniugi rinunciano reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento. Il signor Parte_2 corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento dei figli per ciascuno di essi la somma di euro 200,00 mensili, dunque euro 400,00 mensili totali.
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e verrà corrisposta entro il giorno 02 (due) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora con i dati già comunicati al marito. Pt_1
La madre percepirà e tratterrà integralmente l'assegno unico.
ART. 5 – Regime delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Siena, faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
ART. 6 – Questioni connesse all'occupazione della casa coniugale.
La signora rimarrà a vivere presso l'abitazione coniugale sita in Sinalunga (SI) Località Pt_1 Montemartino n. 65, fin quando non individuerà una diversa abitazione o questa non sarà compravenduta. A tal fine si precisa che fin quando la madre abiterà nel predetto immobile questa provvederà al pagamento integrale della rata del mutuo. Al momento della compravendita dell'abitazione il signor provvederà a restituire la quota del 50% di Parte_2 quanto dalla medesima pagato in tale lasso di tempo. ART. 7 Consenso al rilascio del passaporto .
I coniugi dichiarano di lasciarsi reciproco consenso per la richiesta e/o il rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, concordando espressamente che ciascuno di essi possa richiedere, anche separatamente, il rilascio e il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche dei figli minori.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli .
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 21.2.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra ( e generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 22.7.2022 in Torrita di Siena trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2022, al n. 13, parte II, s. C. 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Torrita di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 16.5.2025
La Presidente est.
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 590/2024 V.G. promossa da nata a [...] il [...] C.F. titolo di studio diploma liceo Parte_1 C.F._1 linguistico e nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2 Titolo di studio ) entrambi residenti in [...] Località CP_1 Parte_3 Montemartino n. 65, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Luca Falciani (C.F.
) del Foro di Siena, giusto mandato in calce al ricorso C.F._3 RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.2.2025 e chiedevano l'omologa Parte_1 Parte_2 della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio in data 22.7.2022 Torrita di Siena (SI); che dall'unione sono nati i figli nato il [...]; Persona_1
nato il [...]; - che per motivi di incompatibilità caratteriale e di Persona_2 intollerabilità della convivenza coniugale, avevano deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni
ART. 1 – Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con il dovere di comunicarsi reciprocamente ogni proprio eventuale trasferimento di residenza, almeno finché i figli non avranno raggiunto la maggiore età.
Il signor oggi ha trasferito in Torrita di Siena (SI) Via Lucca n. 21 ove stabilirà la Parte_2 propria residenza.
ART. 2 – Affidamento dei figli minori.
I figli dei comparenti, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che provvederanno di concerto alla loro educazione ed istruzione. Continueranno comunque a vivere in via prevalente presso la madre, nella casa già coniugale o comunque ove ella intenderà eventualmente trasferirsi successivamente alla vendita della predetta. Il padre potrà trascorrere con i figli i giorni di martedi e mercoledi dalle ore 18,00 alle ore 20.30 e saranno accompagnati a casa dopo aver cenato con il padre.
A settimane alterne (ulteriormente a quanto anzi detto) il venerdi dalle 18,00 pernotteranno a casa del padre per poi essere accompagnati presso la loro abitazione entro le ore 19.30 del sabato. La settimana successiva, invece, trascorreranno con il padre la giornata del sabato dalle ore 08.30 con pernottamento, per essere poi accompagnati a casa la domenica per cena entro le ore 19.30.
In occasione delle festività i minori trascorreranno il Natale con un genitore e la vigilia con l'altro, il pranzo di capodanno con un genitore e la cena con l'altro, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro alternati di anno in anno.
È fatta salva la facoltà dei ricorrenti di convenire, anche per le vie brevi, variazioni al predetto criterio di ripartizione dei tempi da trascorrere con esclusività con i figli. I coniugi si impegnano, al riguardo, ad assecondare per quanto possibile i desideri dei propri figli circa il luogo ed il tempo del soggiorno, anche in deroga al sopra indicato criterio.
ART. 3 – Rapporti tra genitori e figli.
I ricorrenti ritengono primario il diritto dei figli di mantenere un rapporto quanto più possibile ampio, sereno e gratificante con entrambe le figure genitoriali e con i membri di ciascun gruppo parentale;
conseguentemente, ciascuno di essi assume, come fondamentale proprio dovere civile ed umano, il favorire nei predetti minori l'affetto ed il rispetto verso l'altro. I genitori dovranno reciprocamente informarsi di ogni questione che, sotto qualsivoglia profilo, possa riguardare la vita dei figli e dovranno fattivamente collaborare per una serena e non conflittuale crescita degli stessi.
- In via indicativa, i genitori dovranno consultarsi prima di far vivere ai minori eventuali proprie nuove relazioni affettive e, in genere, dovranno astenersi dal coinvolgere unilateralmente i figli in vicende e rapporti personali che possano creare loro inutili e pregiudizievoli tensioni.
ART. 4 – Contributo economico al mantenimento dei figli.
I coniugi rinunciano reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento. Il signor Parte_2 corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento dei figli per ciascuno di essi la somma di euro 200,00 mensili, dunque euro 400,00 mensili totali.
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e verrà corrisposta entro il giorno 02 (due) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora con i dati già comunicati al marito. Pt_1
La madre percepirà e tratterrà integralmente l'assegno unico.
ART. 5 – Regime delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Siena, faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
ART. 6 – Questioni connesse all'occupazione della casa coniugale.
La signora rimarrà a vivere presso l'abitazione coniugale sita in Sinalunga (SI) Località Pt_1 Montemartino n. 65, fin quando non individuerà una diversa abitazione o questa non sarà compravenduta. A tal fine si precisa che fin quando la madre abiterà nel predetto immobile questa provvederà al pagamento integrale della rata del mutuo. Al momento della compravendita dell'abitazione il signor provvederà a restituire la quota del 50% di Parte_2 quanto dalla medesima pagato in tale lasso di tempo. ART. 7 Consenso al rilascio del passaporto .
I coniugi dichiarano di lasciarsi reciproco consenso per la richiesta e/o il rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, concordando espressamente che ciascuno di essi possa richiedere, anche separatamente, il rilascio e il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche dei figli minori.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli .
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 21.2.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra ( e generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 22.7.2022 in Torrita di Siena trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2022, al n. 13, parte II, s. C. 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Torrita di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 16.5.2025
La Presidente est.
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi