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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.342 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.03.2025
TRA
, rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Stefania Pollicoro ed elettivamente domiciliata nello studio dello stesso difensore in Taranto, Via Pitagora 24, in virtù di mandato a margine del ricorso di appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli,Francesco
Certomà e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Roma rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale
dell' in Via Golfo di Taranto, n. 7/D; CP_1
- APPELLATO-
All'udienza del 26.03.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 973 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' , diretta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto CP_1
alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per 52 giornate giornate nell' anno 2017 dal 19 luglio al 30
settembre alle dipendenze dell'azienda agricola soc. , Controparte_2
istanza già rigettata in via amministrativa.
Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Parte_1
la erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per avere il
Giudice di prime cure rigettato la domanda della ricorrente,mal interpretando il materiale probatorio acquisito agli atti.
L'appello è infondato.
2 Ebbene, il ricorso di era volto,come ridetto in narrativa, ad Parte_1
accertare e riconoscere la sussistenza di effettivi rapporti di lavoro agricolo tra la ricorrente e l' nell'anno 2017 ed accertare il suo Parte_2
diritto ad essere re-iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a T.D. per quell' anno e quelle giornate di lavoro accertate, condannare l' ad adottare i CP_1
conseguenti provvedimenti conseguenziali necessari all'aggiornamento delle propria posizione assicurativa e contributiva.Riferiva a tal fine di essersi occupata della raccolta e coltivazione di ortaggi,lavorando dalle ore 6,30 alle ore 13,30
circa,insieme ad altri braccianti,recandosi al mattino presso la sede aziendale ove erano situate le serre,in attesa delle disposizioni del sig. ,legale Parte_3
rappresentante della cooperativa.
Il Tribunale non riteneva fondata la domanda per le contraddizioni emerse durante l'istruttoria tra quanto dichiarato dalla ricorrnte e quanto emerso dall'escussione dei testi e dalla documentazione allegata.
Ritiene,quindi, l'appellante l'impugnata decisione,affetta dal vizio di motivazione assente,nonché errata, in quanto contraria ai consolidati principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità e/o di merito.
E' noto che : “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito CP_1
di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che,
in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). (Cass. 26.7.2017,
n. 18605).
3 Ciò posto, anche ad avviso della Corte, le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento di tutte le giornate lavorative rivendicate.
Le testimonianze assunte non hanno comprovato la sussistenza del rapporto subordinato relativo al periodo, per cui è intervenuto il disconoscimento.
In particolare, i testimoni hanno descritto uno stato dei luoghi diverso da quello indicato nel ricorso introduttivo e da quello descritto dagli ispettori che avevano accertato che la serra indicata dalla ricorrente era lesionata e scoperta sin dall'anno
2016.
Quest'ultima circostanza, peraltro, non coincide neppure con quanto indicato dalla ricorrente nel ricorso. A ciò si aggiunga che i testi hanno affermato che le lavorazioni erano svolte proprio in serra;
solo negli ultimi giorni di settembre le lavorazioni si svolgevano presso gli uliveti, per la pulizia del terreno.
Vero è che, ciò contrasta con l'esistenza di una serra già non utilizzabile dal 2016.
CP_ I verbali di accertamento degli ispettori relativi all'azienda agricola datrice di lavoro,non hanno, dunque, ricevuto quella indebita valorizzazione di cui si duole l'appellante e neppure possono condividersi le censure mosse alla lettura, che si pretende incompleta e superficiale, delle deposizioni testimoniali, dalle quali,
secondo l'appellante, sarebbe rimasta confermata la veridicità del suo assunto.
Invero,numerose le contraddizioni emerse durante l'istruttoria espletata.
Passando alle incongruenze emerse già in fase ispettiva dalle dichiarazioni dei testi citati e, poi, escussi, si rileva che i testi nelle dichiarazioni hanno riportato numerosi elementi discordanti tra loro: a)i periodi di lavoro dichiarati confliggono con quelli che risultano dalle giornate denunciate;
b) le attività dichiarate non corrispondono all'attività di raccolta olive, luogo in cui non è stata svolta alcuna raccolta di olive;
c) tutti i particolari riferiti allo svolgimento dell'attività lavorativa non hanno trovato riscontro nell'accertamento e nel confronto con le dichiarazioni dei colleghi citati,
4 infatti, tutte le dichiarazioni dei soggetti citati confliggono;
d) i luoghi non sono stati descritti correttamente;
le colture della serra e la descrizione della stessa contrastano con le informazioni raccolte ed accertate.
Tutte le incongruenze sono emerse e sono state confermate nell'istruttoria,
aggiungendosene altre, con l'interrogatorio della ricorrente e l'assunzione dei testi,
come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
E se è vero che, in sede contenziosa, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli
Enti previdenziali o dell'Ispettorato del lavoro hanno efficacia probatoria piena - fino a querela di falso - solamente per quanto concerne i fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, è, altresì, vero che, per le circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato per averle apprese da terzi o a seguito di altre indagini, i suddetti rapporti possiedono, per loro natura, un indubbio grado di attendibilità che potrà essere sconfessata solamente da specifica e circostanziata prova contraria che, nel caso di specie, è stata del tutto assente (Cass. civile, sez. lav.,
22/07/2020, n. 15638). (Cass. 7514/90; Cass. 2114/2000; Cass. Sez. lav. n. 405/2004;
SS.UU. 12545/93, 7095/94).
Invero,con riferimento alle deposizioni testimoniali rese in giudizio, contrariamente a quanto esposto nell'atto d'appello il Tribunale ha compiutamente esposto e motivato le ragioni per cui ha ritenuto del tutto inverosimili le dichiarazioni raccolte dai testi indotti da parte ricorrente.
In sostanza,la sentenza impugnata ha, valutato con estremo scrupolo le dichiarazioni dei testi nella loro intrinseca coerenza, riscontrandone l'insufficienza ed inidoneità a contrastare le evidenze degli accertamenti ispettivi.
Non si ravvisa alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di
5 primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116 comma 1 c.p.c.
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Taranto, 26.03.2025
Il Consigliere Ausiliario Rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.342 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.03.2025
TRA
, rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Stefania Pollicoro ed elettivamente domiciliata nello studio dello stesso difensore in Taranto, Via Pitagora 24, in virtù di mandato a margine del ricorso di appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli,Francesco
Certomà e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Roma rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale
dell' in Via Golfo di Taranto, n. 7/D; CP_1
- APPELLATO-
All'udienza del 26.03.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 973 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' , diretta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto CP_1
alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per 52 giornate giornate nell' anno 2017 dal 19 luglio al 30
settembre alle dipendenze dell'azienda agricola soc. , Controparte_2
istanza già rigettata in via amministrativa.
Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Parte_1
la erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per avere il
Giudice di prime cure rigettato la domanda della ricorrente,mal interpretando il materiale probatorio acquisito agli atti.
L'appello è infondato.
2 Ebbene, il ricorso di era volto,come ridetto in narrativa, ad Parte_1
accertare e riconoscere la sussistenza di effettivi rapporti di lavoro agricolo tra la ricorrente e l' nell'anno 2017 ed accertare il suo Parte_2
diritto ad essere re-iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a T.D. per quell' anno e quelle giornate di lavoro accertate, condannare l' ad adottare i CP_1
conseguenti provvedimenti conseguenziali necessari all'aggiornamento delle propria posizione assicurativa e contributiva.Riferiva a tal fine di essersi occupata della raccolta e coltivazione di ortaggi,lavorando dalle ore 6,30 alle ore 13,30
circa,insieme ad altri braccianti,recandosi al mattino presso la sede aziendale ove erano situate le serre,in attesa delle disposizioni del sig. ,legale Parte_3
rappresentante della cooperativa.
Il Tribunale non riteneva fondata la domanda per le contraddizioni emerse durante l'istruttoria tra quanto dichiarato dalla ricorrnte e quanto emerso dall'escussione dei testi e dalla documentazione allegata.
Ritiene,quindi, l'appellante l'impugnata decisione,affetta dal vizio di motivazione assente,nonché errata, in quanto contraria ai consolidati principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità e/o di merito.
E' noto che : “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito CP_1
di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che,
in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). (Cass. 26.7.2017,
n. 18605).
3 Ciò posto, anche ad avviso della Corte, le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento di tutte le giornate lavorative rivendicate.
Le testimonianze assunte non hanno comprovato la sussistenza del rapporto subordinato relativo al periodo, per cui è intervenuto il disconoscimento.
In particolare, i testimoni hanno descritto uno stato dei luoghi diverso da quello indicato nel ricorso introduttivo e da quello descritto dagli ispettori che avevano accertato che la serra indicata dalla ricorrente era lesionata e scoperta sin dall'anno
2016.
Quest'ultima circostanza, peraltro, non coincide neppure con quanto indicato dalla ricorrente nel ricorso. A ciò si aggiunga che i testi hanno affermato che le lavorazioni erano svolte proprio in serra;
solo negli ultimi giorni di settembre le lavorazioni si svolgevano presso gli uliveti, per la pulizia del terreno.
Vero è che, ciò contrasta con l'esistenza di una serra già non utilizzabile dal 2016.
CP_ I verbali di accertamento degli ispettori relativi all'azienda agricola datrice di lavoro,non hanno, dunque, ricevuto quella indebita valorizzazione di cui si duole l'appellante e neppure possono condividersi le censure mosse alla lettura, che si pretende incompleta e superficiale, delle deposizioni testimoniali, dalle quali,
secondo l'appellante, sarebbe rimasta confermata la veridicità del suo assunto.
Invero,numerose le contraddizioni emerse durante l'istruttoria espletata.
Passando alle incongruenze emerse già in fase ispettiva dalle dichiarazioni dei testi citati e, poi, escussi, si rileva che i testi nelle dichiarazioni hanno riportato numerosi elementi discordanti tra loro: a)i periodi di lavoro dichiarati confliggono con quelli che risultano dalle giornate denunciate;
b) le attività dichiarate non corrispondono all'attività di raccolta olive, luogo in cui non è stata svolta alcuna raccolta di olive;
c) tutti i particolari riferiti allo svolgimento dell'attività lavorativa non hanno trovato riscontro nell'accertamento e nel confronto con le dichiarazioni dei colleghi citati,
4 infatti, tutte le dichiarazioni dei soggetti citati confliggono;
d) i luoghi non sono stati descritti correttamente;
le colture della serra e la descrizione della stessa contrastano con le informazioni raccolte ed accertate.
Tutte le incongruenze sono emerse e sono state confermate nell'istruttoria,
aggiungendosene altre, con l'interrogatorio della ricorrente e l'assunzione dei testi,
come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
E se è vero che, in sede contenziosa, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli
Enti previdenziali o dell'Ispettorato del lavoro hanno efficacia probatoria piena - fino a querela di falso - solamente per quanto concerne i fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, è, altresì, vero che, per le circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato per averle apprese da terzi o a seguito di altre indagini, i suddetti rapporti possiedono, per loro natura, un indubbio grado di attendibilità che potrà essere sconfessata solamente da specifica e circostanziata prova contraria che, nel caso di specie, è stata del tutto assente (Cass. civile, sez. lav.,
22/07/2020, n. 15638). (Cass. 7514/90; Cass. 2114/2000; Cass. Sez. lav. n. 405/2004;
SS.UU. 12545/93, 7095/94).
Invero,con riferimento alle deposizioni testimoniali rese in giudizio, contrariamente a quanto esposto nell'atto d'appello il Tribunale ha compiutamente esposto e motivato le ragioni per cui ha ritenuto del tutto inverosimili le dichiarazioni raccolte dai testi indotti da parte ricorrente.
In sostanza,la sentenza impugnata ha, valutato con estremo scrupolo le dichiarazioni dei testi nella loro intrinseca coerenza, riscontrandone l'insufficienza ed inidoneità a contrastare le evidenze degli accertamenti ispettivi.
Non si ravvisa alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di
5 primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116 comma 1 c.p.c.
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Taranto, 26.03.2025
Il Consigliere Ausiliario Rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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