TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/04/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534/2024
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 534 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' Avv. Lorena Parte_1 C.F._1
Lunardi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Piscopo, per procura in atti;
RESISTENTE
nonché
Avv. Bianca Dama ( ), nella qualità di Curatore speciale dei minori CodiceFiscale_3
e Persona_1 Persona_2
INTERVENUTA
pagina 1 di 6 con l'intervento del Pubblico Ministero – Sede
OGGETTO: determinazioni economiche
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 21.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
-i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 13.6.2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di porre a carico del resistente un assegno di CP_1
mantenimento per i due figli minori nati dalla relazione tra le parti, e , Per_1 Persona_2
dell'importo mensile di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: dall'unione sentimentale tra le parti erano nati (24.2.2016) e (8.1.2018); in data 11.12.2019, al termine della Per_1 Per_2
relazione e della convivenza more uxorio, le parti avevano depositato, innanzi al Tribunale di
Latina, ricorso congiunto (R.G. N. 3055/2019) per disciplinare le modalità di affidamento,
collocamento e mantenimento dei minori;
su ricorso promosso dal P.M.M., il Tribunale per i
Minorenni di Roma aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambe le parti;
il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Latina era quindi stato estinto per inattività delle parti;
i minori erano collocati presso la la quale si occupava personalmente di Parte_1
accudirli e gestire tutte le loro necessità; il si era totalmente disinteressato dei figli sia da CP_1
un punto di vista morale che materiale, versando solo sporadicamente piccoli importi,
nonostante l'importo di euro 600,000 mensili, (euro 300,00 per ciascun bambino) pattuito con ricorso congiunto.
All'udienza del 15.1.2024 (R.G. 1322/2023 V.G.), il Giudice delegato disponeva il mutamento del rito da volontaria a contenzioso ex art. 473 -bis 12 c.p.c. ed ordinava la notifica del ricorso,
del decreto di fissazione dell'udienza del verbale d'udienza al Tutore ed al Curatore speciale dei minori.
Con comparsa del 9.2.2024, si costituivano nel giudizio contraddistinto da n. R.G. 534/2024 il
Curatore speciale dei minori, il quale aderiva alla richiesta avanzata dalla di porre a Parte_1
pagina 2 di 6 carico del l'assegno di mantenimento per i figli dell'importo mensile di euro 300,00 per CP_1
ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 15.3.2024 il Giudice Delegato, dichiarata la contumacia di , Controparte_1
in via provvisoria ed urgente, poneva a carico del resistente il versamento della somma complessiva di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre ISTAT, da corrispondere a , tramite bonifico bancario, entro il cinque ogni mese, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di questo Tribunale, a decorrere dalla domanda (procedimento v.g. 1322/2023: 13.6.2023) e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
17.9.2024.
Con comparsa di costituzione depositata in data 16.9.2024, si costituiva in giudizio
[...]
il quale chiedeva, tenuto conto delle misure custodiali, in parziale revoca dei CP_1
provvedimenti adottati con ordinanza riservata del 15.3.2024, di porre a carico di il Controparte_1
versamento della somma complessiva di € 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre ISTAT,
da corrispondersi al nominato Tutore dei minori, dott. , entro il cinque di ogni mese, oltre Persona_3
al 50% delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo del Tribunale di Latina, a decorrere
dalla domanda (13/06/2023).
A sostegno delle proprie richieste parte resistente deduceva che: dopo essere stato sottoposto
agli 'arresti domiciliari' nel giugno 2023, nei primi mesi del 2024 il era stato trasferito presso la CP_1
Casa Circondariale di Cassino e sottoposto a 'custodia cautelare' per 'fatti' che avrebbe commesso in
danno di persone diverse dai suoi figli minori e e dalla sig.ra i Per_1 Per_2 Parte_1
competenti uffici della Casa Circondariale di Cassino (FR) e del SERD del Comune di Cassino
(FR) avevano attivato opportuni e doverosi percorsi di sostegno 'personale' e 'genitoriale' in favore del;
nonostante la difficili condizioni economiche i nonni paterni avevano CP_1
corrisposto alla somme di denaro e beni per i minori acquistati a loro spese (capi Parte_1
d'abbigliamento, calzature, generi alimentari, ricariche telefoniche delle utenze telefoniche in uso ai minori, giochi elettronici ed oggetti di cartoleria); durante tutto il periodo estivo i minori avevano avuto una significativa frequentazione con il nucleo familiare paterno;
il pagina 3 di 6 era intenzionato a contribuire al mantenimento dei figli ma le misure custodiali gli CP_1
precludevano lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa e, pertanto, la percezione di
emolumenti da lavoro professionale negli anni civili 2023 e 2024; nonostante lo stato di detenzione i minori avevano diritto a mantenere rapporti significativi con il padre e con il nucleo familiare paterno.
All'udienza del 17.9.2024 veniva, quindi, revocata la contumacia di parte resistente, e alla successiva udienza del 21.1.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
- il merito della lite
In questa sede deva disporsi unicamente sulle domande di carattere economico avanzate da
, essendo ogni altra questione inerente alla responsabilità genitoriale Parte_1
sottoposta alla cognizione del Tribunale per i Minorenni di Roma, dinanzi al quale pende tuttora il procedimento v.g. n 10003088/2019.
Tanto premesso, con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei minori, deve rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Ciò posto, va considerato che i minori sono attualmente collocati, con la presso Parte_1
l'abitazione dei genitori di quest'ultima (v. decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del
10.12.2024, in atti).
Pertanto, tenuto conto che la madre non ha una stabile occupazione e che il padre è
sottoposto a custodia cautelare in carcere, va posto a suo carico un assegno per il pagina 4 di 6 mantenimento dei figli che costituisca il minimo essenziale per le loro esigenze di vita, tenuto conto che i compiti di cura ed il mantenimento ordinario dei minori gravano in via pressoché
esclusiva sulla madre, collocataria dei bambini e priva, come si è detto, di un'occupazione avente carattere di stabilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio di porre a carico del resistente, con decorrenza dal 16.9.2024 e sino alla scadenza della misura cautelare, l'obbligo di corrispondere alla un assegno Parte_1
di mantenimento per i figli, pari a complessivi euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio),
oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori, determinate come da protocollo in uso al
Tribunale di Latina.
Allo scadere della misura cautelare il sarà obbligato a corrispondere alla un CP_1 Parte_1
assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi euro 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori, determinate come da protocollo in uso al Tribunale di Latina, come già previsto con i provvedimenti provvisori ed urgenti e concordemente richiesto dalle parti nel ricorso congiunto depositato innanzi al
Tribunale di Latina in data 11.12.2019 (in atti).
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
PONE a carico di , con decorrenza dal 16.9.2024 e sino allo scadere della misura Controparte_1
cautelare, l'obbligo di corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a , a titolo di Parte_1
mantenimento per i figli minorenni, e l'importo mensile di complessivi euro 300,00 Per_1 Per_2
(150,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.; dallo scadere della misura cautelare, è obbligato a corrispondere entro il 5 ogni di ogni mese, a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento per i figli minorenni, e l'importo mensile di complessivi euro Per_1 Per_2
600,00 (300,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
pagina 5 di 6 PONE le spese straordinarie necessarie per i figli minorenni, e determinate come da Per_1 Per_2
Protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso a Latina, nella camera di consiglio del 18.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 534 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' Avv. Lorena Parte_1 C.F._1
Lunardi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Piscopo, per procura in atti;
RESISTENTE
nonché
Avv. Bianca Dama ( ), nella qualità di Curatore speciale dei minori CodiceFiscale_3
e Persona_1 Persona_2
INTERVENUTA
pagina 1 di 6 con l'intervento del Pubblico Ministero – Sede
OGGETTO: determinazioni economiche
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 21.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
-i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 13.6.2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di porre a carico del resistente un assegno di CP_1
mantenimento per i due figli minori nati dalla relazione tra le parti, e , Per_1 Persona_2
dell'importo mensile di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: dall'unione sentimentale tra le parti erano nati (24.2.2016) e (8.1.2018); in data 11.12.2019, al termine della Per_1 Per_2
relazione e della convivenza more uxorio, le parti avevano depositato, innanzi al Tribunale di
Latina, ricorso congiunto (R.G. N. 3055/2019) per disciplinare le modalità di affidamento,
collocamento e mantenimento dei minori;
su ricorso promosso dal P.M.M., il Tribunale per i
Minorenni di Roma aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambe le parti;
il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Latina era quindi stato estinto per inattività delle parti;
i minori erano collocati presso la la quale si occupava personalmente di Parte_1
accudirli e gestire tutte le loro necessità; il si era totalmente disinteressato dei figli sia da CP_1
un punto di vista morale che materiale, versando solo sporadicamente piccoli importi,
nonostante l'importo di euro 600,000 mensili, (euro 300,00 per ciascun bambino) pattuito con ricorso congiunto.
All'udienza del 15.1.2024 (R.G. 1322/2023 V.G.), il Giudice delegato disponeva il mutamento del rito da volontaria a contenzioso ex art. 473 -bis 12 c.p.c. ed ordinava la notifica del ricorso,
del decreto di fissazione dell'udienza del verbale d'udienza al Tutore ed al Curatore speciale dei minori.
Con comparsa del 9.2.2024, si costituivano nel giudizio contraddistinto da n. R.G. 534/2024 il
Curatore speciale dei minori, il quale aderiva alla richiesta avanzata dalla di porre a Parte_1
pagina 2 di 6 carico del l'assegno di mantenimento per i figli dell'importo mensile di euro 300,00 per CP_1
ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 15.3.2024 il Giudice Delegato, dichiarata la contumacia di , Controparte_1
in via provvisoria ed urgente, poneva a carico del resistente il versamento della somma complessiva di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre ISTAT, da corrispondere a , tramite bonifico bancario, entro il cinque ogni mese, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di questo Tribunale, a decorrere dalla domanda (procedimento v.g. 1322/2023: 13.6.2023) e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
17.9.2024.
Con comparsa di costituzione depositata in data 16.9.2024, si costituiva in giudizio
[...]
il quale chiedeva, tenuto conto delle misure custodiali, in parziale revoca dei CP_1
provvedimenti adottati con ordinanza riservata del 15.3.2024, di porre a carico di il Controparte_1
versamento della somma complessiva di € 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre ISTAT,
da corrispondersi al nominato Tutore dei minori, dott. , entro il cinque di ogni mese, oltre Persona_3
al 50% delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo del Tribunale di Latina, a decorrere
dalla domanda (13/06/2023).
A sostegno delle proprie richieste parte resistente deduceva che: dopo essere stato sottoposto
agli 'arresti domiciliari' nel giugno 2023, nei primi mesi del 2024 il era stato trasferito presso la CP_1
Casa Circondariale di Cassino e sottoposto a 'custodia cautelare' per 'fatti' che avrebbe commesso in
danno di persone diverse dai suoi figli minori e e dalla sig.ra i Per_1 Per_2 Parte_1
competenti uffici della Casa Circondariale di Cassino (FR) e del SERD del Comune di Cassino
(FR) avevano attivato opportuni e doverosi percorsi di sostegno 'personale' e 'genitoriale' in favore del;
nonostante la difficili condizioni economiche i nonni paterni avevano CP_1
corrisposto alla somme di denaro e beni per i minori acquistati a loro spese (capi Parte_1
d'abbigliamento, calzature, generi alimentari, ricariche telefoniche delle utenze telefoniche in uso ai minori, giochi elettronici ed oggetti di cartoleria); durante tutto il periodo estivo i minori avevano avuto una significativa frequentazione con il nucleo familiare paterno;
il pagina 3 di 6 era intenzionato a contribuire al mantenimento dei figli ma le misure custodiali gli CP_1
precludevano lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa e, pertanto, la percezione di
emolumenti da lavoro professionale negli anni civili 2023 e 2024; nonostante lo stato di detenzione i minori avevano diritto a mantenere rapporti significativi con il padre e con il nucleo familiare paterno.
All'udienza del 17.9.2024 veniva, quindi, revocata la contumacia di parte resistente, e alla successiva udienza del 21.1.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
- il merito della lite
In questa sede deva disporsi unicamente sulle domande di carattere economico avanzate da
, essendo ogni altra questione inerente alla responsabilità genitoriale Parte_1
sottoposta alla cognizione del Tribunale per i Minorenni di Roma, dinanzi al quale pende tuttora il procedimento v.g. n 10003088/2019.
Tanto premesso, con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei minori, deve rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Ciò posto, va considerato che i minori sono attualmente collocati, con la presso Parte_1
l'abitazione dei genitori di quest'ultima (v. decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del
10.12.2024, in atti).
Pertanto, tenuto conto che la madre non ha una stabile occupazione e che il padre è
sottoposto a custodia cautelare in carcere, va posto a suo carico un assegno per il pagina 4 di 6 mantenimento dei figli che costituisca il minimo essenziale per le loro esigenze di vita, tenuto conto che i compiti di cura ed il mantenimento ordinario dei minori gravano in via pressoché
esclusiva sulla madre, collocataria dei bambini e priva, come si è detto, di un'occupazione avente carattere di stabilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio di porre a carico del resistente, con decorrenza dal 16.9.2024 e sino alla scadenza della misura cautelare, l'obbligo di corrispondere alla un assegno Parte_1
di mantenimento per i figli, pari a complessivi euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio),
oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori, determinate come da protocollo in uso al
Tribunale di Latina.
Allo scadere della misura cautelare il sarà obbligato a corrispondere alla un CP_1 Parte_1
assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi euro 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori, determinate come da protocollo in uso al Tribunale di Latina, come già previsto con i provvedimenti provvisori ed urgenti e concordemente richiesto dalle parti nel ricorso congiunto depositato innanzi al
Tribunale di Latina in data 11.12.2019 (in atti).
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
PONE a carico di , con decorrenza dal 16.9.2024 e sino allo scadere della misura Controparte_1
cautelare, l'obbligo di corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a , a titolo di Parte_1
mantenimento per i figli minorenni, e l'importo mensile di complessivi euro 300,00 Per_1 Per_2
(150,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.; dallo scadere della misura cautelare, è obbligato a corrispondere entro il 5 ogni di ogni mese, a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento per i figli minorenni, e l'importo mensile di complessivi euro Per_1 Per_2
600,00 (300,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
pagina 5 di 6 PONE le spese straordinarie necessarie per i figli minorenni, e determinate come da Per_1 Per_2
Protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso a Latina, nella camera di consiglio del 18.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6