Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10409 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE1540 9 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistati Ud. 21/3/07 - Presidente Dott. Mario SPADONE - Consigliere rel. CRON 23025 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO CE Rep. 3497 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Olindo SCHETTINO CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Francesca TROMBETTA Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L.6000 DE345055 CANCELLIERE30 AUG 2001 SENTENZA il अ sul ricorso iscritto al n. 7226/99 R.G. proposto OGGETTO: da SUCCESSIONE EREDITARIA. CERRUTI MA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gioacchino Belli n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Biase, difeso dall'Avv. Salvatore Proto in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrente
contro
AB RE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell'Avv. Guido Romanelli che, con l'Avv. Italo Pernice, la difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso, 1 499/01 controricorrente per la cassazione della sentenza 16 ottobre-19 dicembre 1998 n. 1330/98 della Corte d'appello di Torino. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 21 marzo 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. G: Di Biase che, munito di delega dell'Avv. Salvatore Proto, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito, per la controricorrente, l'Avv. Guido Romanelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel maggio del 1989 MA RR convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Torino, RE EL, moglie di secondo letto del suo defunto genitore ER RR, impugnando il testamento di costui, sia perché inintelligibile (dato che non istituiva un erede e non indicava il tempo e il luogo in cui era stato redatto), inficiato da dolo od errore (consistente nel falso convincimento che esso attore non fosse figlio suo ma fosse nato da una “ripugnante relazione adulterina" della prima moglie) e lesivo della sua quota di legittima, sia perché gli immobili cointestati alla convenuta dovevano essere assoggettati a collazione in quanto acquistati interamente con danaro del de cuius. 2 La EL, costituitasi, contestò il fondamento delle pretese avversarie, deducendo che la scheda testamentaria indicava chiaramente il luogo e la data della sua redazione, Torino 12.1.1985, e che gli immobili a lei cointestati erano stati acquistati per metà con denaro di sua proprietà, nonché chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore a renderle il conto della gestione di un negozio di ottica e dell'incasso dei canoni di locazione di un negozio di Via Gorizia e di un alloggio di Corso Venezia a Torino, a restituirle il denaro abusivamente prelevato dai conti correnti caduti in successione e a risarcirle i danni cagionati ad un alloggio di Corso RE ed ai mobili che lo arredavano. Il G.I. autorizzò la convenuta al sequestro giudiziario dell'azienda commerciale di ottica ed ordinò all'attore di depositare trimestralmente, a partire dall'ottobre 1989, il rendiconto della gestione aziendale, dopo di che, acquisite le prove dedotte dalle parti, pronunziò sentenza non definitiva 27.2.1996 con la quale respinse le domande attoree di annullamento del testamento e di collazione degli immobili di Via Gorizia 86/a e 86/b, dispose lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni mobili ed immobili caduti in successione, dichiarò eredi ex lege di ER RR il figlio MA e la moglie RE EL secondo le quote di un mezzo ciascuno, da calcolarsi al netto delle passività, in ordine ad alcuni beni o quote di beni immobili e mobili (piena proprietà del box di Via Pancardo n. 2, nuda proprietà dei 3 due alloggi di Corso Venezia, metà della nuda proprietà del negozio di Via Gorizia n. 86/b, azienda commerciale di ottica, saldo al 23.5.1988 del conto deposito titoli amministrazione n. 240766712 e del c.c. n. 173456/20 intestati a RR ER, 50 % del saldo al 23.5.1988 del c. c. n. 1258835766 cointestato al de cuius, conti essenziali presso la C.R.T. di Torino Agenzia n. 28) e rigettò la domanda della convenuta. Proposto immediato gravame da MA RR, al quale la EL resistette, proponendo a sua volta gravame incidentale, la Corte d'appello di Torino, con la sentenza precisata in epigrafe ha confermato integralmente la decisione di primo grado in base alle seguenti considerazioni: Correttamente il primo giudice aveva rilevato la mancanza di prove sia in ordine alla concreta esistenza delle erronee ragioni che avrebbero indotto il de cuius a redigere il testamento, sia in ordine al loro carattere determinante sulla volontà del testatore, tenuto presente che, a norma dell'art. 624 cod. civ., l'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre;
Altrettanto correttamente il Tribunale aveva escluso che dalla scheda testamentaria e dalle espressioni verbali in essa usate emergesse la prova del preteso errore sul motivo, non essendo sufficiente a far ritenere che il de cuius fosse erroneamente convinto di non essere lui il 4 vero padre di MA RR, il fatto che avesse riservato alla EL una parte maggiore del suo patrimonio, ed essendo, anzi, tale ipotesi smentita dalla circostanza di avere egli espressamente qualificato il predetto come “mio figlio”; né maggiori elementi potevano trarsi dai documenti in cui si parlava di accuse di adulterio rivolte dal testatore alla prima moglie, poiché ciò, a parte la già rilevata necessità che il motivo risulti dal testamento, non bastava affatto a provare l'oggettiva esistenza del denunciato errore e tanto meno che esso fosse stato dolosamente indotto dalla EL;
-Quanto all'individuazione dei beni facenti parte della massa ereditaria da dividere e alla pretesa erroneità dell'inclusione tra gli stessi dei "valori contanti e titoli" che sarebbero stati esclusi concordemente dalla divisione con scrittura 6.6.1988, andava rilevato che in questa scrittura la dichiarazione delle parti di non procedere alla divisione di danaro, titoli e depositi era ricollegata al presupposto che essi “non erano stati trovati”, sicché, venuto meno tale presupposto, la dichiarazione doveva ritenersi inefficace;
Circa la dedotta simulazione degli atti di acquisto del defunto RR in cui figurava come coacquirente la EL, per essere avvenuti gli acquisti con danaro appartenente esclusivamente al primo, doveva essere l'appellante principale a provare tale circostanza, per cui l'incertezza dell'esito della prova esperita al riguardo si risolveva in suo danno;
5 - I motivi di doglianza riguardanti la valutazione attribuita al negozio di ottica erano del tutto generici. Ricorre per cassazione MA RR sulla base di tre motivi ai quali RE EL replica con controricorso e con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, riguardante la questione della validità del testamento in quanto inficiato da vizio della volontà, dopo essersi dato atto della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il vizio deve risultare dalla stessa scheda testamentaria, si sostiene che la dichiarazione resa dalla EL, per il tramite del suo difensore, nel ricorso ex art. 703 c.p.c. per ottenere il sequestro giudiziario dell'azienda commerciale di ottica andava valutata, ai sensi degli artt. 2730-2731 cod. civ., con le disposizioni di ultima volontà di ER RR “per dedurne che queste ultime si presentano come l'effetto della prima", dato che “mai un padre arriva a compiere un'azione riprovevole com'è quella di diseredare il figlio senza giustificarla con una altrettanto riprovevole azione del figlio"; e, se lo aveva fatto, il motivo non poteva che essere ricercato nella falsa circostanza di fatto, integrante gli estremi dell'errore e della violenza, che giorno per giorno gli propinava la EL per divenire l'unica beneficiaria delle sue disposizioni testamentarie. Il motivo non può trovare accoglimento. Esso, infatti, oltre ad introdurre un'ipotesi di “violenza” che non risulta mai prospettata in sede di merito, è del tutto generico poiché non denunzia uno specifico vizio della sentenza ma si limita a proporre una soluzione in contrasto con quella adottata dalla sentenza stessa, per di più dopo aver mostrato contraddittoriamente di condividere in pieno l'insegnamento di questa Corte regolatrice che sta alla base di detta soluzione, insistendo nel pretendere che fossero valutati elementi estranei al contenuto della scheda testamentaria, come quelli ricavabili dalle dichiarazioni fatte dalla EL a mezzo del suo difensore nel dell'azienda commerciale, senza, per altro,chiedere il sequestro neppure indicare, come gli avrebbe imposto il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il preciso tenore di dette dichiarazioni. Con il secondo motivo si denunzia omessa motivazione in punto di interpretazione delle disposizioni testamentarie e comunque per falsa applicazione dell'art. 661 cod. civ., deducendosi che la domanda di riduzione dell'odierno ricorrente, pur se svolta in linea subordinata, meritava una più esatta indagine sulle reali volontà del de cuius, mentre si era dato per scontato “che il lascito della proprietà degli alloggi di Corso RE (a Torino) e di Torre del Mare e dell'usufrutto sui relativi immobili integri un prelegato, interpretazione che non può essere condivisa". 7 Si sostiene, cioè, essere inequivocabile che le espressioni del testamento “lascio l'alloggio di C.so RE e quello di Torre del Mare in eredità a mia moglie" e quelle relative all'usufrutto su altri due immobili, in cui la parola “eredità” era stata omessa perché ritenuta evidentemente pleonastica, significavano istituzione di erede ex re certa ex art. 588, comma 2°, cod. civ., dal che conseguiva che il de cuius aveva istituito due eredi: la moglie, cui lasciava la proprietà di due immobili e l'usufrutto di altri due, e il figlio, cui implicitamente lasciava la nuda proprietà sugli altri due immobili. Ne conseguiva ulteriormente che il figlio doveva essere considerato erede per intero sulla nuda proprietà degli immobili di Corso Venezia e di Via Gorizia a Torino relativamente alle quote cadute in successione, nonché per metà sulla parte del patrimonio non menzionata in testamento, salvo poi ad accertare se tale porzione integri per valore la quota di un terzo spettantegli per legge. Si lamenta, insomma, che non sia stato esaminato il motivo d'appello col quale si chiedeva di accertare che la quota spettante al RR era rappresentata da una porzione di piena proprietà, motivo ampiamente sviluppato in comparsa conclusionale e rimasto privo di riscontro in sentenza. Le censure non hanno alcun fondamento, propugnandosi con esse, per altro poco comprensibilmente, una diversa e più favorevole interpretazione della scheda testamentaria senza alcuna specifica 8 denunzia di violazione o falsa applicazione di canoni ermeneutici e senza una precisa indicazione degli elementi decisivi che, se valutati, avrebbero potuto indurre la Corte di merito ad una decisione conforme all'interesse del ricorrente. Del resto, la Corte piemontese, nel descrivere, a pag. 8 della sua sentenza, il secondo motivo di appello, del quale si lamenta oggi l'omesso esame, afferma che con esso si censurava la statuizione del Tribunale in ordine all'individuazione dei beni facenti parte della massa ereditaria da dividere e ci si doleva che fossero stati inclusi nella stessa i "valori contanti e titoli"; ed in questi limiti lo ha esaurientemente esaminato, rigettandolo per la sua infondatezza e per la sua mancanza di specificità rispetto alle ragioni del decidere espresse dal primo giudice. Orbene, il ricorrente non contesta esplicitamente la suddetta descrizione né muove doglianze contro l'affermazione di non specificità del motivo, sostenendo significativamente che questo era stato "ampiamente sviluppato in comparsa conclusionale di secondo grado", cioè in un atto che non poteva contenere censure nuove e diverse da quelle formulate con l'atto di gravame, avendo solo funzione illustrativa e chiarificatrice delle stesse. Con il terzo motivo, riguardante la questione della divisione di danaro, titoli e depositi, si sostiene soltanto che, siccome con la scrittura 6.6.1988 le parti avevano dichiarato di non procedere alla divisione di detti beni e la validità di tale scrittura non era in discussione, la volontà 9 così manifestata o esprimeva una realtà cognita alle parti stesse (assoluta mancanza nell'asse ereditario di beni di quel tipo) o una diversa realtà (vi erano beni di quel tipo ma essi erano stati divisi consensualmente), ed allora non vi era motivo che l'entità fosse conferita all'asse parzialmente, ma il conferimento doveva avvenire nella stessa proporzione da entrambe le parti. Neppure questo motivo merita accoglimento. Con esso, invero, non si denunzia specificamente alcun vizio della sentenza impugnata ma si pretende soltanto, oltre tutto in maniera poco intelligibile, di sovvertire le valutazioni e gli apprezzamenti compiuti dal giudice di merito, senza che venga mossa alcuna puntuale censura alla essenziale ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto, secondo cui la scrittura privata 6.6.1988, con la quale le parti dichiaravano di non procedere alla divisione di danaro, titoli e depositi, era ancorata al presupposto che detti beni “non erano stati trovati”, per cui essa doveva ritenersi inefficace una volta venuto meno tale presupposto per effetto del reperimento nell'asse dei valori mobiliari erroneamente ritenuti insussistenti. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi, costituiti dalla complessità e peculiarità delle questioni trattate, per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento. 10
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 21 marzo 2001. IL PRESIDENTE 109T 250.000 Hordow 456T 60000 CONSIGLIERE ESTENSORE паси от спет TOT310.000 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 LUG, 2001 IL CANCELLIERE C1 Roma UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 10 SET. 2001 Serie 4 Registrato in deta 6.310.000 al39801 (lire trops dialec Responsable Servizi (DT M. RACOCHINI) 11