CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
CR EP, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3906/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS IO GG - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica SS IO GG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240045793206000 CONSORZIO BONIF 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240045793206000 CONSORZIO BONIF 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6577/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 6.6.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Consorzio di Bonifica SS IO GG, avente ad oggetto contributo consortile per gli anni 2022 e
2023, per un valore di causa di €. 45,00.
A sostegno del ricorso ha eccepito la insussitenza del presupposto impositivo, nonché, in ogni caso, la infondatezza della pretesa non avendo i terreni in discussione mai ricevuto alcun beneficio per effetto delle opere del Consorzio. Ha dedotto, in particolare, quanto segue:” La pretesa ingiunta è manifestamente illegittima, dal momento che il presupposto impositivo è rappresentato da due terreni espropriati nel 2020.
Alla luce di tale circostanza, il contribuente ha proposto vittoriosamente ricorso avverso la cartella emessa per il precedente anno 2021 (cfr. Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di I grado Reggio Calabria n.
6126/2024 depositata il 28/08/2024 - R.G.R. n. 507/2024) e la sentenza di annullamento è passata in giudicato. Con la cartella testé impugnata l'amministrazione ha reiterato la medesima, illegittima, pretesa anche per il successivo biennio 2022-2023.” Ha allegato la suddetta sentenza nonché documentazione relativa all'esproprio dei terreni.
Si è costituita Agenza Entrate Riscossione, che sostiene la propria estraneità alla controversia, riguardante solo questioni concernenti la competenza dell'ente impositore.
Non si è costituito il Consorzio di Bonifica SS IO GG, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva stata mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha allegato la sentenza sopra indicata con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal medesimo contribuente relativo ad annualità pregresse, sulla base dei medesimi motivi. La suddetta sentenza ha dato atto della prodotta documentazione riguardante la ablazione dei terreni indicati, e della mancanza di ogni eventuale confutazione sul punto da parte dell'ente impositore, che non si era costituito.
Nella presente controversia parte ricorrente ha analogamente depositato documentazione relativa all'avvenuto esproprio dei terreni e nessuna contestazione è venuta da parte dell'ente impositore, che non si è costituito.
Nessuna confutazione vi è, in ogni caso, riguardo alla sostenuta assenza di qualsivoglia beneficio apportato ai fondi in questione dall'opera del Consorzio.
Giova riportare un recente orientamento di legittimità con cui la S.C. di cassazione ha fissato in modo più stringente il requisito del vantaggio come fondamento della pretesa impositiva: “ (….) L 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene
(Cass., Sez. U., Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009
Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015). In particolare, ilR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato Decreto, nonchè dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). “( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 19/12/2023) 28/12/2023, n. 36273 )
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del solo Consorzio convenuto, risultando estranea Agenzia Entrate Riscossione alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica SS IO GG al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che liquida in €. 100,00 oltre oneri e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate Riscossione.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
CR EP, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3906/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS IO GG - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica SS IO GG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240045793206000 CONSORZIO BONIF 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240045793206000 CONSORZIO BONIF 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6577/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 6.6.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Consorzio di Bonifica SS IO GG, avente ad oggetto contributo consortile per gli anni 2022 e
2023, per un valore di causa di €. 45,00.
A sostegno del ricorso ha eccepito la insussitenza del presupposto impositivo, nonché, in ogni caso, la infondatezza della pretesa non avendo i terreni in discussione mai ricevuto alcun beneficio per effetto delle opere del Consorzio. Ha dedotto, in particolare, quanto segue:” La pretesa ingiunta è manifestamente illegittima, dal momento che il presupposto impositivo è rappresentato da due terreni espropriati nel 2020.
Alla luce di tale circostanza, il contribuente ha proposto vittoriosamente ricorso avverso la cartella emessa per il precedente anno 2021 (cfr. Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di I grado Reggio Calabria n.
6126/2024 depositata il 28/08/2024 - R.G.R. n. 507/2024) e la sentenza di annullamento è passata in giudicato. Con la cartella testé impugnata l'amministrazione ha reiterato la medesima, illegittima, pretesa anche per il successivo biennio 2022-2023.” Ha allegato la suddetta sentenza nonché documentazione relativa all'esproprio dei terreni.
Si è costituita Agenza Entrate Riscossione, che sostiene la propria estraneità alla controversia, riguardante solo questioni concernenti la competenza dell'ente impositore.
Non si è costituito il Consorzio di Bonifica SS IO GG, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva stata mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha allegato la sentenza sopra indicata con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal medesimo contribuente relativo ad annualità pregresse, sulla base dei medesimi motivi. La suddetta sentenza ha dato atto della prodotta documentazione riguardante la ablazione dei terreni indicati, e della mancanza di ogni eventuale confutazione sul punto da parte dell'ente impositore, che non si era costituito.
Nella presente controversia parte ricorrente ha analogamente depositato documentazione relativa all'avvenuto esproprio dei terreni e nessuna contestazione è venuta da parte dell'ente impositore, che non si è costituito.
Nessuna confutazione vi è, in ogni caso, riguardo alla sostenuta assenza di qualsivoglia beneficio apportato ai fondi in questione dall'opera del Consorzio.
Giova riportare un recente orientamento di legittimità con cui la S.C. di cassazione ha fissato in modo più stringente il requisito del vantaggio come fondamento della pretesa impositiva: “ (….) L 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene
(Cass., Sez. U., Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009
Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015). In particolare, ilR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato Decreto, nonchè dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). “( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 19/12/2023) 28/12/2023, n. 36273 )
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del solo Consorzio convenuto, risultando estranea Agenzia Entrate Riscossione alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica SS IO GG al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che liquida in €. 100,00 oltre oneri e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate Riscossione.