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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7157/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, con gli avv.ti Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale e infortuni sul lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 16.7.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' ad elevare l'indennizzo del danno biologico derivante CP_1
da una malattia professionale e due infortuni sul lavoro, già indennizzato in capitale nella complessiva misura del 14%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n.
38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito infatti di acclarare che dalla malattia professionale (tunnel carpale) denunziata il 16.10.2003 e dai postumi degli infortuni sul lavoro occorsi l'8.6.2013 e il 23.4.2022 deriva un danno biologico permanente nella complessiva misura del 21%, superiore quindi a quella del 14% riconosciuta dall tanto, a decorrere dalla data di CP_1
presentazione della domanda amministrativa di aggravamento (8.5.2024).
Ne consegue il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei – previa CP_1
decurtazione, ex art. 13 co. 4 periodo 2 d.l.vo 23.2.2000 n. 38,
dell'indennizzo in capitale già corrisposto – con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121°
giorno successivo alla domanda amministrativa di aggravamento.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
2
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattia professionale e a infortuni sul lavoro in misura del
21% e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei con CP_1
decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento (decurtato l'indennizzo in capitale già corrisposto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le CP_1
spese di causa, liquidate in euro 1.600,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7157/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, con gli avv.ti Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale e infortuni sul lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 16.7.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' ad elevare l'indennizzo del danno biologico derivante CP_1
da una malattia professionale e due infortuni sul lavoro, già indennizzato in capitale nella complessiva misura del 14%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n.
38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito infatti di acclarare che dalla malattia professionale (tunnel carpale) denunziata il 16.10.2003 e dai postumi degli infortuni sul lavoro occorsi l'8.6.2013 e il 23.4.2022 deriva un danno biologico permanente nella complessiva misura del 21%, superiore quindi a quella del 14% riconosciuta dall tanto, a decorrere dalla data di CP_1
presentazione della domanda amministrativa di aggravamento (8.5.2024).
Ne consegue il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei – previa CP_1
decurtazione, ex art. 13 co. 4 periodo 2 d.l.vo 23.2.2000 n. 38,
dell'indennizzo in capitale già corrisposto – con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121°
giorno successivo alla domanda amministrativa di aggravamento.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
2
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattia professionale e a infortuni sul lavoro in misura del
21% e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei con CP_1
decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento (decurtato l'indennizzo in capitale già corrisposto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le CP_1
spese di causa, liquidate in euro 1.600,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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