Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 176. Effetti della restituzione nel termine 1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.
2. Se la restituzione nel termine e' concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui e' disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
2. Se la restituzione nel termine e' concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui e' disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
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- 1. La rimessione in termini e i limiti della rinnovazione istruttoria in appelloAccesso limitatoUgo Domenico Molina · https://www.altalex.com/ · 5 gennaio 2024 · 140.07794
Giurisprudenza • 53
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 6234Provvedimento: […] inammissibilità e decadenza, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento all'art. 176 cod. proc. pen. ed al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., con conseguente mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), […] La Corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione dell'art 176 cod. proc. pen., secondo cui la rinnovazione è disposta «a richiesta di parte e in quanto sia possibile». […]Leggi di più...
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