Articolo 176 del Codice di procedura penale
Articolo 175Articolo 148
Versione
24 ottobre 1989
Art. 176. Effetti della restituzione nel termine 1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.
2. Se la restituzione nel termine e' concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui e' disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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