Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 17/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2021, proposto da
EC RA e IG RA, rappresentate e difese dall'avvocato Mauro Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Enrico De Nicola, n. 1a;
contro
Comune di Campotosto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rosa, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Pescara n. 2;
TA LA - Commissario Aggregato Edilizio Cc44, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto Sindacale n. 25 del 15.9.2021 del Comune di Campotosto recante ad oggetto: “Aggregato Edilizio “CC44”- sedente in Campotosto Capoluogo – Nomina Commissario Ad Acta” pubblicato all'Albo Pretorio del Predetto Ente il 16.9.2021, con il n. 380, ed ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campotosto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti sono proprietarie di un’unità immobiliare compresa nell’aggregato edilizio “CC44” perimetrato dal Comune di Campotosto per l’esecuzione degli interventi integrati di riparazione dei danni successivi al sisma del 6.4.2009.
Con il ricorso in decisione impugnano il provvedimento n. 25 del 15.9.2021 con il quale il Sindaco del Comune di Campotosto ha disposto il commissariamento dell’aggregato edilizio “CC 44” in conseguenza dell’inerzia dei proprietari nella costituzione del consorzio obbligatorio che, ai sensi dell’O.PC.M. n. 3820/2009 e del decreto del Commissario Straordinario n. 12/2010, deve curare le attività necessarie per l’esecuzione dei lavori funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell’aggregato.
Il decreto sindacale è impugnato per vizi di “ violazione di legge per violazione dell’art. 12, comma 1, del DCDR 12/2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ; il conferimento dei poteri sostitutivi al commissario designato non sarebbe stato preceduto dalla diffida rivolta ai proprietari di costituirsi in consorzio entro un termine di quindici giorni da pubblicarsi sull’albo pretorio e sul sito internet istituzionale, come stabilito tassativamente dall’art. 12 del decreto del commissario delegato n. 12 del 3.6.2010.
Resiste il Comune di Campotosto.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 il ricorso è passato in decisione.
Le ricorrenti sostengono l’illegittimità del commissariamento perché non preceduto da formale diffida a costituire il consorzio di gestione dell’aggregato CC 44 “ rivolta ai proprietari interessati ”.
La censura è infondata.
L’art. 12, comma 1, del decreto del commissario delegato n. 12 del 3.6.2010 non prescrive che la diffida sia rivolta ai proprietari.
Infatti dispone che “ il comune competente in base alla localizzazione dell’aggregato, ai sensi dell’art. 7, comma 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., previa diffida ad adempiere, pubblicata sull’albo pretorio e sul sito internet istituzionale entro un termine di 15 giorni si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di 15 giorni ”.
L’intimazione personale è invece espressamente prevista dal comma 2 per il caso di inerzia degli aventi diritto già costituiti in consorzio: “ Nel caso in cui il consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare per l’inerzia protratta dei consorziati, il Presidente invia formale diffida ai consorziati ”.
La diversità delle formalità stabilite dalle due disposizioni è riconducibile al fatto che solo nel secondo caso il Comune conosce i nominativi dei “ titolari del diritto di proprietà e di diritto reale di uso, usufrutto o abitazione sulle unità immobiliari facenti parte di edifici inclusi in un aggregato edilizio ” (art. 2 comma 2 decreto 12/2010) legittimati a costituire il consorzio obbligatorio con atto da notificare al Comune, mentre prima della formale comunicazione della costituzione del consorzio l’ente civico dovrebbe condurre complessi accertamenti presso i registri immobiliari e il catasto per associare alle proprietà comprese nell’aggregato edilizio i nominativi dei titolari dei diritti reali (usufrutto, uso, abitazione), evidentemente incompatibili con le esigenze di speditezza del procedimento.
Infatti sia l’ordinanza del 12 novembre 2009, n. 3820, sia il decreto commissariale n. 12/2010 prevedono che le comunicazioni destinate ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate dal sisma avvengano prima della costituzione del consorzio mediante pubblicazione degli aggregati nei quali esse sono inserite e dopo la costituzione del consorzio mediante comunicazioni al presidente o ai consorziati come previsto dal citato art. 12 del decreto commissariale n. 12/2010.
Così come è prescritta la pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell’aggregato ai fini della costituzione del consorzio obbligatorio, coerentemente il comma 3 dell’art. 12 del decreto n. 12/2010 dispone, per il caso di inerzia degli aventi diritto, la pubblicazione della diffida con le stesse modalità.
Il Comune di Campotosto ha prodotto il decreto sindacale n. 122 del 21.11.2015 che, richiamato il decreto sindacale n. 101 del 21.9.2015 “ con il quale sono stati pubblicati tutti gli aggregati presenti nel cronoprogramma del PDR del Comune di Campotosto ”, ivi compreso l’aggregato CC 44, ha stabilito il “termine ultimo per la costituzione di consorzi per tutti gli aggregati pubblicati con decreto sindacale n. 101 del 21.09.2015 il giorno 14 gennaio 2016 ” avvisando che “ in caso di mancata costituzione dei consorzi , nei termini sopra indicati si provvederà al Commissariamento degli Aggregati medesimi ai sensi dell’OPCM 3832 comma 4 Sub 13 ”.
Il tenore del dispositivo è chiaramente corrispondente alla formale diffida richiesta dal citato art. 13 comma 3 del decreto commissariale n. 12/2012.
Sono pertanto infondate le censure di violazione del procedimento di commissariamento dedotte dalle ricorrenti.
La particolare natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO