Sentenza 23 settembre 2004
Massime • 3
La censura, contenuta nel ricorso per Cassazione, di omessa valutazione di prove documentali, deve contenere, a pena di inammissibilità, non soltanto la trascrizione del testo integrale o della parte significativa del documento al fine di consentire il vaglio di decisività, ma deve contestualmente indicare, in relazione alla pretesa fatta valere, anche quali argomenti, deduzioni o istanze sono state formulate in sede di merito in base a tale documento, viceversa essendo irrilevante averlo prodotto senza mettere in condizioni la controparte di controdedurre, ciò comportando violazione del principio del contraddittorio, e comunque non determinando, per il giudice di merito, alcun onere di esame.
La domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile stante l'inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione e del contratto nell'errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena. Nel caso poi di violenza psichica non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale invece la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole, e tuttavia l'accetta sotto la pressione della minaccia; quindi l'elemento costitutivo di questo vizio della volontà esclude quello degli altri due.
La censura contenuta nel ricorso per Cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione.
Commentario • 1
- 1. Morte del lavoratore e nesso causale tra infortunio mortale e attività lavorativa (Cass. n. 821/2013)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 28 marzo 2013
1. Premessa Nella decisione in commento del 15 ennaio 2013 n. 821 i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno precisato, ricordando precedenti sul tema (1) che affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. 2. La fattispecie Nella fattispecie concreta la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13 settembre …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/09/2004, n. 19138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19138 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che lo difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE CELONA, ANNA FORMENTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON RC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO TREZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SA IL;
- intimato -
a sul 2^ ricorso n. 20833/02 proposto da:
SA IL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO TREZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente a ricorrente incidentale -
contro
ON GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che lo difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE CELONA, ANNA FORMENTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1687/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/04 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato CELONA Giuseppe, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l'Avvocato Coletti Pierfilippo, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FR ON, socio con il fratello RC della Over S.r.l., gestrice in Meda (MI) d'un'impresa per la produzione di mobili, con contratto 9.2.96 si rendeva cessionario della quota del fratello;
successivamente, ritenendo che la reale situazione economica della società non gli fosse stata correttamente prospettata, addiveniva con il fratello ad una nuova regolamentazione del rapporto, risolvendo il precedente contratto e trasferendo egli all'altro, con contratto 5.7.96, la propria quota nonché, con ulteriore atto 12.7.96, conferendo ad un terzo, nella persona di LO SS, mandato speciale a provvedere alle attività necessarie per l'esecuzione di tale ulteriore accordo.
In seguito, con atto di citazione notificato, rispettivamente, in date 18 e 20.12.96, lo stesso FR ON - premesso che il contratto 5.7.96, le cui condizioni erano per lui particolarmente gravose e vessatorie, era stato stipulato in presenza d'uno stato di bi-sogno, determinato dall'esigenza d'evitare le conseguenze dannose del precedente contratto 9.2.96 ed il protesto degli assegni emessi dalla moglie, nonché in una situazione di violenza e minaccia, per effetto del dolo del fratello e per errore;
che, inoltre, dopo aver constatato l'inadempimento del fratello al contratto 5.7.96 e la prospettazione, da parte dello stesso, di dati non rispondenti al vero in occasione della stipulazione, con atto 13.9.96, notificato all'interessato, aveva anche revocato al SS il mandato conferitogli - conveniva RC ON e LO SS innanzi al tribunale di Monza chiedendo, in via principale, l'annullamento del contratto 5.7.96 in quanto frutto di violenza e comunque dolo ed errore ed, in via subordinata, la rescissione dello stesso ex art. 1447 e/o 1448 ed ancora, in ulteriore subordine, la sua risoluzione per inadempimento della controparte con risarcimento dei danni;
chiedendo, inoltre, che fossero accertate l'inefficacia della procura 12.7.96 e l'intervenuta revoca del mandato effettuata per atto notar Dello Jacono rep. N. 14414, con riserva di procedere per gli eventuali danni che avesse subiti in corso d'esecuzione del mandato stesso.
Costituendosi, RC ON eccepiva il carattere generico ed indefinito delle circostanze che, in fatto ed in diritto, avrebbero dovuto sostenere le avverse pretese, in particolare evidenziando l'inammissibilità dell'azione d'annullamento per la mancata allegazione dei fatti specifici integranti il vizio del consenso, il difetto di prova del danno grave alla persona e dell'iniquità dell'accordo nonché dello stato di bisogno quanto all'azione di rescissione, l'incompatibilità logica e giuridica della domanda di risoluzione per inadempimento proposta in subordine ad una domanda d'annullamento; in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nella stipulazione della cessione definitiva in esecuzione della scrittura 5.7.96.
Costituendosi a sua volta, LO SS rilevava la contraddittorietà delle allegazioni e delle pretese della controparte, assumendo che il mandato non era stato eseguito proprio a causa dell'ostruzionismo dalla stessa posto in essere. Il tribunale respingeva tutte le domande proposte da FR ON ritenendo non provati i vizi della volontà dedotti e, quanto alla rescissione, non ravvisando lo stato di pericolo d'un danno grave alla persona neppure dedotto, mentre rilevava la contraddittorietà della domanda di risoluzione per inadempimento in ragione dell'effettuata revoca del mandato conferito al SS;
quanto a quest'ultimo, dichiarava che il mandato conferitogli era stato revocato per atto notarile 13.9.96 ritualmente notificato;
in fine, respingeva le domande di risarcimento formulate in via riconvenzlonale da RC ON per carenza di prova in ordine alla loro quantificazione.
Avverso tale decisione FR ON proponeva gravame cui resistevano RC ON e LO SS, quest'ultimo proponendo anche gravame incidentale.
Delle impugnazioni decideva la corte d'appello di Milano respingendole entrambe, con sentenza 22.6.01, sulla considerazione:
quanto alla principale, del difetto di prova sia dei denunziati vizi della volontà rilevanti ai fini della domanda d'annullamento, sia degli elementi costitutivi della fattispecie rilevanti ai fini della domanda di rescissione e, per la domanda di risoluzione, anche della contraddittorietà di tale domanda con le altre e della sua incompatibilità con l'intervenuta revoca del mandato all'incaricato dell'esecuzione del contratto;
quanto all'incidentale, della novità e, quindi, dell'inammissibilità ex art. 345 C.P.C. della domanda volta alla declaratoria d'inefficacia della revoca del mandato proposta per la prima volta in appello.
Anche tale decisione veniva impugnata da FR ON, che la censurava con cinque motivi di ricorso per Cassazione. Resistevano con distinti controricorsi RC ON e LO SS, quest'ultimo contestualmente proponendo, a sua volta, ricorso incidentale.
Entrambe le parti depositavano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente principale - denunziando omessa e contraddittoria motivazione sul punto dell'irrilevanza delle prove documentali prodotte e testimoniali dedotte;
violazione dell'art. 115/1 c.p.c. - si duole che la corte territoriale, decidendo sulla domanda d'annullamento del contratto per errore, abbia disatteso le prove documentali offertele e respinto l'istanza d'ammissione di quelle testimoniali senza fornire al riguardo adeguata motivazione. Con il secondo motivo, lo stesso - denunziando violazione dell'art. 1439 c.c. - si duole che la corte territoriale, decidendo sulla domanda d'annullamento del contratto per dolo, abbia rilevato la mancata indicazione degli artifizi e raggiri, dell'agente cui attribuirli e dell'animus doli, pur in difetto di deposizioni testimoniali negative sul punto e nonostante egli, nell'introdurre la lite e nel dedurre le prove, avesse indicato nel fratello RC e nella sua linea d'azione la dolosa predisposizione d'elementi idonei a trarlo in errore al fine di sottrargli la proprietà sotto minaccia di dissesto economico.
Nessuno dei riportati motivi - che, per connessione degli argomenti, possono essere congiuntamente trattati - merita accoglimento. È, infatti, anzi tutto da rilevare l'inottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 c.p.c., dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che, nei motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata ex art. 360 n. 3 c.p.c., i vizi di violazione di legge e/o di principi di diritto vengano dedotti, a pena d'inammissibilità comminata dalla citata disposizione, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente s'assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni in diritto delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni, pure in diritto, prospettate nel motivo, bensì mediante la mera apodittica contrapposizione di queste ultime, tanto più se argomentate in fatto, a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.
Nella specie, denunziatasi con l'intestazione dei motivi la violazione d'una pluralità di norme e principi, non segue, poi, una trattazione puntuale nella quale, per le une e per gli altri, vengano sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto degli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 c.p.c. perché al motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'uno, possa essere riconosciuto il requisito della specificità, imposto dall'altro, che ne consente la valutazione ad opera di questa Corte;
parte ricorrente non ha, infatti, svolto nell'esposizione ragioni giuridiche di sorta, intese nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento a ciascuna delle norme ed a ciascuno dei principi assuntivamente violati, singolarmente considerati, in relazione a quale determinato convincimento espresso dal giudice del merito possa essere ravvisata un'altrettanto determinata applicazione erronea o falsa di quella singola norma o di quel determinato principio, ma ha solo formulato apodittiche asserzioni d'assunte violazioni di legge, onde i motivi, sotto l'esaminato profilo, sono da considerare inammissibili per assoluto difetto della necessaria specificità. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna violazione delle norme invocate dal ricorrente, ciò che, d'altronde, non stupisce affatto, ove si vada a considerare come la intera trattazione non riguardi per alcun verso un'erronea applicazione al caso in esame della disciplina dettata dalle norme stesse, risultando, per contro, incentrata su di un'assunta erronea interpretazione delle risultanze istruttorie o mancata ammissione di mezzi istruttori da parte del giudice aquo, sì che, sotto l'esaminato profilo, le questioni prospettate risultano avere, invece, ad oggetto esclusivamente un eventuale vizio di motivazione e non di violazione di norme.
Si è detto eventuale, in quanto anche per tale aspetto le svolte censure appaiono nel complesso inammissibili per difetto di specificità ancor prima che infondate.
Mancano, infatti, negli esaminati motivi la riproduzione del testo e la dimostrazione di decisività dei documenti e delle prove testimoniali in ordine ai quali parte ricorrente si duole, rispettivamente, della mancata disamina e della mancata ammissione. Allorché, infatti, sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio della sentenza impugnata della quale si deducano l'incongruità
e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali o mancata ammissione di mezzi istruttori, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati o non consentiti, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze o richieste istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti ed alle richieste formulate nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio degli uni e delle possibili risultanze delle altre quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata e, tanto meno, richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità, laddove il giudice dev'essere posto in grado di compiere il controllo demandatogli sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non gli è consentito di sopperire con indagini integrative, neppure attraverso la lettura della stessa sentenza impugnata (come erroneamente sostiene il ricorrente in memoria, facendo richiamo alle conclusioni riportate nella sentenza di secondo grado;
sul che/ e pluribus, Cass.
3.2.04 n. 1959, 21.12.01 n. 16163f 17.10.01 n. 12691, 4.6.99 n. 5492)
In particolare, il ricorrente per cassazione, ove deduca 1'omessa valutazione da parte del giudice del merito di documenti prodotti in quella fase, oltre a riprodurre il testo integrale o la parte significativa di esso al fine di consentirne il vaglio di decisività, deve anche contestualmente indicare se e quali argomentazioni sui documenti stessi basate fossero state svolte in sede di merito, giacché la sola produzione in detta sede non accompagnata da specifica istanza d'esame e da deduzioni circa la rilevanza dei documenti prodotti in relazione alle pretese fatte valere è irrituale ed irrilevante, in quanto impedisce alla controparte la possibilità di controdedurre sul punto, con violazione del principio del contraddittorio, e non comporta, comunque, per il giudice alcun onere d'esame e, tanto meno, di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione, mentre il principio di preclusione osta a che in sede di legittimità possano essere introdotti temi di dibattito non affrontati nella precedente fase.
Nella specie, il ricorrente, non solo si limita a svolgere argomentazioni in punto di fatto che, tra l'altro, in questa sede sono inconferenti, ma opera richiami generici ai documenti prodotti nel giudizio di merito, dei quali non riporta il contenuto, non precisa le circostanze della produzione e, soprattutto, non riferisce se e quali specifiche deduzioni, neglette dai giudici della precedente fase, sui documenti stessi avesse basate onde dimostrare le tesi dell'errore, del dolo e della violenza poste a base della domanda d'annullamento; ne', in difetto di tale necessario presupposto, consequenzialmente dimostra l'indispensabile nesso di causalità tra l'asserita omessa valutazione dei documenti e l'intervenuta decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo, alla stregua delle sole deduzioni contenute nel ricorso, sulla decisività, ai fini d'una pronunzia eventualmente a lui favorevole in sede di rinvio, degli elementi di giudizio offerti il cui esame sarebbe stato, a suo avviso, pretermesso.
Ancora, per quanto attiene alle questioni relative alla mancata ammissione delle prove testimoniali nella fase di merito, deve il ricorrente per Cassazione, oltre ad indicare i testi ed a riportare l'oggetto dei capitoli di prova e le ragioni per le quali ciascuno dei testi indicati sarebbe stato qualificato a riferire sugli argomenti dedotti nelle domande da rivolgergli (ciò al fine di consentire, anche in questo caso, il vaglio di decisività del mezzo istruttorio in discussione), allegare e dimostrare altresì la tempestività e la ritualità della prospettazione innanzi al giudice di quella fase, onde consentire al giudice di legittimità di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione prima d'esaminare nel merito la questione proposta, ovvio essendo come una censura che si sostanzi, di fatto, in un'istanza d'ulteriore diversa indagine istruttoria, della quale non si deduca ne' dimostri abbia già formato oggetto di specifica adeguata e rituale richiesta in sede di merito, non possa trovare ingresso in sede di legittimità. Nella specie, il difetto di specificità si rileva sotto due profili, giacché il ricorrente non solo non ha riportato il testo dei capitoli di prova de quibus, ne' indicato i testi e le ragioni della qualificazione di ciascuno di essi a rispondere sugli stessi, e tanto già basterebbe alla declaratoria d'inammissibilità dei motivi, ma neppure ha fondatamente contestato le ragioni per le quali il giudice aquo ha ritenuto inammissibile la prova in appello, in particolare l'assorbente rilievo in ordine al fatto che le prove richieste non attenessero a circostanze e fatti dai quali poter dedurre l'essenzialità e riconoscibilità in concreto dell'errore nonché l'attitudine ad ingannare dei denunziati artifici e raggiri, rilievo che poteva essere superato unicamente con la dettagliata disamina e dimostrazione del valore probatorio di ciascuno dei capitoli di prova de quibus e non mediante l'esposizione d'opinioni soggettive e l'esposizione d'argomentazioni apodittiche.
Con il terzo motivo, il ricorrente principale - de-nunziando violazione degli artt. 1434 e 1435 c.c. - si duole che la corte territoriale, decidendo sulla domanda d'annullamento del contratto per minaccia, abbia erroneamente ritenuto poco plausibile il simultaneo concorso di minaccia, dolo ed errore, dei quali nessuna causale logica impedisce la concomitanza ed, anzi, i tre fattori possono perfettamente integrarsi.
Con il quarto motivo, lo stesso - denunziando violazione degli artt. 1434 e 1435 c.c., illogicità manifesta ed omessa motivazione per errata individuazione del fatto addotto come manifestazione di violenza - si duole che la corte territoriale abbia mancato d'attribuire rilevanza alla minaccia di presentare per l'incasso alcuni assegni posdatati, erroneamente ritenendo che la dedotta violenza attenesse al momento dell'emissione degli assegni ed escludendone la rilevanza per essere avvenuta la sottoscrizione degli stessi senza costrizione, mentre la violenza non s'era esplicata al momento dell'emissione degli assegni ma in quello della sottoscrizione del contratto, ottenuta con la minaccia della negoziazione degli assegni stessi.
Neppure i riportati motivi - che, del pari, per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente - meritano accoglimento.
Valgono, per quanto attiene alle pretese violazioni degli artt. 1434 e 1435 c.c., le medesime considerazioni già svolte, in tema di motivo di ricorso ex art. 360 n. 3 c.p.c., nell'esame dei primi motivi, risultando anche il motivo de quo del tutto carente d'argomentazioni in diritto.
Ed è, d'altronde, esatto quanto dai giudici del merito rilevato in ordine all'incongruenza ed all'inconciliabilità della contestuale allegazione, al fini della domanda d'annullamento del contratto, d'una volontà contemporaneamente viziata da errore, dolo e violenza, allegazione che ridonda in difetto di specificità della domanda in quanto formulata sulla deduzione di causae petendi tra loro incompatibili che si precludono a vicenda.
La falsa rappresentazione della realtà che ha indotto alla stipulazione del contratto è, infatti, endogena nella fattispecie dell'errore, esogena in quella del dolo, onde la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'una necessariamente esclude la ricorrenza di quelli dell' altra, mentre nella fattispecie della violenza psichica non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà, questa essendo correttamente percepita dal dichiarante nella sua essenza a lui sfavorevole e tuttavia accettata sotto la pressione della minaccia (coactus tamen volui), onde la ricorrenza degli elementi costitutivi della stessa necessariamente esclude la ricorrenza di quelli dell'errore e del dolo.
Quanto ai pretesi vizi di motivazione, non tien conto il ricorrente che la prima ragione per la quale la corte territoriale ha escluso potersi accogliere la domanda d'annullamento del contratto per violenza risulta essere che "manca del tutto qualsiasi riscontro probatorio", affermazione avverso la quale il ricorrente stesso non svolge alcuna contestazione specifica, laddove avrebbe dovuto espressamente impugnarla allegando e dimostrando - sempre nel contesto del ricorso per le ragioni in precedenza esposte - d'avere fornito - o chiesto di fornire con istanza ingiustificatamente respinta - elementi di giudizio utili e concludenti al fine di provare che minaccia v'era stata, qual che ne fossero stati la circostanza e l'oggetto ed, in particolare, che, secondo quanto dedotto, il suo consenso al contratto fosse stato estorto con il rendere nota l'intenzione di porre all'incasso gli assegni e che in tale comportamento potessero ravvisarsi i connotati della minaccia d'un danno ingiusto e non piuttosto il preavviso del legittimo esercizio del diritto incorporato nei titoli, tesi che, nelle difese al riguardo svolte con il motivo in esame, risulta essere solo un'apodittica affermazione, carente di riferimenti a specifici elementi probatori allegati, al riguardo, nel giudizio di merito. Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse, (e pluribus, da ultimo, Cass. 23.4.02 n. 5902, 23.3.02 n. 4199, 23.10.01 n. 12976, 6.4.01 n. 5149). Pertanto, fondate o meno che fossero le altre ragioni sulle quali la corte territoriale è pervenuta ad escludere la violenza, le censure al riguardo sono inammissibili, dacché la pronunzia sul punto rimarrebbe, comunque, valida per il solo, ma basilare, motivo del difetto di prova sull'esistenza stessa della dedotta violenza. Con il quinto motivo, il ricorrente principale - denunziando violazione dell'art. 1447 c.c.; omessa motivazione sulle ragioni per cui la cessione gratuita di una quota di azienda già valutata al 50% L. 750.000.000 non rappresenta lesione ultra dimidium - si duole che la corte territoriale abbia omesso di considerare come lo stato di bisogno risultasse dagli assegni per L. 750.000.000 emessi sulla previsione d'una produttività dell'azienda rivelatasi fallace e dal pagamento di L. 170.000.000 a dipendenti e fornitori;
abbia, inoltre, ritenuto carente la prova dell'approfittamento dello stato di bisogno, laddove il piano della controparte era palese e dimostrato dalla documentazione in atti e meglio poteva esserlo dalla prova testimoniale richiesta e non ammessa in quanto erroneamente ritenuta irrilevante.
Il motivo non merita accoglimento.
Anche in questo caso mancano sia argomentazioni giuridiche in ordine alla dedotta violazione di norme di legge, sul che si rinvia ancora a quanto esposto nell'esame dei primi motivi in tema di censure ex art. 360 n. 3 c.p.c., sia la dimostrazione dell'avvenuta allegazione o dell'avvenuta richiesta, nel corso del giudizio di merito, di prove idonee e sufficienti, sul che del pari si rinvia a quanto esposto nell'esame dei primi motivi in tema di censure ex art. 360 n. 5 c.p.c.. A quest'ultimo proposito significativo è quanto deduce il ricorrente laddove afferma che " ... il piano del poco affettuoso fratello si rivela in ... tutti questi fatti emergevano in parte dai documenti contrattuali e in parte il ricorrente intendeva provarli a mezzo di testimoni. L'impugnata sentenza ha ritenuto irrilevanti le prove:
basterà leggere il capitolato di cui FR ON ha invano chiesto l'ammissione per dedurre che solo un esito negativo delle prove, non certo la loro irrilevanza, potevano indurre la Corte di merito a respingere le domande dell'appellante"; al riguardo, a parte ogni pur possibile considerazione sul singolare concetto conclusivo, devesi ribadire che, non essendo configurato il giudizio di cassazione come un terzo grado del giudizio di merito bensì come distinto giudizio inteso alla sola verifica degli errori di diritto e delle carenze motivazionali della sentenza impugnata quali prospettati con il ricorso, non rientra nei compiti del giudice di legittimità, salvo in caso di denunzia d'errores in procedendo, un autonomo esame dell'incarto processuale di merito, onde è escluso che possa procedere alla ricerca ed alla disamina di documenti e capitolati di prova ai quali le parti facciano riferimento per relationem.
Per sola completezza di motivazione può, dunque, brevemente rilevarsi come il motivo risulti anche infondato, avendo la corte territoriale correttamente rilevato, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non poterai, nella specie, ravvisare alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 1448 c.c. che, per contro, richiede la simultanea ricorrenza di tre requisiti, id est l'eccedenza d'oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza d'uno stato di bisogno costituente il motivo determinante dell'accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato ed, in fine, l'avere 11 contraente avvantaggiato tratto consapevolmente profitto dall'altrui stato di bisogno;
tra i richiamati tre elementi costitutivi della fattispecie non intercede alcun rapporto di subordinazione od alcun ordine di priorità o precedenza, onde, riscontrata la mancanza, o la mancata dimostrazione dell'esistenza, dell'un d'essi, diviene superflua l'indagine circa la sussistenza degli altri due e l'azione di rescissione deve essere senz1altro respinta.
Anzi tutto, giusta quanto più volte affermato da questa Corte, l'accertamento relativo allo stato di bisogno costituisce oggetto di valutazione in fatto, d'esclusiva competenza del giudice del merito e, quindi, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. 19.8.98 n. 8200, 5.9.91 n. 9374), come appunto nel caso in esame, avendo la corte territoriale rottamente inteso il significato ed i limiti dello stato di bisogno che, ai fini dell'azione di rescissione per lesione, pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica, tuttavia non può prescindere da un nesso di strumentante tale da incidere sulla libera determinazione del contraente;
in mancanza del quale nesso detta situazione si degrada nell'ordinaria possibilità di libera scelta dei mezzi, anche gravosi, rispetto ai fini, alla mera esigenza, dunque, della realizzazione più conveniente del fine perseguito presente in ogni negozio.
Coerentemente a tale lettura della norma, la detta corte ha formulato il proprio giudizio negativo sulla base di considerazioni logiche ed esaurienti in ordine all'oggettivo valore probatorio attribuibile a quelli, tra i vari elementi di giudizio desumibili dagli atti, ritenuti idonei e sufficienti a giustificare la decisione e questa risulta coerente e consequenziale alla razionale valutazione di essi;
un giudizio, dunque, operato nell' ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 c.p.c., le considerazioni svolte da parte del ricorrente rappresentano soltanto una diversa opinione soggettiva dello stesso in ordine al significato da attribuire agli elementi di giudizio presi in considerazione ed è, pertanto, inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa.
In secondo luogo, perché possa aversi per accertato l'elemento dell'approfittamento, pur non richiedendosi la prova d'una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, devesi, non di meno, poter desumere dalla compiuta istruttoria una situazione tale da indurre a ritenere, attraverso un complesso di comportamenti significativi posti in essere dall'acquirente, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia per questi costituito lo stimolo psicologico a contrattare;
come ripetutamente evidenziato da questa Corte, in vero, l'elemento soggettivo che caratterizza la rescissione per lesione è costituito dal consapevole proposito d'una parte d'avvantaggiarsi dello stato di bisogno dell'altra (Cass. 28.6.94 n. 6204, 6.12.88, n. 6630f 9.12.82, n. 5040/4.6.69, n. 1972).
Conseguentemente, la parte che chiede la pronunzia di rescissione per lesione d'un contratto, come non può limitarsi ad affermare la sproporzione tra le prestazioni in misura eccedente la metà del valore di quella eseguita e la sussistenza d'un proprio stato di bisogno, dovendo l'una e l'altra adeguatamente dimostrare, così anche deve prospettare e comprovare elementi idonei a dimostrare che la controparte, all'atto della stipulazione del contratto, avesse non solo la piena consapevolezza di tale stato di bisogno ma altresì l'intento, stipulando a quelle determinate condizioni, d'approfittare della situazione con proprio ingiusto vantaggio.
Al riguardo la corte territoriale altro non poteva fare, giusta la fornita motivazione, se non evidenziare come le ragioni logico- presuntive svolte dall'appellante, odierno ricorrente, non consentissero d'avere per acquisita la dimostrazione ne' della consapevolezza ne' dell'approfittamento e tale valutazione permane anche in questa sede, ove si consideri il patente difetto di specificità delle succinte ed apodittiche affermazioni nelle quali si compendia, sul punto, il motivo in esame, affermazioni che anche in questo caso, non costituiscono argomentate censure ma mere ed irrilevanti opinioni della parte, inidonee a dimostrare non solo il lamentato vizio dell'impugnata sentenza ma soprattutto lo stesso contenuto sostanziale della tesi sostenuta.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso principale va, dunque, respinto.
Con il proprio unico motivo, il ricorrente incidentale - denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
violazione dell'art. 1732/11 c.c. e dell'art. 345 c.p.c. - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto proposta per la prima volta in appello e, quindi, inammissibile la sua domanda volta alla dichiarazione d'inefficacia della revoca del mandato conferitogli nonostante nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dopo aver dimostrato con un'approfondita analisi l'illegittimità della detta revoca, egli avesse chiesto, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande ex adverso e, nel merito, respingere ogni domanda attorea mandandolo assolto con qualsiasi statuizione. Il motivo non merita accoglimento.
La corte territoriale, interpretando gli atti di causa, ha correttamente tenuto conto della differenza tra la difesa, svolta in primo grado, con la quale l'odierno ricorrente aveva argomentato e chiesto una pronunzia negativa sull'avversa domandai id est l'accertamento dell'insussistenza del diritto ed il rigetto della pretesa fatti valere dalla controparte, e la domanda, proposta in secondo grado, con la quale lo stesso aveva argomentato e chiesto una pronunzia positiva d'accertamento della sussistenza d'un proprio diritto e d'accoglimento d'una propria pretesa, di conseguenza pervenendo alla logica conclusione che quest'ultima, in quanto proposta per la prima volta in appello, fosse inammissibile. Ove, pertanto, il ricorrente avesse inteso imputare alla corte territoriale un'erronea interpretazione, sul punto, del proprio atto di costituzione e risposta in primo grado, avrebbe dovuto altrimenti argomentare la censura, sia deducendo eventuali vizi ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1362 ss. c.c., sia riportando nell'esposizione la pertinente parte del testo dell'atto processuale in discussione.
La censura concernente l'attribuzione da parte del giudice d'un determinato significato alle dichiarazioni rese dalle parti nel processo va, infatti, posta in termini di violazione dei canoni legali d'ermeneutica - che, dettati dal legislatore in materia contrattuale, hanno validità generale - o di vizio di motivazione sull'applicazione degli stessi e, solo successivamente ed una volta dimostrato l'errore nel quale fosse eventualmente incorso il giudice del merito al riguardo, possono essere utilmente dedotte le questioni che l'accertamento d'errore siffatto presuppongano, dacché queste non possono essere prese in considerazione ove manchi una specifica prospettazione dell'eventuale vizio che inficerebbe sul punto ab origine l'impugnata pronunzia, costituendo l'interpretazione delle dichiarazioni delle parti il presupposto logico-giuridico delle conclusioni alle quali il giudice del merito pervenga poi sulla base di esse (Cass. 23.3.04 n. 5745, 14.11.02 n. 16026, 28.8.02 n. 12596). D'altra parte il ricorrente, se avesse effettivamente proposta una domanda nel giudizio di primo grado, poiché la stessa non era stata decisa con la sentenza definitiva di quel giudizio, avrebbe dovuto con l'appello incidentale anzi tutto impugnare quella sentenza per omessa pronunzia, allegando e dimostrando che al giudice del merito fosse stata rivolta una domanda autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, per la quale quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile;
ciò non avendo fatto, sull'inesistenza della domanda de qua, implicita nell'omessa pronunzia su di essa da parte del primo giudice, s'è formato il giudicato e, pertanto, la questione non è, comunque, suscettibile d'ulteriore trattazione.
L'esaminato motivo non meritando accoglimento, anche il ricorso incidentale va, dunque, respinto.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensarle integralmente tra tutte le parti.
P.Q.M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, li respinge e compensa le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004