Cass. civ., sez. II, sentenza 23/09/2004, n. 19138
CASS
Sentenza 23 settembre 2004

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La censura, contenuta nel ricorso per Cassazione, di omessa valutazione di prove documentali, deve contenere, a pena di inammissibilità, non soltanto la trascrizione del testo integrale o della parte significativa del documento al fine di consentire il vaglio di decisività, ma deve contestualmente indicare, in relazione alla pretesa fatta valere, anche quali argomenti, deduzioni o istanze sono state formulate in sede di merito in base a tale documento, viceversa essendo irrilevante averlo prodotto senza mettere in condizioni la controparte di controdedurre, ciò comportando violazione del principio del contraddittorio, e comunque non determinando, per il giudice di merito, alcun onere di esame.

La domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile stante l'inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione e del contratto nell'errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena. Nel caso poi di violenza psichica non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale invece la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole, e tuttavia l'accetta sotto la pressione della minaccia; quindi l'elemento costitutivo di questo vizio della volontà esclude quello degli altri due.

La censura contenuta nel ricorso per Cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione.

Commentario1

  • 1Morte del lavoratore e nesso causale tra infortunio mortale e attività lavorativa (Cass. n. 821/2013)
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 28 marzo 2013

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/09/2004, n. 19138
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19138
Data del deposito : 23 settembre 2004

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