Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
Il mandato "ad litem", con cui la regione Valle d'Aosta eserciti la facoltà (espressamente prevista dall'art. 59, ultimo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, legge di attuazione dello statuto regionale) di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti e non dell'Avvocatura dello Stato, è un atto di rilevanza processuale, che non è inficiato da vizi propri di atti presupposti indipendenti e esterni al mandato, in mancanza di una iniziativa della parte nel cui interesse la causa di nullità sia posta. Ne consegue che, per la validità della procura, è sufficiente la deliberazione a promuovere o resistere in giudizio con l'affidamento del mandato "ad litem" ad avvocati del libero foro, senza necessità di adottare un provvedimento "ad hoc" che giustifichi le ragioni della deroga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/2013, n. 27382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27382 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5095/2007 proposto da:
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (C.F. 80002270074), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 160, presso l'avvocato VECCHIO Federico, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSOTTO RICCARDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ROSSI S.R.L. - RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 23, presso l'avvocato ANGELELLI MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato BORRI Luca, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
CO.RI.P. S.R.L., S.T.A. S.N.C. - STUDIO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRICO DI AI ER & C.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1649/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato CAVERI ALBERTO, con delega avv. ROSSOTTO RICCARDO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato BORRI LUCA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, con decreto n. 687 del 1997, ingiunse alla Regione Autonoma Valle d'Aosta di pagare alle società Studio Topografico Aerofotogrammetrico snc (STA), IP RL e Rossi RL L. 210 milioni, a titolo di indennizzo previsto dalla L. n. 2248 del 1865, art. 345, per il recesso unilaterale da un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una cartografia regionale. Il giudizio di opposizione introdotto dalla Regione, difesa da avvocati del libero foro, fu definito dal tribunale che rigettò l'eccezione proposta dalle società opposte di nullità della procura alle liti rilasciata dalla Regione ad avvocati del libero foro e dichiarò la propria incompetenza per territorio in favore di altro tribunale. La Corte di appello di Firenze, con sentenza 21 ottobre 2006, in accoglimento dell'appello delle società, ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Regione Valle d'Aosta e l'ha condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ad avviso della corte, la decisione di conferire il mandato difensivo ad avvocati del libero foro era stata adottata dalla Regione con Delib. 15 settembre 1997, non motivata e non sottoposta al controllo degli organi di vigilanza dell'ente territoriale;
la L. 16 maggio 1978, n. 196, art. 59 (contenente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta) aveva esteso alla predetta Amministrazione regionale le funzioni dell'Avvocatura dello Stato e previsto l'applicazione del testo unico delle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (modificato con L. 3 aprile 1979, n. 103), a norma del quale l'Avvocatura, nei casi di assistenza delle amministrazioni pubbliche non statali, agisce "in via organica ed esclusiva", salva la facoltà dell'amministrazione di adottare "apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza" (art. 43, comma 3); pertanto, nella fattispecie, la procura rilasciata ai difensori della Regione per l'opposizione al decreto ingiuntivo era nulla, non rilevando in senso contrario che la L. n. 196 del 1978, medesimo art. 59, u.c., attribuisse alla Regione la "facoltà di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti", poiché tale scelta della regione avrebbe dovuto comunque realizzarsi nelle forme e nei modi previsti dal R.D. del 1933, cioè mediante l'adozione di un provvedimento motivato e sottoposto al controllo, tanto più che il D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320, art. 8 (contenente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta) prevedeva espressamente il controllo di legittimità sugli atti concernenti gli appalti e le concessioni per opere, servizi e forniture.
Avverso questa sentenza la Regione Valle d'Aosta ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di due motivi, notificato il 1 febbraio 2007, cui ha resistito con controricorso la sola società Rossi, la quale ha eccepito la nullità della notifica del ricorso alle altre due parti (società STA e IP) per difetto di sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario in calce alle relate di notifica apposte sulla copia notificata del ricorso e per mancanza dell'apposizione della data di consegna dell'atto notificato alla società STA. Successivamente, in data 12 ottobre 2007, la Regione Valle d'Aosta ha provveduto, di propria iniziativa, alla rinnovazione della notifica nei confronti delle società STA e IP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va osservato, preliminarmente, che quelli dedotti dalla società Rossi sono vizi già in astratto irrilevanti ai fini dell'esistenza giuridica della notifica del ricorso per cassazione, ma al più ai fini della sua validità, sicché la rinnovazione della notifica cui la Regione ha provveduto di propria iniziativa ne ha determinato la sanatoria, non rilevando che essa sia avvenuta posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Cass. n. 19702 del 2011, n. 9242 del 2004). 2.- La tesi della società controricorrente, condivisa nella sentenza impugnata, è che, anche nei casi di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (definito obbligatorio da Cass., sez. un., n. 9523 del 1996) nei confronti delle Regioni a statuto speciale, alle quali sia esteso il regime processuale dello Stato (v. art. 59, commi 1 e 2, delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta di cui alla L. n. 196 del 1978), la possibilità della Regione di avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, a norma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, penultimo comma, richiamato dal citato art. 59 e aggiunto dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, è subordinata all'esistenza di una "apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza", evidentemente diversa dalla o non coincidente nel contenuto con la delibera a promuovere o resistere in giudizio.
Al contrario, nel quesito che conclude il primo motivo di ricorso, la Regione Valle d'Aosta deduce nella sentenza impugnata la violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 e della L. n. 196 del 1978, art. 59 e chiede a questa Corte di stabilire che le delibere che autorizzano la propria rappresentanza e difesa in giudizio da parte di avvocati del libero foro (L. n. 196 del 1978, ex art. 59) non devono essere ne' motivate ne' sottoposte al controllo previsto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, così come modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11. In sostanza, la scelta di avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, a norma dell'art. 59 delle norme di attuazione dello statuto speciale, non sarebbe sottoposta alla duplice condizione dell'esistenza di un provvedimento motivato da parte della Regione ne' della sua sottoposizione al controllo degli organi di vigilanza.
Il motivo è fondato.
3.- Va innanzitutto rilevato che la Regione Valle d'Aosta ha deliberato, in data 15 settembre 1997, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo e di affidare la propria rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati del libero foro, dei quali ha "ritenuto pertanto opportuno avvalersi, ai sensi della L. 16 maggio 1978, n. 196, art. 59", essendo ad essi "stati affidati altri incarichi attinenti la difesa della Regione". Di questa deliberazione la corte fiorentina non ha tenuto conto, ritenendola verosimilmente non adeguata perché non distinguibile dalla delibera a promuovere o a resistere in giudizio (nè trasmessa agli organi di vigilanza), in tal modo arrogandosi un potere di controllo della adeguatezza e, quindi, legittimità di quella delibera che evidentemente non le competeva.
4.- Il primo problema che si pone - che può essere esaminato d'ufficio da questa Corte, perché logicamente pregiudiziale ai fini della decisione della questione di diritto proposta dalla Regione ricorrente - è quello della rilevanza ai fini processuali delle due condizioni ritenute dalla sentenza impugnata (provvedimento motivato da sottoporre all'autorità di vigilanza). Ci si deve chiedere se la loro mancanza si ripercuota davvero sullo jus postulandi conferito ai difensori del libero foro, in tal modo ammettendosi che spetti al giudice verificarne la esistenza, ovvero, al contrario, riguardi un semplice presupposto esterno del mandato alle liti conferito dall'ente a quei difensori, di per sè intrinsecamente immune da vizi processuali propri e impermeabile agli eventuali vizi propri del procedimento amministrativo presupposto.
Questa seconda impostazione è da condividere, non potendo un atto di rilevanza processuale, qual è il mandato ad litem con cui l'ente eserciti la "facoltà" (espressamente prevista dalla L. n. 196 del 1978, art. 59, u.c.) "di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti", risultare viziato a causa di vizi propri di atti presupposti indipendenti (arg. ex art. 159 c.p.c., comma 1) e in mancanza di una iniziativa della parte nel cui interesse quella (ipotizzata) causa di nullità sia posta (arg. ex art. 157 c.p.c., comma 2). Nella fattispecie non solo manca una iniziativa in tal senso, ma vi è l'interesse contrario della Regione a far valere la nullità del negozio di mandato che è alla base della procura ad litem (nel senso che il negozio viziato nel processo di formazione della volontà dell'ente pubblico è annullabile ad iniziativa esclusiva dell'ente stesso, v. Cass. n. 4269 del 1996, n 11247 del 2002). Ne consegue che la procura conferita ad avvocati del libero foro, intrinsecamente valida secondo le regole proprie del mandato, non risulta inficiata dalla mancanza o inadeguatezza di quelle condizioni e non si ripercuote negativamente sullo jus postulandi il cui accertamento è rimesso al giudice.
5.- Questa conclusione a maggior ragione è da seguire qualora, per escludere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in favore di difensori del libero foro, si possa ritenere sufficiente la deliberazione a promuovere o resistere in giudizio con l'affidamento del mandato ad litem ad avvocati del libero foro, senza necessaria adozione di un provvedimento che giustifichi le ragioni della deroga. È questo il caso della Regione Valle d'Aosta, il cui statuto speciale prevede, all'art. 59 delle norme di attuazione (L. n. 196 del 1978), una disciplina esaustiva che, pur estendendo le funzioni dell'Avvocatura dello Stato all'amministrazione di quella Regione e richiamando il R.D. n. 1611 del 1933, contiene nell'ultimo comma una disposizione espressa ("La regione ha facoltà di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti", senza ulteriori specificazioni) che è chiaramente derogatoria dell'art. 43, penultimo comma, del citato R.D. del 1933 (aggiunto dalla L. n. 103 del 1979, art. 11) che prevede invece l'adozione di una "apposita motivata Delib. da sottoporre agli organi di controllo".
La tesi contraria mal si concilia con la L. n. 103 del 1979, art. 10, che consente anche alle Regioni a statuto ordinario, che si avvalgono delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato, di scegliere avvocati del libero foro "in particolari casi e con provvedimento motivato", senza prescrivere in via generale la sottoposizione al controllo degli organi di vigilanza, prevista solo "talvolta" (v. Cass. n. 9523 del 1996) o "eventualmente" (v. Cass. n. 13893 del 2005); essa inoltre, svalutando la rilevanza speciale della disposizione dell'art. 59, u.c., della citata Legge del 1978, trascura il noto principio secondo cui le norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad ordinamento speciale che siano esplicazione dei principi statutari, prevalendo sulle norme delle leggi ordinarie dello Stato (Corte Cost. n. 151 del 1972), rilevano come parametro interpretativo di queste ultime. 6.- Il secondo motivo, con il quale la ricorrente, deducendo violazione di legge, chiede di stabilire che nella Regione Valle d'Aosta non sia previsto alcun controllo di legittimità sulle delibere di affidamento degli incarichi difensivi agli avvocati del libero foro, è assorbito.
7.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2013