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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Carmen Arcellaschi Giudice Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5279/2024 promossa da:
(C.F. , residente in Lentate Sul Seveso (MB), Parte_1 C.F._1 Via Ludovico Ariosto, 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Sollazzo (C.F.
, del Foro di Milano, giusta procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente C.F._2 domiciliata telematicamente ai sensi dell'Art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012 (introdotto dall'Art. 52 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in L. n. 114/2014) presso la casella di posta elettronica certificata all'indirizzo e, per quanto occorra, Email_1 presso lo Studio del difensore in 20129 Milano (MI), Corso Plebisciti n.
9. Il procuratore dichiara e autorizza l'invio delle comunicazioni e notificazioni ai sopraindicati indirizzi pec e/o a mezzo fax al n. 02.49665153. RICORRENTE contro
(C.F. ) domiciliato presso Controparte_1 C.F._3 [...] con sede legale in Roma via Vera 32 e sede amministrativa in Lallio (BG) via Controparte_2 don Luigi Palazzolo 35
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' ART. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale, previo ogni accertamento e pronuncia ritenuti necessari, così pronunciarsi:
pagina 1 di 4 Nel merito:
1. Disporre l'affidamento super-esclusivo di alla madre, IG.ra , Persona_1 Parte_1 con collocamento degli stessi presso la loro attuale residenza in Lentate sul Seveso, Via Ludovico
Ariosto, n. 8.
2. Disporre che il IG. versi a titolo di contributo economico al mantenimento della Controparte_1 figlia, finché la stessa non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro 600,00, omnicomprensiva per spese ordinarie e straordinarie, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, importo da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutabile annualmente in base agli
Indici ISTAT con decorrenza dal deposito della presente memoria.
3. Disporre che il 100% dell'assegno unico familiare venga percepito dalla IG.ra , Parte_1
e che a tal fine il IG. debba presentare la dichiarazione di rinuncia alla percezione Controparte_1 di tale beneficio, affinché la IG.ra possa procedere alla domanda di percezione dello Parte_1 stesso.
4. Disporre che il IG. rinunci al beneficio delle detrazioni fiscali in busta paga per la figlia e che CP_1 il medesimo beneficio venga percepito dalla IG.ra . Parte_1
In via subordinata, valutata la capacità di discernimento della minore, disporre ai sensi di Legge l'audizione della stessa, quale parte sostanziale del procedimento, onde meglio comprendere la fondatezza della spiegata domanda.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, provare, indicare testi, formulare istanze istruttorie, anche a prova contraria, eccepire nel prosieguo del giudizio, anche in seguito delle difese avversarie, nel termine che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere di concedere.
Motivi della decisione L'art. 473bis.29 c.p.c. ha previsto che le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi. I. In merito alla domanda di affido esclusivo cd. rafforzato rileva il Collegio che è stato già disposto con decreto di questo Tribunale in data 19.12.2019, per cui non deve essere disposta alcuna modifica sul punto. II. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La ricorrente chiede, a modifica del decreto Tribunale di Monza in data 19.12.2019, l'aumento ad euro 600 mensili comprensivi delle spese straordinarie, del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia minore.
All'udienza del 19.2.2025 la ricorrente ha dichiarato:
“Il è sparito, io non lo vedo e non lo sento, non so dove viva, non vede la figlia da 10 CP_1 anni. Non ha mai versato nulla.
Ho attivato il versamento diretto del datore di lavoro e, da questo mese, ho ricevuto il contributo di euro 250 mensili da Skill Logistics soc. coop.
pagina 2 di 4 Sto percependo la Naspi, attualmente di euro 400 mensili, va diminuendo e terminerà quest'anno. Percepisco l'assegno unico familiare di euro 210 mensili. Il c/c del quale ho prodotto gli estratti- conto è cointestato a mia madre, . Mia Persona_2 madre lavorava in Tribunale a Milano, è andata in pensione da circa un anno.
Gli accrediti da Compar s.p.a. che risultano sul mio c/c si riferiscono a quando lavoravo per BATA”.
Il resistente non si è costituito nel presente giudizio neppure dopo la notifica del ricorso e del decreto unitamente al verbale dell'udienza del 19.2.2025 al datore di lavoro. La ricorrente ha documentato di aver perso il lavoro il 31.12.2023 e allega che il padre non tiene mai la figlia, le cui esigenze sono anche aumentate.
ha 17 anni, frequenta l'istituto I.A.L: di Saronno, indirizzo Pasticceri e, dopo Persona_1
l'esame finale, intende frequentare ulteriori corsi professionalizzanti per diventare una pasticcera. A è stato diagnosticato il Disturbo dell'apprendimento (D.S.A.), a scuola Per_1 infatti è sempre stata seguita ed affiancata da maestri e professori di Sostegno (cfr. doc. 6 Relazioni mediche ). Per_1
Per tali motivi, ha sempre necessitato di un aiuto negli studi, che è stato sostenuto economicamente dalla madre.
Dall'estratto conto si evince che la ricorrente ha percepito nel 2023 complessivi euro 18.083,14 per stipendi e Naspi, contributo dal (euro 250 oltre euro 50 per arretrati), CP_1 assegno unico, per cui dovrà essere revocato con separato provvedimento il gratuito patrocinio, in quanto nel 2023 ha superato i limiti reddituali. Risulta proprietaria dell'immobile ove vive. Attualmente percepisce la Naspi di euro 400 mensili circa e l'assegno unico di euro 245 mensili.
Ha attivato in data 8.2.2024 pignoramento per recuperare l'arretrato dovutole dal CP_1
Dall'estratto contributivo si evince che il resistente ha un reddito lordo annuo di euro CP_3
26.594. Dalla dichiarazione che ha reso il suo datore di lavoro quale terzo pignorato si evince che ha una cessione dello stipendio di euro 134 mensili e due pignoramenti (da AK
Nordic e da Cherry Bank), come di seguito trascritto:
Con riferimento al pignoramento presso terzi in oggetto e notificato il 08 Febbraio 2024 io sottoscritto in qualità di Rappresentante dell'impresa Skill Parte_2
Logistics Soc. Coop – C.F. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 547 1° co. P.IVA_1
c.p.c.
Dichiaro che
- Alla data della notificazione del pignoramento c/o terzi, tra la Skill Logistics Soc. Coop e il IG. intercorre un contratto di Lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato full-time con la qualifica di operaio livello G1con decorrenza al 06.09.2023;
- La retribuzione lorda oraria del lavoratore è pari a € 11,32071#;
- Alla data odierna risulta una cessione volontaria dello stipendio da parte del lavoratore con la Società IGla Credit e a tutt'oggi il montante residuo è pari ad € 4.422 e costituito dalle seguenti voci: n°33 quote mensili ciascuna da € 134,00; pagina 3 di 4 - Risulta inoltre un pignoramento promosso da e un ulteriore pignoramento CP_4 promosso da Cherry Bank;
- Al 30.09.2024 il TFR del sig. accantonato presso la nostra Controparte_1 Società ammonta ad € 1.776,32#;
- Alla data del 31.12.2024 risulta accantonata la somma di € 3.966,61; Con osservanza.
Lallio, 23/01/2025
Controparte_2
Non sono noti gli oneri abitativi del padre.
Il contributo ad oggi rivalutato è pari ad euro 292,50.
Tenuto conto della situazione debitoria del resistente e del fatto che la ricorrente sta percependo l'assegno unico familiare per intero, il contributo a carico del padre viene stabilito come da dispositivo, comprensivo di spese straordinarie, come da espressa richiesta della ricorrente con decorrenza da deposito del ricorso, in quanto a tale data sussistevano già
i presupposti per la modifica.
III. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione del resistente e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica del decreto Tribunale di Monza nr. 1004/2020: I. Pone a carico di l'importo di euro 350 , da versarsi con Controparte_1 decorrenza dal mese di agosto 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia, comprensivo di spese straordinarie.
II. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Carmen Arcellaschi dr. Laura Gaggiotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Carmen Arcellaschi Giudice Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5279/2024 promossa da:
(C.F. , residente in Lentate Sul Seveso (MB), Parte_1 C.F._1 Via Ludovico Ariosto, 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Sollazzo (C.F.
, del Foro di Milano, giusta procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente C.F._2 domiciliata telematicamente ai sensi dell'Art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012 (introdotto dall'Art. 52 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in L. n. 114/2014) presso la casella di posta elettronica certificata all'indirizzo e, per quanto occorra, Email_1 presso lo Studio del difensore in 20129 Milano (MI), Corso Plebisciti n.
9. Il procuratore dichiara e autorizza l'invio delle comunicazioni e notificazioni ai sopraindicati indirizzi pec e/o a mezzo fax al n. 02.49665153. RICORRENTE contro
(C.F. ) domiciliato presso Controparte_1 C.F._3 [...] con sede legale in Roma via Vera 32 e sede amministrativa in Lallio (BG) via Controparte_2 don Luigi Palazzolo 35
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' ART. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale, previo ogni accertamento e pronuncia ritenuti necessari, così pronunciarsi:
pagina 1 di 4 Nel merito:
1. Disporre l'affidamento super-esclusivo di alla madre, IG.ra , Persona_1 Parte_1 con collocamento degli stessi presso la loro attuale residenza in Lentate sul Seveso, Via Ludovico
Ariosto, n. 8.
2. Disporre che il IG. versi a titolo di contributo economico al mantenimento della Controparte_1 figlia, finché la stessa non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro 600,00, omnicomprensiva per spese ordinarie e straordinarie, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, importo da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutabile annualmente in base agli
Indici ISTAT con decorrenza dal deposito della presente memoria.
3. Disporre che il 100% dell'assegno unico familiare venga percepito dalla IG.ra , Parte_1
e che a tal fine il IG. debba presentare la dichiarazione di rinuncia alla percezione Controparte_1 di tale beneficio, affinché la IG.ra possa procedere alla domanda di percezione dello Parte_1 stesso.
4. Disporre che il IG. rinunci al beneficio delle detrazioni fiscali in busta paga per la figlia e che CP_1 il medesimo beneficio venga percepito dalla IG.ra . Parte_1
In via subordinata, valutata la capacità di discernimento della minore, disporre ai sensi di Legge l'audizione della stessa, quale parte sostanziale del procedimento, onde meglio comprendere la fondatezza della spiegata domanda.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, provare, indicare testi, formulare istanze istruttorie, anche a prova contraria, eccepire nel prosieguo del giudizio, anche in seguito delle difese avversarie, nel termine che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere di concedere.
Motivi della decisione L'art. 473bis.29 c.p.c. ha previsto che le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi. I. In merito alla domanda di affido esclusivo cd. rafforzato rileva il Collegio che è stato già disposto con decreto di questo Tribunale in data 19.12.2019, per cui non deve essere disposta alcuna modifica sul punto. II. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La ricorrente chiede, a modifica del decreto Tribunale di Monza in data 19.12.2019, l'aumento ad euro 600 mensili comprensivi delle spese straordinarie, del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia minore.
All'udienza del 19.2.2025 la ricorrente ha dichiarato:
“Il è sparito, io non lo vedo e non lo sento, non so dove viva, non vede la figlia da 10 CP_1 anni. Non ha mai versato nulla.
Ho attivato il versamento diretto del datore di lavoro e, da questo mese, ho ricevuto il contributo di euro 250 mensili da Skill Logistics soc. coop.
pagina 2 di 4 Sto percependo la Naspi, attualmente di euro 400 mensili, va diminuendo e terminerà quest'anno. Percepisco l'assegno unico familiare di euro 210 mensili. Il c/c del quale ho prodotto gli estratti- conto è cointestato a mia madre, . Mia Persona_2 madre lavorava in Tribunale a Milano, è andata in pensione da circa un anno.
Gli accrediti da Compar s.p.a. che risultano sul mio c/c si riferiscono a quando lavoravo per BATA”.
Il resistente non si è costituito nel presente giudizio neppure dopo la notifica del ricorso e del decreto unitamente al verbale dell'udienza del 19.2.2025 al datore di lavoro. La ricorrente ha documentato di aver perso il lavoro il 31.12.2023 e allega che il padre non tiene mai la figlia, le cui esigenze sono anche aumentate.
ha 17 anni, frequenta l'istituto I.A.L: di Saronno, indirizzo Pasticceri e, dopo Persona_1
l'esame finale, intende frequentare ulteriori corsi professionalizzanti per diventare una pasticcera. A è stato diagnosticato il Disturbo dell'apprendimento (D.S.A.), a scuola Per_1 infatti è sempre stata seguita ed affiancata da maestri e professori di Sostegno (cfr. doc. 6 Relazioni mediche ). Per_1
Per tali motivi, ha sempre necessitato di un aiuto negli studi, che è stato sostenuto economicamente dalla madre.
Dall'estratto conto si evince che la ricorrente ha percepito nel 2023 complessivi euro 18.083,14 per stipendi e Naspi, contributo dal (euro 250 oltre euro 50 per arretrati), CP_1 assegno unico, per cui dovrà essere revocato con separato provvedimento il gratuito patrocinio, in quanto nel 2023 ha superato i limiti reddituali. Risulta proprietaria dell'immobile ove vive. Attualmente percepisce la Naspi di euro 400 mensili circa e l'assegno unico di euro 245 mensili.
Ha attivato in data 8.2.2024 pignoramento per recuperare l'arretrato dovutole dal CP_1
Dall'estratto contributivo si evince che il resistente ha un reddito lordo annuo di euro CP_3
26.594. Dalla dichiarazione che ha reso il suo datore di lavoro quale terzo pignorato si evince che ha una cessione dello stipendio di euro 134 mensili e due pignoramenti (da AK
Nordic e da Cherry Bank), come di seguito trascritto:
Con riferimento al pignoramento presso terzi in oggetto e notificato il 08 Febbraio 2024 io sottoscritto in qualità di Rappresentante dell'impresa Skill Parte_2
Logistics Soc. Coop – C.F. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 547 1° co. P.IVA_1
c.p.c.
Dichiaro che
- Alla data della notificazione del pignoramento c/o terzi, tra la Skill Logistics Soc. Coop e il IG. intercorre un contratto di Lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato full-time con la qualifica di operaio livello G1con decorrenza al 06.09.2023;
- La retribuzione lorda oraria del lavoratore è pari a € 11,32071#;
- Alla data odierna risulta una cessione volontaria dello stipendio da parte del lavoratore con la Società IGla Credit e a tutt'oggi il montante residuo è pari ad € 4.422 e costituito dalle seguenti voci: n°33 quote mensili ciascuna da € 134,00; pagina 3 di 4 - Risulta inoltre un pignoramento promosso da e un ulteriore pignoramento CP_4 promosso da Cherry Bank;
- Al 30.09.2024 il TFR del sig. accantonato presso la nostra Controparte_1 Società ammonta ad € 1.776,32#;
- Alla data del 31.12.2024 risulta accantonata la somma di € 3.966,61; Con osservanza.
Lallio, 23/01/2025
Controparte_2
Non sono noti gli oneri abitativi del padre.
Il contributo ad oggi rivalutato è pari ad euro 292,50.
Tenuto conto della situazione debitoria del resistente e del fatto che la ricorrente sta percependo l'assegno unico familiare per intero, il contributo a carico del padre viene stabilito come da dispositivo, comprensivo di spese straordinarie, come da espressa richiesta della ricorrente con decorrenza da deposito del ricorso, in quanto a tale data sussistevano già
i presupposti per la modifica.
III. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione del resistente e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica del decreto Tribunale di Monza nr. 1004/2020: I. Pone a carico di l'importo di euro 350 , da versarsi con Controparte_1 decorrenza dal mese di agosto 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia, comprensivo di spese straordinarie.
II. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Carmen Arcellaschi dr. Laura Gaggiotti
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