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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 5220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5220 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4487 R.G. per l'anno 2024 TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Parte_1
Elvira Ricciardi e dall'Avv. Ciro Gatta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli (NA), Piazza Nicola Amore n.10;
- opponente CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto OGGETTO: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E DISABILITA' GRAVE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.02.2025 il sig. , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104792. Previa ampia contestazione e deposito di ulteriore documentazione medica, ha concluso per la rinnovazione della CTU, al fine di accertare che il complesso morboso del sig. sia tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 118/71 e s.m.i. e DL 509/88, nonché i benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 e, per l'effetto, accertarli mediante sentenza;
in via meramente gradata e subordinata, convocare il CTU al fine di rendere opportuni chiarimenti ai fini del superiore accertamento;
con la condanna dei convenuti “ solidalmente tra loro o chi di ragione”, al riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 18.10.2023 o da data successiva eventualmente individuata in sede di CTU e al pagamento della prestazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, spese vinte da distrarsi.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
1 Disposta la discussione mediante trattazione scritta, acquisita l'ulteriore documentazione, viste le note, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata decisa mediante la presente sentenza. Il ricorso non merita accoglimento. Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. poiché viziata da Persona_2 diverse contraddizioni diagnostico valutative, nonchè carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alle prestazioni richieste. Si duole l'istante che il CTU non solo non abbia accertato la sussistenza delle patologie documentate, ma neanche abbia adeguatamente valutato le conseguenze che le stesse comportano. Non avrebbe considerato che il ricorrente, fin dalla caduta con trauma cranico commotivo, è un soggetto con frequenti crisi mnesiche, a cui vanno aggiunti gli attuali disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio, all'esito dell'intervento di laringectomia totale per K laringeo;
in tale contesto, si inseriscono recenti episodi di epilessia, con relativa diagnosi. Il CTU avrebbe commesso un errore a monte della valutazione, non rettificato neanche successivamente alle note controdeduttive, circa la qualificazione del trauma cranico “non commotivo” laddove dalla certificazione in atti emerge il contrario. Adduce, che persistono significative conseguenze dall'episodio legato al trauma cranico tanto che non sono infrequenti episodi di perdita improvvisa di memoria, come risulta dalla denuncia-querela sporta dal coniuge del sig. il 05.02.2023 Pt_1 dopo un improvviso allontanamento spontaneo da casa di questi, circostanza questa non considerata dal CTU. Per quanto riguarda, invece, la difficoltà nell'eloquio causata dalla disfonia post laringectomia, il CTU ha affermato che nel ventennio trascorso dall'intervento, il ricorrente avrebbe sviluppato emozioni, percezioni e comportamenti utili a compensare la disfonia/afonia, senza spiegare come sia possibile che una persona privata della voce in conseguenza di una malattia, a non subire una significativa riduzione dell'autonomia, vedendosi costretta a colloquiare con gli altri utilizzando solo il linguaggio labiale ovvero la gestualità. Assume l'errore valutativo in cui è incorso il Dott. il quale ha ritenuto il Per_2 periziando “in grado di eseguire in autonomia le attività basilari e strumentali della vita quotidiana”. Le contestazioni non possono essere condivise poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni. L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: ➢ Vasculopatia cerebrale in esiti di trauma cranico con frattura occipitale, in assenza di deficit mnesico-cognitivi. ➢ Cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti di ptca/stent in controllo farmacologico e buon equilibrio clinico /emodinamico. ➢ Ipotiroidismo post tiroidite attinica in compenso farmacologico. ➢ Esiti stabilizzati di laringectomia totale per k con deficit fonologico. ➢ Sindrome depressiva
2 endoreattiva. ➢ Ipoacusia neurosensoriale sinistra. ➢ Note artrosiche diffuse con lievi limitazioni funzionali. Il CTU ha precisato che: “● La vasculopatia cerebrale è la risultante di un trauma cranico non commotivo, occorso nel 2017 e che determinò la frattura della squama occipitale e conseguente ESA. Dopo circa tre settimane dall'evento, fu dimesso con esame neurologico negativo e in discrete condizioni generali. Il trauma non ha comportato conseguenze cerebrali evidenti, posto che il periziato, curato nell'aspetto e nella persona, è apparso collaborante, autonomo, sempre attento, evidenziando lucidità e capacità critica, con inalterate funzioni mnesiche e cognitive.
●Cardiopatia ischemico-ipertensiva condizione clinica instauratasi su malattia aterosclerotica dei grossi vasi su base dislipidemica, con dilatazione moderata dell'aorta post-valvolare, che ha comportato rivascolarizzazione con PTCA + stent su IVA media nel 2018, in attuale terapia medica specifica. Il trattamento con statine, antiaggreganti e antipertensivi, appare efficace nelle tenere sotto controllo la patologia cardiovascolare, con buona stabilità della funzionalità cardiaca, posto che all'esame obiettivo, si è constatato attività cardiaca euritmica, buona omeostasi pressoria, polsi arteriosi periferici validi e il periziato non ha manifestato angor, astenia, palpitazioni e/o dispnea durante i molteplici cambi posturali. ● Ipotiroidismo in esiti di tiroidite post-attinica Condizione clinica secondaria alla irradiazione per RT effettuata in terapia adiuvante per il k della laringe mostra buona compliance terapeutica. ● Esiti stabilizzati di laringectomia totale per k con deficit fonologico. A distanza di 18 anni dal trattamento chirurgico con follow-up costantemente negativo, il comportamento della patologia neoplastica, anche in questo caso ha confermato le aspettative descritte dalla Comunità Scientifica Internazionale. Risulta acclarato che la neoplasia oggetto della nostra discussione, in stadio precoce (stadio I e II) ha un tasso di sopravvivenza a 5 anni dell'85-95% in assenza di malattia linfonodale e la recidiva della lesione, rara, si sviluppa generalmente a distanza di 2 o 3 anni, ma resta pur sempre possibile, specie allorquando non vengono rispettate tutte le indicazioni e non vengono allontanati i fattori di rischio, che per il tumore laringeo rappresentano delle vere e proprie cause: fumo di sigaretta, alcol, flogosi cronica della gola. Egli ha concluso che il complessivo quadro patologico rende il ricorrente invalido al 100%, non essendo di gravità tale da determinare una necessità di assistenza continua e permanente per la deambulazione e/o il compimento degli atti della vita quotidiana, ed inoltre che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92. A seguito dell'invio della bozza della relazione alle parti, il ricorrente ha presentato delle osservazioni, alle quali il CTU ha risposto nell'elaborato definitivo facendosi carico, a differenza di quanto in questa sede affermato , dei rilievi mossi dalla difesa attorea. Circa l'errore sulla natura del trauma cranico il CTU replicato , in modo del tutto convincente e non scalfito da alcuna osservazione di pregnanza scientifica che “A proposito del riferito errore commesso dallo scrivente ctu, nel descrivere il trauma cranico commotivo riportato nel 2017 dal periziato come non commotivo, è
3 necessario brevemente chiarire che la commozione cerebrale è caratterizzata dalla perdita della funzione cerebrale, accompagnata da una varietà di sintomi fisici, cognitivi ed emotivi, tipo confusione, disorientamento, perdita di coscienza, amnesia retrograda ecc. Dopo il primo soccorso a Capri, al suo arrivo all'Ospedale Cardarelli, il ricorrente fu immediatamente visitato e inquadrato per impostare la terapia necessaria. Il primo riscontro specialistico riporta: “Trauma cranico contusivo con ESA. Politrauma riferito da caduta da altezza di 2 metri circa. Addome trattabile. Sensorio integro, collaborante, ben orientato nel tempo e nello spazio. Presa visione della tac………” Risulta evidente la completa lucidità dell'infortunato che si mostra orientato nei parametri spazio/temporali e con sensorio integro, in assenza di commozione cerebrale. In ogni caso, tale disquisizione non è condizione necessaria per una eventuale riconsiderazione della valutazione medico-legale, perché ciò che determina il riconoscimento di un beneficio, più che le infermità, sono soprattutto le loro conseguenze funzionali, quando limitino l'autonomia al punto da impedire al soggetto gli atti quotidiani della vita e/o la deambulazione autonoma. Priva di rigore scientifico e oltremodo forzata è poi l'affermazione , non certificata in alcun modo , che dall'episodio della caduta che gli provocò nel 2017 trauma non commotivo siano derivati, secondo un nesso di causalità episodi definiti “non infrequenti” (ma in realtà solo quello del 2023 è documentato) , “di perdita improvvisa di memoria, che si protrae anche per diverse ore”. Ciò sarebbe confortato, nella prospettazione attorea, dalla “denuncia-querela sporta dal coniuge del ricorrente in data 05.02.2023 allorchè egli dopo un improvviso allontanamento spontaneo da casa …..,(avendo) dimenticato di assumere i quotidiani farmaci salvavita, si rendeva irreperibile per diverse ore senza alcun apparente motivo e poi, ritrovato in stato confusionale il giorno successivo dalle Forze dell'Ordine e trasportato in ambulanza prima presso l'Ospedale Capilupi di Capri e successivamente presso l'Ospedale S. Maria di Loreto Nuovo di Napoli.”. In verità, dalla consultazione dei documenti si ricava che la diagnosi d'ingresso al Loreto Nuovo fu di “stato confusionale” mentre si legge nel referto “ giunge in ps accompagnato dalle forse dell'ordine in pz orientato nel tempo e nello spazio riferisce allontanamento spontaneo. Un giudizio di parte, privo di basi scientifiche è quello secondo cui l'episodio
“rappresenta solo l'apice di una quotidianità precaria, che necessita di una vigilanza costante, affinchè il sig. non si ritrovi a vivere nuovamente esperienze Parte_1 simili a quella descritta, che potrebbero avere un epilogo meno fausto di quello verificatosi nel febbraio 2023”. Ed infatti solo il 9 dicembre 2024, tre giorni dopo il deposito della relazione peritale, l'istante si è rivolto al Centro epilessia ottenendo una certificazione ove si legge “ ipotesi diagnostica di episodi critici …” ma manca del tutto una diagnosi di epilessia, peraltro mai denunciata prima. L'unicità dell'episodio, l'incertezza della diagnosi nel febbraio del 2023 rendono assai fragile la tesi secondo cui l'allontanamento spontaneo del febbraio 2023 sia in nesso di causalità col trauma del 2017. Frutto di apodittiche convinzioni non
4 suffragata da alcuna documentazione è poi la conclusione , data per acclarata , che il ricorrente non sia in grado di uscire da solo da casa, sicchè è inconferente la giurisprudenza richiamata sul punto.
Quanto agli esiti della laringectomia scrive il CTU :
● Esiti stabilizzati di laringectomia totale per k con deficit fonologico. A distanza di 18 anni dal trattamento chirurgico con follow-up costantemente negativo, il comportamento della patologia neoplastica, anche in questo caso ha confermato le aspettative descritte dalla Comunità Scientifica Internazionale. Risulta acclarato che la neoplasia oggetto della nostra discussione, in stadio precoce (stadio I e II) ha un tasso di sopravvivenza a 5 anni dell'85-95% in assenza di malattia linfonodale e la recidiva della lesione, rara, si sviluppa generalmente a distanza di 2
o 3 anni, ma resta pur sempre possibile, specie allorquando non vengono rispettate tutte le indicazioni e non vengono allontanati i fattori di rischio, che per il tumore laringeo rappresentano delle vere e proprie cause: fumo di sigaretta, alcol, flogosi cronica della gola. Il ricorrente, ex fumatore, si è attenuto da sempre alle indicazioni poste, seguendo le terapie in maniera puntuale, tuttavia, non è mai riuscito a praticare in maniera assidua un programma di logopedia funzionale, verosimilmente per rifiuto psicologico, tant'è che dopo tanti anni egli presenta ancora difficoltà fonologiche, nel tempo però, egli è riuscito ad acquisire meccanismi utili alla comprensione e sopperire alla difficoltosa fonesi, riuscendo ad ottenere partecipazione attiva alla normale vita di relazione. Tale capacità però, ha inevitabilmente determinato una condizione di depressione endoreattiva di lieve/media entità. In sede di valutazione sintetica delle osservazioni alle bozze il CTU ha replicato che :”Relativamente alla difficoltà dell'eloquio causata dalla disfonia post laringectomia, va detto che, da quello che si è riscontrato alla visita medico-legale, la mancata riproduzione di una voce fisiologica, incide in maniera poco significativa sulle capacità dinamico-relazionali del soggetto. Nel corso della visita peritale, il ricorrente, autonomo, vigile e con buona capacità critica, ha mostrato di aver sviluppato, nel ventennio trascorso da un intervento mai accettato, emozioni, percezioni e comportamenti utili a compensare la disfonia/afonia, che non ha mai affrontato nella maniera dovuta, decidendo autonomamente di non sottoporsi al necessario recupero logopedico, negandone sempre la validità. Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente. Dunque non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
5 Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. Frutto di apodittiche convinzioni non suffragata da alcuna documentazione è poi la conclusione , data per acclarata , che il ricorrente non sia in grado di uscire da solo da casa, sicchè è inconferente la giurisprudenza richiamata sul punto. Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. e la domanda, per tutte le ragioni esposte, va rigettata. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 28.06.2025
Il Giudice
6 Dott.ssa Alessandra Santulli
7
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Parte_1
Elvira Ricciardi e dall'Avv. Ciro Gatta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli (NA), Piazza Nicola Amore n.10;
- opponente CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto OGGETTO: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E DISABILITA' GRAVE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.02.2025 il sig. , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104792. Previa ampia contestazione e deposito di ulteriore documentazione medica, ha concluso per la rinnovazione della CTU, al fine di accertare che il complesso morboso del sig. sia tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 118/71 e s.m.i. e DL 509/88, nonché i benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 e, per l'effetto, accertarli mediante sentenza;
in via meramente gradata e subordinata, convocare il CTU al fine di rendere opportuni chiarimenti ai fini del superiore accertamento;
con la condanna dei convenuti “ solidalmente tra loro o chi di ragione”, al riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 18.10.2023 o da data successiva eventualmente individuata in sede di CTU e al pagamento della prestazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, spese vinte da distrarsi.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
1 Disposta la discussione mediante trattazione scritta, acquisita l'ulteriore documentazione, viste le note, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata decisa mediante la presente sentenza. Il ricorso non merita accoglimento. Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. poiché viziata da Persona_2 diverse contraddizioni diagnostico valutative, nonchè carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alle prestazioni richieste. Si duole l'istante che il CTU non solo non abbia accertato la sussistenza delle patologie documentate, ma neanche abbia adeguatamente valutato le conseguenze che le stesse comportano. Non avrebbe considerato che il ricorrente, fin dalla caduta con trauma cranico commotivo, è un soggetto con frequenti crisi mnesiche, a cui vanno aggiunti gli attuali disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio, all'esito dell'intervento di laringectomia totale per K laringeo;
in tale contesto, si inseriscono recenti episodi di epilessia, con relativa diagnosi. Il CTU avrebbe commesso un errore a monte della valutazione, non rettificato neanche successivamente alle note controdeduttive, circa la qualificazione del trauma cranico “non commotivo” laddove dalla certificazione in atti emerge il contrario. Adduce, che persistono significative conseguenze dall'episodio legato al trauma cranico tanto che non sono infrequenti episodi di perdita improvvisa di memoria, come risulta dalla denuncia-querela sporta dal coniuge del sig. il 05.02.2023 Pt_1 dopo un improvviso allontanamento spontaneo da casa di questi, circostanza questa non considerata dal CTU. Per quanto riguarda, invece, la difficoltà nell'eloquio causata dalla disfonia post laringectomia, il CTU ha affermato che nel ventennio trascorso dall'intervento, il ricorrente avrebbe sviluppato emozioni, percezioni e comportamenti utili a compensare la disfonia/afonia, senza spiegare come sia possibile che una persona privata della voce in conseguenza di una malattia, a non subire una significativa riduzione dell'autonomia, vedendosi costretta a colloquiare con gli altri utilizzando solo il linguaggio labiale ovvero la gestualità. Assume l'errore valutativo in cui è incorso il Dott. il quale ha ritenuto il Per_2 periziando “in grado di eseguire in autonomia le attività basilari e strumentali della vita quotidiana”. Le contestazioni non possono essere condivise poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni. L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: ➢ Vasculopatia cerebrale in esiti di trauma cranico con frattura occipitale, in assenza di deficit mnesico-cognitivi. ➢ Cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti di ptca/stent in controllo farmacologico e buon equilibrio clinico /emodinamico. ➢ Ipotiroidismo post tiroidite attinica in compenso farmacologico. ➢ Esiti stabilizzati di laringectomia totale per k con deficit fonologico. ➢ Sindrome depressiva
2 endoreattiva. ➢ Ipoacusia neurosensoriale sinistra. ➢ Note artrosiche diffuse con lievi limitazioni funzionali. Il CTU ha precisato che: “● La vasculopatia cerebrale è la risultante di un trauma cranico non commotivo, occorso nel 2017 e che determinò la frattura della squama occipitale e conseguente ESA. Dopo circa tre settimane dall'evento, fu dimesso con esame neurologico negativo e in discrete condizioni generali. Il trauma non ha comportato conseguenze cerebrali evidenti, posto che il periziato, curato nell'aspetto e nella persona, è apparso collaborante, autonomo, sempre attento, evidenziando lucidità e capacità critica, con inalterate funzioni mnesiche e cognitive.
●Cardiopatia ischemico-ipertensiva condizione clinica instauratasi su malattia aterosclerotica dei grossi vasi su base dislipidemica, con dilatazione moderata dell'aorta post-valvolare, che ha comportato rivascolarizzazione con PTCA + stent su IVA media nel 2018, in attuale terapia medica specifica. Il trattamento con statine, antiaggreganti e antipertensivi, appare efficace nelle tenere sotto controllo la patologia cardiovascolare, con buona stabilità della funzionalità cardiaca, posto che all'esame obiettivo, si è constatato attività cardiaca euritmica, buona omeostasi pressoria, polsi arteriosi periferici validi e il periziato non ha manifestato angor, astenia, palpitazioni e/o dispnea durante i molteplici cambi posturali. ● Ipotiroidismo in esiti di tiroidite post-attinica Condizione clinica secondaria alla irradiazione per RT effettuata in terapia adiuvante per il k della laringe mostra buona compliance terapeutica. ● Esiti stabilizzati di laringectomia totale per k con deficit fonologico. A distanza di 18 anni dal trattamento chirurgico con follow-up costantemente negativo, il comportamento della patologia neoplastica, anche in questo caso ha confermato le aspettative descritte dalla Comunità Scientifica Internazionale. Risulta acclarato che la neoplasia oggetto della nostra discussione, in stadio precoce (stadio I e II) ha un tasso di sopravvivenza a 5 anni dell'85-95% in assenza di malattia linfonodale e la recidiva della lesione, rara, si sviluppa generalmente a distanza di 2 o 3 anni, ma resta pur sempre possibile, specie allorquando non vengono rispettate tutte le indicazioni e non vengono allontanati i fattori di rischio, che per il tumore laringeo rappresentano delle vere e proprie cause: fumo di sigaretta, alcol, flogosi cronica della gola. Egli ha concluso che il complessivo quadro patologico rende il ricorrente invalido al 100%, non essendo di gravità tale da determinare una necessità di assistenza continua e permanente per la deambulazione e/o il compimento degli atti della vita quotidiana, ed inoltre che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92. A seguito dell'invio della bozza della relazione alle parti, il ricorrente ha presentato delle osservazioni, alle quali il CTU ha risposto nell'elaborato definitivo facendosi carico, a differenza di quanto in questa sede affermato , dei rilievi mossi dalla difesa attorea. Circa l'errore sulla natura del trauma cranico il CTU replicato , in modo del tutto convincente e non scalfito da alcuna osservazione di pregnanza scientifica che “A proposito del riferito errore commesso dallo scrivente ctu, nel descrivere il trauma cranico commotivo riportato nel 2017 dal periziato come non commotivo, è
3 necessario brevemente chiarire che la commozione cerebrale è caratterizzata dalla perdita della funzione cerebrale, accompagnata da una varietà di sintomi fisici, cognitivi ed emotivi, tipo confusione, disorientamento, perdita di coscienza, amnesia retrograda ecc. Dopo il primo soccorso a Capri, al suo arrivo all'Ospedale Cardarelli, il ricorrente fu immediatamente visitato e inquadrato per impostare la terapia necessaria. Il primo riscontro specialistico riporta: “Trauma cranico contusivo con ESA. Politrauma riferito da caduta da altezza di 2 metri circa. Addome trattabile. Sensorio integro, collaborante, ben orientato nel tempo e nello spazio. Presa visione della tac………” Risulta evidente la completa lucidità dell'infortunato che si mostra orientato nei parametri spazio/temporali e con sensorio integro, in assenza di commozione cerebrale. In ogni caso, tale disquisizione non è condizione necessaria per una eventuale riconsiderazione della valutazione medico-legale, perché ciò che determina il riconoscimento di un beneficio, più che le infermità, sono soprattutto le loro conseguenze funzionali, quando limitino l'autonomia al punto da impedire al soggetto gli atti quotidiani della vita e/o la deambulazione autonoma. Priva di rigore scientifico e oltremodo forzata è poi l'affermazione , non certificata in alcun modo , che dall'episodio della caduta che gli provocò nel 2017 trauma non commotivo siano derivati, secondo un nesso di causalità episodi definiti “non infrequenti” (ma in realtà solo quello del 2023 è documentato) , “di perdita improvvisa di memoria, che si protrae anche per diverse ore”. Ciò sarebbe confortato, nella prospettazione attorea, dalla “denuncia-querela sporta dal coniuge del ricorrente in data 05.02.2023 allorchè egli dopo un improvviso allontanamento spontaneo da casa …..,(avendo) dimenticato di assumere i quotidiani farmaci salvavita, si rendeva irreperibile per diverse ore senza alcun apparente motivo e poi, ritrovato in stato confusionale il giorno successivo dalle Forze dell'Ordine e trasportato in ambulanza prima presso l'Ospedale Capilupi di Capri e successivamente presso l'Ospedale S. Maria di Loreto Nuovo di Napoli.”. In verità, dalla consultazione dei documenti si ricava che la diagnosi d'ingresso al Loreto Nuovo fu di “stato confusionale” mentre si legge nel referto “ giunge in ps accompagnato dalle forse dell'ordine in pz orientato nel tempo e nello spazio riferisce allontanamento spontaneo. Un giudizio di parte, privo di basi scientifiche è quello secondo cui l'episodio
“rappresenta solo l'apice di una quotidianità precaria, che necessita di una vigilanza costante, affinchè il sig. non si ritrovi a vivere nuovamente esperienze Parte_1 simili a quella descritta, che potrebbero avere un epilogo meno fausto di quello verificatosi nel febbraio 2023”. Ed infatti solo il 9 dicembre 2024, tre giorni dopo il deposito della relazione peritale, l'istante si è rivolto al Centro epilessia ottenendo una certificazione ove si legge “ ipotesi diagnostica di episodi critici …” ma manca del tutto una diagnosi di epilessia, peraltro mai denunciata prima. L'unicità dell'episodio, l'incertezza della diagnosi nel febbraio del 2023 rendono assai fragile la tesi secondo cui l'allontanamento spontaneo del febbraio 2023 sia in nesso di causalità col trauma del 2017. Frutto di apodittiche convinzioni non
4 suffragata da alcuna documentazione è poi la conclusione , data per acclarata , che il ricorrente non sia in grado di uscire da solo da casa, sicchè è inconferente la giurisprudenza richiamata sul punto.
Quanto agli esiti della laringectomia scrive il CTU :
● Esiti stabilizzati di laringectomia totale per k con deficit fonologico. A distanza di 18 anni dal trattamento chirurgico con follow-up costantemente negativo, il comportamento della patologia neoplastica, anche in questo caso ha confermato le aspettative descritte dalla Comunità Scientifica Internazionale. Risulta acclarato che la neoplasia oggetto della nostra discussione, in stadio precoce (stadio I e II) ha un tasso di sopravvivenza a 5 anni dell'85-95% in assenza di malattia linfonodale e la recidiva della lesione, rara, si sviluppa generalmente a distanza di 2
o 3 anni, ma resta pur sempre possibile, specie allorquando non vengono rispettate tutte le indicazioni e non vengono allontanati i fattori di rischio, che per il tumore laringeo rappresentano delle vere e proprie cause: fumo di sigaretta, alcol, flogosi cronica della gola. Il ricorrente, ex fumatore, si è attenuto da sempre alle indicazioni poste, seguendo le terapie in maniera puntuale, tuttavia, non è mai riuscito a praticare in maniera assidua un programma di logopedia funzionale, verosimilmente per rifiuto psicologico, tant'è che dopo tanti anni egli presenta ancora difficoltà fonologiche, nel tempo però, egli è riuscito ad acquisire meccanismi utili alla comprensione e sopperire alla difficoltosa fonesi, riuscendo ad ottenere partecipazione attiva alla normale vita di relazione. Tale capacità però, ha inevitabilmente determinato una condizione di depressione endoreattiva di lieve/media entità. In sede di valutazione sintetica delle osservazioni alle bozze il CTU ha replicato che :”Relativamente alla difficoltà dell'eloquio causata dalla disfonia post laringectomia, va detto che, da quello che si è riscontrato alla visita medico-legale, la mancata riproduzione di una voce fisiologica, incide in maniera poco significativa sulle capacità dinamico-relazionali del soggetto. Nel corso della visita peritale, il ricorrente, autonomo, vigile e con buona capacità critica, ha mostrato di aver sviluppato, nel ventennio trascorso da un intervento mai accettato, emozioni, percezioni e comportamenti utili a compensare la disfonia/afonia, che non ha mai affrontato nella maniera dovuta, decidendo autonomamente di non sottoporsi al necessario recupero logopedico, negandone sempre la validità. Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente. Dunque non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
5 Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. Frutto di apodittiche convinzioni non suffragata da alcuna documentazione è poi la conclusione , data per acclarata , che il ricorrente non sia in grado di uscire da solo da casa, sicchè è inconferente la giurisprudenza richiamata sul punto. Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. e la domanda, per tutte le ragioni esposte, va rigettata. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 28.06.2025
Il Giudice
6 Dott.ssa Alessandra Santulli
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